Corte IV
D-6286/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nata il (...),
Bosnia-Erzegovina,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 settembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6286/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato il 28 luglio 2009 in
Svizzera,
i verbali d'audizione del 17 agosto 2009 e 7 settembre 2009,
la decisione dell'UFM del 30 settembre 2009, notificata all'interessata
il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 settembre 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato) congiuntamente a B._______ (N [...]),
il secondo atto ricorsuale dell'insorgente inviato in data 5 ottobre 2009
(cfr. timbro del plico raccomandato) a sostituzione, secondo il senso,
del primo ricorso inoltrato,
la domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali,
la decisione incidentale dell'8 ottobre 2009, con la quale il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di
probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata
domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo, invitando quindi la
ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali di CHF 600.- entro il 19 ottobre 2009, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento,
il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data
19 ottobre 2009,
la decisione incidentale del TAF del 2 dicembre 2009 con cui viene
respinta la domanda di congiunzione della presente causa con la
causa n. D-6210/2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
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dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessata ha dichiarato di
essere di etnia (...), di essere nata a C._______ e di avere avuto
domicilio a D._______ presso i (...) prima di trasferirsi – nel (...) – a
E._______con il suo (...), dove sarebbe rimasta fino all'espatrio,
che la richiedente ha affermato di avere subito telefonate minatorie da
parte dell'omicida di sua sorella e di non avere mai sporto denuncia in
merito; che, inoltre, il creditore del marito, con cui quest'ultimo sarebbe
indebitato per diverse migliaia di euro, avrebbe minacciato di dare
fuoco alla loro casa; che, da ultimo, ella ha dichiarato di avere subito
un tentativo di stupro – neanch'esso mai denunciato presso le autorità
– da parte di un medico dell'ospedale in cui era stata ricoverata
nell'(...) dopo un tentativo di suicidio; che ella, per sottrarsi ai problemi,
sarebbe espatriata a (...) insieme al (...) ed avrebbe raggiunto la
Svizzera senza mai subire alcun controllo qualche giorno dopo; che a
comprova del suo tentativo suicida e del soggiorno in ospedale ella,
durante l'audizione sui fatti, ha presentato una lettera di dimissioni
dall'ospedale dell'(...),
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che, nella decisione del 30 settembre 2009, l'UFM ha constatato, da
un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia-Erzegovina nel
novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo
presentate dal richiedente non sono verosimili siccome contraddittorie
e contrarie alla logica dell'agire di modo che non emergerebbero dalle
carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a
persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, la ricorrente contesta la natura contraddittoria delle
sue dichiarazioni; che ella censura il fatto che l'UFM si sarebbe limitato
a riprendere le contraddizioni in quanto tali, senza invece anche
ritenere le sue spiegazioni, logiche ed esaustive, alle contraddizioni
sollevate, rispettivamente senza spiegare la ragione per cui non le
riterrebbe valide; che per tale ragione ella definisce la decisione
dell'UFM come carente di motivazioni; che ella sottolinea come
durante le audizioni avrebbe dovuto rivivere gli eventi traumatici che le
avrebbero rovinato la vita, ragione per cui sarebbero state per lei una
sofferenza; che anche tale aspetto sarebbe da tenere in conto alla luce
della sua difficoltà a rispondere a determinate domande postele
dall'UFM; che ella definisce inoltre i fatti esposti come veri e
verificabili; che, infine, ella ribadisce di essere stata costretta a
lasciare il suo Paese a causa di vari gravi problemi, di cui da ultimo
telefonate minatorie, e di non avere alcuna fiducia nelle autorità di
polizia,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ella ha, altresì, presentato
una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese
processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
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che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° agosto 2003, la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, basti rilevare che la ricorrente si è
contraddetta su aspetti centrali della sua vicenda; che nella prima
audizione, infatti, ella, raccontando le minacce subite, ha precisato di
avere risposto unicamente alla seconda telefonata (cfr. verbale
d'audizione del 17 agosto 2009 [di seguito verbale 1] pag. 5), mentre
che in fase di audizione sui motivi ella ha invece affermato di avere lei
stessa parlato con l'omicida già in occasione della prima chiamata
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ricevuta sul cellulare (cfr. verbale d'audizione del 7 settembre 2009 [di
seguito verbale 2] pag. 8/D55); che, invitata a rendere dettagli sui
ricorsi interposti dal padre, ella, durante la prima audizione, ha
indicato con precisione che il terzo ricorso sarebbe stato interposto,
perchè altrimenti l'obbligo per l'omicida di risarcire la famiglia sarebbe
entrato in prescrizione (cfr. verbale 1 pag. 5); che, interrogata sulla
stessa tematica in fase di seconda audizione, ella non è più stata in
grado di dare dettagli sull'eventuale prescrizione, allegando
vagamente di non conoscerne le conseguenze (cfr. verbale 2 pag.
9/D65); che, inoltre, confrontata con le contraddizioni rilevate nelle
dichiarazioni rese circa il tentativo di stupro da parte di un medico –
per le quali si rimanda alla decisione impugnata –, la ricorrente non ha
saputo fornire una giustificazione valida e convincente, limitandosi a
dubitare della buona comprensione da parte dell'auditrice e
nominando un'infusione subita nel proprio letto rimasta non solo
completamente sottaciuta durante la prima versione, ma che pure mal
si lascia inglobare nella situazione descritta, in cui ella non sarebbe
stata in camera, bensì in compagnia delle infermiere a guardare la
televisione (cfr. verbale 2 pag. 15/D111); che le spiegazioni date per la
mancata denuncia sia delle telefonate minatorie che del tentativo di
stupro non convincono perchè basate su supposizioni di parte (cfr.
verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 9/D57 e pag. 12/D80); che la
mancata denuncia delle minacce telefoniche risulta inoltre illogica alla
luce del fatto che il suo autore, a detta stessa della ricorrente, sarebbe
stato condannato ad una pena pluriennale per l'omicidio della sorella,
ragione per cui ella avrebbe potuto in buona fede contare sull'aiuto da
parte delle autorità di polizia anche per tale episodio; che, infine, ella
non ha saputo fornire argomenti plausibili in merito alla contraddizione
rilevata dall'UFM rispetto alle dichiarazioni del marito, secondo cui lui
stesso – a differenza di quanto dichiarato dalla ricorrente (cfr. verbale
2 pag. 8/55) – sarebbe stato presente durante la prima chiamata
minatoria ed avrebbe parlato con l'omicida della sorella; che, pertanto,
v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo è manifestamente inverosimile,
che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della
vicenda resa, non appare motivo per ritenere che la ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in Patria un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti
da parte di terzi,
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che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente in Bosnia-Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art.
5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia-
Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla
situazione personale della ricorrente; che ella, infatti, ha poco più di
(...) anni, ha frequentato, oltre (..) anni di (...), (...) anni di (...)
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ottenendo la (...) (cfr. verbale 1 pag. 2) ed (...) (cfr. ibidem); che, inoltre,
ella può beneficiare in Patria di una vasta rete familiare, potendo far
capo come minimo ai (...), al (...) ed alla (...) a D._______ (cfr. ibidem
pag. 3) e, a E._______, ai (...) ed al (...)(cfr. ibidem pag. 2); che, come
ella stessa dichiara, il (...) "sta abbastanza bene economicamente"
(cfr. ibidem pag. 2), avendole pagato gli studi e provveduto al suo
mantenimento fino al suo espatrio, ragione per cui, in caso di bisogno
o per la continuazione degli studi, ella potrà contare su tale appoggio;
che la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, dagli atti non
risulta che ella necessiti tuttora di cure per i problemi all'(...) insorti
dopo il tentativo suicida dell'(...) (cfr. verbale 2 pag. 13/D89); che,
inoltre, i problemi (...) legati agli incubi e ai ricordi della morte della
sorella non sono neanch'essi di grave entità (come d'altronde
confermato dal medico consultato a seguito della prima audizione, che
li definisce una "bagatella" e stima una cura come "non urgente" [cfr.
A10/3 pag. 2]), tantopiù che la ricorrente stessa ha dichiarato di non
voler più sottoporsi a cure (...) (cfr. verbale 2 pag. 12/D86),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato
dall'insorgente in data 19 ottobre 2009.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-
versato il 19 ottobre 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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