B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6254/2016
Sen t en z a d e l 2 7 o t t ob r e 20 16
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 26 agosto 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino eritreo, è entrato in Svizzera il 6 giugno 2015 depo-
sitandovi domanda d’asilo il giorno seguente.
B.
Sentito sulle generalità (cfr. verbale d’audizione del 15 giugno 2015 [di se-
guito: verbale]), egli ha allegato di essere stato interpellato dalle autorità
italiane, le quali avrebbero registrato le sue impronte digitali, ma ha tuttavia
negato di aver depositato domanda d’asilo in questo Paese (cfr. verbale,
pag. 5). In occasione del diritto di essere sentito in merito ad un’eventuale
competenza dell’Italia nella trattazione della domanda d’asilo dell’interes-
sato, egli ha indicato di non voler essere trasferito in Italia in quanto la mo-
glie e la figlia vivrebbero in Svizzera e che inoltre in Italia non avrebbe ri-
cevuto nessun tipo di aiuto (cfr. verbale, pag. 10)0.
C.
In data 14 luglio 2015, le autorità svizzere hanno presentato alle compe-
tenti autorità italiane una richiesta di ripresa in carico del richiedente fon-
data sull’art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e
i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de-
gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
(GU L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: regolamento Dublino III). Le com-
petenti autorità italiane hanno quindi respinto la richiesta di ripresa in carico
dell’interessato in data 28 luglio 2015 indicando che il maggior numero dei
componenti della famiglia risiederebbe in Svizzera (cfr. atto A15/1).
D.
Il 18 agosto 2015 le autorità svizzere hanno nuovamente sollecitato le au-
torità italiane con una richiesta di riesame di ripresa in carico dell’interes-
sato. Le stesse, il 12 maggio 2016, hanno nuovamente respinto la richiesta
in quanto la procedura d’asilo sarebbe terminata in Italia e al richiedente
sarebbe stato riconosciuto lo statuto di rifugiato (cfr. atto A23/1).
E.
A seguito di ciò, e considerato l’ottenimento della protezione in Italia, in
data 19 maggio 2016 le autorità svizzere hanno presentato alle autorità ita-
liane competenti una richiesta di riammissione (cfr. atto A24/3) questa volta
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fondata sull’Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa
ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305).
F.
In attesa di un riscontro da parte delle autorità italiane, con scritto del
24 maggio 2016 la SEM ha terminato la procedura Dublino ed ha concesso
al ricorrente il diritto di essere sentito circa un’eventuale evasione della do-
manda d’asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) ed il suo
allontanamento verso l’Italia.
G.
In data 2 giugno 2016, l’insorgente ha quindi presentato le sue osserva-
zioni, invitando la SEM d’un lato a riconsiderare la sua decisione – non
avendo mai ottenuto un permesso di soggiorno in Italia, avendo vissuto per
strada e ritenuta la presenza di moglie e figlie in Svizzera – e dall’altro a
trasmettergli la documentazione comprovante un suo eventuale riconosci-
mento quale rifugiato in Italia. Infine, egli ha chiesto all’autorità inferiore di
rinunciare ad un suo allontanamento verso l’Italia per tre motivi: in primo
luogo in tale Paese non sarebbe stato riconosciuto quale rifugiato, in se-
condo luogo le condizioni di accoglienza sarebbero incompatibili con il di-
ritto internazionale ed infine andrebbe tutelato il suo diritto, quello di sua
moglie e delle figlie di poter vivere insieme in Svizzera.
H.
Le autorità italiane hanno accolto la richiesta di riammissione in data 3 giu-
gno 2016 indicando che all’interessato è stata riconosciuta la protezione
internazionale e che egli dispone di un permesso di soggiorno per asilo
valido fino al 15 marzo 2020.
I.
Con decisione del 26 agosto 2016, notificata il 4 ottobre 2016 (cfr. risul-
tanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo
in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l’allonta-
namento nonché l’esecuzione dello stesso verso l’Italia.
A tal proposito, la SEM ha constatato che l’Italia è stata designata dal Con-
siglio federale come Stato terzo sicuro giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e
che da accertamenti eseguiti il richiedente vi avrebbe ivi ottenuto lo statuto
di rifugiato. In tal senso, le autorità italiane, in data 3 giugno 2016 avreb-
bero dato il loro consenso alla riammissione del richiedente e pertanto, giu-
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sta l'art. 25 cpv. 2 PA la Svizzera potrebbe accogliere una richiesta di rico-
noscimento della qualità di rifugiato o di accertamento dell’esistenza di
eventuali ostacoli all'esecuzione del rinvio verso lo Stato di origine o di ul-
tima residenza, soltanto nel caso in cui il richiedente sarebbe legittimato a
far valere un interesse degno di protezione. Tale interesse non potrebbe
però essere ammesso nel caso in cui uno Stato terzo abbia già riconosciuto
la qualità di rifugiato e concesso una protezione contro le persecuzioni, ciò
che sarebbe il caso nella fattispecie. Egli potrebbe dunque far rientro in
Italia senza temere l’allontanamento nel suo Paese d'origine in violazione
del principio di non respingimento (art. 5 LAsi). La SEM ha inoltre precisato
che un confronto con la banca dati europea avrebbe rilevato l’inoltro da
parte dell’interessato di una domanda d’asilo in Italia il 18 novembre 2013,
inoltro che le autorità italiane avrebbero esplicitamente confermato per
mezzo della concessione della protezione internazionale. Per il che, l’au-
torità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo conforme-
mente all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi.
L’autorità inferiore ha in seguito negato l’esistenza di una relazione stretta
ed effettiva con la moglie e con le figlie giusta l’art. 8 CEDU. In tal senso,
benché il richiedente si fosse trovato in Italia dal 5 novembre 2013 e la mo-
glie soggiornasse in Svizzera dal 10 giugno 2014, egli si sarebbe recato in
Svizzera e depositato la domanda d’asilo in oggetto solamente il 6 giu-
gno 2015, ovvero appena due mesi dopo la decisione che concedeva l’am-
missione provvisoria alla moglie. Inoltre, pur vivendo nello stesso comune,
l’indirizzo del richiedente non sarebbe il medesimo di quello della compa-
gna. Di conseguenza, l’effettività della relazione sarebbe alquanto dub-
biosa. Relativamente alla relazione con le presunte figlie, la SEM ha pure
osservato che il padre avrebbe visto per l’ultima volta la primogenita al mo-
mento del suo espatrio dall’Etiopia quand’ella aveva all’incirca 8 mesi. Inol-
tre, non vi sarebbe alcuna prova della paternità dell’interessato sulla se-
condogenita, così come non risulterebbe pendente in Svizzera alcuna pra-
tica di riconoscimento della bambina. Per il resto, data la giovane età delle
bambine, la loro persona di riferimento principale rimarrebbe la madre. Le
stesse non vivrebbero poi al medesimo indirizzo del padre. In ogni caso, la
SEM ha ritenuto che la moglie e le figlie non disponessero di un diritto di
presenza assicurato in Svizzera in quanto ammesse soltanto provvisoria-
mente a seguito del riconoscimento quali rifugiate per motivi soggettivi in-
sorti dopo la fuga. In definitiva, l’allontanamento del richiedente verso l’Ita-
lia non violerebbe pertanto l’art. 8 CEDU. Fermo considerato che il fatto lo
statuto di rifugiato da lui ottenuto in Italia gli permetterebbe di mantenere il
contatto con i suoi famigliari. Inoltre, la SEM rileva che la procedura d’asilo
non avrebbe come scopo quello di aggirare i disposti legali del diritto degli
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stranieri; alla compagna incomberà semmai di introdurre una procedura di
ricongiungimento familiare sulla base dell’art. 85 cpv. 7 della legge sugli
stranieri (LStr, RS 142.20) in favore dell’interessato. Infine, nulla impedi-
rebbe all’interessato di introdurre una tale procedura in Italia.
Quo alle condizioni di accoglienza in Italia, la SEM rileva che il richiedente
non avrebbe dimostrato in maniera concreta che le sue condizioni di esi-
stenza in Italia, dove vi avrebbe vissuto per più di un anno e mezzo, avreb-
bero raggiunto una tale gravità da costituire un trattamento contrario
all’art. 3 CEDU. In particolare, egli non avrebbe dimostrato di aver fatto in-
vano appello alle autorità competenti o a delle istituzioni statali suscettibili
di aiutarlo ed avrebbe inoltre pure ottenuto il sostegno da parte di organiz-
zazioni caritative. Infine, spetterebbe all’interessato fare eventualmente va-
lere i suoi diritti direttamente presso le autorità italiane. In conclusione, l'e-
secuzione dell'allontanamento verso l'Italia sarebbe dunque ammissibile e
ragionevolmente esigibile. Invero, l’Italia sarebbe vincolata dalla Direttiva
2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante
norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifu-
giati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9
del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]), il cui art. 29 garanti-
rebbe beneficiari di una protezione internazionale le stesse condizioni d’ac-
cesso che i cittadini di uno stato membro all’assistenza sociale. Infine,
l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe pure possibile.
J.
In data 11 ottobre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
12 ottobre 2016) l’interessato è insorto contro la summenzionata decisione
della SEM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) postulando l’accoglimento del ricorso e la restituzione
degli atti di causa all’autorità di prime cure per l’esame materiale, in Sviz-
zera, della domanda d’asilo e in subordine per il completamento dell’istrut-
toria. In seconda subordinata ha quindi postulato la concessione dell’am-
missione provvisoria per inammissibilità dell’esecuzione dell’allontana-
mento. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo con protestate spese e ripetibili.
Richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, il ricorrente rileva
in primo luogo che le autorità cantonali hanno disposto la sua incarcera-
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zione amministrativa in applicazione dell’art. 76a cpv. 1 LStr ritenendo er-
roneamente che la decisione impugnata fosse stata pronunciata in appli-
cazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. Orbene, la SEM non sarebbe en-
trata nel merito della domanda d’asilo giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi,
avendo il ricorrente ottenuto la protezione internazionale in Italia.
In secondo luogo, dagli atti di causa si evincerebbe che il ricorrente al mo-
mento dell’arrivo in Svizzera non aveva ancora ottenuto alcuna protezione
da parte dell’Italia, avendo le di cui autorità respinto la domanda di ripresa
in carico il 28 luglio 2015 in ragione della presenza in Svizzera del maggior
numero di famigliari. Solo il successivo rifiuto, datato 12 maggio 2016, sa-
rebbe invece stato motivato dall’avvenuto riconoscimento dell’interessato
quale rifugiato in Italia. Pertanto, il riconoscimento della protezione interna-
zionale sarebbe avvenuto entro questi due avvenimenti, allorché l’interes-
sato si trovava in Svizzera. Il permesso di soggiorno del ricorrente, sarebbe
valido cinque anni, ovvero fino al 15 marzo 2020, tuttavia, non sarebbe
chiaro come mai le autorità italiane non l’abbiano già indicato nella prima
richiesta di ripresa in carico fondata sul regolamento Dublino III. Pertanto,
in ragione di tutte le anomalie del caso in esame, il ricorrente postula la
trasmissione delle indicazioni di dettaglio sul riconoscimento della prote-
zione internazionale da parte italiana, in particolare in merito alla data di
suddetto riconoscimento, a tuttora ignota. Pure inapplicabile sarebbe l’Ac-
cordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati, in
quanto egli sarebbe stato riconosciuto come rifugiato solo successiva-
mente alla sua entrata in Svizzera.
Quanto all’esistenza in casu di un interesse degno di protezione ai sensi
dell’art. 25 cpv. 2 PA egli rileva che al deposito della domanda d’asilo in
Svizzera in giugno 2015 – momento determinante per la valutazione della
situazione – non disponeva di alcuna protezione in Italia. Per di più in Sviz-
zera soggiornerebbero la moglie e le figlie minorenni ed in Italia le condi-
zioni di vita dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati sarebbe drammatica.
Infine, l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato violerebbe le
norme imperative di diritto internazionale. Innanzitutto, contrariamente a
quanto ritenuto nella decisione avversata, il ricorrente vivrebbe con la com-
pagna e le figlie. In secondo luogo, la SEM avrebbe omesso di considerare
l’interesse superiore dei bambini sancito dalla Convenzione internazionale
sui diritti dell’infanzia. Il padre avrebbe convissuto con la secondogenita
dalla sua nascita e con la primogenita la durata della coabitazione sarebbe
superiore alla durata della loro separazione. L’assenza di un riconosci-
mento di paternità sarebbe poi imputabile all’impossibilità del ricorrente di
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ottenere i documenti necessari per una siffatta procedura. In seguito, egli
è dell’avviso che la compagna e le figlie dispongano di un diritto di pre-
senza assicurato in Svizzera, essendo ivi stati riconosciuti quali rifugiati.
Infine, ritenute le pessime condizioni d’accoglienza in Italia, sarebbe inim-
maginabile che la vita familiare possa ricomporsi in Italia.
A sostegno delle allegazioni ricorsuali l’insorgente ha fornito i seguenti
mezzi di prova in copia:
– la decisione d’incarcerazione cantonale (doc. 1);
– il verbale d’interrogatorio cantonale (doc. 2);
– il permesso N valido fino al 4 dicembre 2015 (doc. 3);
– il permesso N valido fino al 4 giugno 2016 (doc. 4);
– la prima pagina del contratto di locazione (doc. 5);
– l’autorizzazione temporanea ad alloggiare presso la moglie (doc. 6);
– la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale (doc. 7);
– la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale della moglie
(doc. 8).
K.
Con provvedimento del 12 ottobre 2016 il Tribunale ha provvisoriamente
sospeso l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente.
L.
L'incarto originale della SEM è pervenuto allo scrivente Tribunale in data
14 ottobre 2016.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
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LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra
tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2
e giurisprudenza ivi citata).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi
il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che malgrado l’erroneo riferimento
nei rimedi giuridici della decisione impugnata all’art. 107a LAsi relativo alla
procedura per i casi Dublino – casi in cui il ricorso non ha effetto sospensivo
ed il richiedente l’asilo può chiederne la concessione – ai sensi dell’art. 55
cpv. 1 PA, i ricorsi contro una decisione di non entrata nel merito in appli-
cazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, hanno effetto sospensivo.
5.
Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della
domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro
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secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato preceden-
temente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un
effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF
2010/56 consid. 3.2). Si presuppone inoltre che tale Stato abbia garantito
la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere prepo-
ste all’asilo. Senza tale garanzia, l’allontanamento verso lo Stato terzo non
può infatti essere eseguito ed è dunque inutile (cfr. Messaggio relativo alla
modifica della legge sull’asilo, alla modifica della legge federale sull’assi-
curazione malattie e alla modifica della legge federale sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti del 4 settembre 2002, FF 2002 6087,
6125).
Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, l'Italia,
così come altri Paese dell'Unione Europea (UE) e dell'Associazione euro-
pea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi.
5.1 Nel caso che ci riguarda, il ricorrente è stato riconosciuto quale rifugiato
in Italia dove beneficia di un permesso di soggiorno valido fino al
15 marzo 2020 (cfr. atto A30/1). Per questi motivi, le autorità italiane hanno
dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio in applicazione
dell’Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifu-
giati (cfr. ibidem). Pertanto, di principio, egli può fare ritorno in uno Stato
terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi.
Ora, occorre considerare che il Tribunale tiene conto della situazione al
momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione
della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF
2010/44 consid. 3.6). La censura ricorsuale secondo la quale l’Accordo eu-
ropeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati non sarebbe
applicabile, posto che il ricorrente sia legittimato ad avvalersene, risulta
dunque essere priva di fondamento essendo egli già stato riconosciuto
quale rifugiato al momento della richiesta di riammissione presentata dalle
autorità svizzere il 19 maggio 2016. Invero, nell’ipotesi in cui la durata del
permesso di soggiorno italiano sia di cinque anni, l’insorgente deve essere
stato riconosciuto quale rifugiato dalle autorità italiane il 15 marzo 2015
(cfr. atto A30/1), ovvero prima del deposito della sua domanda d’asilo in
Svizzera. Qualora invece il ricorrente sia stato riconosciuto quale rifugiato
allorché si trovava in Svizzera, tale riconoscimento deve essere avvenuto
al più tardi il 12 maggio 2016, data in cui le autorità italiane hanno respinto
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la seconda richiesta di ripresa in carico dell’insorgente in ragione proprio
del suo ottenimento dello statuto di rifugiato (cfr. atto A23/1).
5.2 Il ricorrente censura in seguito le condizioni di alloggio e di accoglienza
in Italia, le quali sarebbero incompatibili con il diritto internazionale. Ragion
per cui è necessario analizzare se per l’insorgente, ritenuta la situazione
generale in Italia e la sua situazione individuale, vi siano dei seri motivi di
considerare, in caso di rinvio in Italia, l’esistenza di rischi personali, concreti
e seri di essere sottoposto ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3
CEDU.
5.2.1 Avantutto, come già ritenuto in precedenza, essendo l’Italia stata in-
serita nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi,
il ritorno dell’insorgente in Italia è presunto rispettare gli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera.
5.2.2 In secondo luogo, lo scrivente Tribunale rileva che l’Italia è legata
dalla direttiva qualificazione ed ha trasposto gli obblighi ivi contenuti nel
proprio diritto interno con Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, en-
trato in vigore il 22 marzo 2014.
Gli obblighi positivi dell’Italia nei confronti dei rifugiati riconosciuti – accre-
sciuti rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'ac-
coglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva accoglienza) –
prevedono in particolare che sia loro garantita la non discriminazione
nell’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sociale, all’assi-
stenza sanitaria, all’alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII
[contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione).
5.2.3 Oltracciò, dalla giurisprudenza della CorteEDU risulta che il semplice
fatto di tornare in un Paese in cui la propria situazione economica sarebbe
peggiore rispetto a quella dello Stato contraente di espulsione, non è suffi-
ciente a soddisfare la soglia di maltrattamento proibita dall’art. 3 CEDU.
Invero, tale disposizione non può essere interpretata come un obbligo ge-
nerale per le Alte Parti Contraenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi
nella loro giurisdizione e/o di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per
consentire loro di mantenere un determinato tenore di vita. Gli stranieri
soggetti a espulsione non possono, in linea di massima, rivendicare alcun
diritto a rimanere nel territorio di uno Stato contraente per poter continuare
a beneficiare dell’assistenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza
e servizi forniti dallo Stato di espulsione e, in assenza di motivi umanitari
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estremamente convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni
di vita materiali e sociali del richiedente possano peggiorare significativa-
mente in caso di espulsione dallo Stato contraente non è di per sé suffi-
ciente a configurare una violazione dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della
CorteEDU Chapman c. Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e
Müslim c. Turchia del 26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in partico-
lare con decisioni di irricevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi
Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam
Mohammed Hussein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013,
n. 40524/10, par. 65-73).
A tal proposito, il Tribunale non dubita del fatto che i beneficiari di prote-
zione in Italia corrano un rischio di vivere in condizioni precarie essendoci
ivi pochi posti d’accoglienza e soprattutto di durata limitata (cfr. Organisa-
tion suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], A propos de la situation actuelle
des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particu-
lier de celles et ceux de retour en Italie dan le cadre de Dublin [in seguito:
rapporto OSAR], agosto 2016, n. 5.3.6, pag. 48, consultato all’indirizzo
bericht-italien-f.pdf > il 18.10.2016; verbale, pag. 5, 8 e 10). Tuttavia, mal-
grado la difficile situazione economica prevalente in tale Paese e l’insuffi-
cienza del sistema di assistenza sociale – le prestazioni assistenziali ver-
sate non sono infatti in grado di coprire i bisogni esistenziali (cfr. rapporto
OSAR, n. 6.4, pag. 48) – gli elementi presenti agli atti non lasciano comun-
que presagire dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il tra-
sferimento del ricorrente tali da ritenere che l’esecuzione dello stesso co-
stituirebbe un trattamento contrario all’art. 3 CEDU.
5.2.4 In conclusione dunque, non è stato dimostrato che in caso di allonta-
namento in Italia per il ricorrente via sia un rischio sufficientemente reale e
imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell’ambito di applica-
zione dell’art. 3 CEDU.
5.3 Infine, non permette una diversa valutazione del caso di specie il fatto
che in Svizzera risiedano dei famigliari del ricorrente. Invero, con la modi-
fica della LAsi del 14 dicembre 2012, entrata in vigore il 1° febbraio 2014,
e con l'abrogazione del vecchio art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi, una decisione di
non entrata nel merito deve avvenire anche qualora vivano in Svizzera pa-
renti prossimi del richiedente.
5.4 Di conseguenza, visto tutto quanto sopra e non avendo inoltre l’insor-
gente invocato di rischiare di essere rinviato in Eritrea in caso di ritorno in
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Italia – e quindi aver messo in dubbio la sicurezza dello Stato terzo – egli
non ha alcun interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA
all'ottenimento di una protezione da parte della Svizzera. Tale interesse
non può infatti essere provato qualora il richiedente abbia già ottenuto una
protezione contro le persecuzioni da uno Stato terzo (cfr. tra le altre: sen-
tenze del TAF E-5151/2008 del 15 agosto 2008 pag. 10, D-6106/2008 del
9 ottobre 2008 pagg. 5 e 6 e D-3033/2013 del 17 gennaio 2014 con-
sid. 5.1.1).
Visto tutto quanto sopra, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono
nel caso di specie soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata
nel merito della domanda di asilo del richiedente. Su questo punto, il ricorso
non merita quindi tutela e la decisione impugnata va confermata.
6.
6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
LAsi).
Il principio dell'unità della famiglia – di portata più estesa rispetto all’art. 8
CEDU (cfr. sentenza del TAF D-6528/2014 del 10 marzo 2015 con-
sid. 4.3) – impone avantutto alle autorità competenti di evitare di separare
membri della famiglia del richiedente l'asilo. In altre parole, si tratta di scon-
giurare che alcuni membri della medesima famiglia vengano allontanati a
differenza di altri, oppure che vengano allontanati verso paesi diversi (cfr.
DTAF 2012/4 consid. 4.8).
La disposizione non si applica tuttavia nei casi in cui il membro della fami-
glia ha ottenuto un permesso di soggiorno prima dell’arrivo in Svizzera
della persona che si avvale del principio dell’unità della famiglia ex art. 44
LAsi. Ammettere il contrario equivarrebbe a svuotare del senso i disposti
legali della LStr in materia di ricongiungimento familiare. In effetti, sarebbe
sufficiente depositare una domanda d’asilo, anche manifestamente infon-
data, per eluderle (cfr. sentenza del TAF D-787/2016 del 31 maggio 2016
consid. 6.3).
Nel caso che ci occupa, C._______, moglie del qui ricorrente, è stata rico-
nosciuta quale rifugiata ed ammessa provvisoriamente in Svizzera con de-
cisione della SEM del 10 aprile 2015 mentre l’insorgente ha depositato la
domanda d’asilo in oggetto soltanto il 6 giugno 2015. Di conseguenza, egli
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non può prevalersi del principio dell’unità della famiglia ex art. 44 LAsi. Inol-
tre, egli può eventualmente introdurre una domanda di ricongiungimento
familiare in Italia (cfr. infra consid. 7.1.5). La decisione impugnata va dun-
que su questo punto confermata (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell’allontanamento vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor-
rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta-
colo all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativi riferi-
menti).
7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare
l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'e-
sistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa es-
sere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esi-
stenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b
lett. ee).
Il principio di non respingimento protegge unicamente le persone alle quali
è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tri-
bunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla non entrata nel
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merito della domanda d’asilo del richiedente (cfr. supra consid. 5), quest’ul-
timo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5
LAsi).
Inoltre, come visto sopra (cfr. supra consid. 5), essendo l’Italia stata inserita
nel novero degli Stati terzi sicuri e non avendo l’insorgente dimostrato un
rischio di subire un trattamento contrario all’art. 3 CEDU o all’art. 5 cpv. 1
LAsi, l’esecuzione dell’allontanamento verso questo Paese è sotto tale
aspetto pacifica.
7.1.1 L’interessato sostiene dappoi che l’esecuzione dell’allontanamento
verso l’Italia violerebbe d’una parte l’art. 8 CEDU e dall’altra sarebbe con-
traria all’interesse preminente dei figli a poter crescere con le cure di en-
trambi i genitori.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale per poter invocare il di-
ritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero deve non
soltanto provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una
persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di
presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 135 I 143
consid. 1.3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 e relativi ri-
ferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi riferimenti).
7.1.2 In relazione all’esistenza di una relazione stretta ed effettiva tra il ri-
corrente e C._______ il Tribunale rileva innanzitutto che essi si sono spo-
sati religiosamente il 12 febbraio 2012 in Eritrea. Nel corso della procedura
concernente la compagna, ella ha inoltrato all’autorità inferiore il certificato
di matrimonio in originale. La validità di tale certificato non è stata né con-
testata da parte dell’autorità inferiore, né presa in conto nella procedura del
qui ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale ha già stabilito che il matrimo-
nio religioso costituisce una forma d’unione valevolmente conclusa in Eri-
trea e che nulla si oppone al suo riconoscimento in Svizzera (cfr.
DTAF 2013/24 consid. 5.3). Di conseguenza, il Tribunale non ha pertanto
motivi di dubitare del matrimonio tra l’insorgente e la compagna, ragione
per cui l’esistenza di una relazione stretta tra loro dev’essere ritenuta.
Quanto all’effettività della loro relazione, va rilevato che il ricorrente e la
moglie hanno convissuto in Eritrea per circa tre mesi dopo il matrimonio ed
in Etiopia per circa un anno e mezzo (cfr. verbale, pagg. 3-4). Tuttavia, l’in-
sorgente ha proseguito da solo il viaggio d’espatrio lasciando la moglie e
la figlia in Etiopia senza più avere loro notizie (cfr. ibidem). Inoltre, malgrado
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egli soggiornasse da novembre 2013 in Italia e la compagna da giu-
gno 2014 in Svizzera, l’ha raggiunta in questo paese e depositato domanda
d’asilo soltanto il 6 giugno 2015, ovvero meno di due mesi dopo che alla
moglie fosse concessa l’ammissione provvisoria. In sunto, essi coabitano
in Svizzera da poco più di un anno benché avessero potuto ricongiungersi
prima. Di conseguenza, appare dubbiosa l’effettività della loro relazione,
per lo meno al momento dell’entrata del ricorrente in Svizzera. Tuttavia, per
i motivi che seguiranno (cfr. infra consid. 7.1.4-7.1.7), la questione può es-
sere nella fattispecie lasciata aperta.
7.1.3 Quo alla relazione tra il ricorrente e le due figlie, la giurisprudenza del
Tribunale federale ha stabilito che una relazione tra genitore e figlio è in-
tatta ed effettiva se essa può essere ritenuta intatta. Ciò può essere il caso
anche qualora il padre non abbia l’autorità parentale sul figlio o la sua cu-
stodia (DTF 120 Ib 1 consid. 1d) e relativi riferimenti).
Nel caso in disamina, il ricorrente coabita con la secondogenita dalla sua
nascita, tuttavia non vi è stato alcun riconoscimento di paternità e l’interes-
sato non ha indicato in che modo si occupa della bambina o intrattiene una
relazione con la stessa. Per quanto attiene alla relazione tra l’insorgente e
la primogenita, il Tribunale rileva che gli interessati hanno coabitato in Etio-
pia per circa nove mesi ed in Svizzera per poco più di un anno. Tuttavia,
anche in questo caso, il ricorrente non ha allegato alcun elemento a soste-
gno dell’effettività della relazione con la figlia. Anche in questo caso co-
munque la questione può essere lasciata aperta.
7.1.4 Occorre invero ora esaminare se i famigliari del ricorrente dispon-
gono di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera.
Ai sensi della giurisprudenza ha un diritto di presenza assicurato o duraturo
in Svizzera la persona che possiede la nazionalità svizzera, che ha un per-
messo di domicilio oppure che ha un permesso di dimora fondato su un
diritto assicurato (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e relativi riferimenti).
Nel caso in narrativa, la moglie e le figlie dell’insorgente sono state am-
messe provvisoriamente in Svizzera con decisione del 10 aprile 2015. Di
conseguenza, non dispongono di un diritto di presenza assicurato. Nulla
cambia il fatto che esse siano state ammesse provvisoriamente dopo es-
sere state riconosciute quale rifugiate (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2aa e
2bb).
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Pagina 16
Tuttavia, l’assenza di un diritto di presenza assicurato in Svizzera non po-
trebbe comunque, a lei sola, costituire un ostacolo all’applicazione
dell’art. 8 CEDU. In effetti, il Tribunale federale, riprendendo la giurispru-
denza della CorteEDU (cfr. in particolare sentenze della CorteEDU
Gezginci c. Svizzera del 9 dicembre 2010, n. 16327/05; Mengesha Kimfe
c. Svizzera del 29 luglio 2010, n. 24404/05 e Agraw c. Svizzera del 29 lu-
glio 2010, n. 3295/06), ha stemperato la condizione del diritto di presenza
assicurato in Svizzera ritenendo che la stessa, a seconda delle circostanze
del caso di specie, non possa fare ostacolo all’applicazione dell’art. 8
CEDU (cfr. sentenze del TF 2C_639/2012 del 13 febbraio 2013; DTF 130
II 281; 139 I 37; cfr. anche, tra le altre, sentenza del TAF D-5993/2014 del
6 aprile 2016 consid. 9.3). In alcuni casi, l’applicazione restrittiva di tale
condizione deve così cedere il passo ad un esame della situazione fami-
gliare della persona soggiornante in Svizzera, tenendo inoltre conto di
eventuali circostanze particolari favorevoli, come ad esempio il grado d’in-
tegrazione o la durata del soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 130 II 281 con-
sid. 3).
Nel caso in disamina, dagli atti all’incarto non risultano elementi specifici
che permettano di derogare alla condizione del diritto di presenza assicu-
rato. Invero, né l’insorgente, entrato in Svizzera il 6 giugno 2015, né la
compagna, entrata il 10 giugno 2014, né le loro figlie, possono avvalersi di
un soggiorno di lunga durata in questo Paese o di un’integrazione partico-
lare. Inoltre, per la famiglia esiste un’alternativa di soggiorno in Italia.
7.1.5 Di conseguenza, se C._______ desidera ricongiungersi in Svizzera
con il marito, dovrà introdurre una procedura di ricongiungimento familiare
in applicazione dell’art. 85 cpv. 7 LStr allorché le condizioni previste dalla
disposizione, in particolare la durata dell’ammissione provvisoria, saranno
adempiute.
Inoltre, una volta ritornato in Italia, nulla impedisce al ricorrente di intra-
prendere una procedura di ricongiungimento familiare in tale paese. Que-
sto diritto è infatti garantito dall’art. 23 direttiva qualificazione ed è stato
codificato dall’Italia nella legislazione interna. In effetti gli art. 29 e 29-bis
del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 intitolato “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero”, entrato in vigore il 2 settembre 1998 (e le succes-
sive modifiche), permettono allo straniero riconosciuto quale rifugiato di ri-
chiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge e i figli minorenni.
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Pagina 17
In ogni caso, prima di introdurre una procedura di ricongiungimento fami-
liare in Italia o in Svizzera, sarà comunque possibile per il ricorrente man-
tenere i contatti con la famiglia (cfr. art. 25 direttiva qualificazione). A tal
proposito, non soccorre neppure l'insorgente la censura legata all'interesse
superiore delle figlie, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989 (RS 0.107), di poter intrattenere dei rapporti personali
e diretti con il genitore, poiché, questa convenzione non fonda alcun diritto
ad ottenere un permesso di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d e
giurisprudenza ivi citata; sentenza del TF 2C_10/2012 del 17 marzo 2012
consid. 3.3). Inoltre, non è necessario che il genitore viva nello stesso
Paese dei figli per poter intrattenere dei rapporti personali con essi (cfr.
DTF 120 Ib 22 consid. 4a) e il diritto di visita può essere esercitato con dei
soggiorni di breve durata (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2). Pertanto, il man-
tenimento dei contatti tra il ricorrente e le figlie è possibile, anche tenuto
conto del fatto che Svizzera e Italia sono paesi limitrofi.
7.1.6 Di conseguenza, dall’insorgente e dalla compagna può essere pre-
teso che si rivolgano alle competenti autorità italiane o svizzere per inol-
trare la richiesta di ricongiungimento familiare e che egli attenda l’esito di
tale procedura in Italia. Invero, la procedura d’asilo non ha come fine quello
di ottenere un’autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare e
non è, in nessun caso, utilizzabile per aggirare i disposti legali della LStr
(cfr. sentenza del TAF E-5805/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 7.1;
D-656/2015 del 5 febbraio 2015 consid. 7.4).
7.1.7 Visto tutto quanto precede, il ricorrente non può avvalersi del diritto
al rispetto della vita famigliare sancito dall’art. 8 CEDU ed ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr).
7.2 Infine, dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di rite-
nere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigi-
bile e possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
7.3 In sunto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevol-
mente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la que-
relata decisione dell'autorità inferiore va confermata.
8.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
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Pagina 18
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
9.
Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 12 otto-
bre 2016 sono revocate.
10.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro
del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e consi-
derato che si può concludere allo stato d’indigenza (cfr. doc. 7), v’è luogo
di accogliere l’istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese proces-
suali.
3.
Le misure supercautelari pronunciate il 12 ottobre 2016 sono revocate.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: