Corte IV
D-6287/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi.
Cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 agosto 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6287/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
la decisione del 21 ottobre 2009 dell'UFM, cresciuta in giudicato il
24 novembre 2009, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel
merito della menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera, come pure l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo,
la scomparsa dell'interessato, il quale si è reso irreperibile a partire dal
(…),
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...)
in Svizzera,
il verbale dell'audizione sommaria del 10 agosto 2010 (di seguito:
verbale 1),
il verbale del 12 agosto 2010 (di seguito: verbale 2) in occasione del
quale è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito in
merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31),
la decisione dell'UFM del 27 agosto 2010 di non entrata nel merito ai
sensi della predetta norma, notificata all'interessato il giorno stesso
(cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 3 settembre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
l'incarto dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in copia via fax in data 6 settembre 2010 e in
originale il giorno seguente,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di
essere originario di B._______, nella provincia di Mosul (Iraq), dove
avrebbe avuto ultimo domicilio,
che egli ha affermato di non essere mai rientrato nel suo Paese
d'origine dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura
d'asilo e di non avere nuovi motivi d'asilo rispetto a quelli fatti valere in
occasione della prima domanda d'asilo,
che, confrontato alle risultanze dell'esame LINGUA a cui era stato
sottoposto, l'interessato ha dichiarato di aver mentito sulla sua
provenienza, per paura di essere rimpatriato; che, in realtà, egli è
originario di Dohuk (Iraq) dove ha vissuto sempre sin dalla nascita,
che, nella decisione del 27 agosto 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che la prima procedura d'asilo si è definitivamente conclusa e che
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l'interessato non ha addotto alcun fatto verificatosi dopo la conclusione
di tale procedimento proprio a motivare la sua qualità di rifugiato o
determinante per la concessione della protezione provvisoria; che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha considerato che né la situazione politica
della provincia di Dohuk, di cui il richiedente ha dichiarato essere
originario, né altri motivi individuali relativi alla sua persona o dal
punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del suo
allontanamento in detto Paese,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha
anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome
lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
ritenendola errata, soprattutto per quanto concerne il suo
allontanamento; che, a tal proposito, egli fa valere di non essere
originario di Dohuk, come sarebbe stato indicato erroneamente nella
decisione impugnata, bensì di B._______, nella provincia di Mosul, ciò
che egli sarebbe in grado di provare, se gli fossero concesse due o tre
settimane di tempo per far pervenire la documentazione necessaria;
che, infatti, egli avrebbe dichiarato di essere originario di Dohuk per
errore, dettato dall'impulsività e dalla frustrazione, nonché in quanto
era quello che ci si aspettava da lui; che, di conseguenza, in
considerazione dei problemi avuti con la famiglia, come pure della
generale situazione di violenza in Iraq, segnatamente nella zona di
Mosul, il suo allontanamento dovrebbe essere considerato
ragionevolmente inesigibile,
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via sussidiaria, la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo
anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
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provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che il ricorrente ha espressamente affermato che i motivi d'asilo della
sua presente domanda d'asilo sono i medesimi fatti valere nel corso
del primo procedimento e che nulla di nuovo si è aggiunto ai medesimi
(cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1),
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con
la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 21 ottobre 2009, in
cui i suoi motivi d'asilo sono già stati considerati inverosimili,
che, d'altronde, il ricorrente non è ritornato nel suo Paese d'origine tra
la prima e la seconda procedura d'asilo in Svizzera bensì ha
soggiornato in Italia, come emerge dalle sue stesse dichiarazioni
(cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1),
che, inoltre, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non
entrata nel merito della domanda d'asilo giusta
l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza,
che, segnatamente, in sede di ricorso, il ricorrente si è limitato a
ribadire di aver avuto in patria dei problemi personali, in particolare
con la sua famiglia (cfr. ricorso pag. 2),
che, alla luce di quanto sopra evocato, v'è, dunque, ragione di
concludere all'assenza di indizi di nuovi fatti propri a giustificare la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, preliminarmente, l'allegazione ricorsuale dell'insorgente, secondo
cui non sarebbe originario di Dohuk, bensì di B._______ nella
provincia di Mosul, non merita alcuna considerazione, in quanto è
manifestamente pretestuosa nonché da ritenersi costruita per i bisogni
della causa,
che, infatti, detta asserzione – oltre a non essere corroborata da alcun
elemento della benché minima consistenza – è palesemente una mera
reazione alla decisione negativa dell'UFM, qui impugnata, nella quale,
da un lato, il ricorrente è stato rettamente considerato originario di
Dohuk sulla base delle sue manifeste dichiarazioni, che hanno del
resto confermato gli accertamenti dell'esame LINGUA a cui era stato
sottoposto in occasione della prima procedura d'asilo (cfr. verbale 1
pag. 5) e, dall'altro, è stato ritenuto come ammissibile, esigibile e
possibile l'esecuzione del suo allontanamento,
che, inoltre, l'asserita giustificazione del ricorrente secondo cui
avrebbe mentito in merito al suo Paese d'origine per frustrazione, per
errore, per impulsività (cfr. ricorso pag. 2) è assolutamente incredibile,
che, in tali circostanze, le dichiarazioni del ricorrente circa la regione di
provenienza nel suo Paese d'origine sono prive di ogni credibilità,
che, pertanto, v'è ragione di concludere che il ricorrente non è
originario di B._______ nella provincia di Mosul, rispettivamente che la
sua provincia irachena d'origine è Dohuk,
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq
(nelle provincie di Dohuk, Arbil e Suleimaniya) possa violare
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l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è
ammissibile,
che, inoltre, nel nord dell'Iraq (Dohuk, Arbil e Suleymaniya) non vige,
al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione
politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come
generalmente inesigibile, contrariamente a quanto pretende il
ricorrente in sede di ricorso con semplici affermazioni di parte
(cfr. ricorso pag. 2); che, segnatamente, lo stato della sicurezza è più
stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la
situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e
nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione
dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio,
per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a
condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi
abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale,
segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i
partiti al potere (Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8),
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha una formazione ed un'esperienza professionale quale (...); che,
inoltre, alla luce dell'inverosimiglianza delle sue allegazioni, v'è
ragione di ritenere che egli disponga in Patria di un'importante rete
familiare e sociale; che, infine, l'insorgente è in buona salute; che,
infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame
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d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di
C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e procedura di C._______ (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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