B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6282/2019
Sen t en z a d e l 5 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Muriel Beck Kadima,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
rappresentato dalla signora Giuseppina Santoro,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 21 novembre 2019 / N (…).
D-6282/2019
Pagina 2
Fatti:
A.
L’interessato, cittadino afghano di etnia Hazara, con ultimo domicilio nel
suo Paese d’origine a B._______, ha presentato una domanda d’asilo in
Svizzera il (…) ottobre 2019 (cfr. atto n. […]-1/2 e atto n. […]-10/8, pag. 3
seg.). A supporto della stessa, egli ha presentato un documento del (…) in
lingua inglese inerente la medicazione da parte di un’infermiera di una fe-
rita a lui provocata in Grecia a seguito di un’aggressione (cfr. atto n. […]-
15/1); l’autorizzazione per lo spostamento interurbano per gli stranieri rila-
sciato dalla C._______ (cfr. n. […]-27/3); il Permesso di residenza rilasciato
il (…) e con scadenza il (…) (cfr. atto n. […]-28/2); nonché diversa docu-
mentazione medica greca non tradotta (cfr. atto n. […]-38/3).
B.
Dai riscontri dattiloscopici nella banca dati «EURODAC», risulta che il ri-
chiedente ha presentato una domanda d’asilo a D._______, in Grecia, il
(…), e che ivi ha ottenuto una protezione in data (…) (cfr. atti n. […]-7/1 e
n. […]-8/1).
C.
Il (…) ottobre 2019, l’interessato è stato sentito in merito ai sui suoi dati
personali, ove ha segnatamente riferito di essere partito dal suo Paese
d’origine nel luglio dell’anno 2017 ed essere arrivato in Grecia nel gennaio
2018, ove avrebbe richiesto ed ottenuto un passaporto (cfr. atto n. […]-
10/8, p.to 4.02, pag. 4 e p.to 5.01 seg., pag. 5).
D.
In data (…) ottobre 2019, il richiedente ha sostenuto il colloquio personale
ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccani-
smi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Rego-
lamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentito circa i motivi
ostativi ad un suo ritorno in Grecia (cfr. atto n. […]-13/2).
E.
Il (…) novembre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha inviato alle autorità greche competenti una richiesta di riammis-
sione del richiedente, basata sull’Accordo tra il Consiglio federale svizzero
D-6282/2019
Pagina 3
e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di per-
sone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 (RS 0.142.113.729) e la
Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
16.12.2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati mem-
bri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L
348/98 del 24.12.2008; di seguito: Direttiva rimpatrio) (cfr. atto n. […]-16/3).
F.
Le autorità greche hanno risposto alla precitata richiesta l’(…) novem-
bre 2019, accettando la riammissione dell’interessato in Grecia, in quanto
dal (…) gli sarebbe garantita una protezione sussidiaria nel predetto
Paese, nonché avrebbe un permesso valido dal (…) sino al (…) (cfr. atto
n. […]-21/1).
G.
A fronte delle segnalate problematiche mediche, il richiedente è stato visi-
tato da un medico il (…), che ha riportato le sue osservazioni inerenti la
visita medica effettuata tramite un formulario F2 di medesima data (cfr. atto
n. […]-26/2).
H.
Per il tramite della sua rappresentante legale, l’interessato ha presentato il
20 novembre 2019 un parere (cfr. atto n. […]-32/2) nei confronti del pro-
getto di decisione del 18 novembre 2019 della SEM (cfr. atto n. […]-31/7).
Con il suo parere, il richiedente ha allegato, quali ulteriori mezzi di prova a
supporto della sua domanda d’asilo: copia del “Medical Record Journal
Sheet” dell’(…), in lingua inglese (cfr. atto n. […]-33/1); una chiavetta USB
contenente un breve filmato (cfr. atto n. […]-34/1), nonché una tabella degli
appuntamenti medici, dalla quale risulterebbe che il richiedente è in attesa
di un appuntamento, presso il E._______ di F._______ (cfr. atto n. […]-
35/1).
I.
Con decisione del 21 novembre 2019, notificata in medesima data (cfr. av-
viso di ricevimento; atto n. […]-40/1), la SEM non è entrata nel merito della
domanda d’asilo in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pro-
nunciato l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera verso la Grecia,
ordinandone nel contempo l’esecuzione.
J.
Il 28 novembre 2019, l’interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale
D-6282/2019
Pagina 4
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), avverso il suddetto prov-
vedimento, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e che gli
atti siano restituiti all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria e
una nuova valutazione in merito alla possibile applicazione della clausola
di sovranità. Contestualmente egli ha presentato un’istanza di esenzione
dal versamento di un anticipo delle presumibili spese processuali. Al ri-
corso, quale ulteriore mezzo di prova, è stato allegato copia dei prossimi
appuntamenti medici, dal quale si evincerebbe che all’interessato è stato
fissato un termine presso il “(…)” di F._______ il prossimo (…) (di seguito:
doc. 1).
K.
In data 5 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali) è pervenuto al Tribu-
nale l’incarto N (…) da parte della SEM, nel quale è segnatamente pre-
sente agli atti la chiavetta USB presentata con il parere dal ricorrente (cfr.
anche supra lett. H).
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta
eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA,
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisitivi relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
D-6282/2019
Pagina 5
2.
Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-
ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se-
conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5)
e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né
dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una
decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad
esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 con-
sid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
5.
5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha dapprima constatato che la Gre-
cia è stato designato quale Stato terzo sicuro dal Consiglio federale, che
nella fattispecie il richiedente ha ottenuto lo statuto di rifugiato nel predetto
Paese, nonché che le autorità greche avrebbero acconsentito alla sua
riammissione il (…) novembre 2019. In seguito, l’autorità inferiore ha preso
posizione in merito a quanto sollevato nel parere del 20 novembre 2019
dal rappresentante legale. In tale contesto, ha rilevato che, riguardo all’as-
senza di un alloggio ed alla carenza assistenziale e sanitaria, le condizioni
di vita difficili in Grecia non sarebbero costitutive di un motivo d’inesigibilità
del suo rinvio. Invero, tale Stato sarebbe vincolato dalla Direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011
recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qua-
lifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme
per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(GU L 337/9 del 20.12.2011), che prevede tutta una serie di diritti, quali
l’accesso alla protezione sociale, al sistema sanitario ed all’alloggio per i
beneficiari di una protezione sussidiaria con le stesse condizioni d’accesso
D-6282/2019
Pagina 6
dei cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto la protezione. Per-
tanto, avendo le autorità elleniche riconosciuto lo statuto di protezione sus-
sidiaria al richiedente, sarebbe loro competenza fornire al medesimo il so-
stegno necessario, ed egli potrebbe richiedere aiuto e far valere i propri
diritti direttamente nei loro confronti. Inoltre quanto previsto dal diritto inter-
nazionale rispetto al livello di vita in Grecia, in particolare sotto l’aspetto
dell’art. 3 CEDU, sarebbe rispettato, anche se il livello di vita in questo
Paese può effettivamente risultare inferiore. La SEM ha quindi concluso
che non vi sarebbero degli elementi concreti suscettibili di mettere la vita
dell’interessato in pericolo nel caso di un suo rientro in Grecia.
Proseguendo nell’analisi, l’autorità di prime cure ha analizzato la documen-
tazione medica greca presentata dal ricorrente, che confermerebbe che
egli abbia avuto accesso a delle cure mediche sanitarie su suolo ellenico,
nonché la chiavetta USB contenente il filmato sulle condizioni di vita in uno
dei centri greci nel quale l’insorgente avrebbe soggiornato. In merito a
quest’ultimo, non si potrebbe risalire però né al contesto specifico in cui è
stato girato il filmato né al suo autore. Inoltre, nella sua giurisprudenza, il
Tribunale avrebbe confermato che non sia comprovato da fonti affidabili e
convergenti che la Grecia abbia adottato una pratica sistematica di discri-
minazione verso i beneficiari dello statuto di rifugiato nel loro accesso
all’impiego, all’assistenza sociale, al sistema sanitario, all’educazione o
all’alloggio. Per quanto attiene il suo stato di salute, dal rapporto medico
F2 del (…), si evincerebbe chiaramente che egli è stato invitato a presen-
tarsi all’ora di consultazione presso la clinica ambulatoriale di F._______
per la pulizia della ferita e l’eventuale otturazione della fistola e che se ne-
cessario si procederà con immagini aggiuntive. Il medico avrebbe però
escluso un’osteomielite cronica della mandibola o la presenza di un corpo
metallico estraneo. Pertanto, la diagnosi nei suoi confronti sarebbe chiara
e non darebbe luogo a dubbi, avendo il dottore soltanto ipotizzato l’even-
tuale necessità di immagini aggiuntive. Sarà eventualmente compito del
richiedente far valere direttamente presso le autorità competenti greche,
facendo ricorso alle adeguate vie di diritto, se del caso, i suoi diritti fonda-
mentali. Infine, avendo la Grecia concesso la protezione sussidiaria al ri-
chiedente, quest’ultimo Paese gli avrebbe già garantito una protezione
contro le persecuzioni ed egli potrebbe rientrarvi senza temere un respin-
gimento in violazione del principio di non-respingimento ai sensi dell’art. 5
cpv. 1 LAsi. Di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della sua
domanda d’asilo.
D-6282/2019
Pagina 7
Successivamente, l’autorità inferiore, ha ritenuto non vi siano degli ostacoli
individuali ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato. Se-
gnatamente, riguardo al suo stato di salute, ha aggiunto che, oltre quanto
già evidenziato nel rapporto medico del (…), non vi sarebbero delle pato-
logie particolari oltre quelle già riscontrate ed in trattamento. L’assistenza
avrebbe inoltre confermato che non sarebbero previsti ulteriori appunta-
menti medici, in quanto la situazione clinica sarebbe limpida. Un approfon-
dimento medico non sarebbe stato necessario nella fattispecie, e ciò sa-
rebbe confermato dall’assenza di atti medici all’incarto successivi al (…).
Inoltre, dalla stessa documentazione presentata dal richiedente nonché
dalle sue allegazioni, si evincerebbe che egli ha ricevuto le cure mediche
necessarie in Grecia. Oltracciò nel predetto Stato vi sarebbe un’infrastrut-
tura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, sia fisiche che
psichiche, a cui egli avrebbe accesso. In ogni caso, la SEM terrebbe conto
del suo stato valetudinario al momento del trasferimento, e se necessario,
informerebbe dello stesso le autorità elleniche. In conclusione, circa le sue
dichiarazioni in merito al pericolo che riscontrerebbe da terze persone se
rientrasse in Grecia, essendo stato aggredito più volte, non sussistereb-
bero indizi per ritenere che le autorità greche non offrirebbero la protezione
adeguata contro le aggressioni da parte di terzi. Egli potrà quindi, in caso
di bisogno, rivolgersi alle autorità di polizia competenti. In conclusione
l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe pure possibile, avendo la
Grecia accordato il suo consenso.
5.2 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima i fatti esposti in corso
di procedura, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità inferiore. In
primo luogo, con riferimento a quanto allegato dal ricorrente in merito al
suo stato di salute sia nel colloquio Dublino che al (…), come pure da
quanto si evincerebbe agli atti, la SEM non avrebbe stabilito in maniera
completa i fatti giuridicamente rilevanti ex art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, per
quanto concerne le condizioni di salute del ricorrente ed il rischio di tratta-
menti vietati secondo l’art. 3 CEDU in caso di un suo ritorno in Grecia, non-
ché nella valutazione dell’opportunità di far uso delle clausole discrezionali
previste dal Regolamento Dublino III. Invero, agli atti della SEM non sa-
rebbe presente alcun documento F2 prima del (…), malgrado il richiedente
avesse già prima sollevato delle problematiche di salute. Inoltre, l’interpre-
tazione della SEM riguardo al certificato medico del (…) non sarebbe con-
forme a quanto risultante dal medesimo, per quanto concerne l’esclusione
di un’osteomielite cronica della mandibola o la presenza di un corpo metal-
lico estraneo da parte del medico. Il ricorrente sarebbe in attesa di un ap-
puntamento medico, fissato al (…), come desumibile dal documento alle-
gato al gravame (cfr. sub doc. 1). A mente dell’insorgente, visti i problemi
D-6282/2019
Pagina 8
di salute che egli soffrirebbe a distanza di due anni dal ferimento, sarebbe
da rilevare la mancata esecuzione del necessario trattamento in Grecia,
come pure che parrebbe necessario l’allestimento di una diagnosi di detta-
glio e la definizione del trattamento appropriato in casu. In secondo luogo,
a fronte anche di diversi studi internazionali, come pure della giurispru-
denza del Tribunale costituzionale (…) e del Tribunale amministrativo fe-
derale, riguardo alla notoria criticità delle condizioni d’accoglienza e dell’in-
tero sistema socio-economico greci, la rappresentante legale dell’insor-
gente ritiene che in specie si sarebbe imposto un esame individualizzato e
dettagliato. Invero, viste anche le asserzioni di maltrattamenti e violenze
che avrebbe subito il ricorrente presso i campi profughi nel quale egli era
alloggiato, nonché il fatto che lui tutt’ora presenti una ferita non trattata in
modo adeguato, non parrebbe che l’audizione succinta effettuata dalla
SEM, abbia chiarito sufficientemente tali aspetti. Ritenuti tali elementi, l’in-
sorgente conclude che la SEM non avrebbe valutato adeguatamente i ri-
schi di una sua riammissione in Grecia, nonché la possibilità del suo tra-
sferimento viste le condizioni di salute nel quale verserebbe. Quest’ultima
evenienza, sarebbe inoltre valutata dall’autorità inferiore soltanto al mo-
mento dell’esecuzione materiale dell’allontanamento, ciò che sottrarrebbe
il suo apprezzamento a qualsiasi controllo giurisdizionale, ledendo il suo
diritto di difesa in modo irrimediabile.
6.
6.1 Appare d’uopo necessario esaminare la censura relativa all’accerta-
mento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
6.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA,
art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi-
che ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr.
DTAF 2012/21 consid. 5; AUER/BINDER in: Auer/Müller/Schindler (ed.),
VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2a ed.,
2019, n. 7, pag. 213). Vi è un accertamento inesatto quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incom-
pleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rile-
vanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed.
2013, n. 1043, pag. 369 segg.).
D-6282/2019
Pagina 9
6.3 Secondo la CorteEDU il respingimento forzato di persone che soffrono
di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell’art. 3
CEDU, a meno che la malattia dell’interessato non si trovi ad uno stadio
avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospet-
tiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del
27 maggio 2008, 26565/05; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal pro-
posito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza,
che una violazione dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi
siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti
medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale
rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni
di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione
della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Bel-
gio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).
6.4 Nella presente disamina, come rettamente censurato nel gravame, il
Tribunale ritiene che nella decisione impugnata non siano stati stabiliti in
maniera sufficiente i fatti giuridicamente rilevanti inerenti lo stato di salute
dell’insorgente, e ciò non permette di apprezzare se, nel caso di un suo
ritorno in Grecia, il ricorrente incorrerebbe in un reale rischio di un grave,
rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute in vio-
lazione dell’art. 3 CEDU. Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla
SEM nel provvedimento querelato, la situazione valetudinaria dell’insor-
gente non appare del tutto chiarita e verificata. Nel certificato medico di cui
al documento F2 del (…), risulta in primo luogo che, su richiesta del richie-
dente, escludendo un’infezione acuta rispettivamente delle controindica-
zioni, gli sono state somministrate delle vaccinazioni senza problematiche.
Il ricorrente è altresì stato curato tramite un’(…) per la ferita alla mandibola
(…) che gli provoca una (…). Il medico non avrebbe rilevato a livello orale
alcun tratto evidente, tranne una grande carie al (…). Sempre da tale cer-
tificato medico, si rileva che per la problematica della ferita, il medico con-
sultato, l’avrebbe direttamente annunciato presso l’(…) del E._______ di
F._______, per la pulizia e l’eventuale otturazione della fistola. Il medico
nello stesso certificato ha concluso asserendo: “[…], allenfalls mit zusätzli-
cher Bildgebung (Ausschluss einer chronischen Osteomyelitis der Mandi-
bula bzw. eines metallischen Fremdkörpers). […]” (cfr. atto n. […]-26/2). La
SEM, nella sua decisione, ha interpretato la stessa frase ritenendo che il
medico avrebbe escluso un’osteomielite cronica della mandibola o la pre-
senza di un corpo metallico estraneo, giungendo quindi alla conclusione
che non vi sarebbero ulteriori patologie rispetto a quanto già riscontrato ed
in trattamento e che la sua situazione clinica sarebbe chiara, non essendo
previsti ulteriori appuntamenti medici (cfr. p.to II, pag. 5 e p.to III, pag. 6
D-6282/2019
Pagina 10
della decisione impugnata). Il medico avrebbe pertanto “semplicemente
ipotizzato l’eventuale necessità di immagini aggiuntive ma, come si evince
da tale rapporto, la diagnosi nei suoi confronti è stata fatta in modo chiaro
senza tralasciare dubbi”, ed il documento in merito all’appuntamento pre-
visto, confermerebbe unicamente che egli sia stato indirizzato presso la
clinica di F._______ (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata). Tale
interpretazione non risulta però in linea con quanto scritto dal medico con-
sultato nel certificato medico del (…). Invero egli si è unicamente attenuto
a descrivere quanto da lui visibile nel cavo orale e presso la ferita alla man-
dibola, effettuando una (…) nella zona di quest’ultima. Per il resto, sia per
quanto attiene la pulizia che per l’eventuale otturazione della fistola, come
pure di eventuali immagini aggiuntive, che servirebbero – nel senso di
un’interpretazione e di una traduzione corrette – “per escludere un’osteo-
mielite cronica della mandibola rispettivamente la presenza di un corpo
estraneo metallico nella medesima”, il medico ha annunciato l’insorgente
presso la Clinica di F._______. Il medico non si è quindi espresso in merito
ad una diagnosi certa per tale problematica di salute del ricorrente, ma ha
delegato ad un’eventuale analisi da parte del medico specialista, che
avrebbe visto l’interessato all’ora di consultazione, per escludere ulteriori
diagnosi che potrebbero entrare in linea di conto nella fattispecie. Come
rilevabile dalle insorgenze di causa, l’interessato avrà l’appuntamento
presso la clinica ambulatoriale di F._______ il (…) (cfr. atto n. […]-35/1 e
sub doc. 1). Il Tribunale, a fronte di tali elementi, ritiene pertanto che la
situazione valetudinaria del ricorrente non risulta, allo stato degli atti, suffi-
cientemente acclarata per potersi determinare in merito all’eventuale ese-
cuzione del trasferimento dell’insorgente in Grecia, e per stabilire se, in tal
senso, l’interessato beneficerebbe in concreto su suolo ellenico di una
presa in carico appropriata al suo stato di salute, che non violi la disposi-
zione di diritto internazionale succitata. La documentazione medica pre-
sente agli atti, non risulta invero completa ed atta a stabilire l’effettiva dia-
gnosi per la ferita del richiedente; se eventualmente egli necessita di una
presa in carico da parte delle autorità greche nel caso di un suo trasferi-
mento e, nel caso affermativo, di quale si tratterebbe.
6.5 Rispetto allo stato di salute dell’insorgente, la SEM dovrà quindi di-
sporre di un rapporto medico specialistico relativo a quanto verrà osservato
presso la clinica ambulatoriale di F._______ il (…), ovvero in merito alla
diagnosi, gli eventuali trattamenti dei quali il richiedente necessiterebbe, e
la prognosi. Dopo gli opportuni complementi istruttori, la SEM dovrà proce-
dere, se del caso, alle verifiche attinenti le dichiarazioni del ricorrente circa
i carenti trattamenti medici ricevuti in Grecia come pure in relazione alle
condizioni di accoglienza in tale Paese, in particolare sotto l’aspetto medico
D-6282/2019
Pagina 11
(cfr. in tal senso il ricorso dell’insorgente, pag. 2 segg.), ed infine pronun-
ciarsi nuovamente sull’ammissibilità dell’esecuzione del trasferimento del
ricorrente verso la Grecia, nel rispetto della CEDU, e sull’esigibilità di tale
misura.
6.6 Si rileva in merito che il Tribunale è tenuto ad effettuare d’ufficio un
esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata
(art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188).
Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso,
la decisione va annullata ed il caso retrocesso all’autorità di prima istanza,
di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accerta-
mento dei fatti. In tal senso, il Tribunale ritiene giudizioso – sia per i com-
plementi istruttori che risulteranno necessari, sia per motivi di economia
processuale – retrocedere gli atti di causa alla SEM per il complemento
dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione rispettosa dei
considerandi della presente sentenza. Non può in effetti, in specie ed in
questa sede – anche tenuto conto dei termini processuali – essere compito
del Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di con-
seguenza al ricorrente un’eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195
con referenze citate; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252
segg.).
7.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è
annullata per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) e gli atti di causa sono rinviati alla SEM
per completamento dell’istruzione e nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA)
ai sensi dei considerandi.
8.
Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 PA) e l’istanza tendente all’esenzione dal versamento dell’anticipo
delle presumibili spese di giustizia, risulta priva d’oggetto.
9.
Non vengono inoltre attribuite delle indennità ripetibili al ricorrente in quanto
lo stesso è assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM ai
sensi dell’art. 102h LAsi, che riceve un’indennità da parte della Confedera-
zione quale fornitore di prestazioni che copre la procedura ricorsuale, in
D-6282/2019
Pagina 12
particolare la redazione di un atto di ricorso (cfr. art. 102k cpv. 1 lett. d
LAsi).
10.
La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban-
donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6282/2019
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione della SEM del 21 novembre 2019 è annullata e gli atti di
causa le sono ritrasmessi per un complemento istruttorio e la pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non vengono assegnate indennità ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: