B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6289/2016
Sen t en z a d e l 6 n o vemb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Simon Thurnheer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 14 settembre 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino afgano di etnia Hazara nato e cresciuto nella re-
gione di Ghazni, ha lasciato il paese d’origine nel 2001 stabilendosi a
Quetta (Pakistan) dopo aver brevemente risieduto a Kabul. Secondo le sue
stesse dichiarazioni egli avrebbe abbandonato Ghazni con i famigliari a
seguito di una diatriba immobiliare con un esponente dell’etnia pashtoun di
nome Adham Khan. Nonostante il trasferimento nella capitale, le traversie
con Adham Khan non si sarebbero placate. Proprio a Kabul il padre dell’in-
teressato sarebbe stato assassinato. Anche il richiedente sarebbe stato fe-
rito a seguito di un attacco ad opera di membri dell’etnia pashtoun. Il fratello
si sarebbe voluto vendicare ma sarebbe stato ucciso a sua volta. Lo zio
materno avrebbe quindi portato il richiedente ed i restanti membri della fa-
miglia in Pakistan, ove avrebbero risieduto per circa quattordici anni. Sen-
nonché, nel 2015, l’interessato avrebbe fatto ritorno a Kabul stabilendosi
nel quartiere di Tchalar Ghalaa. Recatosi presso l’unità amministrativa cor-
rispondente per farsi rilasciare la taskara egli sarebbe stato identificato dal
funzionario preposto. Sempre per il tramite di tale incaricato, Adham Khan
avrebbe appreso del suo rientro in Afghanistan e si sarebbe messo imme-
diatamente sulle sue tracce. Giorni dopo, alcuni pashtoun si sarebbero pre-
sentati presso il suo domicilio chiedendo alla madre ove egli fosse. Su con-
siglio di quest’ultima il richiedente sarebbe poi espatriato definitivamente,
raggiungendo la Svizzera nell’autunno del 2015 e depositandovi la propria
domanda d’asilo. Successivamente al suo espatrio il presunto persecutore
lo avrebbe cercato anche sul posto di lavoro ed avrebbe affisso in vari luo-
ghi dei manifesti di ricerca (cfr. atto A4, pag. 3 e segg. e A18, pag. 3 e
segg.). Onde avvalorare la sua versione dei fatti, l’interessato ha versato
agli atti della procedura di prima istanza copie della sua taskara e di quelle
riguardanti moglie e figli nonché alcune immagini che ritrarrebbero i volan-
tini di ricerca affissi da Adham Khan (cfr. atto A19).
B.
Con decisione del 14 settembre 2016, notificata all’interessato il giorno se-
guente (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando
contestualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera ma am-
mettendolo provvisoriamente per inesigibilità dell’esecuzione dello stesso.
C.
In data 13 ottobre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
14 ottobre 2016) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
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dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l’accoglimento del ricorso e la concessione dell’asilo in Svizzera. In
subordine egli ha richiesto la restituzione degli atti all’autorità di prime cure
per una nuova valutazione in merito alla sussistenza della qualità di rifu-
giato. Altresì ha presentato, secondo il senso, una domanda di esenzione
dal pagamento anticipato delle spese di giudizio.
D.
Con ulteriore scritto del 10 novembre 2016 il ricorrente ha trasmesso al
Tribunale due documenti in lingua straniera. Secondo le sue stesse dichia-
razioni si tratterebbe di un esemplare in originale di uno dei manifesti di
ricerca affissi da Adham Khan e di un manoscritto della polizia di Kabul che
attesterebbe alcune minacce al lui indirizzate.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 24 novembre 2016, ha invitato il
ricorrente a trasmettere una traduzione dei summenzionati mezzi di prova
in una lingua ufficiale svizzera. L’insorgente ha dato seguito alla richiesta
recapitando al Tribunale le traduzioni richieste con comunicazioni del 2 e
del 5 dicembre 2016.
F.
Per mezzo di ordinanza del 6 gennaio 2017 il Tribunale ha esentato il ricor-
rente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese pro-
cessuali ed ha trasmesso alla SEM copia del ricorso e delle ulteriori comu-
nicazioni corredati dai relativi mezzi di prova.
G.
Il 29 dicembre 2016 la SEM ha inviato al Tribunale le proprie osservazioni
in merito al gravame ed ai mezzi di prova prodotti. Le stesse sono state
trasmesse ai ricorrenti per conoscenza, che in seguito preso posizione al
riguardo.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
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LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 14 settembre 2016 e non avendo
egli censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il ri-
fiuto della sua domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto
di rifugiato.
4.
4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le allega-
zioni a fondamento della domanda d’asilo dell’interessato. A mente dell’au-
torità di prime cure, vi sarebbe anzitutto da constatare come le dichiarazioni
del ricorrente siano insufficientemente motivate. Quanto da lui raccontato
a riguardo delle traversie avute con Adam Khan si esaurirebbe in mere di-
chiarazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento concreto.
Ciò concernerebbe in particolare quanto addotto a proposito del fatto che
Adam Khan avrebbe appreso del rientro in Afghanistan del ricorrente per il
tramite di un impiegato di un ufficio statale. Del resto, anche il fatto che
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successivamente Adam Khan si sarebbe messo sulle sue tracce sarebbe
del tutto privo di riscontri, essendosi il richiedente limitato ad affermare che
delle persone di etnia pasthoun si sarebbero presentate presso la sua abi-
tazione chiedendo informazioni alla madre. Infine, anche sulla tempistica
del racconto sussisterebbe un elemento avvalorante la tesi dell’inverosimi-
glianza. Secondo la SEM, l’interessato avrebbe infatti in un primo momento
adotto di aver lasciato Kabul nella seconda metà di settembre del 2015
allorché in occasione dell’audizione sui motivi d’asilo egli avrebbe invece-
collocato la l’espatrio nel marzo del 2015. I mezzi di prova addotti non
avrebbero inoltre alcun valore probante.
4.2
4.2.1 Nel gravame vengono avversate tali conclusioni. Il ricorrente avrebbe
infatti avuto un motivo logico per sospettare del funzionario statale dal mo-
mento che quest’ultimo era l’unica persona ad averlo identificato e ferma
considerata anche la tempistica che aveva contraddistinto l’avvio delle ri-
cerche da parte di Adam Kahn. Questa deduzione avrebbe infatti un valore
superiore a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure, posto che il ricor-
rente, oggi ventisettenne, sarebbe rimasto fuori dall’Afghanistan per quat-
tordici anni e che pertanto nessuno avrebbe potuto riconoscerlo come il
figlio dell’uomo ucciso da Adam Kahn sulla base della sola apparenza fi-
sica. Vieppiù, il ricorrente avrebbe ben spiegato che, presso l’ufficio che gli
ha rilasciato le taskara, gli sarebbe stato chiesto di dimostrare la sua ori-
gine territoriale e familiare, indicando come sua madre, evidentemente sor-
presa dall’arrivo degli uomini di Adam Kahn, ma a conoscenza delle ragioni
per le quali ricercavano il figlio, gli avrebbe chiesto specificatamente come
essi avessero potuto apprendere del suo ritorno. Per quanto concerne in-
vece le perplessità sollevate dall’autorità di prime cure in relazione all’alle-
gazione del ricorrente secondo la quale Adam Kahn si sarebbe messo sulle
sue tracce subito dopo aver avuto notizia del suo rientro in Afghanistan,
occorrerebbe constatare che il ricorrente avrebbe indicato che alcuni uo-
mini di etnia pashtun si sarebbero presentati a casa sua, interpellando la
madre sul suo conto. Tale spiegazione apparrebbe invero logica, coerente
col ragionamento del ricorrente e con la storia della famiglia. Anche sul
piano oggettivo, si stenterebbe a comprendere per quale altra ragione degli
uomini di etnia pashtun avrebbero dovuto presentarsi presso l’abitazione
di una famiglia hazara, interpellando specificatamente la madre sul conto
del ricorrente con quel tipo di tempistica. Del resto, ove si considerino le
allegazioni del ricorrente nel complesso, esse risulterebbero concrete e
dettagliate, logiche e coerenti: il ricorrente, infatti, avrebbe fornito informa-
zioni rilevanti su Adham Kahn e sul suo ruolo che non sarebbero state ade-
guatamente considerate a nella decisione avversata. L’insorgente avrebbe,
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ad esempio spiegato che Adham Kahn era affiliato ad un gruppo di tale-
bani; che lo scontro, pur iniziato per una questione di terreni, aveva impli-
cazioni etniche e le connotazioni di una faida familiare.
4.2.2 Secondo le argomentazioni ricorsuali, le incongruenze nelle indica-
zioni temporali riscontrate dalla SEM si spiegherebbero sulla base delle
notevoli difficoltà del ricorrente ad esprimersi secondo gli usi europei. Ciò
sarebbe segnatamente dimostrato dai suoi tentativi di collocare quanto ac-
caduto rispetto alla distanza da un certo evento. Ad ogni modo, il ricorrente,
interpellato sul periodo e la durata del suo soggiorno presso l’ultimo indi-
rizzo di residenza in Afghanistan, avrebbe risposto “per tre mesi di ritorno
dal Pakistan”; poco dopo, dinanzi alla ripetizione della domanda, avrebbe
invece indicato “non lo so. Per tre mesi da prima del mese di Ramadan di
quest’anno fino a 40 giorni fa. Ignoro il giorno e il mese”. Nel 2015, II mese
del Ramadan (ossia il nono mese del calendario islamico), sarebbe iniziato
il 18 giugno, mentre iI quarantesimo giorno antecedente lo svolgimento
dell’audizione sulla persona (svoltasi II 2 novembre 2015), corrisponde-
rebbe al 22 settembre 2015. In seguito, il ricorrente avrebbe nuovamente
dichiarato di essere partito dall’Afghanistan 40 giorni prima. In buona so-
stanza, pur senza fornire date precise, il ricorrente avrebbe pertanto indi-
cato di aver lasciato l’Afghanistan nel settembre 2015. Per contro, dal ver-
bale delI’audizione federale, risulterebbe che iI ricorrente avrebbe circo-
scritto le date in modo almeno in parte più confacente agli usi europei,
spiegando, ad esempio, di essere rientrato in Afghanistan nel marzo 2015.
Tuttavia, interpellato sulla data del rientro in Afghanistan, egli avrebbe indi-
cato il terzo mese dell’estate 2015. L’auditore gli avrebbe quindi ricordato
che in precedenza aveva menzionato il mese di marzo 2015 e il ricorrente
avrebbe risposto, pur laconicamente, indicando il terzo mese. L’autorità di
prime cure avrebbe dunque dedotto che il ricorrente, neII’audizione fede-
rale, avrebbe indicato di aver lasciato l’Afghanistan già nel marzo 2015,
stimando tale momento dal raffronto delle allegazioni sulla data di rientro
in Afghanistan e sul tempo decorso dalla richiesta delle taskara alla visita
dei persecutori presso l’abitazione e quindi alla nuova fuga. In questo ra-
gionamento, I’autorità di prime cure avrebbe offerto un’interpretazione uni-
voca di alcune dichiarazioni in reaItà non necessariamente chiare: infatti,
non risulterebbe che iI ricorrente abbia richiesto le taskara il giorno stesso
del rientro in Afghanistan né che la decisione di fuggire su consiglio della
madre abbia comportato anche un immediato espatrio daII’Afghanistan.
Per contro, a specifica domanda, iI ricorrente avrebbe indicato che dopo iI
rientro dal Pakistan sarebbe rimasto in Afghanistan sino a due o tre mesi
prima delI’espatrio definitivo, dichiarazione evidentemente incompatibile
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con un espatrio definitivo nel marzo 2015. Alla luce di ciò non sarebbe af-
fatto certo che le incongruenze circa la collocazione temporale degli avve-
nimenti sopra menzionati siano indicative di una realtà diversa da quella
allegata.
4.2.3 Infine, quanto ai mezzi di prova versati all’incarto, il ricorrente sottoli-
nea come detti documenti non possano essere ritenuti del tutto sprovvisti
di valore probatorio. Al contrario, egli ritiene che gli stessi possano costi-
tuire una fonte di indicazioni piuttosto consistente, proprio perché consen-
tirebbero di avere una visione – seppur parziale – dei luoghi d’affissione.
Successivamente il ricorrente ha prodotto anche un esemplare in originale
degli avvisi di ricerca e uno scritto del dipartimento di sicurezza di Kabul.
4.3 Nel suo atto responsivo la SEM si è limitata a riconfermarsi nelle pro-
prie valutazioni. Essa ha quantomeno constatato che lo scritto del diparti-
mento di sicurezza di Kabul sarebbe privo di ogni valore probatorio.
4.4 In sede di replica l’insorgente ha ribadito la necessità di prendere in
considerazione suddetto documento, a suo dire atto ad avvalorare la vero-
simiglianza dei motivi d’asilo di cui si è avvalso.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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Pagina 8
6.
6.1 A mente di questo Tribunale vi sono anzitutto forti dubbi quanto alla
veridicità delle allegazioni dell’insorgente a proposito delle circostanze pre-
cedenti al suo ritorno in Afghanistan nel marzo del 2015.
6.2 In primo luogo, occorre constatare come la faida etnico tribale finaliz-
zata all’impossessamento dei terreni famigliari, seppur si possa iscrivere in
un’ottica di potenziale plausibilità, lascia sorgere molteplici dubbi circa le
sue modalità di svolgimento. Non particolarmente intelligibili risultano anzi-
tutto le circostanze alla base della fuga verso Kabul del ricorrente e dei suoi
famigliari. Al riguardo l’insorgente si è infatti limitato ad asserire di essere
stato un bambino e di non comprendere quanto andava accadendo (cfr.
atto A18, pag. 10-11). Del resto, l’interessato non è nemmeno stato in mi-
sura di fornire informazioni concludenti in merito al successivo assassinio
del padre e del fratello (cfr. atto A18, pag. 12-14). Ora, seppur tale superfi-
cialità possa effettivamente essere spiegata sulla base del fatto che il ri-
chiedente era molto giovane al momento dei fatti, sarebbe quantomeno
lecito attendersi che egli fosse stato in grado di riportare in grandi linee
quanto accaduto, quantomeno così come riferitogli dai famigliari. Non di
meno, in occasione dell’audizione sulle generalità, l’interessato ha laconi-
camente ricondotto gli omicidi del padre e del fratello ai talebani (cfr. atto
A4, pag. 6) senza fare alcuna menzione dello scontro per i terreni allorché
in seguito egli ha invece imputato tali vicissitudini direttamente all’agire di
Adam Khan, seppur asserendo, dopo essere stato confrontato al riguardo,
che tale personaggio avrebbe avuto legami anche con i fondamentalisti
islamici (cfr. atto A18, pag. 10).
6.3 Per di più, anche le stesse ragioni del rientro in Afghanistan del ricor-
rente nel 2015 risultano evanescenti. Infatti, se al momento dell’audizione
sulle generalità l’interessato ha ricondotto il suo ritorno all’insoddisfacente
situazione in Pakistan, successivamente egli ha invece imputato tale rim-
patrio ad un disaccordo finanziario tra lo zio ed il suo datore di lavoro (cfr.
atto A4, pag. 5 e atto A18, pag. 5). Sennonché, nella medesima occasione,
egli pare poi attribuire il suo ritorno alla necessità di farsi curare e di fare
frequentare la scuola ai suoi figli, posto che in Pakistan ne era impossibili-
tato per via del suo statuto di irregolare (cfr. atto A18, pag. 15). Non di
meno, il ricorrente ha dichiarato che in Pakistan riusciva a sovvenire ai suoi
bisogni ed a quelli della propria famiglia segnatamente per mezzo dello
svolgimento di diversi tipi di attività lucrative (cfr. atto A18, pag. 4).
6.4 Ora, questi elementi son ben lungi dall’essere marginali, posto che l’in-
teressato ha fondato la sua domanda di protezione sulla base del timore di
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subire ulteriori ripercussioni da parte dello stesso Adham Khan a seguito di
alcuni avvenimenti successivi al suo rientro a Kabul nel 2015. Invero, le
argomentazioni e le chiavi di lettura alternative proposte nel gravame,
quandanche si voglia fare astrazione delle incongruenze nelle indicazioni
temporali rese dall’interessato, non permettono di giungere a diverso con-
vincimento.
6.5 A titolo abbondanziale, v’è anche da chiedersi se le azioni di tale
soggetto nei confronti dei famigliari e dello stesso ricorrente, quandanche
effettivamente compiute, siano state dettate da una volontà persecutoria
per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi o piuttosto da semplici ragioni di
ordine economico e di avidità, irrilevanti in materia d’asilo.
7.
7.1 Sia quel che sia, a proposito della rilevanza in materia d’asilo degli av-
venimenti susseguenti al presunto ritorno in patria dell’insorgente nel 2015,
è d’uopo rammentare che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi,
come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento
oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo.
Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi ogget-
tivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento
soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a
una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5).
Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’inte-
ressato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché
della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o poli-
tico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future perse-
cuzioni. Invero, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi
oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato
di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5
con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
7.2 Ora, quandanche si voglia credere alla tesi della pregressa faida fami-
gliare, le deduzioni dell’interessato a proposito degli avvenimenti succes-
sivi al suo rientro in Afghanistan del 2015 risulterebbero ad ogni modo più
apparentabili ad un sistema di credenze illusorie che ad indicatori di perse-
cuzioni imminenti. Invero, secondo le sue stesse dichiarazioni, quanto ef-
fettivamente accaduto durante il soggiorno a Kabul nel 2015 si sarebbe
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limitato al solo fatto che al momento di farsi emettere il documento d’iden-
tità, l’interessato sarebbe stato questionato sulla sua figliazione (cosa pe-
raltro normale dal momento che tale informazioni figura generalmente sulla
taskara) ed alla successiva circostanza secondo la quale, due o tre giorni
dopo, alcuni uomini di etnia Pasthun si sarebbero presentati presso il suo
domicilio in sua assenza chiedendo di lui (cfr. atto A18, pag. 16-17). Ora, è
innegabile che tali accadimenti, quandanche effettivamente svoltisi in tali
termini, lasciano spazio ad una moltitudine di interpretazioni.
7.3 Nello stesso senso, anche i mezzi di prova prodotti dal ricorrente non
risultano tali da giustificare una diversa valutazione. Anzitutto, il manifesto
di ricerca, anche se effettivamente affisso nel paese d’origine, non è atto a
provare alcun intervento da parte del presunto persecutore. Tale docu-
mento avrebbe infatti potuto essere prodotto da chiunque e non pare per
di più contenere alcun riferimento esplicitamente riconducibile ad Adham
Khan. Dal canto suo, il manoscritto con annesso il timbro del dipartimento
di sicurezza di Kabul può invece annoverarsi tra le dichiarazioni di parte,
ferma considerata anche la notoria facilità ad ottenere siffatti mezzi di prova
dietro pagamento e l’assenza di qualsivoglia intestazione ufficiale.
7.4 In specie, non vi è pertanto modo di constatare un timore fondato, per
il ricorrente, di essere esposto a future persecuzioni, dal momento che
fanno palesemente difetto dei motivi oggettivamente riconoscibili per ricon-
durre gli avvenimenti successivi al suo rientro in Afghanistan ad una pre-
sunta volontà persecutoria da parte di Adham Khan.
8.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
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una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: