Corte IV
D-6273/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 9 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Sri Lanka, alias
B._______, Sri Lanka, alias
C._______, Sri Lanka,
patrocinato dall'avvocato Marco Frigerio,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 dicembre 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6273/2006
Fatti:
A.
Il 30 ottobre 2006, l'interessato di etnia tamil, ha presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, d'essere stato
allontanato dall'Olanda verso lo Sri Lanka in seguito ad una procedura
d'asilo con esito negativo. Quindi avrebbe vissuto per tre mesi in una
pensione a Colombo antecedente al suo espatrio in data
27 ottobre 2006. Ha allegato d'avere lasciato lo Sri Lanka per il timore
della situazione generale e, poiché ritornato in patria dall'estero,
d'essere sequestrato e derubato da un gruppo di nome D._______.
B.
Il 13 dicembre 2006, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. f della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 18 dicembre 2006, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, l'entrata in materia della sua
richiesta d'asilo nonché l'accordo dell'asilo e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria. Ha, altresì, protestato tasse,
spese ed eventuali ripetibili.
D.
Il 21 dicembre 2006, la CRA ha rinunciato, per eccezione, ritenuta la
sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA, RS172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo equivalente
alle presunte spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità
inferiore a presentare una risposta al ricorso.
E.
L'11 gennaio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
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F.
Il 5 febbraio 2007, l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica.
G.
Il 18 luglio 2008, chiamato ad esprimersi ulteriormente, l'UFM ha
parzialmente annullato la decisione impugnata, concedendo
all'insorgente l'ammissione provvisoria, giacché attualmente è non
esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka.
H.
Il 31 luglio 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha
concesso al ricorrente un termine fino all'11 agosto 2008 per
esprimersi sul mantenimento o meno del ricorso in materia d'asilo con
la comminatoria che avrebbe statuito nel merito del ricorso ai punti di
questione non divenuti privi d'oggetto, in caso di decorso infruttuoso
del termine. Lasciando scadere infruttuosamente il succitato termine,
l'insorgente ha implicitamente manifestato l'intenzione di mantenere il
ricorso in materia d'asilo.
I.
Il 17 novembre 2008, il TAF, ha invitato l'UFM ad inoltrare entro il
18 dicembre 2008, dei mezzi di prova, mediante i quali potere
accertare l'esistenza di una decisione negativa in materia d'asilo, di
cui è stato oggetto il ricorrente in uno Stato dell'Unione Europea (UE)
o dello Spazio economico europeo (SEE), concedendogli altresì la
possibilità di presentare delle osservazioni complementari al ricorso.
J.
Il 4 dicembre 2008, l'UFM ha nuovamente proposto la reiezione del
gravame.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. f LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente ha
precedentemente inoltrato una domanda d'asilo nei Paesi Bassi e che
la stessa ed il relativo ricorso sono stati respinti. In seguito, i legali del
richiedente gli avrebbero spiegato che non vi sarebbe più stata altra
via di ricorso. Queste indicazioni confermerebbero che la procedura
d'asilo iniziata nei Paesi Bassi si sarebbe conclusa con una decisione
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negativa cresciuta in giudicato. Per di più, non vi sarebbero indizi tali
da permettere di concludere che nel frattempo siano intervenuti fatti
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria. Inoltre, l'UFM ha rilevato che
l'insorgente sarebbe tornato in Sri Lanka, stabilendosi a Colombo per
tre mesi ed avrebbe lasciato il Paese nuovamente il 27 ottobre 2006.
In tale periodo sarebbe stato controllato a diverse riprese e, in tre
occasioni, le forze dell'ordine avrebbero verificato la sua carta
d'identità scolastica. Oltre a ciò, non gli sarebbero successi altri torti.
Peraltro, i suoi timori d'essere rapito a scopo di rapina, da movimenti
cingalesi o tamil sarebbero decisamente vaghi e non permetterebbero
di evidenziare un pericolo concreto. Secondo l'autorità inferiore nulla
s'opporrebbe, infine, all'esecuzione dell'allontanamento dell'in-
sorgente verso il sud del suo Paese d'origine, la stessa restando
ammissibile, esigibile e possibile.
4.2 Nel gravame, il ricorrente ha allegato, che la sua posizione non
sarebbe mai stata approfondita da alcuna autorità, ritenuto che non
sarebbero state eseguite ricerche effettive circa l'adempimento delle
condizioni di rifugiato. Ha asserito che nel frattempo sarebbero
intervenuti fatti importanti, seri e drammatici al punto da dover
riconsiderare con la dovuta attenzione la situazione di un giovane
cittadino di etnia tamil costretto ad un eventuale rientro in Sri Lanka.
La situazione del Paese sarebbe seriamente compromessa al punto
che un rientro nel Paese sarebbe da ritenersi inesigibile, in quanto vi
sarebbe stato un peggioramento importante negli ultimi mesi. Inoltre,
vi sarebbe una guerra tra le “tigri” tamil e i militari che sostengono il
governo cingalese. Per conseguenza, anche dovuto alla sua giovane
età, al rientro in Sri Lanka, il ricorrente verrebbe – con quasi assoluta
certezza – immediatamente sequestrato dai militari e imprigionato in
un centro detentivo dove i diritti umani rischierebbero seriamente di
non essere rispettati.
4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che l'atto ricorsuale non
conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare
una modifica della suddetta decisione ed ha proposto la reiezione del
gravame. Inoltre, non condivide l'opinione del ricorrente secondo cui la
sua posizione non sia stata approfondita da alcun'autorità. Infatti, le
autorità olandesi avrebbero tenuto conto delle allegazioni del
ricorrente.
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4.4 Nella replica, l'insorgente ha allegato che sarebbe giunto in
Olanda quando era minorenne e che ciò gli avrebbe permesso di
rimanervi sino alla maggiore età, senza che le sue ragioni di rifugiato
politico venissero verificate. La richiesta d'asilo in Olanda non sarebbe
stata formulata perché il ricorrente non avrebbe avuto con sé i genitori,
bensì poiché, data l'origine tamil, la sua vita sarebbe in reale pericolo.
4.5 Nelle successive osservazioni, l'UFM ha allegato che nella sua
decisione del 13 dicembre 2006 si è riferito alle dichiarazioni
dell'insorgente fatte durante le audizioni secondo le quali, egli avrebbe
depositato una domanda d'asilo in Olanda e che la relativa procedura
si sarebbe conclusa. Oltre a ciò, l'arrivo a termine della procedura
sarebbe stato evidenziato dalle parole stesse dell'interessato, quando
egli avrebbe ripetuto più volte di essere sprovvisto di ulteriori
possibilità di inoltrare un ricorso contro la decisione di allontanamento
dall'Olanda. Per conseguenza, la crescita in giudicato della relativa
decisione olandese sarebbe evidente.
5.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. f LAsi, non si entra in materia di una
domanda d'asilo se il richiedente è stato oggetto di una decisione
negativa in materia d'asilo in uno Stato dell'UE o dello SEE, a meno
che dall'audizione non emergano indizi secondo cui nel frattempo
sono intervenuti fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi
dell'art. 66 segg. LAsi (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006
n. 33). Per “decisione negativa in materia d'asilo” si intende una
decisione resa al termine di una procedura, nella quale è stata
esaminata materialmente e poi negata la qualità di rifugiato del
richiedente l'asilo (v. GICRA 2006 n. 33 consid. 5 pag. 367 seg. e
sentenza del TAF E-1034/2008 del 25 febbraio 2008 pag. 6).
6.
Questo Tribunale considera che, in considerazione dell'insieme delle
circostanze del caso di specie, in relazione all'evasione di una
decisione di non entrata nel merito giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. f LAsi,
l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni decisive presentate dal
ricorrente e la motivazione della decisione impugnata sono
manifestamente carenti. Infatti, nell'ambito dell'accertamento dei fatti
rilevanti, l'autorità inferiore si è basata soltanto sulle dichiarazioni
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dell'insorgente rese in occasione delle audizioni, affermazioni peraltro
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza.
A titolo preliminare, questo Tribunale rileva che le dichiarazioni
dell'autore del gravame sono da considerarsi, nell'insieme, confuse e
di scarsa attendibilità. Prova ne è segnatamente il contenuto
dell'audizione del 20 novembre 2006, in cui allo stesso veniva
concesso il diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. Premesso ciò, quest'ultimo ha ribadito a
più riprese di aver percorso una procedura d'asilo in Olanda sino
all'ultima istanza e che tale pratica si sarebbe conclusa con
esito negativo ([...]) come pure che sarebbe stato informato da quattro
avvocati sull'impossibilità di intraprendere ulteriori passi per contestare
la decisione resa nei suoi confronti ([...]). Tuttavia, dagli atti di causa
ed in particolare dai verbali delle varie audizioni, non v'è modo di
determinare con certezza che lo stesso abbia ottenuto una decisione
materiale con esito negativo in materia d'asilo, nella quale siano stati
esaminati a fondo i suoi motivi d'asilo, ma, al massimo, di presumere
che lo stesso sia stato giudicato in materia di allontanamento. Inoltre,
se si considera che in occasione dell'audizione del 1° dicembre 2006
([...]), il ricorrente ha allegato che, dopo aver preso conoscenza della
decisione negativa del Tribunale d'ultima istanza, si sarebbe rivolto ad
un avvocato, definito come “criminal lawyer”, e non più a quattro
consulenti legali come invece affermato nell'audizione del
20 novembre 2006, non si può escludere che il medesimo invece di
essere stato oggetto unicamente di una procedura d'asilo (di cui l'esito
è peraltro da ritenersi incerto), abbia subito anche una procedura
penale terminata con la pronuncia dell'espulsione, senza possibilità di
ulteriore appello. Per di più, non può nemmeno essere scartata la
possibilità che le asserzioni del ricorrente siano state costruite ad arte,
al fine di assicurarsi di non potere più essere allontanato in Olanda o
in Sri Lanka, come già successogli nei primi mesi del 2006. E infatti
plausibile che memore di quando precedentemente accaduto, l'autore
del gravame si sia adoperato per fare risaltare ai suoi occhi, in
maniera inequivocabile, che un allontanamento verso l'Olanda (ed in
seguito verso lo Sri Lanka) non poteva più essere preso in
considerazione, dato che in tale Paese egli non aveva più alcuna
pendenza giudiziaria. Il fatto che il ricorrente affermi di essersi rivolto a
ben quattro o cinque avvocati mostra chiaramente il tentativo dello
stesso di volere sostenere, al di là di ogni dubbio, che l'Olanda debba
essere ormai considerata per lui un capitolo chiuso. Per queste ragioni
e conto tenuto della giovane età del ricorrente, la mancanza
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d'esperienza di vita di quest'ultimo nonché le allegazioni vaghe,
confuse ed inattendibili, prodotte in fase di procedura di prima istanza,
non può essere esclusa a priori e senza misure istruttorie
complementari l'inesistenza di una decisione materiale con esito
negativo formalmente cresciuta in giudicato. L'UFM non avrebbe
pertanto dovuto basarsi unicamente sulle dichiarazioni dell'insorgente
senza effettuare misure istruttorie complementari di verifica in questo
senso. L'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti risulta pertanto
essere incompleto. In considerazione di quanto precede, questo
Tribunale non può condividere la valutazione contenuta nel
provvedimento litigioso secondo cui il ricorrente sarebbe già stato
oggetto nei Paesi Bassi di una decisione materiale negativa in materia
d'asilo, ragione per la quale non si entrerebbe nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. f LAsi. Per
conseguenza, la decisione impugnata incorre nell'annullamento.
7.
Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con
istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In
particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del
25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non
è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto
rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini
ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti
giuridicamente rilevanti e a pronunciare una nuova decisione in merito.
8.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese
processuali (art. 63 PA).
9.
9.1 La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per
le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in
relazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
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9.2 L'8 settembre 2008, è stata introdotta una nota particolareggiata
delle spese, per un totale di CHF 1'990.10 così suddivise: CHF 224.50
di spese, CHF 1'625.- di onorario e CHF 140.60 d'IVA.
9.3 Nel caso concreto, il TAF ritiene opportuno aggiudicare l'intero
ammontare riportato nella succitata nota particolareggiata delle spese.
Per conseguenza, le spese ripetibili da rifondere alla parte, poste a
carico dell'UFM, ammontano a CHF 1'990.10 (CHF 140.60 d'IVA
inclusa).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione
impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 1'990.10 (CHF 140.60 d'IVA
inclusa) a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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