B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6285/2013
S e n t e n z a d e l 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 novembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
18 ottobre 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 22 ottobre 2013 (di seguito: verbale 1) e del
30 ottobre 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 5 novembre 2013, notificata all'interessato il
giorno medesimo (cfr. atto A 14/1), con la quale detto Ufficio non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della
legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso dell'8 novembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 11 novembre 2013), con allegato un rapporto medico del Dr med.
B._______ del Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di C._______
datato del (...) novembre 2013;
copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) via fax l'11 novembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia ai citati criteri;
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che, durante l'audizione sulle generalità, ha dichiarato che sia il passapor-
to sia la carta d'identità gli sarebbero stati rubati in Turchia; che, di con-
seguenza, non potrebbe fare nulla per adempiere all'invito a presentare
detti documenti (cfr. verbale 1, pag. 5); che invece, in occasione della se-
conda audizione, ha dichiarato che detti documenti li avrebbe persi e che,
quando avrebbe contattato telefonicamente i familiari in patria, avrebbe
unicamente chiesto loro come stavano e non gli sarebbe venuto in mente
di chiedere anche di aiutarlo a procurasi detti documenti; che egli ha ag-
giunto che la volta successiva avrebbe cercato di parlare loro di tale que-
stione (cfr. verbale 2, pagg. 2 seg.);
che nel ricorso egli ha ritenuto che vi sarebbero, nella fattispecie, ragioni
scusabili per la mancata consegna di documenti; che i suoi documenti gli
sarebbero stati rubati e non gli sarebbe dunque possibile procurarseli;
che essendo scappato dalla Tunisia per chiedere asilo in Svizzera, non
sarebbe immaginabile di potersi rivolgere alle autorità di detto Paese; che
nemmeno sarebbe realistico provare a rivolgersi alle autorità turche, dove
tali documenti gli sarebbero stati rubati; che egli avrebbe provato a con-
tattare i familiari in patria, i quali non sarebbero però in grado di aiutarlo
viste le circostanze;
che simili argomentazioni non convincono; che infatti, oltre alla presenza
di dichiarazioni discordanti, il Tribunale osserva che agli atti non vi è
traccia di alcun genere di tentativo, da parte dell'interessato, di procurarsi
i documenti richiesti, nonostante egli abbia presentato la sua domanda
d'asilo da quasi un mese; che quindi il Tribunale ha ragione di concludere
che egli non si sia adoperato per adempiere all'invito di presentare tali
documenti per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità né fornito una valida e
verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione prevista
all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
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meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata deci-
sione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell'inte-
ressato siano vaghe, superficiali e costruite, quindi inverosimili;
che a titolo di esempio, durante l'audizione sui motivi d'asilo, egli ha di-
chiarato di essere stato malmenato dalla polizia e dai salafiti in ragione
della sua partecipazione a una manifestazione contro il governo il
(...) 2012 a Tunisi (cfr. verbale 2, pag. 3); che tuttavia, durante l'audizione
sulle generalità, egli non aveva in alcun modo accennato ai problemi avuti
con la polizia (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.); che inoltre, durante la prima
audizione, egli ha dichiarato di essere stato in seguito minacciato a parole
da parte dei salafiti di D._______ (Tunisia), sua città di residenza (cfr.
verbale 1, pag. 7); che invece, durante la seconda audizione ha dichiara-
to di avere ricevuto delle lettere di minaccia da parte di detti salafiti trami-
te degli amici; che in seguito ha precisato che non si sarebbe trattato di
lettere scritte ma di "lettere verbali" (verbale 2, pagg. 5 seg.);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza; che
infatti, nel ricorso ha dichiarato di non avere esposto tutti i dettagli già nel
corso dell'audizione sulle generalità unicamente in ragione della natura di
quest'ultima, in occasione della quale egli sarebbe stato invitato a esporre
i fatti in modo succinto; che tuttavia, il Tribunale considera che è vero che
le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle generalità, considerato
il carattere sommario della stessa, hanno valore probatorio più limitato;
che tuttavia, se determinati avvenimenti, in casu le violenze subite dalla
polizia, vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta
d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno
accennati, la contraddizione può essere ritenuta (cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-
CRA] 1993 n. 3);
che per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
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che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
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che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, dispo-
ne di una formazione quale dirigente nel settore della sicurezza e ha svol-
to degli studi in legge (cfr. verbale 1, pag. 3); che in aggiunta, oltre che
dell'arabo, sua lingua madre, egli ha buone conoscenze dell'inglese e del
francese; che inoltre egli dispone di una rete familiare in patria, dove vi-
vono la madre e la sorella (cfr. verbale 1, pagg. seg.);
che motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento
esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono otteni-
bili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe lo stato di salu-
te della persona rapidamente e in modo rischioso per la vita; che sono
considerate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente
necessarie per permettere una conduzione di un'esistenza conforme alla
dignità umana; che non può essere concluso all'inesigibilità dell'esecu-
zione dell'allontanamento per il solo motivo che non è garantito un tratta-
mento medico conforme agli standard svizzeri (cfr. DTAF 2009/2 con-
sid. 9.3.2 con relativo riferimento);
che stando al rapporto medico allegato al ricorso, al ricorrente è stata
diagnosticata una (...); che secondo lo stesso documento, egli è stato di-
messo dal Servizio di Pronto Soccorso in condizioni generali buone; che
al momento della dimissione gli è stata prescritta a una terapia con il far-
maco Voltaren 50 mg e con l'antibiotico Tavanic 500 mg; che il medico
autore del rapporto ha previsto un controllo clinico in caso di peggiora-
mento e una visita alla fine della cura antibiotica;
che il Tribunale non ritiene che nella fattispecie un rimpatrio compromet-
terebbe rapidamente e in modo rischioso per la vita lo stato di salute
dell'interessato;
che nell'organizzazione del rimpatrio, l'UFM avrà premura di prendere
debitamente in considerazione l'eventuale trattamento in corso;
che, sia come sia, il ricorrente ha la possibilità di chiarire il suo stato di
salute e, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure
mediche in patria, il Tribunale segnala che, se date le condizioni, egli ha
la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93
cpv. 1 lett. d LAsi;
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che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pae-
se di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respin-
te;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: