Corte IV
D-6248/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice, Hans Schürch,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, dichiaratosi cittadino del Marocco (Sahara
Occidentale),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 novembre 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6248/2006
Fatti:
A.
Il 9 ottobre 2006, l'interessato, di etnia araba e con ultimo domicilio fin
dalla nascita ad B._______ (Algeria), ha presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Egli sarebbe stato riconosciuto come profugo in
Algeria assieme ai suoi genitori, i quali avrebbero lasciato il Sahara
Occidentale nel 1970. Dato che le autorità in loco non gli avrebbero
concesso, su sua richiesta, la cittadinanza algerina, né rilasciato i
relativi documenti d'identità - senza i quali non avrebbe potuto aprire
un esercizio pubblico, oppure ottenere la patente di guida - egli
sarebbe partito alla volta della Svizzera nel settembre 2006.
B.
Il 23 ottobre 2006, l'UFM ha fatto effettuare un'analisi LINGUA. Nel
rapporto del 30 ottobre 2006, l'esaminatore ha ritenuto che l'interes-
sato avrebbe compiuto la sua socializzazione in Algeria e che non
avrebbe vissuto con dei genitori dalle origini del Sahara Occidentale.
C.
Il 10 novembre 2006, l'UFM ha dato al richiedente il diritto di essere
sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA.
D.
Con decisione del 15 novembre 2006, notificata all'interessato il giorno
medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha respinto la
domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
E.
Il 6 dicembre 2006, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annul-
lamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
F.
Il 15 dicembre 2005, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
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motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-
missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei
dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale
(art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
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4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di
scritti.
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le
allegazioni del richiedente concernenti la sua domanda d'asilo. Egli,
come da sua stessa dichiarazione, non avrebbe compiuto la sua
socializzazione in un ambiente sahariano, ma in ambito algerino. Per
contro, nonostante egli abbia vissuto assieme ai suoi genitori dalla
nascita fino alla partenza, non avrebbe alcuna conoscenza del Sahara
Occidentale. Infatti, non sarebbe stato capace d'indicare nessuna delle
città sahariane più note e non avrebbe saputo assolutamente nulla in
merito al documento d'identità sahariano. Invece, dell'Algeria avrebbe
fornito indicazioni corrette circa la moneta, le società nazionali, il
tabacco, il servizio militare, la storia ed i giornali in loco. Peraltro,
sebbene avesse affermato di aver vissuto con i suoi genitori, i quali
sarebbero di origine sahariana, egli non saprebbe nulla in merito alla
loro regione d'origine e neppure la lingua parlata nel Sahara
Occidentale. In aggiunta, in occasione del diritto di essere sentito sui
risultati dell'esame LINGUA, egli non avrebbe fornito una spiegazione
plausibile idonea ad invalidare le conclusioni di suddetto esame.
Inoltre, sarebbe stato incongruente in merito alle sue pretese origini ed
al preteso luogo d'origine dei propri genitori. Infatti, nella prima
audizione, egli avrebbe da un lato allegato di avere degli zii paterni nel
Sahara Occidentale, senza tuttavia sapere in quale località essi
vivrebbero, mentre, dall'altro lato, avrebbe dichiarato che i propri
genitori - dei quali non conoscerebbe né il luogo di nascita, né il Paese
nel quale avrebbero abitato - sarebbero anch'essi nati in tale territorio
e che vi avrebbero soggiornato fino alla loro fuga. Nella seconda
audizione, per contro, egli avrebbe detto di sapere sin dall'infanzia che
a C._______ abiterebbe suo zio paterno e che, sempre in tale città,
avrebbero risieduto all'epoca i suoi genitori. Per di più, non avrebbe
saputo indicare né la causa della fuga dei propri genitori dal Sahara
Occidentale, né elencare i campi profughi del Sahara esistenti in
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Algeria, né designare altre località sahariane - salvo C._______ -, né,
tantomeno, menzionare le etnie che vi risiederebbero. In aggiunta,
avrebbe descritto erroneamente la bandiera del Sahara Occidentale
ed avrebbe allegato che sarebbero coinvolti unicamente Marocco e
Sahara Occidentale per la contestazione territoriale di quest'ultimo.
Egli avrebbe altresì indicato che il “Polisario” sarebbe la denomina-
zione della zona del Sahara Occidentale come pure di non essersi mai
interessato in merito alle sue origini. Tale ignoranza circa le sua
presunta origine sahariana avrebbe indotto l'UFM a ritenere non
credibile l'origine asserita dall'interessato. Peraltro, sarebbero pure
contrastanti le allegazioni relative ai suoi documenti d'identità, in
quanto, nel corso della prima audizione, egli avrebbe dichiarato che
per la richiesta di documenti sarebbe stata inviata una lettera al
Ministero degli Interni tramite un avvocato dieci anni addietro, mentre
dalla seconda audizione si evincerebbe che sarebbero stati impegnati
quattro avvocati e sarebbero state inviate due lettere (una nel 1989 ed
una nel 1998). In aggiunta, non sarebbe stato capace di spiegare cosa
effettivamente avrebbe fatto l'ultimo avvocato negli ultimi nove anni per
la suddetta pratica. Per di più, l'UFM ha osservato che i motivi d'asilo
presentati non manifesterebbero alcun indizio di persecuzione, in
quanto l'interessato stesso avrebbe indicato di aver vissuto in Algeria
legalmente, di aver lavorato e di non aver subito alcunché né da terzi,
né dalle autorità statali. Infine, detto Ufficio ha concluso che le
allegazioni presentate non soddisferebbero le condizioni di verosimi-
glianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non sarebbe
riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie.
6.2 Nel gravame, l'insorgente ha indicato, in sostanza, di essere di
origine sahariana, ma di essere cresciuto in Algeria, dove i suoi
genitori sarebbero stati accolti come profughi del Sahara nel 1970. Di
conseguenza, sarebbe evidente che egli conosca bene l'Algeria e
saprebbe poco o niente del Sahara Occidentale, ragione per la quale
le dichiarazioni circa la sua identità e provenienza sarebbero da
ritenersi verosimili. Infine, ha osservato che, in quanto profugo,
l'Algeria non lo accoglierebbe più e comunque i profughi sarebbero le
persone più esposte ad angherie da parte delle autorità algerine.
7.
7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
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o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi-
zione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.
Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-
zione femminile (art. 3 LAsi).
7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosi-
miglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese
da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado
di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni
devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero
non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto
o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-
simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudi-
cante (GICRA 1995 n. 23).
8.
8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente
in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni
di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza, limitandosi a mere congetture, non fondate su alcun
indizio oggettivo. Inoltre, l'autore del gravame non ha tuttora, dopo una
permanenza in Svizzera di ormai quasi tre anni, presentato alcun
mezzo di prova per dimostrare le sue origini del Sahara Occidentale.
Inoltre, il ricorrente avrebbe quantomeno dovuto essere in grado di
allegare il motivo della fuga dei propri genitori verso l'Algeria. Peraltro,
non è concepibile per codesto Tribunale che egli non abbia adottato la
parlata dei propri genitori, nonostante abbia sempre vissuto con
quest'ultimi (cfr. esame LINGUA del 23 ottobre 2006 pag. 3), oppure
che non sia stato capace di elencare né un campo profughi del Sahara
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Occidentale in Algeria, né alcuna città del Sahara Occidentale salvo la
capitale (cfr. audizione del 19 ottobre 2006 pag. 6). Per di più, va
rilevato che l'autore del gravame non è riuscito neanche a descrivere il
significato del “Polisario” ed il suo intrecciamento storico nel Sahara
Occidentale (cfr. audizione del 2 novembre 2006 pag. 9). Premesso
ciò, il TAF non può che concludere che l'allegata origine sahariana è
inverosimile. Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM
ha rettamente considerato le dichiarazioni del ricorrente come non
realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
Infine, il motivo fatto valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame, ovvero l'ottenimento della cittadinanza algerina nonché dei
relativi documenti d'identità atti ad agevolare la sua vita
socio-economica, è, come facilmente riconoscibile, palesemente irrile-
vante e non costituisce, di per sé, un indizio proprio a giustificare né la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la
concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi
(che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che
non è notoriamente data nel caso concreto).
8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di que-
stione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordi-
nanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3),
esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di
una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione
provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Tuttavia, questo principio è limitato
dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti
giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del TAF D-3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylver-
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fahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un
tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
10.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla
propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili al
punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Sahara
Occidentale (v. consid. 8.1). Di conseguenza, il ricorrente ha violato
l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera
cittadinanza, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impos-
sibilità di determinare con certezza il suo Paese d'origine, e l'esistenza
di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
10.2.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la
decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente,
quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
10.2.2 In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza
di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un
trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105;
GICRA 1996 n. 18).
10.2.3 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è am-
missibile.
10.3 D'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato
la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Pa-
ese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricor-
rente, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni docu-
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mento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
10.5 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-
teso e la querelata decisione confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
12.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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