B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6263/2019
Sen t en z a d e l 2 0 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Yanick Felley, Hans Schürch,
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), con il figlio
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Siria e Russia,
entrambi patrocinati dalla Signora Cecilia Sanna,
SOS Ticino - Caritas Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 18 novembre 2019 / N (…).
D-6263/2019
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Fatti:
A.
Gli interessati, cittadini siriani con passaporto russo, di etnia araba e con-
fessione islamica, hanno depositato una domanda di asilo in Svizzera il 10
settembre 2019 dopo aver lasciato la Russia il 5 marzo 2019 (cfr. atto
1050918-42/22 [in seguito: verbale 2.1], pag. 7, D56).
B.
B.a Sentito sui motivi di asilo, A._______ ha narrato di essere nato in Siria.
Nel 1995 egli avrebbe contratto matrimonio con una cittadina russa, e
avrebbe contestualmente ottenuto un permesso di soggiorno in Russia.
Nondimeno, non vedendosi riconoscere la propiska, egli avrebbe deciso di
comune accordo con la moglie, di trasferire il nucleo famigliare – composto
dalla coppia e da quattro figli – in Siria, ove avrebbero risieduto sino al
2013. Sennonché, in ragione della guerra, la famiglia avrebbe fatto ritorno
in Russia, frangente in cui i coniugi avrebbero deciso di separarsi. La mo-
glie avrebbe inoltre tenuto con sé tre figli, lasciandone uno in custodia del
padre (cfr. verbale 2.1, pag. 7, D58). Durante questo periodo, A._______
si sarebbe mantenuto commerciando vari beni fra i due menzionati Stati.
In seguito, in preda a difficoltà economiche, egli si sarebbe ristabilito ad
Aleppo, ivi svolgendo l’attività di tassista. Nondimeno, egli sarebbe poi ri-
tornato in Russia con il figlio. Qui, egli avrebbe iniziato una collaborazione
con la (…), fondazione umanitaria il cui obiettivo sarebbe stato quello di
raccogliere ed inviare capi d’abbigliamento in Siria. Tuttavia, non essendo
stato retribuito per il lavoro svolto, egli avrebbe deciso di confidare a dei
conoscenti quanto scoperto in proposito del suo datore di lavoro; ossia,
che dietro a quella che doveva essere un’opera benefica si sarebbe in
realtà celata un’attività condotta a scopo di lucro. Membri della menzionata
fondazione – signori E._______ e F._______ – avrebbero di conseguenza
minacciato di morte A._______, prima telefonicamente e poi per il tramite
di tre individui, esortandolo a non divulgare quanto da lui appreso. Diverse
settimane in seguito a quest’ultimo episodio, egli sarebbe ancora una volta
espatriato in Siria, accompagnato dal figlio. Anche qui non avrebbe trovato
pace. In proposito, egli ha asserito di essere dovuto fuggire dal Paese poi-
ché minacciato sia dalla milizia Shabiha, alleata del regime siriano, così
come dai Mukhabat. A mente di A._______, tali persecuzioni sarebbero da
ricondurre a dei giudizi critici condivisi su Facebook, formulati nei confronti
delle entità in parola. Conseguentemente, egli avrebbe deciso di recarsi in
Turchia, per poi rimpatriare in Russia al fine di prendere uno degli altri tre
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figli rimasti con la madre; ma confrontato di nuovo con le minacce legate
alla sua precedente attività presso la fondazione (cfr. verbale, pag. 8, D58),
A._______, avrebbe deciso di espatriare definitivamente con al suo seguito
solo C._______.
B.b Il figlio C._______, ha sostanzialmente confermato la versione di
A._______, aggiungendo a titolo personale, di aver voluto lasciare la Rus-
sia perché poco integrato in ragione delle sue origini siriane (cfr. atto
1050918-43/9 [in seguito: verbale 2.2], pag. 5, D42 e segg.).
B.c Onde avvalorare la loro versione dei fatti, gli interessati hanno versato
agli atti della procedura di prima istanza, oltre ai rispettivi documenti d’iden-
tità russi e siriani, la seguente documentazione:
– il libretto di famiglia;
– un volantino della (…);
– una copia di un telegramma al capo dell’ufficio della sicurezza nazio-
nale di Damasco;
– una copia di un telegramma al Presidente dell’assemblea popolare si-
riana a Damasco.
C.
Con il progetto di decisione, la Segreteria di Stato della migrazione (di se-
guito: SEM), ha prospettato il respingimento della domanda di asilo, la pro-
nuncia dell’allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l’esecuzione
dello stesso verso la Russia siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
Il 14 novembre 2019, gli interessati, per il tramite della loro patrocinatrice,
hanno trasmesso alla SEM un parere sulla bozza di decisione, confutan-
done le conclusioni. Questi hanno altresì postulato l’inammissibilità e l’ine-
sigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento degli interessati, poiché
A._______ non avrebbe accesso alla “propiska”, ciò che gli impedirebbe,
fra l’altro, di accedere al mercato del lavoro nonché beneficiare di una co-
pertura sanitaria.
E.
Con decisione del 18 novembre 2019, notificata in medesima data (cfr. ri-
sultanze processuali), la SEM ha confermato le conclusioni enucleate nel
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succitato progetto, respingendo la domanda d’asilo e pronunciando l’allon-
tanamento degli interessati, nonché l’esecuzione del medesimo, verso la
Russia.
F.
Il 27 novembre 2019 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata 28 novem-
bre 2019) gli interessati sono insorti contro detta decisione dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l’acco-
glimento dell’impugnativa e la ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore
per una nuova valutazione in merito al riconoscimento della qualità di rifu-
giati e dell’asilo. In subordine i ricorrenti hanno chiesto di essere ammessi
provvisoriamente. Altresì, gli insorgenti hanno presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili.
A sostegno del loro ricorso, gli interessati hanno versato agli atti parte della
documentazione già acquisita in sede di prima istanza.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art.
5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra
dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
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Pagina 5
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né da motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto le allegazioni degli inte-
ressati circa i motivi d’asilo come inverosimili poiché non sufficientemente
motivate e contradditorie.
4.1.1 Anzitutto, per quanto concerne le asserite problematiche scaturite
dalla collaborazione con la fondazione, le dichiarazioni di A._______ non
sarebbero concrete e particolareggiate. In proposito, sebbene confrontato
con domanda specifica, egli anziché spiegare i problemi riscontrati, si sa-
rebbe limitato in un primo tempo a descrivere lo scopo della raccolta di
vestiti intrapresa dal suo datore di lavoro, aggiungendo come al momento
del suo arrivo in Svizzera indossasse solamente dei pantaloni corti. Su in-
sistenza dell’interrogante egli avrebbe poi raccontato di essere stato con-
frontato con tre mafiosi che lo avrebbero ripetutamente intimorito. Anche la
descrizione di questo avvenimento risulterebbe tuttavia priva di consi-
stenza a mente dell’autorità inferiore. Difatti, malgrado i ripetuti quesiti, egli
avrebbe narrato genericamente l’episodio durante il quale sarebbe stato
avvicinato dai tre malviventi in un ristorante turco, che lo avrebbero minac-
ciato di morte per il caso in cui condividesse quanto appreso nell’ambito
del suo impiego presso la fondazione. In aggiunta, A._______ nemmeno
sarebbe stato in grado di chiarire l’asserzione secondo cui E._______ e
F._______ fossero i mandanti dei tre menzionati malintenzionati; egli
avrebbe infatti dedotto tale agire dal semplice fatto di aver osservato i primi
in compagnia dei secondi svariate volte.
Proseguendo nella sua disamina, la SEM ha messo in dubbio anche le
persecuzioni riscontrate da A._______ al ritorno in Siria. In tal senso,
l’esposizione delle frasi minatorie che sarebbero state proferite nei suoi
confronti dalla milizia Shabiha, non sarebbe circostanziata e concreta,
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dando l’impressione che l’avvenimento non fosse realmente stato vissuto
dall’interessato.
4.1.2 In secondo luogo, secondo l’autorità di prima istanza, le affermazioni
di A._______ sarebbero divergenti su punti essenziali. Circa il racconto dei
motivi all’origine delle intimidazioni subìte in Russia, il richiedente avrebbe
affermato inizialmente che queste erano riconducibili all’intenzione di non
far trapelare la vera natura dell’attività della fondazione, salvo in seguito
riferire che queste erano dovute al suo rifiuto di spedire la merce in assenza
del pagamento del suo compenso. Il tenore contraddittorio delle allegazioni
sarebbe ancor più aggravato dal fatto che, confrontato con detta incon-
gruenza, l’insorgente non avrebbe fornito una valida giustificazione. L’inte-
ressato si sarebbe contraddetto anche circa i periodi in cui sarebbe stato
perseguitato dalle persone legate alla fondazione, dichiarando in un primo
tempo di aver fatto fronte a pressioni anche al suo ritorno in Russia – ciò
che lo avrebbe costretto a fuggire definitivamente verso l’Europa – per poi
però ammettere di non aver più ricevuto minacce dopo il primo episodio.
In conclusione, la SEM ha dunque ritenuto che nulla permetterebbe di con-
siderare verosimili le allegate persecuzioni. Conseguentemente, alla luce
delle considerazioni di cui sopra, l’autorità di prima istanza non ha ricono-
sciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda
d’asilo.
5.
Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti
hanno contestato tali conclusioni.
5.1 Anzitutto, l’autorità inferiore avrebbe dovuto considerare la verosimi-
glianza anche tenendo conto della situazione personale complessiva dei
richiedenti. Del resto, l’espatrio verso la Siria – seppur inidoneo, a mente
dei ricorrenti, a comprovare l’esistenza di un timore oggettivamente meri-
tevole di tutela – sarebbe indicativo della gravità ed immediatezza del pe-
ricolo percepito in Russia. Ad ogni modo, le dichiarazioni di A._______, re-
putate inverosimili dalla SEM, dovrebbero essere contestualizzate all’atti-
vità svolta dal richiedente per la fondazione. Questi avrebbe in tal senso
sufficientemente sostanziato la collaborazione, corroborando quanto rac-
contato con i mezzi di prova versati agli atti. L’attendibilità delle minacce
rivolte al richiedente, si giustificherebbe quindi ponendo la mente al fatto
che la scoperta e la diffusione dell’attività illecita, ritenuto anche l’asserito
importante giro d’affari coinvolgente la mafia, avrebbe ostacolato la prose-
cuzione del commercio.
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Pagina 7
5.2 Nel caso di specie, la motivazione della SEM sarebbe altresì insuffi-
ciente. L’autorità in parola, si sarebbe astenuta dall’esaminare nel dettaglio
la questione determinante dell’istituto della “propiska” segnatamente omet-
tendo di confutare i singoli rilievi mossi in sede di parere al progetto di de-
cisione. In effetti, l’ottenimento della propiska – ossia l’iscrizione del proprio
luogo di residenza a tempo indeterminato – sarebbe necessario per acce-
dere, ad esempio, al mercato del lavoro nonché alla copertura sanitaria.
Ne conseguirebbe che le discriminazioni a motivo delle origini siriane, per
le quali le autorità russe impedirebbero il rilascio del documento in parola
a A._______, cagionerebbero ai qui ricorrenti delle violazioni dei loro diritti
fondamentali.
6.
A titolo preliminare codesto Tribunale esaminerà la censura formale mossa
dal ricorrente in merito alla carente motivazione della decisione impugnata
(cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4 e segg.), in quanto la stessa potrebbe
condurre alla cassazione della decisione ai sensi dell’art. 61 PA.
6.1 L’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla
garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costi-
tuisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della de-
cisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Per adempiere a tali
esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni, almeno brevemente, le pro-
prie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l’autorità
è tenuta a riportare i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato
il suo ragionamento, di modo che l’interessato possa rendersi conto della
portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF
142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1; sentenza del TAF D-
4287/2018 del 15 giugno 2018 con riferimenti citati). L’autorità non deve
invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può al contrario limitarsi
alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri termini, l’es-
senziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni
giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 consid.
3.2.1). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi
considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con refe-
renze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 con-
sid. 3.1.). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (GICRA 2006 n°4
consid. 5).
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Pagina 8
6.2 Nella fattispecie, il Tribunale rileva che nella sindacata decisione, l’au-
torità inferiore, dopo un esposto dei fatti determinanti, ha apprezzato le ar-
gomentazioni addotte dai ricorrenti con il parere al progetto di decisione,
ritenendo che esse non costituissero un ostacolo all’esecuzione dell’allon-
tanamento. Al riguardo, la SEM ha evidenziato i motivi alla base di tale
conclusione. Difatti, richiamata la legislazione della Federazione russa, ha
dapprincipio ritenuto che la propiska fosse una registrazione di domicilio
atta a registrare presso le autorità il luogo di residenza permanente o tem-
poranea del cittadino, e che questa immatricolazione fosse possibile anche
per il caso in cui il medesimo vivesse in un albergo. Secondo l’autorità in
parola, il ricorrente sarebbe quindi stato in grado di procedere di conse-
guenza, ciò che gli avrebbe eventualmente concesso di accedere ad un’at-
tività lucrativa in grado di mantenerlo. Vieppiù, l’autorità inferiore ha avuto
cura di evidenziare, con riguardo al menzionato parere del 14 novembre
2019, che dall’ottenimento della cittadinanza russa l’interessato non ha
fatto richiesta di tale documento presso le competenti autorità, così che
non vi sarebbero indizi a comprova delle discriminazioni da lui dichiarate.
6.3 Le motivazioni fornite dall’autorità di prima istanza, risultano a codesto
Tribunale, lineari e logiche, e non danno adito ad alcuna interpretazione
contraria o contraddizione. Ne consegue che le giustificazioni in parola os-
sequiano la succitata giurisprudenza e risultano pertanto soddisfacenti, an-
che ponendo la mente al fatto che hanno permesso ai ricorrenti di impu-
gnare la decisione con cognizione di causa, dato che, a prescindere da
quanto sollevato dai medesimi nella loro impugnativa, essi si sono espressi
sulla valutazione della SEM, dimostrando di averne compreso il senso
esplicito od implicito contenuto in essa.
6.4 Alla luce degli elementi menzionati, codesto Tribunale ritiene che la
SEM non ha violato il diritto di essere sentito dei ricorrenti, poiché ha moti-
vato correttamente la sua decisione. Sicché la censura ricorsuale mossa
dagli insorgenti in tal senso, risulta infondata e va pertanto disattesa.
7.
7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
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Pagina 9
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fi-sica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
7.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti
allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili
e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili
di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di
una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non
possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì
necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare,
quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art.
7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in ma-
niera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in prece-
denza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo
siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi
a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega-
zione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen-
ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
8.
Ora, le allegazioni di A._______ in merito alle persecuzioni subìte in Russia
e in Siria, sono effettivamente pervase da elementi incongruenti su punti
essenziali e non sono sufficientemente sostanziate, mentre in sede ricor-
suale non sono stati presentati argomenti o mezzi di prova suscettibili di
giustificare una diversa valutazione.
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Pagina 10
8.1 In primo luogo, è d’uopo rilevare che le dichiarazioni rilasciate nel corso
delle audizioni sono incongruenti su punti essenziali. Segnatamente, per
quanto riguarda le minacce rivoltegli dai membri della fondazione,
A._______ ha in un primo tempo spiegato che queste nascevano dal fatto
che egli avrebbe confidato a terzi la vera natura dell’attività del suo datore
di lavoro (cfr. verbale 2.1, pag. 13, D91-D94); in seguito, come giustamente
osservato dalla SEM, ha invece rettificato tale narrazione, indicando di es-
sere stato minacciato poiché, non essendo retribuito per il lavoro svolto,
egli si sarebbe rifiutato di spedire della mercanzia (cfr. verbale 2.1, pag. 15,
D106-D108). Interrogato in merito a tale evidente contraddizione, l’interes-
sato non è riuscito a dissipare i dubbi; egli ha anzi confusamente riferito
che il signor Samer lo avrebbe minacciato per il mancato invio della merce,
mentre l’atteggiamento minatorio dei tre malviventi sarebbe da attribuire
all’intenzione di impedire la diffusione di quanto scoperto da A._______
(cfr. verbale 2.1, pag. 15, D109). Invero, tali giustificazioni appaiono a que-
sto Tribunale confuse, discordanti e pertanto poco credibili. D’altro canto il
Tribunale, non può esimersi dal condividere le riserve dell’autorità inferiore,
rilevando che non è plausibile che i tre malavitosi, a mente del richiedente
inviati proprio dai membri della fondazione, fossero motivati da ragioni di-
stinte da quelle dei propri mandanti.
Oltretutto, vi è da osservare una contraddizione in merito al numero di inti-
midazioni subìte. A._______ ha inizialmente sostenuto, nell’ambito del suo
racconto spontaneo (cfr. verbale 2.1, pag. 8, D58), che dopo essere fuggito
dalla Siria in ragione delle persecuzioni della milizia Shabiha, non avrebbe
potuto ritrasferirsi in Russia poiché minacciato nuovamente dalle stesse
persone. Nondimeno, egli ha poi modificato sostanzialmente la sua ver-
sione, affermando di non aver mai più rivisto le summenzionate persone
(cfr. verbale 2.1, pag. 14, D97-D98).
Proseguendo nell’analisi, anche circa il periodo temporale intercorso fra le
minacce legate all’attività della fondazione e l’espatrio dalla Russia,
A._______ ha fornito delle versioni contrastanti che minano ulteriormente
la credibilità dei suoi asserti. Difatti, dopo aver rivelato di aver impiegato
circa un mese e mezzo per lasciare il Paese (cfr. verbale 2.1, pag. 14, D99),
egli si è contraddetto quantificando tale durata in circa quattro o cinque
mesi (cfr. verbale 2.1, pag. 18, D135).
8.2 Va parimenti rilevato come, oltre ad essere contraddittorie, le allega-
zioni di A._______ risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal pro-
posito, la descrizione di alcuni passaggi del racconto risulta alquanto
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Pagina 11
scarna e finanche confusionale. È in particolare il caso per quanto con-
cerne la descrizione dell’incontro con i tre individui al soldo dei responsabili
della fondazione; oltre al fatto che per ottenere delle risposte concrete sono
state necessarie numerose domande da parte del funzionario della SEM –
circostanza che ad essa sola non risulta comunque sufficiente per ritenere
inverosimili delle dichiarazioni – il richiedente non ha fornito alcun dettaglio
di rilievo. Egli ha stringatamente narrato che si sarebbe trovato in un locale
apparentabile ad un ristorante turco, nel non meglio precisato momento in
cui i mandatari sono apparsi nel locale. Egli si sarebbe quindi diretto verso
di loro ipotizzando che lo volessero pagare per il lavoro effettuato, ma i tre
avrebbero invece proferito minacce di morte per il caso in cui l’interessato
confidasse quanto scoperto. A._______ non ha aggiunto al suo esposto
alcun dettaglio particolare che possa sostenere la veridicità dei suoi asserti,
rispondendo in modo superficiale malgrado gli sia stato a più riprese chie-
sto di raccontare l’episodio in parola (cfr. verbale 2.1, pag. 13, D91-D93).
Oltracciò, poco convincenti appaiono pure gli aspetti riguardanti il presunto
legame fra i tre asseriti mafiosi e i signori E._______ e F._______; del re-
sto, la conclusione secondo la quale i primi sarebbero stati mandati dai
secondi, risulta priva di qualsiasi elemento concreto, essendo una mera
deduzione di A._______.
Su quanto precede, non permettono una diversa valutazione neppure le
censure proposte con il ricorso. Secondo quest’ultime, da un lato la fuga
dalla Russia verso la Siria sarebbe indicativa del pericolo percepito dai ri-
correnti; dall’altro – posta la comprovata collaborazione con la fondazione
– l’attività illecita scoperta dal ricorrente e il conseguente timore che ve-
nisse diffusa sarebbe sufficiente a comprovare la verosimiglianza di pres-
sioni esercitate nei suoi confronti. Orbene, quandanche si volesse consi-
derare che l’espatrio dalla Russia alla Siria fosse in casu motivato dall’esi-
stenza di un timore, ciò non comproverebbe comunque l’origine del mede-
simo. Allo stesso modo, anche ammettendo l’esistenza di un rapporto la-
vorativo fra A._______ e la (…), nonché quanto da lui scoperto, nulla per-
metterebbe allo stato attuale di dedurre con certezza un agire come quello
evocato in sede di audizione. Pertanto, il Tribunale rileva che entrambe le
argomentazioni sono impalpabili e si esauriscono in mere asserzioni di
parte.
Non va da ultimo disatteso che, come rettamente rilevato dalla SEM, anche
la descrizione delle persecuzioni avvenute in Siria risulta essere insussi-
stente. A._______ non ha saputo articolare con dettagli ed elementi con-
creti, malgrado le ripetute domande in questo senso (cfr. verbale 2.1, pag.
16, D120 e pag. 17, D125-D126), quanto sostenuto, limitandosi a contenuti
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generici e stereotipati. Tali circostanze, portano lo scrivente Tribunale a du-
bitare che il ricorrente in parola abbia effettivamente e personalmente su-
bìto quanto descritto, tanto più che con il loro memoriale ricorsuale, i ricor-
renti neppure contestano tale aspetto.
8.3 In conclusione, ritenute le numerose contraddizioni così come l’insus-
sistenza delle dichiarazioni rilevanti in materia d’asilo, A._______ non è
riuscito a rendere verosimile di essere stato vittima delle asserite persecu-
zioni.
9.
Di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM ha potuto esimersi dall’esa-
minare la rilevanza ex art. 3 LAsi dei motivi d’asilo addotti e ha negato la
qualità di rifugiato ai ricorrenti. Il ricorso, sul punto di questione dell’asilo va
dunque respinto e la decisione impugnata confermata.
10.
10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro-
nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
10.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).
10.3 Pertanto la pronuncia dell’allontanamento va confermata.
11.
11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia am-
missibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adem-
pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvi-
soria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid.
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10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'al-
lontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF
2009/51 consid. 5.4).
11.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del
non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento am-
missibile, esigibile e possibile.
11.4 Nel gravame, gli insorgenti avversano anche tale assunto. A loro dire,
l’esecuzione dell’allontanamento risulterebbe inammissibile e non ragione-
volmente esigibile. I medesimi lamentano infatti un rischio di violazione di
libertà fondamentali, quali l’accesso al mercato del lavoro e la copertura
sanitaria, per il caso in cui fossero rinviati.
11.5 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
gli insorgenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inammissi-
bile e inesigibile dell’allontanamento.
12.
12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si
esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni
di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecu-
zione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti
dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire
dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio-
lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere
una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren-
dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli
correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso
il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF
2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
12.2 Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti a dimo-
strare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a
tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento
non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso la Russia è
dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS
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0.142.30). Inoltre, con riguardo alle evocate discriminazioni subite in Rus-
sia, peraltro nemmeno addotte quali motivi d’asilo, i richiedenti non hanno
in casu comprovato, rispettivamente reso verosimile, l’esistenza di un ri-
schio personale, concreto e serio di essere esposti in Russia ad un tratta-
mento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. Tortura, nonché
delle disposizioni di diritto internazionale evocate con la loro impugnativa.
In proposito, difatti, A._______ non ha richiesto la propiska dopo aver otte-
nuto la cittadinanza russa, così che l’ipotetica inaccessibilità, così come
l’asserita impossibilità stessa di richiederla, si riduce ad una mera asser-
zione di parte. Oltretutto, contrariamente a quanto sostenuto, egli ha avuto
accesso al sistema sanitario pur non essendo a beneficio della propiska
(cfr. verbale 2.1, pag. 10, D70).
12.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione
dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
13.
13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
13.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio-
lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità
di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione
grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le
difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una
regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi
di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi-
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque,
in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione
nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali
da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e
relativi riferimenti).
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13.3 Nella fattispecie, in Russia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani.
A._______ ha diverse formazioni professionali (cfr. verbale 2.1, pag. 3,
D11) e una buona esperienza lavorativa alle spalle. C._______ ha frequen-
tato per diversi anni la scuola e niente sembra opporsi alla sua continua-
zione degli studi per il caso in cui tornasse in Patria (cfr. verbale 2.2, pag.
2, D9-D12 e D51-D55); egli dispone inoltre del supporto del padre e della
madre, con la quale ha affermato di essere in buoni rapporti (cfr. verbale
2.1, pag. 5, D49), oltre che dei fratelli. Di conseguenza, non vi sono motivi
per dubitare che si integreranno senza particolari problemi in Russia.
Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi pro-
blemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro per-
manenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e
relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
13.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
14.
In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi-
bilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStrI). Infatti, i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno pro-
curarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e
DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
15.
Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la de-
cisione dell'autorità inferiore va confermata.
16.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
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Pagina 16
17.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento delle presunte spese processuali e del relativo anticipo è
divenuta priva di oggetto.
18.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
19.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra
1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Il
succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: