B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6286/2013
S e n t e n z a d e l 2 0 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Iran,
patrocinato dall'Avv. Mario Branda,
(...),
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 ottobre 2013 / N (...).
D-6286/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
L'interessato, cittadino iraniano di etnia curda, è nato e cresciuto nella
provincia di B._______ (Iran), dove ha vissuto fino al momento dell'espa-
trio, avvenuto in data (…) 2008. Il 20 marzo 2008 è giunto in Svizzera e il
giorno medesimo vi ha depositato la sua domanda d'asilo (cfr. verbale di
audizione sulle generalità del 14 aprile 2008 [di seguito: verbale 1],
pagg. 1 seg. e 7 seg., verbale di audizione del 3 giugno 2008 [di seguito:
verbale 2], pag. 3 e verbale di audizione dell'8 marzo 2012 [di seguito:
verbale 3], pagg. 2).
B.
Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui
di rilievo, di avere lasciato l'Iran in quanto la famiglia della sua ragazza lo
avrebbe accusato di averla violentata dopo che la madre di quest'ultima li
avrebbe sorpresi in occasione di un rapporto sessuale. In realtà ella sa-
rebbe stata consenziente, tuttavia l'interessato avrebbe spiegato ai geni-
tori di essere egli stesso il responsabile per proteggere la ragazza. In ca-
so di rimpatrio, egli teme di essere condannato a ricevere dei colpi di fru-
sta. Inoltre, il regime iraniano cercherebbe di trovare un pretesto per met-
tere in prigione le persone di etnia curda o addirittura di sbarazzarsene
(cfr. verbale 3, pagg. 3-7 e 11).
A sostegno della sua domanda d'asilo egli ha depositato, in data
7 maggio 2012, una presunta citazione a comparire del "Consiglio di riso-
luzione delle controversie" iraniano prevista per il (…) 2008.
C.
Con decisione del 29 giugno 2012, l'UFM ha respinto la succitata doman-
da d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. In particolare ha ritenuto le
dichiarazioni dell'interessato in materia d'asilo inverosimili ai sensi
dell'art. 7 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha
considerato che il documento prodotto quale mezzo di prova fosse falsifi-
cato; di conseguenza lo ha confiscato giusta l'art. 10 cpv. 4 LAsi.
D.
Con ricorso del 2 agosto 2012 il ricorrente è insorto contro la decisione
dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale).
D-6286/2013
Pagina 3
E.
Con sentenza del 5 ottobre 2012 (D-4056/2012), il Tribunale ha accolto il
ricorso rinviando la causa all'autorità inferiore per la pronuncia di una
nuova decisione.
F.
Con scritto del (...) 2012, l'UFM ha invitato l'Ambasciata svizzera a Tehe-
ran a voler fare effettuare un'analisi circa l'autenticità del documento pro-
dotto.
G.
Con scritto del 2 maggio 2013, l'UFM ha trasmesso al ricorrente copia
delle domande inoltrate alla summenzionata Ambasciata e gli ha esposto
il contenuto essenziale delle informazioni ricevute da quest'ultima, giusta
le quali il mezzo di prova prodotto non sarebbe autentico. Tramite lo stes-
so scritto ha invitato il ricorrente a prendere posizione entro il
13 maggio 2013.
H.
Per mezzo della sua presa di posizione del 13 maggio 2013, il ricorrente
ha contestato il modo di procedere dell'autorità, la quale non gli avrebbe
messo a disposizione il rapporto concernente l'esame dell'autenticità del
mezzo di prova prodotto, impedendogli in questo modo di prendere esau-
stivamente posizione. Pertanto, ha chiesto la trasmissione di detto rap-
porto al fine di verificarne il contenuto, l'autore, la natura delle informazio-
ni ed eventualmente le fonti.
I.
Con decisione del 10 ottobre 2013, notificata al rappresentante del ricor-
rente in data 11 ottobre 2013 (cfr. atto A 73/1), l'UFM ha respinto la do-
manda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Sviz-
zera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, nonché la confisca
del mezzo di prova prodotto.
J.
Con ricorso dell'8 novembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; da-
ta di entrata: 11 novembre 2013), il ricorrente è insorto contro la decisione
dell'UFM dinnanzi al Tribunale chiedendo, in via principale, l'annullamento
della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell'asilo nonché, in via subordinata, l'annullamento della
decisione limitatamente ai punti 3, 4 e 6. L'interessato ha altresì presenta-
to una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
D-6286/2013
Pagina 4
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo nonché istanza
del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili.
K.
Con decisione incidentale del 26 novembre 2013 il Tribunale ha respinto
la domanda di assistenza giudiziaria nonché l'istanza di gratuito patroci-
nio e ha invitato il ricorrente a versare, entro l'11 dicembre 2013, un anti-
cipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, indican-
do che in caso d'inosservanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inam-
missibile. Ha altresì trasmesso al ricorrente il documento inviato dall'Am-
basciata in risposta alle domande poste dall'UFM.
L.
In data 2 dicembre 2013 l'insorgente ha effettuato il pagamento dell'anti-
cipo delle presunte spese processuali.
M.
Con scritto del 3 gennaio 2014 il ricorrente ha preso posizione a seguito
della decisione incidentale del 26 novembre 2013.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
D-6286/2013
Pagina 5
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedi-
mento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impu-
gnata è stata resa in francese, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua
italiana. Pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giu-
dice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi)
e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
5.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgen-
te e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren-
dendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta do-
po il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF
2008/4 consid. 5.4).
6.
6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
D-6286/2013
Pagina 6
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone
che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pre-
giudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero
hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi
seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o
della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile (art. 3 LAsi).
6.2 Secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, affinché si possa ammettere la verosimiglianza dei fatti al-
legati, non è necessario che l'autorità sia assolutamente persuasa della
loro veridicità, considerato che una certezza totale che escluda ogni dub-
bio non è, a rigor di logica, possibile. Tuttavia, occorre che il richiedente
l'asilo riesca a convincere l'autorità giudicante che i fatti allegati si siano
svolti come da lui asserito, senza necessariamente fornirne la prova, ma
in modo che ogni ipotesi contraria possa essere ragionevolmente esclu-
sa. Sebbene obiezioni e dubbi possano sussistere, essi devono apparire
oggettivamente meno importanti se paragonati agli elementi che consoli-
dano la probabilità delle allegazioni. Pertanto, nell'ambito dell'esame della
verosimiglianza delle allegazioni del richiedente l'asilo, l'autorità deve
ponderare gli indizi d'inverosimiglianza, ricavarne un'impressione d'insie-
me e determinare, tra gli elementi essenziali in favore e quelli contrari,
quali risultano preponderanti (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e relativi rife-
rimenti).
7.
Nella sua sentenza del 5 ottobre 2012 (D-4056/2012), il Tribunale ha os-
servato che l'autorità inferiore, per giudicare non autentico il mezzo di
prova prodotto, si sarebbe limitata a riferire di un presunto esame interno.
Tuttavia, considerato che l'Ufficio ha fondato la sua analisi anche su tale
documento, il Tribunale ha ritenuto di non potersi accontentare di generali
informazioni che l'Ufficio ha preteso di avere senza ulteriormente indicare
a quali fonti avrebbe attinto o sulla base di quali accertamenti sarebbe
giunto alle sue conclusioni. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il ri-
D-6286/2013
Pagina 7
corso annullando la decisione del 29 giugno 2012 e rinviando gli atti di
causa all'UFM invitandolo a sottoporre a verifica il mezzo di prova prodot-
to dal richiedente.
8.
8.1 Nel suo scritto del 2 maggio 2013, l'UFM ha informato il richiedente di
avere fatto effettuare delle analisi dall'Ambasciata svizzera a Teheran
sull'autenticità della presunta citazione a comparire consegnata. Tuttavia,
il rapporto risultante da detta analisi conterrebbe delle indicazioni che un
interesse pubblico imporrebbe di mantenere segrete al fine di evitarne un
utilizzo abusivo ulteriore giusta l'art. 27 cpv. 1 lett. a PA. Per queste ragio-
ni, l'UFM ne ha comunicato al ricorrente il seguente contenuto essenziale:
in primo luogo, il "Consiglio per la risoluzione delle controversie" sarebbe
unicamente competente per questioni di ordine civile minore per importi di
un massimo di 50 milioni di rial, mentre le denuncie per relazioni sessuali
illegali ("fornication") non rientrerebbero tra le competenze di una tale au-
torità. Inoltre, il documento prodotto dall'interessato con conterrebbe al-
cuna delle informazioni che un tale documento dovrebbe presentare, qua-
le il numero di referenza, la data del rilascio, la ragione del rilascio e
nemmeno il nome del denunciante. Di conseguenza l'UFM ha giudicato il
documento contraffatto.
8.2 Nella sua presa di posizione del 13 maggio 2013, il ricorrente conte-
sta il modo di procedere dell'autorità, la quale non gli avrebbe messo a
disposizione il rapporto concernente l'analisi dell'autenticità del mezzo di
prova. Tale procedere costituirebbe una violazione del diritto di essere
sentito e gli impedirebbe di confrontarsi criticamente con gli argomenti uti-
lizzati a suo discapito. Ha pertanto chiesto la trasmissione dello stesso al
fine di verificarne il contenuto, l'autore ed eventualmente le fonti. Peraltro,
egli constata che l'UFM non avrebbe fornito alcuna indicazione circa i
preponderanti motivi che osterebbero alla sua trasmissione. Di conse-
guenza, non gli sarebbe possibile confrontarsi in modo serio con l'affer-
mazione secondo cui il "Consiglio per la risoluzione dei conflitti" si occu-
perebbe unicamente delle questioni di ordine civile minore; peraltro, oc-
correrebbe anche fare chiarezza sul significato esatto di "civile", in quanto
detto termine spesso non distinguerebbe tanto la natura "civile" da quella
"penale", quanto piuttosto l'identità dell'autorità, che può essere "civile",
"militare" o ancora "religiosa". Quanto alle considerazioni circa il contenu-
to della citazione, egli rinvia a quanto già ritenuto nella sua lettera del
15 giugno 2012, inviata nell'ambito della precedente procedura: è vero
che il documento non contiene un numero di dossier, tuttavia presenta un
nome e un cognome. Inoltre il numero di dossier verrebbe attribuito solo
D-6286/2013
Pagina 8
quando l'interessato viene effettivamente interrogato, cosa che nella fatti-
specie non sarebbe avvenuta. Quanto all'assenza della data dell'allesti-
mento, egli fa notare che il documento indicherebbe chiaramente (...)
quale data di notifica, mentre per la data di allestimento non sarebbe pre-
vista alcuna finca. Di conseguenza, egli deduce che per l'autorità iraniana
probabilmente le due date corrispondano. Nel suo scritto del 13 mag-
gio 2013, egli aggiunge che nemmeno in Svizzera le citazioni per que-
stioni di carattere penale indicherebbero il motivo per cui si viene con-
dannati né l'identità del denunciante.
8.3 Nella sua decisione del 10 ottobre 2013, l'UFM ha nuovamente, come
già nella sua decisione del 29 giugno 2012, negato la verosimiglianza dei
fatti addotti, esimendosi dall'analizzarne la rilevanza. A titolo di esempio,
ha ritenuto che non sarebbe credibile che, viste le gravi conseguenze che
un simile comportamento può avere in Iran, il richiedente si fosse azzar-
dato ad avere un rapporto sessuale con la sua giovane ragazza al domi-
cilio di quest'ultima, considerato peraltro che avrebbe dichiarato di essere
stato a conoscenza della presenza dei genitori in casa in quel momento.
Inoltre, quanto alle spiegazioni inerenti alla fuga dal domicilio della ragaz-
za una volta scoperti, queste sarebbero sbrigative e lacunose, visto che
l'interessato si sarebbe limitato a dichiarare che mentre la madre della ra-
gazza urlava, egli avrebbe avuto il tempo di rivestirsi, di scavalcare il mu-
ro e di fuggire. L'UFM ha inoltre ritenuto che le allegazioni che si basano
su mezzi di prova falsi o falsificati non sono, in generale, verosimili.
Nella stessa decisione, l'UFM ha respinto la richiesta del ricorrente volta
alla trasmissione del rapporto stilato dall'Ambasciata svizzera nella sua
integralità in quanto il rifornimento d'informazioni in Iran può essere diffi-
coltoso e, al fine d'impedire l'uso ulteriore e abusivo d'informazioni preci-
se ed esatte, s'imporrebbe la massima cautela nella loro divulgazione (cfr.
art. 26 e 27 PA). Tuttavia l'UFM ha spiegato di avere trasmesso al richie-
dente, in linea con l'art. 28 PA, la versione integrale delle domande indi-
rizzate alla Rappresentanza svizzera nonché un riassunto del rapporto
stilato da quest'ultima.
Quanto alla non autenticità del documento prodotto, l'UFM ha ribadito
quanto già sostenuto nel suo scritto del 2 maggio 2013, aggiungendo che
l'interessato, nelle sue osservazioni del 13 maggio 2013, non avrebbe
addotto alcun argomento atto a fornire delucidazioni circa gli indizi di falsi-
ficazione rilevati e nemmeno avrebbe prodotto delle controprove. Di con-
seguenza, in assenza di indizi atti a smentire le conclusioni contenute nel
rapporto dell'Ambasciata, l'UFM ha concluso che tali informazioni vadano
D-6286/2013
Pagina 9
ritenute esatte e che il mezzo di prova prodotto sia da considerare un fal-
so. Ha di conseguenza confermato la confisca del documento giusta
l'art. 10 cpv. 4 LAsi.
L'UFM ha infine ribadito il problema di cronologia già esposto nel suo
scritto del 2 maggio 2013. Infatti, l'interessato avrebbe dichiarato di avere
lasciato il Paese dopo che una denuncia sarebbe stata depositata nei
suoi confronti. Tuttavia, la citazione a comparire indicherebbe quale data
di invito a comparire il (…) 2008, mentre secondo le regole in vigore per
questo tipo di convocazione, la denuncia avrebbe dovuto essere stata
depositata da 10 a 15 giorni prima di questa data. Di conseguenza, l'UFM
ha ritenuto che tale denuncia non può essere il motivo all'origine della
partenza del richiedente, avvenuta nel (…) del 2008.
8.4
8.4.1 Nel ricorso, l'insorgente contesta l'inverosimiglianza dei fatti addotti.
In particolare, egli ritiene che sarebbe un errore seguire la logica che pre-
varrebbe in Svizzera, dove due persone, in linea di massima, non avreb-
bero problemi ad incontrarsi. Comunque, anche alle nostre latitudini capi-
terebbe che giovani coppie assumano comportamenti rischiosi quando
coinvolti dal desiderio e dalla passione, basti pensare ai rapporti sessuali
non protetti con i conseguenti rischi di malattie sessualmente trasmissibili
o di gravidanze indesiderate. Inoltre, sarebbe alquanto normale che, una
volta sorpreso dalla madre della ragazza, il richiedente si sia rivestito mol-
to velocemente e sia fuggito a gambe levate. Se l'UFM avesse giudicato
troppo stringate o lacunose le dichiarazioni in merito, avrebbe dovuto por-
re delle domande supplementari oppure registrare a verbale i rispettivi si-
lenzi o la mancanza di dettagli. Quanto all'asserita falsificazione della ci-
tazione a comparire prodotta quale mezzo di prova, il ricorrente allega di
avere ricevuto il documento tale e quale dai suoi genitori che si trovereb-
bero ancora in patria e di non avere alcun motivo per credere che si tratti
di una falsificazione. Per il resto ha reiterato le osservazioni della sua
presa di posizione del 13 maggio 2013, ritenendo in particolare assoluta-
mente generica la spiegazione dell'UFM secondo cui vi sarebbe un inte-
resse pubblico ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 PA a mantenere il segreto sulle
informazioni contenute nel rapporto dell'Ambasciata a causa del rischio di
un uso abusivo dello stesso. Infatti, in tali condizioni sarebbe impossibile
farsi un'idea della bontà delle ragioni giustificanti tale procedere. In parti-
colare, non si capirebbe dove risieda il pericolo dell'utilizzo abusivo.
Quanto ai risultati delle ricerche dell'Ambasciata, che concluderebbero
che il mezzo prodotto non sia autentico, egli ribadisce interamente quanto
già asserito nella sua presa di posizione del 13 maggio 2013 e aggiunge
D-6286/2013
Pagina 10
che, anche volendo ammettere che il documento non sia autentico, ciò
non implicherebbe automaticamente l'inverosimiglianza del suo racconto,
visto che egli avrebbe ricevuto e prodotto il documento così come invia-
togli dalla famiglia dall'Iran. Il ricorrente afferma poi di non essere in grado
di riferire quando esattamente la famiglia della ragazza lo avrebbe de-
nunciato: una volta già in fuga, egli sarebbe stato dapprima informato dal-
la propria famiglia e in seguito gli sarebbe stata fatta pervenire la menzio-
nata citazione. Non sarebbe nemmeno da escludere la presenza di più
procedure pendenti nei suoi confronti.
8.4.2 Nel gravame l'insorgente osserva altresì che la decisione giunge-
rebbe a oltre cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, tem-
po durante il quale egli avrebbe imparato l'italiano nonché svolto un ap-
prendistato (...), integrandosi perfettamente e senza mai riscontrare alcun
tipo di problema con la giustizia.
8.5 Nel suo scritto del 3 gennaio 2014, il ricorrente rileva una contraddi-
zione nella decisione incidentale del Tribunale del 26 novembre 2013, il
quale da un lato sembrerebbe considerare il ricorso privo di possibilità di
successo mentre, d'altro canto, ha inoltrato al ricorrente il rapporto
dell'Ambasciata richiesto ammettendo che non vi sarebbe, nella fattispe-
cie e contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, un interesse
pubblico importante ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 PA tale da ammettere
un'eccezione al diritto di esaminare gli atti sancito dall'art. 26 PA. Inoltre,
l'interessato spiega che se a mente del Tribunale il rapporto "non contie-
ne elementi di rilievo supplementari" per il giudizio, mal si capirebbe per-
ché abbia chiesto all'UFM di procedere a una verifica dell'autenticità della
citazione prodotta. Inoltre l'interessato osserva che il rapporto conterreb-
be vari elementi poco chiari, contraddittori oppure errati. In particolare
non vi sarebbe alcuna firma né data di allestimento e non sarebbe stato
redatto su carta intestata. Nemmeno si capirebbe su che base l'Amba-
sciata ha affermato che il Consiglio per la risoluzione delle controversie si
occuperebbe unicamente di questioni di ordine civile di minore rilevanza.
Di conseguenza, si tratterebbe di una palese violazione del diritto di esse-
re sentito.
9.
9.1 Questo Tribunale considera che, come rettamente ritenuto dall'autori-
tà inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia
d'asilo rese dal ricorrente si esauriscono in affermazioni illogiche nonché
prive di dettagli, a sostegno delle quali è stato peraltro prodotto un mezzo
di prova falsificato.
D-6286/2013
Pagina 11
Nonostante quanto ritenuto dall'insorgente nel ricorso, il Tribunale, visto
l'insieme delle circostanze, non ritiene plausibile che il ricorrente abbia
deciso d'incontrare la ragazza proprio a casa di quest'ultima, considerato
il rischio di un simile comportamento in Iran, ed essendo peraltro al cor-
rente della presenza dei genitori in casa (cfr. verbale 3, pag. 6), senza
cercare di optare per un luogo meno pericoloso. Inoltre, il Tribunale si as-
socia a quanto osservato dall'autorità inferiore riguardo ad esempio alla
povertà di dettagli nel racconto in merito alla sua fuga dalla casa una vol-
ta sorpreso dalla madre della ragazza. Infatti, alla domanda di quale fos-
se stata la reazione di questa signora una volta scoperta la sua presenza,
egli si è limitato a spiegare che questa avrebbe iniziato ad urlare chie-
dendo "Cosa sta facendo? Chi è lei?" e lui avrebbe avuto appena il tempo
di rivestirsi e di fuggire (cfr. verbale 3, pag. 8). Il Tribunale ritiene che, se
egli avesse vissuto realmente e personalmente i fatti nella maniera espo-
sta, avrebbe certamente saputo sostanziare il racconto con maggiori det-
tagli. Queste considerazioni, aggiunte agli altri elementi d'inverosimiglian-
za rilevati nei considerandi della decisione alla quale si rinvia, inducono il
Tribunale a concludere alla non plausibilità di quanto addotto. Non giova
inoltre al ricorrente il fatto di avere, a sostegno della sua domanda d'asilo,
prodotto un mezzo di prova falsificato. A tale riguardo, il Tribunale non ha
ragione di discostarsi dai risultati delle analisi dell'Ambasciata, visto che
l'interessato non è riuscito a fornire alcuna confutazione attendibile e
nemmeno valide controprove per dimostrare la conformità della presunta
citazione a comparire dal lui consegnata con il sistema iraniano. Oltre a
ciò, l'allegazione ricorsuale secondo cui un'eventuale falsità del documen-
to non significherebbe che il racconto non sia vero, in alcun modo può
portare il Tribunale statuire diversamente circa la verosimiglianza di quan-
to addotto. Peraltro, il Tribunale rileva che l'interessato aveva dapprima
dichiarato che la famiglia della ragazza lo avrebbe denunciato successi-
vamente al suo espatrio (cfr. verbale 3, pag. 9), mentre in seguito ha di-
chiarato di avere deciso di espatriare a seguito della denuncia (cfr. verba-
le 3, pagg. 10 seg.). Quanto osservato a questo riguardo nel ricorso, os-
sia di non essere in grado di riferire quando esattamente la famiglia della
ragazza lo avrebbe denunciato, risulta essere una mera giustificazione di
circostanza e non convince il Tribunale, il quale ritiene quindi che l'UFM
abbia rettamente ritenuto che le dichiarazioni dell'insorgente non soddi-
sfino le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
9.2 In merito a quanto ritenuto dal ricorrente nel suo scritto del
3 gennaio 2014, il Tribunale puntualizza che, affermando che il rapporto
"non contiene elementi di rilievo supplementari" per il giudizio, si trattava
del rapporto stilato dall'Ambasciata in merito alla presunta citazione, e
D-6286/2013
Pagina 12
non della citazione stessa. Di conseguenza non vi è nulla di anomalo nel
fatto che l'UFM sia stato invitato a procedere a una verifica dell'autenticità
della stessa. Proprio perché il rapporto stilato dall'Ambasciata non contie-
ne elementi supplementari rispetto al riassunto dello stesso inviato
dall'UFM al ricorrente, il Tribunale non ritiene che vi sia da ammettere nel-
la fattispecie una violazione del diritto di essere sentito, visto che è stata
garantita l'effettiva possibilità di prendere posizione su tutti gli elementi di
falsificazione identificati per il tramite di detta Rappresentanza. Ovvero,
viste le circostanze del caso, le censure sollevate in questo contesto volte
a voler smentire la fondatezza delle analisi svolte dall'Ambasciata o addi-
rittura a voler insinuare che questa autorità sia incorsa in una presunta
violazione del diritto di compulsazione degli atti, rispettivamente quando
proprio l'argomento dell'autenticità del documento era stato sollevato dal
ricorrente stesso nel precedente procedimento e che aveva portato alla
cassazione della decisione impugnata ingiungendo all'autorità inferiore di
procedere a nuove verifiche, è quanto meno temerario. Quanto poi all'as-
senza di una firma, della data, oppure al fatto che tale rapporto non sia
stato redatto su carta intestata, il Tribunale ritiene che ciò sia conforme a
un interesse pubblico ai sensi dell'art. 27 PA, in particolare all'osservanza
del segreto in relazione all'identità delle persone all'estero che forniscono
le informazioni nonché ai metodi utilizzati per procurarsi le stesse
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricor-
so in materia d'asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 4.c).
9.3 Quanto all'integrazione di successo dell'interessato, il Tribunale os-
serva che questa circostanza non è rilevante ai sensi dell'asilo. A maggior
ragione, le conoscenze linguistiche e professionali acquisite in Svizzera
potranno essergli di vantaggio per il suo reinserimento in patria.
9.4 Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente
nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di
rifugiato.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
D-6286/2013
Pagina 13
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in
Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basi-
lea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante
in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al mo-
mento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
11.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34
consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b
lett. ee).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribuna-
le ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re-
D-6286/2013
Pagina 14
spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del
diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 del-
la Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv.,
RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente po-
trebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sen-
tenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU]
Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti
un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemen-
te gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione
personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopracci-
tate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
11.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
D-6286/2013
Pagina 15
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF
2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Iran, da un lato, e della sua situazione
personale, dall'altro.
Nella fattispecie, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione
attuale prevalente in Iran sia in sé costitutiva di un impedimento alla
reintegrazione del ricorrente. Infatti è notorio che questo Paese non
conosce una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazio-
nale che permetta di per sé – indipendentemente dalle circostanze del
caso di specie – di presumere l'esistenza di un pericolo concreto ai sensi
dell'art. 83 cpv. 4 LStr per tutti i cittadini curdi in caso di esecuzione
dell'allontanamento.
Quanto alla situazione personale del ricorrente, si rileva che egli è
giovane, non ha preteso di soffrire di particolari o gravi problemi di salute,
è istruito e vanta un'esperienza professionale presso una paninoteca
nonché di una formazione quale (...). Inoltre egli in patria può contare
sulla presenza di una solida rete familiare, in quanto vi risiedono i
genitori, il fratello e lo zio paterno (cfr. verbale 1, pagg. 2, verbale 2,
pagg. 4 seg. e verbale 3, pagg. 2 seg.). Visto quanto precede, l'autorità
inferiore ha rettamente ritenuto come adempiuti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole in riferimento alle effettive possibilità di
un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
11.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessa-
rio al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
D-6286/2013
Pagina 16
11.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione,
il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
12.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
ma istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il
che il ricorso va respinto.
13.
In esito alla vertenza, le spese seguono la soccombenza. In caso di
procedimenti temerari, la tassa di giustizia può essere aumentata. A
seguito di ciò si giustifica la fissazione delle spese processuali in
CHF 1'200.– a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 2 e 3
lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]). Queste sono parzialmente compensate con
l'anticipo di CHF 600.– tempestivamente versato in data
2 dicembre 2013.
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6286/2013
Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 1'200.–, sono poste a carico del ricorrente
e sono parzialmente compensate, nella misura di CHF 600.–, con l'antici-
po versato in data 2 dicembre 2013. Il rimanente montante di CHF 600.–
deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale en-
tro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: