B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6299/2012
S e n t e n z a d e l 2 5 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (...),
Etiopia,
patrocinata dal lic. iur. Tarig Hassan,
ricorrente,
contro
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisone dell'UFM del 27 novembre 2012 / N [...].
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Visto
la prima domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il
29 ottobre 2008;
la decisione del 15 luglio 2009 dell'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM) con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda
d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessata dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecito,
esigibile e possibile;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 12 luglio 2011
(D-4933/2009) che ha respinto il ricorso inoltrato dalla ricorrente contro
suddetta decisione;
la sentenza del 14 marzo 2012 (D-6498/2011), con cui il Tribunale ha re-
spinto la domanda di revisione dell'1° dicembre 2011 nei confronti della
sentenza del Tribunale del 12 luglio 2011;
l'istanza di riesame, con richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'al-
lontanamento, che la richiedente ha inoltrato all'UFM il 9 agosto 2011;
la decisione dell'UFM del 22 giugno 2012, con la quale detto Ufficio ha
respinto l'istanza di riesame;
la sentenza del 29 ottobre 2012 (D-3879/2012), con cui il Tribunale ha re-
spinto il ricorso dell'insorgente contro la succitata decisione su riesame;
la seconda domanda d'asilo che la richiedente, per il tramite del suo rap-
presentante, ha presentato in Svizzera in data 20 luglio 2012 con allegati
alcuni mezzi di prova a sostegno della sua domanda;
la decisione del 27 novembre 2012 dell'UFM, notificata all'interessata il
28 novembre 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio
non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo della richiedente
in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il suo allonta-
namento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura sic-
come lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 5 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 6 dicembre 2012) con il quale la ricorrente ha concluso all'an-
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nullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione rispettivamente per un esa-
me materiale della domanda d'asilo ed, in subordine, al riconoscimento
della qualità di rifugiato, alla concessione dell'asilo come pure alla con-
cessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento; che ha, altresì presentato istanza di
concessione dell'assistenza giudiziaria nonché d'esenzione dal pagamen-
to dell'anticipo rispettivamente domanda di accordo del gratuito patrocinio
con protestate spese e ripetibili;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 13 dicembre 2012;
lo scritto del 17 dicembre 2012, con cui il Tribunale ha invitato l'UFM ad
inoltrare una risposta al gravame;
la risposta al ricorso inoltrata dall'UFM in data 21 dicembre 2012;
lo scritto dell'11 gennaio 2013, con cui il Tribunale ha invitato la ricorrente
ad inoltrare eventuale atto di replica;
l'atto di replica inoltrato dall'insorgente in data 1° febbraio 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
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che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimate ad aggravar-
si contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca; che, pertanto, la pre-
sente sentenza è redatta in italiano;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno
che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della pro-
tezione provvisoria;
che l'applicazione della succitata disposizione presuppone un esame ma-
teriale prima facie dell'attendibilità del racconto del richiedente che per-
metta di constatare l'assenza manifesta di nuovi elementi determinanti
per la qualità di rifugiato e per la concessione della protezione provviso-
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ria; che, inoltre, nell'esame sull'esistenza di fatti intervenuti dopo la con-
clusione della prima domanda d'asilo, che sono propri a motivare la quali-
tà di rifugiato e conducono all'entrata nel merito di una seconda domanda
d'asilo, va applicato un grado di prova ridotto (cfr. DTAF 2008/57 con-
sid. 3.2 e 3.3; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizze-
ra di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 2 e GICRA 2000 n. 14);
che, altresì, il mero fatto che venga presentato in modo completo un im-
pegno politico in esilio non è sufficiente a giustificare l'entrata nel merito
di una domanda d'asilo; che, tuttavia, se dall'esame del contesto specifico
del Paese del richiedente e della sua situazione personale risultano indizi
idonei a motivare la qualità di rifugiato, l'UFM deve entrare nel merito del-
la domanda d'asilo e procedere secondo la procedura ordinaria ad un'au-
dizione sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi (cfr. DTAF
2009/53 consid. 6);
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la sentenza del Tribunale del
29 ottobre 2012 (D-3879/2012) e che la ricorrente non è rientrata al Pae-
se d'origine;
che con la seconda domanda d'asilo l'insorgente ha allegato motivi sog-
gettivi insorti dopo la fuga, dei quali non era questione nella decisione
cresciuta in giudicato; che, segnatamente, ha portato all'attenzione del
Tribunale la propria affiliazione al Movimento "B._______" (di seguito:
B._______);
che, in casu, il Tribunale ritiene che da tale circostanza non risultano indi-
zi idonei a motivare la qualità di rifugiato, ritenuti rispettivamente il conte-
sto specifico dell'Etiopia e la situazione personale della ricorrente;
che, infatti, da un lato e come rilevato dall'UFM, è ben noto che le autorità
etiopi sorvegliano da vicino l'opposizione in esilio e che le attività dei suoi
membri sono costantemente osservate dalle rappresentanze diplomati-
che e dei servizi di sicurezza; che gli oppositori politici che militano in
modo attivo in esilio sono dunque suscettibili di essere individuati in caso
di ritorno e di trovarsi nel mirino delle autorità; che, ciononostante, i sem-
plici membri dei movimenti d'opposizione in principio non rischiano di su-
bire persecuzioni mentre i militanti attivi e i dirigenti sono esposti alla pos-
sibilità di venire arrestati e di subire maltrattamenti;
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che, dall'altro lato, tuttavia, non emergono elementi tali da indurre a pen-
sare che la ricorrente abbia un profilo di spessore tale da destare interes-
se delle autorità etiopi ed esporla a persecuzioni giusta l'art. 3 LAsi qualo-
ra la stessa rientrasse al Paese d'origine; che, d'altronde, le fotografie al-
legate attestano unicamente la presenza dell'insorgente ad una manife-
stazione di protesta contro l'ex politico etiope C._______; che, tuttavia,
ciò non prova l'asserito ruolo di spicco nel B._______; che, d'altronde,
dalla documentazione allegata si evince che l'insorgente sarebbe un
membro attivo del B._______ dal (...) (cfr. allegato nr. 5 al ricorso); che
all'epoca era ancora in corso la prima procedura d'asilo; che, pertanto,
nel caso in cui tale circostanza fosse stata rilevante ai fini dell'asilo, l'in-
sorgente avrebbe dovuto citarla già nel corso della prima procedura d'asi-
lo; che, non essendo stato il caso, l'UFM ha a giusto titolo considerato tali
motivi non rilevanti ai fini dell'asilo;
che, pertanto, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ri-
tenuti non adempiere le condizioni previste agli art. 3 e 7 LAsi, giusta l'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, da cui dedurre la necessità di ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che la pronuncia dell'allontanamento in quanto tale può essere conferma-
ta (art. 44 cpv. 1 LAsi);
che, con l'atto ricorsuale, la ricorrente ha allegato un certificato medico
del 22 novembre 2012 attestante la propria gravidanza; che, in aggiunta,
ha allegato le copie della carta d'identità e del passaporto del presunto
padre, cittadino svizzero;
che, invitato a prendere posizione in merito a tale circostanza,
segnatamente circa l'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM ha rinviato ai
considerandi della sentenza del Tribunale del 12 luglio 2011
(D-4933/2009);
che, tuttavia, la situazione di fatto oggetto della succitata sentenza è
cambiata in maniera rilevante in seguito alla gravidanza dell'insorgente;
che, per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento l'UFM, senza
dimenticarsi della prassi stabilita nella decisione pubblicata del Tribunale
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DTAF 2011/25, v'è da attendersi che nello specifico verrà analizzata
l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale
donna sola con figlio a carico; che allo stesso modo un esame del
benessere del fanciullo dovrà essere altresì analizzato;
che, pertanto, la decisione impugnata, nella misura in cui pronuncia l'ese-
cuzione dell'allontanamento della ricorrente verso l'Etiopia, è annullata;
che, di conseguenza, gli atti di causa sono rinviati all'Autorità inferiore af-
finché proceda a completare l'accertamento dei fatti determinanti in mate-
ria d'esecuzione dell'allontanamento e ad emettere una nuova decisione
rispettosa dei considerandi della presente sentenza;
che, in altre parole, vista la situazione temporale particolare, prima che
questo completamento avvenga, allo momento attuale s'avvera giudizioso
che l'autorità preposta attenda l'avvenuto parto del nasciturus;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso mette nel dispositivo le
spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di
cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente; che
se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte
(art. 63 cpv. 1 PA); che le spese del procedimento dinanzi al Tribunale
amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi
(art. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2);
che sulla base del contratto di lavoro versato agli atti, comprovante
un'attività esercitata tempo parziale nell'ambito della ristorazione, si può
realisticamente partire dal presupposto di una situazione di indigenza
della ricorrente senza ulteriori accertamenti e visto che il ricorso non era
sin dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole, l'istanza di
ammissione all'assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) è accolta;
che inoltre, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione
designa un avvocato alla parte, che non dispone dei mezzi necessari e le
cui conclusioni non sembrino prive di probabilità di successo, qualora sia
necessario per tutelare i suoi diritti (cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 65 cpv. 2
PA);
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che nel caso di specie, la causa non ha presentato difficoltà in fatto ed in
diritto tali da necessitare l'intervento di un avvocato, per il che l'istanza
volta ad ottenere la designazione di un avvocato va respinta;
che inoltre, l'accoglimento parziale del ricorso giustifica altresì l'attribuzio-
ne di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), la
quale, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio dal Tribunale
sulla base degli atti di causa in CHF 300.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso, limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamen-
to, è accolto. Per il resto è respinto.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al com-
pletamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai
sensi dei considerandi. Nel frattempo l'autorità inferiore è invitata ad at-
tendere l'avvenuto parto del nasciturus.
3.
La domanda di dispensa dal pagamento delle spese processuali è accol-
ta. Non si prelevano spese processuali. L'istanza chiedente la designa-
zione di un avvocato è respinta.
4.
L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 300.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: