B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6245/2017
Sen t en z a d e l 1 8 f e bb r a i o 201 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione della SEM del 2 ottobre 2017 / N (…).
D-6245/2017
Pagina 2
Fatti:
A.
L'interessato, cittadino nigeriano di etnia edo, è nato e cresciuto a Benin
City fino all'espatrio avvenuto l'8 marzo 2016 (cfr. verbale d'audizione del
30 agosto 2017 [di seguito: verbale 1]). Il 20 agosto 2017 è entrato in Sviz-
zera ed il medesimo giorno ha depositato domanda d'asilo.
B.
A fronte dell'asserita minore età, il richiedente è stato sottoposto ad un
esame radiologico della mano al fine di stimarne l'età ossea (cfr. atto A10).
Tale esame ha confermato la minore età dell'interessato, ragione per cui la
Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) gli ha nominato una
persona di fiducia in conformità all'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi (RS 142.31; cfr.
atti A16 e A17).
C.
In presenza della persona di fiducia, il richiedente è stato sentito sui motivi
d'asilo ed ha allegato di essere espatriato per poter studiare e migliorare la
propria vita (cfr. verbale d'audizione del 14 settembre 2017, D14).
D.
Con decisione del 2 ottobre 2017, notificata il 5 ottobre 2017 all'interessato
ed alla persona di fiducia (cfr. atti A23 e A24), la SEM ha respinto la do-
manda d'asilo, pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera
e ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile
e possibile.
E.
In data 6 novembre 2017 l'interessato è insorto contro la summenzionata
decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento limitatamente alla que-
stione dell'esecuzione dell'allontanamento e la trasmissione degli atti di
causa alla SEM per nuovo esame. Contestualmente ha presentato una do-
manda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con
protestate spese e ripetibili.
F.
Con decisione incidentale del 21 novembre 2017 il Tribunale ha autoriz-
zato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della proce-
dura, esentandolo nel contempo dal versamento di un anticipo a copertura
D-6245/2017
Pagina 3
delle presunte spese processuali ed ha inoltre invitato la SEM a presentare
una risposta al ricorso.
G.
La SEM, con osservazioni del 5 dicembre 2017, ritiene che il ricorso non
contiene nuovi fatti o mezzi di prova che potrebbero giustificare una diversa
valutazione e propone la reiezione del gravame.
H.
Con replica del 18 gennaio 2018 l'insorgente chiede nuovamente l'accogli-
mento del ricorso.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
D-6245/2017
Pagina 4
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, non avendo il ricorrente conte-
stato il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento
della domanda d'asilo così come la pronuncia dell'allontanamento, oggetto
del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione dell'e-
secuzione dell'allontanamento.
4.
4.1 Nella decisione querelata, l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione
dell'allontanamento ammissibile ai sensi del diritto internazionale e della
LAsi. Segnatamente, l'allontanamento non sarebbe contrario ai principi fis-
sati dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. In seguito, l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile e possibile.
Malgrado la minore età del richiedente, egli avrebbe in Nigeria una fitta rete
sociale sia a Benin City, dove aveva già vissuto e lavorato e dove potrebbe
soggiornare in una casa di famiglia, sia nel villaggio di B._______ dove
vivrebbero i genitori i quali sarebbero disposti a riceverlo a casa. Data la
vicinanza di Benin City al villaggio egli potrebbe addirittura fare il pendolare
qualora trovasse un lavoro in città. Tale situazione sarebbe conforme all'in-
teresse superiore del richiedente. Peraltro, egli sarebbe giovane, in buona
salute, con una buona istruzione e con un'esperienza lavorativa pregressa.
Infine, il richiedente avrebbe un'età che gli permetterebbe di lavorare e aiu-
tare economicamente i famigliari, avendo già portato a termine la scuola
dell'obbligo.
4.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta la valutazione dell'autorità in-
feriore in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In parti-
colare, a mente del ricorrente, non sarebbe sufficiente chiarire la situazione
per quanto riguarda eventuali pericoli concreti legati al rinvio, ma sarebbe
pure necessario verificare che il rinvio non sia in contrasto con l'interesse
superiore del fanciullo. Per effettuare tale analisi non andrebbe tenuto
conto soltanto dell'età e del grado di maturità del minore, ma bensì anche
della capacità effettiva della famiglia di accudire il fanciullo, la formazione
e le prospettive future nel Paese d'origine, così come il grado di integra-
zione in Svizzera. Conformemente alla giurisprudenza, le autorità di asilo
dovrebbero chiarire se il fanciullo può far ritorno presso i genitori e se questi
ultimi sono in grado di coprire i bisogni dello stesso. Se ciò risulta incerto,
D-6245/2017
Pagina 5
occorrerebbe valutare la possibilità di collocamento presso terzi o in istitu-
zioni specializzare. Infine, la SEM dovrebbe prendere tutte le misure atte
ad accertare se al momento del ritorno nel Paese d'origine il fanciullo sia
effettivamente accolto dalla famiglia, da terzi o da istituzioni specializzate.
Nel caso in disamina, il ricorrente sostiene che non risulta che l'autorità di
prime cure, prima della pronuncia della decisione, abbia verificato che i
genitori siano effettivamente disposti a riaccogliere il ricorrente. Il semplice
fatto che il ricorrente disponga di una rete familiare in Nigeria non sarebbe
sufficiente per considerare esigibile l'allontanamento. Nella fattispecie, la
disponibilità e volontà dei genitori non apparirebbe certa dal momento che
il ricorrente non ha mai vissuto con loro.
5.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44
LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS
142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto ri-
guarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento
deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non
adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione
provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
6.
A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è am-
missibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto interna-
zionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella mas-
sima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazio-
nale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare
l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più
volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una
situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di
destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU.
Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri
motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real
D-6245/2017
Pagina 6
risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trat-
tamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi rife-
rimenti).
Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esi-
stenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi
ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova appli-
cazione ed il rinvio dell'insorgente verso la Nigeria è dunque ammissibile
sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Inoltre, dagli atti di causa non risultano
esservi elementi che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio perso-
nale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese
d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3
Conv. tortura. Tale punto non è altresì stato contestato dal ricorrente in
sede ricorsuale.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
7.
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-
sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
7.1 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
D-6245/2017
Pagina 7
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
7.2 Altresì, in presenza di minorenni non accompagnati, occorre prendere
in considerazione – in materia d'allontanamento e della relativa esecuzione
– le norme inerenti la protezione dei fanciulli non accompagnati come è
stato rettamente rilevato nella decisione impugnata.
L'interesse superiore del fanciullo giusta l'art. 3 della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) è un elemento di ri-
lievo per l'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.6; GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.1 e GICRA 1998
n. 13 consid. 5e).
7.3 Nel caso in disamina, per quanto riguarda il contesto generale, mal-
grado i problemi e gli scontri locali che avvengono episodicamente, in Ni-
geria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione na-
zionale.
In seguito, neppure dalla situazione personale del ricorrente emergono in-
dizi per ritenere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno
in Nigeria. Nel ricorso, si allega che il ricorrente è minorenne e quindi la
SEM avrebbe dovuto verificare se egli avrebbe potuto effettivamente tor-
nare dai genitori. In questo contesto il Tribunale osserva che nell'evenienza
concreta, quand'anche si ritenesse il ricorrente minorenne – situazione frat-
tanto superata dal tempo trascorso – egli avrebbe avuto, come da lui
stesso allegato, la possibilità di andare a vivere presso i genitori i quali si
sarebbero dichiarati pronti ad accoglierlo. In effetti i genitori, con i quattro
tra fratelli e sorelle, risiedono nel villaggio di B._______, ad un paio d'ore
di viaggio dalla città di Benin City ed alla morte del nonno hanno doman-
dato all'interessato di far ritorno al villaggio (cfr. verbale 2, D24, D103-
D106). Egli ha tuttavia, di sua spontanea volontà, preferito continuare a
vivere da solo con i cugini nell'abitazione del nonno, non avendo mai vis-
suto con i genitori ed essendo il padre contrario al fatto che andasse a
scuola (cfr. verbale 2, D91-D95). Altresì, in Patria, vivono diversi tra zii e
cugini, con i quali l'insorgente aveva oltretutto già vissuto per diversi anni
nella casa del nonno ora appartenente alla famiglia (cfr. verbale 1, pag. 5;
verbale 2, D26-D36, D66, D73 e D77).
D-6245/2017
Pagina 8
A maggior ragione, da maggiorenne non si intravvedono ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento dal momento che l'insorgente gode di espe-
rienza professionale quale piastrellista. Altresì, non di poco conto risulta il
fatto che l'insorgente dopo la morte del nonno avvenuta nel 2009 e fino
all'espatrio – malgrado la sua giovanissima età – sia riuscito da solo a prov-
vedere al suo sostentamento, riuscendo inizialmente a lavorare e a conti-
nuare gli studi, per poi abbandonarli e svolgere la professione di piastrelli-
sta (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D14). Di conseguenza, non vi sono
nella fattispecie indizi per ritenere che egli non sarà in grado di trovare un
occupazione e provvedere a sé stesso una volta tornato in Patria.
Infine, il ricorrente gode di buona salute e non ha preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammis-
sione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione
all'art. 44 LAsi).
8.
In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi-
bilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione
all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà pro-
curarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi;
DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
9.
La SEM, con la decisione impugnata, non ha pertanto violato il diritto fede-
rale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accer-
tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106
cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il
ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che seguono
la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
D-6245/2017
Pagina 9
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
12.
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6245/2017
Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: