B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6288/2012
S e n t e n z a d e l l ' 11 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 dicembre 2012 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data
15 novembre 2012 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al ricorrente il giorno medesimo e mediante il quale lo ha reso at-
tento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inol-
tro dell'istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria
che in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili non si
entra nel merito della domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 21 novembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
5 dicembre 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 5 dicembre 2012, notificata al ricorrente oral-
mente il giorno stesso (cfr. act. A 9/1);
il ricorso del 5 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 6 dicembre 2012);
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 6 dicembre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia Igbo e di essere nato a C._______ (Ni-
geria), dove avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio (cfr. verbale 1,
pagg. 3 seg.);
che egli avrebbe lasciato il suo Paese nell'aprile oppure nel maggio del
2011 partendo dall'aeroporto di Lagos (Nigeria) verso l'Italia; che egli
ignorerebbe in quale aeroporto sarebbe atterrato e non ricorderebbe né
con quale compagnia aerea né con quale documento avrebbe viaggiato
(cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 7); che egli sarebbe poi giunto in
Svizzera in treno il 15 novembre 2012, dove ha depositato domanda
d'asilo il giorno stesso (cfr. verbale 1, pag. 6);
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che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che il ri-
corrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo al-
cun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e
c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi
fosse realizzata nel caso di specie;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente non ha fornito alcun nuovo elemento
giustificante la mancata consegna dei documenti ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che egli ha spiegato di non avere mai avuto
né un passaporto né una carta d'identità; che quindi gli sarebbe stato
oggettivamente impossibile consegnare un simile documento nelle 48 ore
dal deposito della domanda; che per giunta, trovandosi all'estero nella
particolare posizione di richiedente l'asilo, non avrebbe avuto la possibilità
nemmeno in seguito procurarsi tali documenti;
che, per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'insorgente allega di essere
stato costretto a lasciare la Nigeria perché altrimenti, per i motivi esposti
in sede di audizione, avrebbe perso la vita; che erroneamente l'UFM non
avrebbe ritenuto necessari ulteriori chiarimenti; che egli ritiene di avere
esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo;
che nel ricorso l'insorgente sostiene inoltre che, comunque, l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria non sarebbe ragionevolmente
esigibile in quanto sia la sua condizione personale sia quella generale del
Paese sarebbero drammatiche; che la situazione in Nigeria non farebbe
che peggiorare e non sarebbe affatto sicura;
che in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una
nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle
presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che secondo le sue dichiarazioni egli non ricorderebbe se abbia mai pos-
seduto un passaporto in quanto avrebbe perso la memoria prima di la-
sciare la Nigeria; che egli non avrebbe mai posseduto una carta d'identità
nonostante ne avesse fatto richiesta (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2,
pag. 2);
che durante le audizioni egli ha dichiarato di non avere fatto nulla per
procurarsi dei documenti in quanto semplicemente non ne possederebbe;
che in entrambe le occasione è stato reso attento sull'obbligo di collabo-
rare (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 2);
che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti
risultano inattendibili;
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che comunque, già le dichiarazioni fornite fino dall'inizio lasciano intende-
re una scarsa disponibilità del richiedente a voler fornire i documenti ri-
chiesti;
che a questo riguardo va peraltro osservato che compilando il foglio dei
dati personali del centro di registrazione, egli ha fornito un'identità diffe-
rente rispetto a quella indicata in seguito (cfr. act. A 1/1 e verbale 1,
pag. 2);
che per giunta, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, ai
quali considerandi si rimanda, il racconto circa il viaggio verso la Svizzera
non può in alcun modo essere ritenuto plausibile;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale ha ragio-
ne di concludere che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi non-
ché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle perse-
cuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire il-
legittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che in sede di audizione l'interessato ha dichiarato di essere espatriato e
di avere chiesto asilo in Svizzera in quanto i suoi zii in patria vorrebbero
ucciderlo per una questione di eredità (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2,
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pag. 4); che egli sarebbe venuto in Svizzera anche per cercare un lavoro
(cfr. verbale 2, pag. 4);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, il richiedente ha
fornito dichiarazioni contraddittorie e illogiche in punti essenziali del
racconto; che in particolare va osservato che in occasione della prima
audizione egli ha dichiarato di essere fuggito prima che gli zii gli
potessero fare qualcosa (cfr. verbale 1, pag. 7); che in occasione della
seconda audizione si è contraddetto spiegando che essi avrebbero
consultato uno stregone al fine di fargli una stregoneria e farlo diventare
matto; che egli avrebbe in questo modo subito un attacco spirituale e da
quel momento avrebbe perso la memoria, che avrebbe recuperato solo
dopo avere lasciato il Paese (cfr. verbale 2, pag. 5); che egli tuttavia non
avrebbe mai denunciato tali fatti alle autorità in patria (cfr. verbale 2,
pag. 6); che comunque tale racconto risulta manifestamente fantasioso;
che inoltre il motivo inerente alla ricerca di un impiego non è, in tutta evi-
denza, rilevante ai sensi dell'asilo;
che di conseguenza l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l'inte-
ressato non ha la qualità di rifugiato giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Nigeria possa vio-
lare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo
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statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale e immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-
mentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della conven-
zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de-
gradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il richiedente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Nigeria, dello stato di
salute dell'interessato e della sua situazione personale, essendo egli i-
struito e avendo un'esperienza professionale oltre che una rete sociale
avendo egli vissuto a C._______ dalla nascita fino all'espatrio, l'allonta-
namento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
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che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: