B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6250/2019
Sen t en z a d e l 4 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 20 novembre 2019 / N (…)
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 25 ottobre
2019,
la decisione della SEM del 20 novembre 2019 (notificata il 22 novembre
2019), mediante la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della
domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato il trasferimento dell’interessato verso la Svezia,
il ricorso del 26 novembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) inol-
trato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
contro la menzionata decisione della SEM e con il quale il ricorrente ha
concluso in limine alla concessione dell’effetto sospensivo; nel merito
all’annullamento della decisione impugnata ed alla retrocessione degli atti
alla SEM per l’emanazione di una nuova decisione; contestualmente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi
dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
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che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del
richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5
consid. 6.2),
che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione (principio della gerarchia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF
2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
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che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata
respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato mem-
bro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno
(art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III),
che gli obblighi di cui all’art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se l’interes-
sato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi,
sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Rego-
lamento Dublino III),
che, giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete,
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che il ricorrente ha depositato una domanda d’asilo in Svezia il 16
novembre 2015,
che la SEM ha presentato alle autorità svedesi competenti, nei termini fis-
sati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in ca-
rico fondata sull’art. 18 cpv. 1 lett. d Regolamento Dublino III,
che il 19 novembre 2019, queste autorità hanno espressamente accettato
il trasferimento del ricorrente verso la Svezia in applicazione della stessa
disposizione,
che l’insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di
asilo in Svezia né che questo Stato sia competente per trattare la sua do-
manda,
ch’egli ha inoltre ammesso di avervi risieduto sino al 15 ottobre 2019,
che, di conseguenza, la competenza di tale paese è data,
che nel ricorso egli sostiene però che in caso di rinvio verso la Svezia ri-
schierebbe di essere allontanato in Afghanistan ove la sua vita sarebbe in
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pericolo, e ciò ancor prima che il suo ricorso contro la decisione negativa
venisse evaso,
che con tale argomento il ricorrente fa implicito riferimento alla clausola di
sovranità di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente
all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali
dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in
diritto interno svizzero la clausola di sovranità; che ai sensi dell’art. 29a
cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel
merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un
altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda,
che egli non ha però dimostrato che lo Stato di destinazione non sia inten-
zionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa
alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura,
che, inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e con-
creto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispette-
rebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno
nell’ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove
la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o
da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che nulla permette di concludere che la sua domanda sia stata trattata in
modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione
non abbia rispettato il principio del divieto di respingimento,
che, in tutta evidenza, il trasferimento del ricorrente in Svezia non lo
espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minac-
ciate,
che tramite il principio dell’esame della domanda da parte di un unico Stato
membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte
al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shopping»),
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l’eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che dagli accertamenti svolti in sede di prima istanza si evince che l’insor-
gente soffre di alcune problematiche dovute allo stress, quali inappetenza
ed insonnia, con somministrazione di Supradyn,
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che la questione, non censurata in sede ricorsuale, non ha ad ogni modo
alcun influsso sul trasferimento dell’insorgente,
che infatti, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi me-
dici costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in casi eccezio-
nali,
che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell’interes-
sato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar pre-
supporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una
prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito
del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferi-
menti),
che la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell’art. 3
CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere
che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di
destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e ed
irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle in-
tense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr.
sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016,
41738/10, §180-193),
che all’occorrenza il caso del ricorrente non rientra nelle succitate casisti-
che,
che, inoltre, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture
mediche sufficienti,
che per il resto si rammenti come la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a
cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 7 seg.); che la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere
d’esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente
controllare che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezza-
mento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d’apprezzamento e se
l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribu-
nale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l’au-
torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprez-
zamento.
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che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, la Svezia è competente dell’esame della domanda di asilo
del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in
carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Svezia conformemente
all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI, (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non
entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo confer-
mata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell’effetto sospensivo è senza oggetto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli