B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6257/2014
Sen t en z a d e l 1 0 no vemb r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato (…),
Italia,
c/o Ufficio federale della migrazione,
Centro di registrazione e procedura,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); de-
cisione dell'UFM del 22 ottobre 2014 / N (…).
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Visto
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data
26 settembre 2014;
i verbali d'audizione del 30 settembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del
14 ottobre 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 22 ottobre 2014, notificata all'interessato il me-
desimo giorno (cfr. Atto A15/1), con la quale detto Ufficio ha respinto la
domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi
[RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Sviz-
zera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecito,
esigibile e possibile;
il ricorso del 27 ottobre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la
succitata decisione, con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento
della decisione contestata, alla concessione dell'asilo e al riconoscimento
della qualità di rifugiato; che, in subordine, ha postulato il rinvio degli atti
all'autorità inferiore per una nuova valutazione e la concessione dell'am-
missione provvisoria in Svizzera; che il medesimo ha pure presentato una
domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento
di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali;
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta a codesto Tribunale via telefax in
data 28 ottobre 2014;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 4 novembre 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS
173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa;
che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, entrato in vigore il 29 settembre 2012, il
termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato
disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi; che
detto termine è stato osservato;
che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso
(art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 LAsi);
che il richiedente ha dichiarato di essere cittadino italiano nato a B._______
e con ultimo domicilio a Milano; che i principali motivi della propria do-
manda d'asilo sarebbero da ricondurre a minacce ed episodi di malagiusti-
zia subiti in seguito al litigio sorto con l'assessore delle politiche sociali del
comune di Milano per l'ottenimento dell'aiuto socio-assistenziale domici-
liare; che, in particolare, dopo che avrebbe pagato una tangente di 500
Euro, sarebbe stato contattato telefonicamente dal succitato assessore;
che, tuttavia, tale telefonata si sarebbe conclusa con reciproci insulti; che,
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dopo tale discussione, avrebbe subito una campagna di persecuzione so-
ciosanitaria e giudiziaria orchestrata dallo stesso assessore; che, segnata-
mente, nel giugno del 2013 avrebbe subito una perquisizione nella sua abi-
tazione da parte della polizia; che, quest'ultima, oltre ad arrecare danni per
migliaia di Euro, avrebbe manipolato abusivamente i rilevamenti della per-
quisizione; che, nel luglio del 2013, sarebbe stato disposto, ingiustamente,
il suo ricovero coatto presso l'ala psichiatrica dell'ospedale C._______ di
Milano; che l'insorgente ha pure riferito di essere stato oggetto di un'accusa
per diffamazione promossa dall'assessore in ragione di contenuti pubblicati
sul proprio profilo "facebook"; che tale accusa, ad oggi, non sarebbe sfo-
ciata in alcunché; che sarebbe tutt'ora pendente un procedimento penale
nei suoi confronti per appropriazione indebita di oggetti smarriti; che, inol-
tre, sarebbero stati archiviati senza motivazione, due procedimenti penali
promossi dal ricorrente nei confronti dei vigili che, nel 1996, lo avrebbero
aggredito causandogli gravi lesioni;
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi);
che il richiedente è cittadino italiano (cfr. verbale 1, pag. 6); che il Consiglio
federale ha inserito l'Italia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai
sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: giugno 2014);
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi);
che la definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è
esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre
una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per
esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica
(povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un
alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza
di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in
questione, può essere confrontata;
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che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di
terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiu-
dizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di pro-
tezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'a-
silo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali con-
dizioni;
che nella querelata decisione l'UFM ha osservato che il ricorrente si sa-
rebbe spesso rivolto alle vie legali per difendere i propri interessi e che la
giustizia italiana avrebbe preso seriamente le controversie giuridiche solle-
vate; che, infatti, da un lato numerosi procedimenti sarebbero tutt'ora in
corso, a titolo d'esempio, quello relativo alla diatriba sorta con l'INAIL; che,
dall'altro lato, altri procedimenti sarebbero stati archiviati dal giudice prepo-
sto, segnatamente quello relativo all'asserita aggressione che
avrebbe subito dai vigili nel 1996; che, per quanto concerne gli asseriti epi-
sodi quali la perquisizione abusiva, il ricovero coatto, le minacce subite e il
pagamento della tangente, l'insorgente stesso avrebbe evitato di sporgere
formale denuncia alle autorità italiane; che, visto quanto precede, non vi
sarebbero indizi di persecuzione;
che, inoltre, il ricorrente non avrebbe confutato la supposizione secondo
cui l'esecuzione dell'allontanamento di stranieri provenienti da paesi mem-
bri dell'UE o dell'AELS sarebbe di norma ragionevolmente esigibile; che,
infatti, egli avrebbe una buona formazione scolastica, una rete sociale suf-
ficiente e in Italia beneficerebbe di cure e prestazioni sociali adeguate re-
lative alle proprie condizioni psicofisiche;
che nel ricorso l'insorgente sostiene di avere provato l'esistenza di gravi
persecuzioni sulla base di numerose prove di valore penale e civile; che, a
suo dire, l'UFM avrebbe dovuto perlomeno disporre ulteriori accertamenti;
che egli correrebbe il rischio di subire in Italia un nuovo internamento for-
zato abusivo; che, inoltre, continuerebbe a ricevere minacce di morte in
relazione alla diatriba sorta con l'assessore milanese; che egli si sarebbe
ritrovato in condizioni esistenziali particolarmente insopportabili tali da met-
tere in pericolo la sua stessa vita oltre che, indirettamente, quella della mo-
glie e del figlio; che, a titolo d'esempio, la moglie sarebbe stata costretta a
licenziarsi per assisterlo in quanto lo Stato italiano
lo avrebbe abbandonato; che l'archiviazione del summenzionato procedi-
mento penale non attesterebbe la mancanza di volontà da parte della giu-
stizia italiana nell'arrecargli danno come invece sostenuto dall'UFM; che, a
mente del ricorrente, tale procedimento avrebbe avuto una durata ecces-
siva e contraria al diritto internazionale; che, d'altro canto, l'archiviazione
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dell'istanza dimostrerebbe l'indisponibilità delle autorità italiane a fornirgli
protezione; che egli non avrebbe denunciato gli altri abusi in quanto, a suo
dire, sarebbe stato inutile; che, oltretutto, avrebbe corso il rischio di subire
ulteriori persecuzioni; che l'autorità inferiore non avrebbe adeguatamente
esaminato la gravità delle persecuzioni socio-sanitarie di cui sarebbe vit-
tima in Italia malgrado queste costituirebbero una parte essenziale della
propria domanda d'asilo; che, in particolare, egli sarebbe vittima di un ab-
bandono socio assistenziale e da false attestazioni mediche; che, inoltre,
l'UFM avrebbe valutato in maniera errata la natura della causa in essere
contro l'INAIL;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, quest'ultimo non ha
presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valuta-
zione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in con-
fuse affermazioni di parte e gli elementi oggettivi di prova non sono tali da
attestare i fatti così come da interpretazione dell'insorgente; che, come giu-
stamente rilevato dall'autorità inferiore, il ricorrente ha più volte avuto modo
di interpellare le autorità giudiziarie italiane le quali hanno avviato formali
procedimenti giudiziari; che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insor-
gente, egli non ha provato l'esistenza di episodi di malagiustizia nei suoi
confronti; che, in questo senso, si osserva che l'archiviazione di un proce-
dimento penale da parte del magistrato preposto non costituisce una deci-
sione arbitraria; che, d'altronde, contrariamente a quanto affermato dal ri-
corrente, le prove agli atti non permettono di chiarire inequivocabilmente lo
scontro avvenuto nel 1996 con i vigili; che, in antitesi con le tesi persecu-
torie dell'insorgente, si osserva che il medesimo ha riferito di essere stato
completamente scagionato dalla giustizia italiana nel corso di un altro pro-
cedimento penale aperto nei suoi confronti da terzi
(cfr. ricorso pag. 5); che, per quanto concerne le accuse di abbandono so-
cio - assistenziale, si rileva da un lato che egli ha beneficiato, e beneficia
tutt'ora, di cure gratuite e di prestazioni sociali in ragione della propria in-
validità (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, D23, pag. 6); che, dall'altro lato,
è tutt'ora pendente una causa intentata dal ricorrente contro l'INAIL volta
all'ottenimento di ulteriori prestazioni; che, oltretutto, tale procedimento as-
sume un ruolo fondamentale nel merito della domanda d'asilo in oggetto
(cfr. ricorso par. 6, pag. 7); che, per quanto concerne gli ulteriori elementi
persecutori adotti dall'insorgente, il Tribunale ritiene che quest'ultimo, se
del caso, possa adire le autorità preposte del paese d'origine; che, d'al-
tronde, l'affermazione secondo cui egli non ha più fiducia in tali autorità non
può essere ritenuta un valido motivo, a maggior ragione ritenuto che egli
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ha tutt'ora aperto numerosi procedimenti civile e penali in patria; che, in
aggiunta, si rileva che vi sono seri dubbi sulla fondatezza delle tesi perse-
cutorie del ricorrente ad opera dell'assessore milanese; che, infatti, queste
ultime appaiono confuse e poco sostanziate dagli elementi di prova prodotti
dal ricorrente; che, d'altronde, lo stesso avvocato di fiducia dell'insorgente
ha rifiutato di adire le vie legali per fare valere le tesi accusatorie di que-
st'ultimo (cfr. verbale 2, D11-12, pag. 3-4);
che, pertanto, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribu-
nale ritiene che le dichiarazioni della ricorrente riguardo i suoi motivi non
siano verosimili;
che, di conseguenza, il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno
a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che
l'UFM ha respinto la sua domanda d'asilo;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]);
che in limine, nemmeno la circostanza di poter entrare e risiedere, come
cittadina di uno Stato membro della Comunità europea (CE), sul territorio
svizzero alla luce delle norme e principi dell'Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC,
RS 0.142.112.681), fa ostacolo alla pronuncia dell'allontanamento posto
che l'entrata sul territorio svizzero è avvenuta con lo scopo di depositare
domanda di asilo;
che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2);
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che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM dispone
l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor-
rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta-
colo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009, n. 11.148 pag. 567
seg.);
che lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontana-
mento è quello che esiste al momento in cui si statuisce
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4);
che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento,
in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni presup-
pone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo
straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato,
a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni;
che spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10);
che in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribu-
nale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re-
spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del
diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv.
rifugiati;
che inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente
potrebbe essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato
(«real risk») di un trattamento contrario alle succitate disposizioni
(cfr. Sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008,
37201/06); che in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi,
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oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e con-
cordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate;
che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi;
che in Italia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella to-
talità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i
richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circo-
stanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'al-
lontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi;
che, infatti, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l'Italia nella
lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora
si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giu-
sta l'art. 6a cpv. 3 LAsi;
che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr in vigore del 1° febbraio 2014, se gli
stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal
Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o
da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragionevolmente esigi-
bile;
che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente;
che, quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli ha
un'ottima formazione professionale avendo conseguito un diploma presso
la scuola alberghiera della Regione Lombardia, un diploma in ragioneria e
una laurea triennale in giurisprudenza (cfr. verbale 1, pag. 4); che il ricor-
rente vanta numerose esperienze professionali in patria; che, inoltre, per-
cepisce prestazioni sociali in ragione del suo stato psicofisico (cfr. verbale
2, D23, pag. 6); che in Italia dove, ha sempre vissuto, ha un'ampia rete
sociale, ritenuto che vi vivono la moglie, il figlio, i genitori, e i fratelli
(verbale 1, pag. 5 e 6);
che, per quanto attiene ai problemi di salute del ricorrente, egli gode in
patria di adeguate cure gratuite (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, D23,
pag. 6);
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che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta priva di oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: