Corte IV
D-6298/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nata il (...), e suo figlio
B._______, nato il (...),
Bosnia-Erzegovina,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 ottobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6298/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato il 12 agosto 2009 in
Svizzera per sé e, in veste di suo rappresentante, per il figlio
sedicenne,
i verbali d'audizione del 26 agosto e 24 settembre 2009,
la decisione dell'UFM del 2 ottobre 2009, notificata agli interessati il
medesimo giorno (cfr. avviso di ricevimento),
il ricorso inoltrato dagl'insorgenti il 5 ottobre 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
la decisione incidentale del 9 ottobre 2009 con la quale il TAF ha
considerato il gravame privo di probabilità d'esito favorevole ed ha
respinto la summenzionata domanda di esenzione dal pagamento
dell'anticipo, invitando i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.-
entro il 20 ottobre 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso
in caso di mancato versamento,
la lettera del 9 ottobre 2009, alla quale i ricorrenti hanno allegato copia
di un documento che starebbe ad attestare le minacce subite addotte
in fase di audizione,
la lettera del 14 ottobre 2009, con la quale i ricorrenti hanno versato
agli atti le stesse copie già versate con scritto del 9 ottobre 2009 e
hanno chiesto l'esenzione dell'anticipo richiesto,
la decisione incidentale del 20 ottobre 2009 con la quale il TAF ha
confermato la decisione incidentale del 9 ottobre 2009, assegnando
nel contempo ai ricorrenti un termine di grazia di tre giorni per versare
l'anticipo richiesto,
il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data
20 ottobre 2009,
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l'inoltro al TAF in data 20, rispettivamente 27 ottobre 2009 da
C._______ dell'originale delle copie inoltrate il 9 e 20 ottobre 2009 e
della versione tradotta in tedesco,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che,
pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessata ha dichiarato di
essere di etnia (...) e di essere nata a D._______; che ella ha altresì
affermato di essere vissuta a E._______ fino al 1992, quando si
sarebbe trasferita a F._______, e successivamente, G._______ (1995)
e C._______ (1997); che prima dell'espatrio ella avrebbe avuto dimora
a C.________; che avrebbe deciso di espatriare per proteggere la sua
vita e quella del figlio dai serbi, che l'avrebbero minacciata
telefonicamente di riprodurre le circostanze che avrebbe vissuto nel
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(...) (arresti domiciliari, stupri) e di ucciderla, perchè paurosi che ella
possa testimoniare contro di loro; che ella non avrebbe mai sporto
denuncia né in merito ai fatti accaduti nel (...), né riguardo alle
telefonate minatorie; che il figlio della ricorrente ha allegato di avere
ricevuto una telefonata circa un mese prima dell'espatrio, durante la
quale una persona avrebbe minacciato di morte lui e sua madre, e di
però non avere mai denunciato tali fatti alle autorità,
che, nella decisione del 2 ottobre 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia-Erzegovina nel
novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo
presentate dai richiedenti sono, per quel che riguarda lo stupro subito
dalla madre durante la guerra nel (...), irrilevanti e, in merito alle
asserite minacce telefoniche da parte di serbi, contraddittorie e non
pertinenti, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali
degli indizi d'esposizione degl'interessati a persecuzioni in caso di
rientro in Patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento degl'interessati dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti sostengono di avere fornito dichiarazioni
che sarebbero, oltre che vere, verosimili e verificabili; che avendo
spiegato con ricchezza di dettagli gli episodi di minaccia, sarebbe
superficiale, come l'UFM avrebbe fatto, qualificare le loro dichiarazioni
come non credibili; che non avendo l'UFM indicato i motivi per cui i
motivi d'asilo addotti non sarebbero stati presi in considerazione, la
decisione impugnata sarebbe carente di motivazione; che la ricorrente
ribadisce il timore che criminali di guerra serbi siano disposti a tutto al
fine di evitare che ella testimoni contro di loro; che ella sottolinea come
non si sarebbe rivolta alle autorità perchè, da un lato, avrebbe paura
che i suoi persecutori possano mettere in atto le loro minacce e,
dall'altro, perchè in Bosnia non sarebbe garantita alcuna protezione da
parte della autorità, ragione per cui avrebbe deciso di espatriare,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che essi hanno altresì
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domandato la dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° agosto 2003, la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
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che, a guisa d'esempio, basti rilevare che ella non è stata in grado di
indicare senza contraddizioni quando sarebbero iniziate le minacce
telefoniche, nonostante si tratti dell'episodio principe a monte del suo
espatrio, indicando dapprima "due o tre mesi fa" (cfr. verbale
d'audizione della madre del 26 agosto 2009 [di seguito verbale M/1]
pag. 6), poi "cinque o sei mesi fa" e, da ultimo, spiegando l'inizio delle
cure psichiatriche, "[...] ultimi sei mesi" (cfr. verbale d'audizione della
madre del 24 settembre 2009 [di seguito verbale audizione M/2] pag.
6/D45 e pag. 10/D89); che la spiegazione della ricorrente circa gli
autori delle minacce – che sarebbero, secondo lei, criminali di guerra
serbi – si basa su mere congetture di parte, tantopiù che ella stessa
ha dichiarato più volte di non sapere da chi provenissero esattamente
le telefonate (cfr. ad es. verbale M/2 pag. 9/D80); che, peraltro,
l'insorgente non ha denunciato alle autorità bosniache quanto
avvenuto, nonostante ne avesse avuto la possibilità; che le ragioni
addotte a tal proposito stupiscono per essere assurde e contrarie ad
ogni logica (cfr. verbale M/2 pag. 7-8/D60-63); che, per quel che
riguarda i fatti avvenuti nel (...), essi risalgono a (...) anni fa e la
ricorrente non li ha mai denunciati (cfr. verbale M/1 pag. 6), ragione
per cui essi non costituiscono, in tutta evidenza, indizi propri a
confutare la presunzione d'assenza di persecuzione,
che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della
vicenda resa, non appare motivo per ritenere che i ricorrenti non
possano ottenere dalle competenti autorità in patria un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro
confronti da parte di terzi,
che, benché il documento inoltrato a testimonianza delle violenze
subite dalla ricorrente sia da ammettere come mezzo di prova, perchè
prodotto in originale e tradotto in lingua tedesca, esso –
indipendentemente dalla sua o meno autenticità – non è atto a
confutare il giudizio di assenza di indizi di persecuzione: da una parte,
infatti, esso menziona fatti sì riguardanti la ricorrente, ma che si
sarebbero svolti durante il periodo di guerra nel (...) e che sono
pertanto irrilevanti nella fattispecie (come già menzionato sopra) e,
dall'altra parte, esso denuncia in maniera generale minacce da parte
di serbi nei confronti di cittadini bosniaci, senza riferirsi in alcun modo
alla ricorrente, rispettivamente alle minacce telefoniche che ella ha
asserito di avere subito prima dell'espatrio,
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che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli
insorgenti in Bosnia-Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art.
5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia-
Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla
situazione personale dei ricorrenti; che entrambi sono giovani, di (...),
rispettivamente (...) anni, ed hanno frequentato (...) anni di scuola
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dell'obbligo; che la ricorrente percepisce una pensione statale che le
ha permesso, fino all'espatrio, di acquistare medicamenti, vivere in
affitto e mantenere lei e suo figlio; che in Patria i ricorrenti dispongono
di una solida rete familiare, potendo fare capo la ricorrente al (...), ad
una (...), ad una (...) e ad un (...) (cfr. verbale M/1 pag. 3), e, il figlio, a
cinque (...) e due (...) (cfr. verbale d'audizione del figlio del 26 agosto
2009 pag. 3); che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24); che i problemi di
natura (...) addotti dalla ricorrente in sede di audizione e accertati
nell'ambito di una visita medica in Svizzera (cfr. atto "segnalazione di
casi medici" del 21 agosto 2009, A7/4, che parla, sotto la rubrica
"Bagatella", di una "sindrome [...]"), non risultano essere di grave
entità; che, oltretutto, la ricorrente, in Patria, percepisce una pensione
fissa che le dà accesso gratuito al sistema sanitario (cfr. verbale M/2
pag. 10/D90) e le ha permesso fino all'espatrio di acquistare i farmaci
di cui necessitava (cfr. ibidem pag. 10/D90-92), cosa che potrà
continuare a fare anche al suo ritorno; che, di conseguenza, ad un
esame d'ufficio degli atti di causa non emerge la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, disponendo, per lo meno la madre,
già di una carta d'identità ed usando della necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in
data 20 ottobre 2009,
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data
20 ottobre 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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