Corte IV
D-6288/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della Giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 settembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6288/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz -
zera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 17 agosto 2010 e del 2 settembre 2010;
il verbale di decisione dell'UFM del 2 settembre 2010, notificata all'in-
teressato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato il 3 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccoman-
dato, data d'entrata 6 settembre 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale in data
6 settembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate
agli art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, origi -
nario di C._______ e con ultimo domicilio a D._______ (cfr. verbale
d'audizione del 17 agosto 2010, pagg. 1 e 3);
che egli avrebbe lasciato la Nigeria il mese di luglio 2010 per il timore
di essere ucciso dalle persone che avrebbero rapito ed assassinato
suo padre (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pag. 5);
che il richiedente, avrebbe transitato dalla Repubblica del Benin per
poi arrivare in Togo, in seguito in Ghana, in Burkina Faso ed arrivando
infine in Senegal, da dove si sarebbe imbarcato per la Spagna; che
avrebbe poi continuato in treno il suo viaggio giungendo a E._______
il (...) (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pagg. 2 e 6);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento suscettibile di identificarlo; che, dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione, o meglio di non aver mai posseduto né il passa-
porto né la carta di identità, ribadendo inoltre che avrebbe comunque
fatto degli sforzi per contattare qualcuno in patria per farsi spedire la
sua patente di guida; che, inoltre, trovandosi attualmente in Svizzera,
gli sarebbe oggettivamente impossibile procurarsi un documento d'i -
dentità; che, pertanto, egli ritiene di aver fornito motivi scusabili che ne
giustificano la mancata consegna;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria;
che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spe-
se processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5);
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che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è limitato a dichiarare di aver provato a chiamare
quattro volte la madre al loro domicilio (a D._______) al fine di farsi
mandare la patente di guida – che, per inciso, non rappresenta neppu-
re un documento di viaggio o d'identità ai sensi dalla legge – sapendo
tuttavia che ella si era trasferita a C._______ (cfr. verbale d'audizione
del 2 settembre 2010, pag. 2); che, confrontato a tale incongruenza,
egli ha asserito unicamente che sperava che qualcuno rispondesse al
telefono di casa sua per lasciare almeno un messaggio (cfr. verbale
d'audizione del 2 settembre 2010, pag. 2); che, ad ogni domanda del
collaboratore che ha proceduto all'audizione in merito all'ottenimento
dei documenti d'identità, l'insorgente non è riuscito a fornire nessuna
spiegazione plausibile (cfr. verbale d'audizione del 2 settembre 2010,
pag. 3);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato alquanto
superficiale senza fornire dettagli particolari del tragitto intrapreso;
che, infatti, sebbene egli abbia indicato qualche paese africano ed eu-
ropeo da cui sarebbe transitato, egli non è stato in grado di fornire
molti nomi di città o villaggi toccati, eccezion fatta di F._______,
G._______, H._______, I._______ e J._______ (cfr. verbale d'audizio-
ne del 17 agosto 2010, pagg. 2 e 6 e verbale d'audizione del 2 settem-
bre 2010, pag. 6); che, tra l'altro, egli avrebbe citato I._______ in sede
di prima audizione soltanto e non l'avrebbe più citata durante la secon-
da audizione, menzionando, in questa occasione, J._______ (cfr. ver-
bale d'audizione del 17 agosto 2010, pagg. 2 e 6 e verbale d'audizione
del 2 settembre 2010, pag. 7); che, per di più, egli non ha saputo forni-
re dettaglio alcuno sulla nave sulla quale avrebbe viaggiato e/o circa la
durata del viaggio (cfr. verbale d'audizione del 2 settembre 2010,
pag. 7); che, a titolo abbondanziale ed a prescindere dalle allegazioni
lacunose di cui sopra, varcare il confine Schengen senza subire alcun
controllo, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impos-
sibile;
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che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale
amministrativo federale ha ragione di concludere che l'autore del gra-
vame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria temendo per la sua vita poiché sarebbe stato minacciato
di morte dalle persone che già avrebbero ucciso il padre;
che l'autore del gravame non ha presentato argomenti o prove suscet-
tibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui al-
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l'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo
giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non può essere considerata verosimile;
che, in effetti, basti rilevare che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago e poco logico sugli eventi che lo avrebbero indotto a
lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli non è riuscito ad
indicare nessuna data esatta in relazione alle minacce, al rapimento
ed all'uccisione del padre, asserendo soltanto che le minacce, il
rapimento, la sparatoria e l'incendio del magazzino sarebbero avvenuti
nel mese di (...), rispettivamente (...) (cfr. verbale d'audizione del
17 agosto 2010, pagg. 3 e 5 e verbale d'audizione del
2 settembre 2010, pagg. 4 seg. ); che appare piuttosto insolito ch'egli
non si ricordi nessuna data esatta al riguardo, considerando in effetti
che dei tali eventi, quale il rapimento e la perdita di un genitore, siano
nella vita di un individuo alquanto sconvolgenti; che, per di più, sempre
in relazione alla morte del padre, egli si è pure contraddetto poiché
avrebbe dichiarato, in un primo tempo, che il padre era morto il (...),
ma poi non avrebbe più menzionato detto giorno nelle successive
dichiarazioni (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pagg. 3 e 5
e verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pag.4); che, infine,
persino per quanto concerne il mancato intervento richiesto presso le
autorità statali – motivato dal ricorrente dal fatto che non ci si può
fidare della polizia nigeriana – il racconto manca di logica; che, infatti,
il ricorrente e la madre avevano già chiesto aiuto alla polizia in
occasione della consegna del riscatto e che gli agenti erano appunto
intervenuti al fine di proteggere la famiglia del ricorrente;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret -
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribuna-
le, non si evincono dagli atti elementi da cui dedurre che al ricorrente
sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzio-
ni statali (cfr. GICRA 2006 no 18);
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
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che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi -
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr.
DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr giusto il
quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr);
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
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coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha lavorato quale commerciante dall'età di 15 anni vendendo pezzi di
ricambio d'auto (cfr. verbale d'audizione del 17 agosto 2010, pagg. 2 e
3 e verbale d'audizione del 2 settembre 2010, pag. 3); che, inoltre,
stando a quanto riferito, dispone ancora di una rete sociale in patria,
dove vivono perlomeno la madre ed una zia paterna (cfr. verbale
d'audizione del 17 agosto 2010, pag. 3); che l'insorgente non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla pro-
blematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
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che, avendo il Tribunale amministrativo federale statuito nel merito del
ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a coper-
tura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
E._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di E._______ (via fax;
per incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorren-
te e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo
federale)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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