Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6252/2009
Sen t e n z a d e l 2 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn, Gérald Bovier,
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…), e i loro figli
C._______, nata il (…),
D._______, nato il (…),
E._______, nato il (…), e
F._______, nato il (…), Serbia/Kosovo,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 agosto 2009 / N […].
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Fatti:
A.
A._______, dichiaratosi cittadino kosovaro e serbo d'etnia rom, nato a
G._______ nell'omonima municipalità, ha vissuto da ultimo fino al suo
espatrio in data 2 giugno 1999 a H._______ (…) nella municipalità di
I._______ (Kosovo).
B._______, cittadina serba d'etnia rom, nata a L._______ nella provincia
della M._______ (Serbia), ha raggiunto il suo concubino nel 1995 a
H._______ dove avrebbe convissuto con quest'ultimo fino al loro espatrio.
B.
In data 17 giugno 1999, il richiedente, sotto il nome di N._______, ha
presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera assieme a sua moglie,
O._______. Il medesimo giorno, la sua concubina, usando il nome di
P._______, ha chiesto l'asilo spacciandosi quale sorella dell'interessato.
C.
Con decisioni distinte del 22 febbraio 2000, l'allora Ufficio federale dei
rifugiati (UFR, oggi Ufficio federale della migrazione [UFM]) non è entrato
in merito delle succitate domande d'asilo, in quanto i richiedenti si erano
resi irreperibili. Ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati
dalla Svizzera ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento medesimo,
siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
In data 3 settembre 2006, A._______ e la sua concubina hanno
presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera.
E.
Con decisione del 31 agosto 2007, l'UFM ha respinto la loro domanda
d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera
considerando l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita,
esigibile e possibile. Tale decisione è rimasta incontestata ed è cresciuta
in giudicato in data 2 ottobre 2007.
F.
In data 8 ottobre 2008, gli interessati hanno presentato una terza
domanda d'asilo in Svizzera.
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Hanno allegato di essere partiti alla volta della Svezia dopo la seconda
decisione negativa in Svizzera. In tale Paese avrebbero depositato una
seconda domanda d'asilo la quale sarebbe stata respinta. Sarebbero
quindi tornati a Q._______ (Kosovo) per vivere nella loro casa. Arrivati sul
posto, avrebbero notato che la loro abitazione non esisteva più e che il
terreno era stato occupato dai serbi i quali vi avevano costruito le loro
case. Essi avrebbero quindi piantato una tenda e vi avrebbero vissuto per
otto giorni. In seguito sarebbero stati minacciati dai serbi; quindi
sarebbero espatriati in data 13 agosto 2008 e tornati in Svizzera l'8
ottobre 2008.
G.
Con decisione del 27 agosto 2009, l'UFM ha respinto la loro domanda
d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera
considerando l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita,
esigibile e possibile.
H.
In data 1° ottobre 2009 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 2 ottobre
2009), i richiedenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione
dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata come
pure il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione ed,
in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria
congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; il tutto con
protesta di spese e ripetibili.
I.
Con due decisioni incidentali distinte del 7 ottobre 2009, il Tribunale,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS
172.021]), ha rinunciato al prelevamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali. Nel contempo ha invitato l'UFM ad
inoltrare una risposta al ricorso entro il 6 novembre 2009.
J.
In data 14 ottobre 2009, l'UFM ha presentato una risposta al ricorso.
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art.
5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, non essendo stata impugnata
la decisione dell'UFM né sul punto dell'asilo, né circa la pronuncia
dell'allontanamento (cfr. atto di ricorso del 1° ottobre 2009, pag. 3),
oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la
decisione riguardante l'esecuzione dell'allontanamento.
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4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato l'esecuzione
dell'allontanamento dei richiedenti, siccome lecita, esigibile e possibile. In
particolare ha ritenuto, per quanto riguarda la situazione nel Kosovo, che
negli ultimi anni la sicurezza in tale Paese sarebbe migliorata o per lo
meno si sarebbe stabilizzata, quand'anche la probabilità di un pericolo
concreto per i rom di lingua serba non può essere in assoluto esclusa al
di fuori della loro enclave. In linea di principio un ritorno in Kosovo non
sarebbe pertanto considerato ragionevolmente esigibile salvo nel Kosovo
settentrionale il quale costituisce un'eccezione. Nel caso concreto, il
richiedente proverrebbe da H._______, località situata al Nord del
Kosovo al confine con la Serbia, mentre l'interessata proverrebbe da
L._______ (Serbia). Secondo l'autorità inferiore sarebbe quindi anche
ragionevolmente esigibile l'alternativa di domicilio in Serbia, in quanto a
L._______ vi abiterebbe la madre della richiedente, mentre nel 2006, vi
risiedevano ancora due sorelle e un fratello della stessa. Inoltre,
l'interessato avrebbe un fratello in Germania ed una sorella in Svizzera
come pure dei figli adulti che vivrebbero in Svezia, Belgio e Italia i quali
potrebbero aiutare il richiedente e la sua famiglia, una volta di ritorno nel
loro Paese. L'UFM ha quindi concluso che non vi sarebbero dei motivi
individuali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento. I
richiedenti sarebbero giovani e in buona salute. L'interessato sarebbe
stato capace di assumere diversi lavori e la richiedente soffrirebbe di
tiroidismo per il che dovrebbe prendere il medicamento "Euthyrox". Tale
medicinale sarebbe facilmente ottenibile ad un prezzo modico.
4.1. Nel gravame, i ricorrenti affermano che il rientro in Kosovo o nella
Repubblica della Serbia non sarebbe ammissibile, in quanto troverebbe
applicazione l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101). Inoltre l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe
nemmeno ragionevolmente esigibile alla luce del fatto che gli insorgenti
sarebbero delle persone rispetto alle quali nel Paese d'origine non vi
sarebbe garanzia di un adeguato reinserimento a causa della loro etnia,
della loro formazione professionale, del loro stato di salute o
dell'inesistenza di mezzi necessari al sostentamento o di una rete sociale
e familiare. Secondo la prassi del Tribunale, l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Kosovo dei Rom, Ashkali e "Egiziani" di
lingua albanese verrebbe considerata in linea di principio come
ragionevolmente esigibile, nella misura in cui sia stato preventivamente
stabilito sulla base di un accertamento individuale – in particolare tramite
informazioni raccolte presso l'Ufficio di collegamento in Kosovo e ora
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tramite l'Ambasciata svizzera a Prishtina – che le condizioni per un
adeguato reinserimento siano soddisfatte. Nel presente caso risulterebbe
incontestato il fatto che i ricorrenti apparterrebbero all'etnia Rom.
Secondo le loro dichiarazioni, in Kosovo vivrebbe l'anziana madre del
ricorrente – di cui peraltro lo stesso non ne conoscerebbe il recapito – e
uno zio materno, oltre alla seconda moglie del nonno. Il resto della
famiglia vivrebbe in altri Paesi: una figlia in Italia; altre due figlie, un figlio
nonché una sorella in Svezia; un figlio in Belgio; un fratello in Germania e
due sorelle in Serbia di cui non avrebbe più avuto notizie e non saprebbe
dove si trovino. Invece la ricorrente, la quale sarebbe in possesso della
cittadinanza serba, disporrebbe in Serbia della madre, una sorella, una
sorellastra ed un fratellastro, il cui luogo di residenza sarebbe
sconosciuto a quest'ultima. Pertanto, dalle allegazioni dei ricorrenti
risulterebbe che nei rispettivi Paesi d'origine non disporrebbero di una
rete di contatti sociali e familiari che potrebbero garantire un adeguato
reinserimento. Inoltre, non risulterebbe che l'UFM abbia compiuto quelle
indagini che la giurisprudenza del Tribunale richiederebbe. Solo una tale
misura d'istruzione avrebbe potuto permettere di appurare concretamente
l'esistenza di una rete familiare e sociale in grado di garantire il
reinserimento di A._______ in Kosovo in relazione alla sua appartenenza
ad una minoranza.
4.2. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua
decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
5.
5.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste
condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv.
1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità
dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale D3975/2007 del 15 giugno 2007
consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e
Francoforte sul Meno 1990, pag. 262).
5.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10
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dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta
all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 23).
Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui i
ricorrenti potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni
(cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini,
gli autori del gravame non hanno saputo fornire un insieme d'indizi,
oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad
un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in
un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le
disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n.
12 consid. 10a pagg. 110 segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole,
la difficile situazione generale dei diritti umani in Serbia rispettivamente in
Kosovo per i rom, come la denunciano i ricorrenti nel gravame, in ogni
caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tali Paesi
come di per sé inammissibile.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
5.3. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
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durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socioeconomiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti;
GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215).
Va inoltre precisato che l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata
valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente
accompagnato da un bambino in tenera età, oppure da numerosi
bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non
accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. tra le
altre, decisione del Tribunale amministrativo federale D6656/2006 del 25
aprile 2008; GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).
Nel caso concreto, occorre dapprima esaminare la questione della
cittadinanza kosovara allegata dal ricorrente. A questo proposito va
rilevato che a questa hanno diritto i cittadini jugoslavi e residenti in
Kosovo il 1° gennaio 1998 (cfr. art. 29 della legge sulla cittadinanza
kosovara [n. 03/L034] del 20 febbraio 2008), e la stessa non esclude
comunque a doppia cittadinanza (cfr. ibidem) serbo kosovara. D'altra
parte i cittadini kosovari vengono riconosciuti di regola dalle autorità
serbe come cittadini serbi, in quanto giusta la nuova Costituzione della
Serbia entrata in vigore l'8 novembre 2006 non viene espressamente
riconosciuta l'indipendenza del Kosovo (cfr. DTAF 2010/41 consid. 6.4.1
seg.), escludendo quindi la doppia cittadinanza.
Durante la procedura dinanzi l'autorità inferiore e nelle precedenti
procedure d'asilo egli ha dichiarato di essere cittadino serbo (cfr. verbale
d'audizione di A._______ del 12 settembre 2006 [di seguito: verbale 1],
pag. 1; verbale d'audizione di A._______ del 18 gennaio 2007, pag. 1 [di
seguito: verbale 2]; verbale d'audizione di A._______ del 13 gennaio
2009 [di seguito: verbale 3], pag. 5; foglio dati personali del centro di
registrazione act. UFM C 5/2; foglio dati personali del centro di
registrazione act. UFM B 2/2). Inoltre, si evince dagli atti di causa altresì
che, in precedenza, egli si eri già registrato presso le autorità serbe a
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L._______
(cfr. verbale 2, pag. 18; verbale 3, pag. 5). Potendosi ritenere il ricorrente
come cittadino serbo, l'autorità inferiore non è incorsa in un accertamento
inesatto o incompleto del fatti esaminando l'esecuzione del ricorrente sia
verso il Kosovo sia verso la Serbia.
Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche
l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in
considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4
LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1
della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS
0.107). In effetti, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per
l'esame dell'esigibilità. Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo
devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad
un possibile allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. sentenze del
Tribunale amministrativo federale D6345/2006 del 19 settembre 2008
consid. 8; D4655/2007 del 23 dicembre 2008; fra le tante GICRA 1998 n.
13 consid. 5d). Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di
rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei
contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua
persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di
sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione
e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In
particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera,
deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed
ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che
un fanciullo non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo
ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del
fanciullo non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera
sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale.
Infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di
reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata
del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF
2009/28; sentenze del Tribunale amministrativo federale E465/2006 del
16 dicembre 2008 e E4909/2006 del 24 settembre 2010).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se i
ricorrenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente sia in Kosovo sia in Serbia, da un lato, e la
loro situazione personale, dall'altro.
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Quo agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83
cpv. 4 LStr, il Tribunale osserva che né in Kosovo né in Serbia vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale.
I ricorrenti sono di origine kosovara e serba, d'etnia rom, e provengono da
G._______ (Kosovo) rispettivamente da L._______ (Serbia). Trattandosi
di membri di minoranze etniche nella regione, in particolare i rom, il
Tribunale rileva che essi, malgrado gli importanti sforzi delle autorità,
attive nella promozione dell'uguaglianza, sono costantemente vittime di
diverse discriminazioni sociali, in particolare negli ambiti dell'alloggio
(accesso all'elettricità, all'acqua potabile, ambiente insalubre, promiscuità,
ecc.) dell'educazione, del lavoro e della salute. Di fatto, un gran numero
di rom vivono in condizioni di grande povertà – soprattutto per quel che
concerne le condizioni di alloggio – e sono, inoltre, particolarmente colpiti
dalla disoccupazione. Inoltre, tali difficoltà sono più marcate per i profughi
interni e le persone che fanno ritorno da un soggiorno in un Paese
occidentale. I rom non sono, inoltre, completamente al riparo da
aggressioni fisiche o verbali (cfr. decisione del Tribunale amministrativo
federale D7847/2006 del 18 agosto 2009). Nonostante ciò, v'è
comunque da rilevare che tali aggressioni non raggiungono un'intensità
tale da rendere inesigibile l'allontanamento dei rom verso la Serbia
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E4802/2010 del 19
maggio 2011 consid. 5.4.1). In casu, i ricorrenti risiedono in Svizzera
ininterrottamente dal mese di ottobre del 2008 data in cui hanno
depositato la loro domanda d'asilo. Un'assenza di poco più di due anni e
mezzo dal loro Paese non dovrebbe avere la conseguenza di amplificare
particolarmente le difficoltà di un reinserimento nella società serba posto
che i ricorrenti, ancora in giovane età, dispongono ancora di una
sufficiente rete famigliare e di conoscenze in loco, visto che poi anche il
ricorrente si era registrato a L._______ nel 2006 e vi aveva vissuto già
durante il periodo di guerra (cfr. verbale 2, pag. 18 seg.; verbale 3,
pag. 13).
Premesso ciò, il Tribunale può esimersi dall'esame di un eventuale
allontanamento verso il Kosovo, in quanto i richiedenti l'asilo che
possiedono più cittadinanze, non dipendono dalla protezione di uno Stato
terzo, se possono ottenere un'adeguata protezione da persecuzioni in
uno dei Stati di cui già possiedono la cittadinanza (cfr. DTAF 2010/41
consid. 5.3 e 6.5.1; sentenza del Tribunale amministrativo federale E
7946/2008 del 24 maggio 2011, pag. 7).
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Quo alla situazione personale dei ricorrenti, i medesimi sono giovani,
B._______ dispone di una discreta formazione scolastica, mentre
A._______ di una formazione quale meccanico e può vantare di una
certa esperienza professionale, in quanto avrebbe svolto dei "lavori
saltuari di vario tipo" (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale d'audizione di
A._______ del 25 giugno 1999 [di seguito: verbale 4], pag. 2; verbale
d'audizione di A._______ del 16 ottobre 2008 [di seguito: verbale 5], pag.
2). Dagli atti si evince peraltro che i ricorrenti dispongono di un'importante
rete sociale in patria, segnatamente la madre di B._______ a L._______
(Serbia) come pure una sorella, una sorellastra e un fratellastro in luoghi
sconosciuti (cfr. verbale d'audizione di B._______ del 16 ottobre 2008,
pag. 2; ricorso, pag. 4). Invece, A._______ ha ancora due sorelle in
Serbia, di cui ignora il luogo di residenza (cfr. ricorso, pag. 4), mentre in
Kosovo vivrebbe ancora la madre ed uno zio materno. Essi hanno pure
vari familiari all'estero ai quali si potranno rivolgere per un'eventuale
sostentamento al loro rientro in patria.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno quattro figli, rispettivamente nati nel
1996, 2000, 2003 e 2006. Il TAF è cosciente delle difficoltà che questi figli
potrebbero incontrare al loro ritorno in patria. Tuttavia una presenza di
poco più di due anni a far tempo dalla presentazione dell'ultima domanda
di asilo rispettivamente dall'ultima volta in cui sono stati nel loro paese,
potendo altresì partire dal presupposto che alla loro età siano ancora
totalmente impregnati del contesto culturale e del modo di vita dei
genitori, una loro integrazione nel Paese d'origine non costituirà un
problema insormontabile, posto che, anche a seguito del continuo
peregrinare, non si può parlare di vero e proprio distacco dalla realtà
Svizzera. A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che
l'allontanamento non rappresenta per loro uno sradicamento che
potrebbe pregiudicare il suo equilibrio e il suo sviluppo futuro. Pertanto, il
loro allontanamento dalla Svizzera non viola l'art. 3 della Convenzione del
20 novembre 1989 relativa ai diritti del fanciullo (RS 0.107).
Essi non hanno per finire preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA
2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi
medici. Quo al tiroidismo di cui è affetta B._______, si rileva che
quest'ultima avrà accesso alle strutture sanitarie non appena registrata in
loco
(cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.3.3 seg.). Inoltre, giusta le informazioni a
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disposizione di codesto Tribunale, il medicinale "Euthyrox" di cui ha
bisogno è ottenibile in Serbia.
Del resto i ricorrenti, se date le condizioni, hanno facoltà di richiedere un
sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza
medica per un periodo limitato nel Paese d'origine per loro stessi ed i loro
figli (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi).
Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato
reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
5.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i
ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12 pagg. 513 segg.).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
5.5. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, in
materia d'esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
6.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
7.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv.
1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
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Pagina 14
8.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art.
83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: