Corte IV
D-627/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 gennaio 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-627/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
10 ottobre 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 20 e 29 ottobre 2009 e del 26 gennaio 2010,
la decisione dell'UFM del 26 gennaio 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di ricevimento agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 2 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
11 febbraio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino georgiano, nato a B._______
e vissuto a C._______ fino all'età di sei anni, e, successivamente, a
B._______ fino all'espatrio,
che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine alla fine di
(...) per il timore di essere ucciso; che egli, infatti, stando alle sue
dichiarazioni, si sarebbe scontrato, insieme ad un suo amico, con
alcuni ragazzi alla fine di (...); che durante tale litigio il suo amico
avrebbe ferito uno dei ragazzi; che, essendosi il suo amico rifugiato a
C._______, i parenti del ragazzo starebbero ora cercando il ricorrente
e lo avrebbero già minacciato più volte telefonicamente di morte,
che l'interessato, in data (...), munito di passaporto e di un visto
Schengen valido dieci giorni procuratogli dal padre, avrebbe raggiunto
dapprima D._______ in aereo; che egli si sarebbe successivamente
spostato in pullmann fino a E._______ e poi in treno fino a F._______,
dove sarebbe rimasto clandestinamente cinque mesi dopo lo scadere
del visto Schengen; che, infine, dopo un viaggio in treno fino a
G._______, egli avrebbe varcato il confine svizzero in bus, in data (...),
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'iden-
tità,
che, nella decisione del 26 gennaio 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
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detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esi-
gibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ritiene l'esistenza di motivi validi che
giustificherebbero la mancata presentazione di documenti d'identità;
che, infatti, la ragazza presso il domicilio della quale in H._______ egli
avrebbe lasciato il passaporto si troverebbe attualmente in Georgia,
ragione per cui non gli sarebbe possibile procurasi il documento di cui
parola; che, in merito alla carta d'identità, egli ha ribadito di chiamare
giornalmente la sua famiglia in Patria e che questa non sarebbe in
grado di ritrovare il suo documento e si sarebbe già recata presso
l'Ufficio passaporti al fine di ottenerne un nuovo esemplare; che,
pertanto, il ricorrente ritiene di avere intrapreso diversi tentativi per far
fronte al suo obbligo di consegnare documenti d'identità alle autorità
svizzere; che egli, inoltre, esprime la volontà di recuperare il suo
passaporto presso la conoscente in H._______, non appena sarà
ritornata, e il bisogno di disporre di più tempo al fine di ottemperare ai
suoi obblighi, ai quali non intenderebbe sottrarsi; che, infine, egli
contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti dell'art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per
l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che egli, in tale
contesto, avrebbe reso dichiarazioni consistenti e dettagliate e le
contraddizioni sollevate dall'UFM in realtà non sarebbero tali, bensì
espressione del suo tentativo di essere il più credibile possibile,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
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della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permet-
tono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della
sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono docu-
menti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri
scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato
di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni
del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, per quanto attiene al suo passaporto, il ricorrente ha dichiarato in
fase di prima audizione che l'amica a cui l'avrebbe lasciato in custodia
si troverebbe attualmente in Georgia e che pertanto fino al suo ritorno
in H._______ non gli sarebbe dato a sapere se il documento si trovi o
meno ancora nella casa dove lei lo aveva riposto, tantopiù che, su
domanda esplicita, egli ha dichiarato di non averla potuta contattare
non conoscendo il suo numero in Georgia (cfr. verbale audizione del
20 ottobre 2009 [di seguito verbale 1] pag. 4); che, durante l'audizione
federale, il ricorrente ha smentito tale versione, adducendo di invece
avere avuto contatto telefonico con l'amica (cfr. verbale audizione del
26 gennaio 2010 [di seguito verbale 2] pag. 2/D9); che, inoltre, non
risulta plausibile né scusabile che il ricorrente si sia limitato a
constatare l'assenza dell'amica, senza adoperarsi oltre al fine di
recupare il suo documento, come ad esempio contattando l'amico
presso il quale alloggiava, o recandosi lui stesso prima della partenza
al domicilio dove si troverebbe il suo documento; che le giustificazioni
rese per spiegare la sua passività, vale a dire lo statuto d'illegale del
suo amico, rispettivamente la convinzione di non avere bisogno di
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alcun documento al momento dell'inoltro della domanda d'asilo (cfr.
ibidem pag. 2/D7-8 e pag. 3/D12), non convincono alla luce
dell'asserita paura di essere ucciso in Patria e di volere trovare
protezione quale rifugiato, come rettamente osservato dall'UFM; che,
del resto, mal si capisce come mai il ricorrente abbia dato in custodia
l'unico documento di cui disponeva e abbia accettato che questo
venisse custodito al domicilio di una terza persona; che interpellato sul
perchè egli non avrebbe preso con sé la carta d'identità, lasciandola
invece a casa, egli ha semplicemente risposto che il suo contenuto,
essendo scritto in georgiano, non sarebbe stato capito all'estero (cfr.
verbale 1 pag. 5); che tale risposta non può essere ritenuta, visto che
da una persona che sostiene di temere per la vita ci si potrebbe
ragionevolmente attendere che lasci il suo Paese munito di ogni
documento di cui dispone; che il ricorrente ha del resto reso una
versione discordante rispetto a quella testé menzionata, allegando in
fase di seconda audizione di non essere riuscito a trovare la carta
d'identità quando ancora a casa (cfr. verbale 2 pag. 2/D4); che, infine e
ritenuto quanto esposto ed i quattro mesi e più dal suo arrivo in
Svizzera, non può essere ritenuta la sua richiesta di disporre di
maggiore tempo al fine di procurarsi documenti d'identità,
che in considerazione di quanto procede, il ricorrente non ha convinto
l'autorità circa il luogo in cui si trovano realmente il suo passaporto,
rispettivamente la sua carta d'identità; che, inoltre, egli non ha
effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito
favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce
un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua,
ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a
dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di
nuovi,
che, vista l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa
il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli
dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
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in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta
irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una
sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Georgia per il timore di essere ucciso dai parenti di un ragazzo
che sarebbe stato ferito dal suo amico in occasione di un litigio nel
(...), al quale avrebbe partecipato,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, il ricorrente non ha saputo indicare con
precisione la data dell'episodio principe del suo racconto, facendolo
risalire al (...) o al (...), rispettivamente al periodo tra dette date (cfr.
verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 4/D22); che, spiegando il ferimento di
I. da parte del suo amico, egli ha raccontato come fosse avvenuto a
causa di una coltellata, o, secondo una versione successiva, a causa
di un "semplice" pugno (cfr. verbale 1 pag. 6); che, tuttavia, durante la
seconda audizione, egli ha dichiarato di non avere visto il momento
preciso in cui il suo amico avrebbe ferito I., rispettivamente di non
sapere con cosa l'avrebbe ferito (cfr. verbale 2 pag. 4/D24-29); che,
esortato a descrivere il contenuto delle minacce subite al telefono, il
ricorrente ha fornito risposte vaghe e stereotipate, allegando, inoltre
ed in maniera del tutto illogica, di avere semplicemente posto fine alle
chiamate, senza minimante cercare di difendersi spiegando di non
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essere l'autore del ferimento di I. (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2
pagg. 5-6/D41-44 ); che circa il numero di minacce subite il ricorrente
si è contraddetto, adducendo dapprima di avere ricevuto due minacce
telefoniche (cfr. verbale 1 pag. 7), e, successivamente, allegando di
non averle contate, rispettivamente di essere stato chiamato sull'arco
di due giorni (cfr. verbale 2 pag. 6/D46-48); che mal si capisce come
mai il ricorrente, se veramente minacciato di morte, abbia aspettato un
mese prima di reagire, rimanendo presso i genitori col cellulare
staccato, rispettivamente abbia deciso di lasciare il Paese, benchè in
tale mese non gli sia successo niente (cfr. ibidem pag. 6/D55); che,
oltretutto, non plausibile risulta pure la spiegazione al fatto di avere
optato d'acchito per la variante estrema dell'espatrio, senza invece
dapprima rifugiarsi in un'altra zona del suo Paese (cfr. verbale 1 pag. 8
e verbale 2 pag. 7/D68); che, in aggiunta, non risulta verosimile che il
ricorrente abbia lasciato il suo Paese e la sua famiglia, senza mai
essersi adoperato al fine di chiarire la sua incolpevolezza direttamente
con I., tantopiù che quest'ultimo non sarebbe in pericolo di vita (cfr.
verbale 2 pag. 8/D70 e 77),
che, inoltre, in sede di ricorso, l'autore del gravame non s'è espresso
circa le puntuali contraddizioni rilevate dall'UFM, limitandosi a definirle
il risultato del suo tentativo di essere il più credibile possibile,
che, peraltro, il motivo fatto valere dal ricorrente nell'ambito della
procedura in esame, ovvero le minacce subite da parte di terzi, è,
come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante e non
costituisce di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la
concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi
(che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che
non è notoriamente data nel caso concreto),
che, per di più, l'insorgente non ha neanche denunciato alle autorità
del suo Paese quanto accaduto (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag.
7/D64), nonostante abbia avuto la possibilità di farlo,
che, oltre a ciò, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa
ottenere dalle autorità in Georgia, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegit-
timo di terzi nei suoi confronti,
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che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichia-
razioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423-2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art.
32 OAsi 1),
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art.
83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non appare, notoria-
mente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è (...) e
dispone – avendo frequentato (...) anni di scuola – di una certa
formazione scolastica (cfr. verbale 1 pag. 2-3); che egli, oltre alla
lingua madre, vanta di conoscenze linguistiche del (...) e dell'(...) (cfr.
ibidem pag. 3); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente
disponga in Patria di un'importante rete sociale, dato che i genitori, il
fratello, la zia materna e la famiglia di quest'ultima vivono ancora in
loco (cfr. ibidem pag. 4); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti
di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-
teso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sempli-
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...)
(per corriere interno; in copia)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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