B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-631/2019
Sen t en z a d e l 7 f e bb r a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Roswitha Petry,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Algeria,
patrocinato dall’avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento (ricorso contro una deci-
sione di riesame);
decisione della SEM del 29 gennaio 2019
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Visto:
le domande d’asilo di A._______:
– del 17 agosto 2007, stralciata dai ruoli dall’Ufficio federale della migra-
zione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) il 28 no-
vembre 2007 a seguito del decadimento dell’interesse del ricorrente nei
confronti della procedura (cfr. atto A27),
– del 18 dicembre 2007, riguardo alla quale l’UFM non è entrato nel me-
rito con decisione del 15 febbraio 2008 (cfr. atto B21),
– del 2 novembre 2009, riguardo alla quale UFM non è entrato nel merito
con decisione del 9 aprile 2010 (cfr. atto C30),
– del 20 agosto 2010, riguardo alla quale UFM non è entrato nel merito
con decisione del 24 maggio 2011 (cfr. atto D28),
– del 30 gennaio 2017, respinta dalla SEM il 7 marzo 2017 (cfr. atto E16),
la “domanda di riesame per inesigibilità dell’allontanamento” presentata da
A._______ all’attenzione della SEM il 16 gennaio 2019,
la decisione della SEM del 29 gennaio 2019, che non entrava nel merito
della domanda di riesame confermando l’esecutività della decisione del
7 marzo 2017,
il ricorso del 4 febbraio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 5 febbraio 2019), per mezzo del quale l’interessato ha chiesto, in via
preliminare la concessione dell’effetto sospensivo, nel merito la ritrasmis-
sione degli atti all’autorità di prima istanza per la valutazione di merito del
riesame; contestualmente di essere posto al beneficio dell’assistenza giu-
diziaria e del gratuito patrocino nella persona dell’avv. Immacolata Iglio
Rezzonico, il tutto con protesta di tasse spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
il dossier della SEM, ricevuto dal Tribunale il 6 febbraio 2019,
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e considerato:
che presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo
della SEM (art. 6, 105 e 108 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio
ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA,
che vi è dunque motivo di entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che secondo il senso delle argomentazioni ricorsuali, la patrocinatrice del
ricorrente si duole di una violazione del suo diritto di accesso agli atti; che
quest’ultima avrebbe infatti richiesto di poter consultare gli atti relativi alla
procedura del suo assistito; che la SEM avrebbe tuttavia dato solo in parte
seguito alla richiesta, limitandosi a trasmetterle quanto riguardava la pro-
cedura di riconoscimento consolare,
che il diritto di consultare gli atti è effettivamente parte integrante del diritto
di essere sentito ed è deducibile già dall’art. 29 Cost; che la garanzia pro-
cedurale in parola, regolamentata nel dettaglio agli art. 26 – 28 PA, vincola
l’autorità durante tutto il corso del procedimento (cfr. DTF 129 V 35, 41;
DTF 126 I 7, 10); che detta prerogativa non impone tuttavia all’autorità di
invitare d’ufficio le parti a consultare gli atti (cfr. MICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsver-
fahren des modernen Staates, 2000, pag. 248); che il diritto di accesso
previsto agli art. 26 – 28 PA riguarda unicamente le procedure in corso (cfr.
WALDAMANN/OESCHGER, IN: WALDMANN/WEISSENBERGER (ED.), PRAXI-
SKOMMENTAR VWVG, 2A ED. 2016, 50 AD ART. 26); che per le procedure già
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chiuse l’accesso agli atti può sì fondarsi sull’art. 29 Cost., ma solo in pre-
senza di un particolare interesse degno di protezione (cfr. DTF 129 I 249
consid. 3, 128 I 63 consid. 3.1, 113 Ia 257 consid. 4a),
che in specie la rappresentante del ricorrente si è legittimata ed ha richiesto
genericamente la consultazione degli atti il 5 settembre 2018, allorquando
non risultava attiva alcuna procedura d’asilo o di riesame dinanzi all’auto-
rità di prima istanza; che la richiesta è quindi stata trasmessa al Settore
Cooperazione Internazionale, Divisione Ritorno, a quel tempo unica unità
ammnistrativa che stava trattando il caso dell’insorgente (cfr. atto V25),
che la Divisione in questione, il 24 settembre 2018, ha quindi inoltrato alla
patrocinatrice dell’insorgente gli atti relativi alla procedura di rimpatrio in-
terpretando in tal senso la sua richiesta; che a seguito di detta trasmissione
la rappresentante dell’interessato non ha manifestato alcuna volontà di ri-
cevere ulteriormente anche gli atti relativi alle precedenti procedure d’asilo
(cresciute in giudicato) riguardanti il ricorrente, e ciò né nel periodo ante-
cedente alla domanda di riesame del 16 gennaio 2019, né tantomeno a
seguito della decisione negativa della SEM del 29 gennaio 2019,
che su tali presupposti, la censura presentata in sede ricorsuale appare
pretestuosa,
che non essendovi stata alcuna procedura d’asilo pendente, incombeva
infatti all’insorgente specificare la sua intenzione di prendere visione degli
atti relativi alle precedenti procedure, se del caso protestando il proprio in-
teresse degno di protezione al riguardo; che a differenza di quanto affer-
mato contestualmente a detta censura – ossia di non essere stata in misura
di valutare se i motivi addotti in sede di riesame corrispondessero o meno
a quanto già allegato nelle precedenti domande – la patrocinatrice era del
resto perfettamente al corrente dell’esistenza delle precedenti procedure,
così come delle ragioni in esse esposte (cfr. ricorso pag. 1 “[…] deposi-
tando una domanda d’asilo perché scappato al fine di non prestare servizio
militare […]”),
che l’autorità di prima istanza non ha dunque violato il diritto di essere sen-
tito dell’insorgente,
che occorre ora valutare se la SEM ha a giusto titolo omesso di entrare nel
merito della domanda di riesame,
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che la LAsi, con l’art. 111b, prevede un disposto specifico circa la proce-
dura di riesame; che secondo questa disposizione, la domanda di riesame
motivata dev’essere indirizzata per iscritto alla SEM entro 30 giorni dalla
scoperta del motivo di riesame,
che una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie; che di
principio un’autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta
a meno che essa costituisca una “domanda di riconsiderazione qualificata”,
ossia di una domanda per il cui tramite l’interessato si avvale di motivi di
revisione previsti all’art. 66 PA senza che sia precedentemente stata ema-
nata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid.
2.1; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173) o
una “domanda di adattamento” dettata da un cambiamento notevole delle
circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale
di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 con-
sid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 con-
sid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfah-
rensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66); che differentemente
dalla “domanda di riconsiderazione qualificata” in materia d’asilo la “do-
manda di adattamento” può vertere unicamente su aspetti relativi all’ese-
cuzione dell’allontanamento, dal momento che eventuali fatti nuovi e de-
terminanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero
il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1); che da ultimo, la trattazione da parte
dell’autorità è parimenti giustificata allorquando il riesame si fonda su un
nuovo mezzo di prova posteriore ad una sentenza materiale di seconda
istanza ma che riguarda fatti anteriori, giacché una tale costellazione risul-
terebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv.
2 lett. a in fine LTF, DTAF 2013/22 consid. 11.4., AUGUST MÄCHLER, in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA),
che i fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura
tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da
condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto; che per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire
a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e
allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto es-
sere provati, a discapito del richiedente; che una prova è considerata con-
cludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice
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a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella pro-
cedura principale (cfr. la giurisprudenza in ambito di revisione, DTF 127 V
353 consid. 5b, DTF 118 II 199 consid. 5.; DTAF 2014/39 consid. 4.5); che
risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere pre-
sentati nell’ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la deci-
sione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; GICRA 2003 n. 17
consid. 2b); che una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere
continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giu-
dicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136
II 177 consid. 2.1 con riferimenti ivi citati).
che nella presente fattispecie, la patrocinatrice dell’insorgente ha motivato
la domanda di riesame del suo assistito appellandosi ad una violazione
degli art. 3 e 6 CEDU e di delle non meglio precisate norme costituzionali
interne; che il ricorrente, giunto in Svizzera nel 2009, non avrebbe svolto il
servizio militare; che il codice penale algerino comminerebbe pene sino a
cinque anni di reclusione per i casi di renitenza e diserzione; che la SEM,
sin dall’inizio, avrebbe dunque dovuto ammettere provvisoriamente in Sviz-
zera l’insorgente, visto che questi non avrebbe svolto, o avrebbe svolto per
poi abbandonarlo, il sevizio militare in Algeria,
che nella querelata decisione l’autorità di prima istanza ha osservato che
tali motivi sarebbero già stati fatti valere dal ricorrente nel corso della pro-
cedura di cui alla domanda del 30 gennaio 2017; che oltremodo, i docu-
menti prodotti farebbero riferimento ad un intervallo di tempo compreso tra
il 30 gennaio 2003 ed il 7 settembre 2018, per il che, il termine di 30 giorni
previsto all’art. 111b LAsi non risulterebbe ad ogni modo ossequiato,
che con ricorso, la rappresentante dell’insorgente adduce in primo luogo di
essere intervenuta in tale veste solo a far data dal settembre 2018, do-
vendo tra l’altro adoperarsi per “le questioni amministrative di fermi e ten-
tativi di rimpatri volontari ma di fatto coatti”; che il primo momento utile per
agire sarebbe pertanto coinciso con la domanda di riesame del 16 gennaio
2019, momento nel quale era riuscita a reperire il codice penale algerino;
che a prescindere da ciò, lascerebbe perplessi il fatto che la SEM non sia
entrata nel merito di una domanda di riesame riguardante una persona che
rischierebbe trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio; che l’au-
torità di prima istanza avrebbe invero preposto le norme della LAsi a quanto
prescritto dalla CEDU; che la Svizzera sarebbe già stata condannata dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo in quanto “non avrebbe ponderato ade-
guatamente le dichiarazioni e le prove del richiedente, il quale sosteneva
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che avrebbe subito maltrattamenti in caso di rimpatrio”; che in specie, l’in-
sorgente avrebbe fornito prova del pericolo concreto, allegando il codice di
giustizia militare algerino e alcuni rapporti dai cui si dedurrebbero le inu-
mane condizioni di detenzione nelle carceri in Algeria,
che la tesi ricorsuale non è meritevole di tutela,
che in primo luogo, non vi è modo di riconoscere in specie un cambiamento
notevole delle circostanze giustificante un adattamento della decisione cre-
sciuta in giudicato,
che inoltre, la questione del rischio di essere sottoposto a sanzioni per
causa di renitenza o diserzione era già stata esaminata nelle precedenti
sedi, per il che, non può essere qualificata come fatto nuovo,
che in assenza di fatti nuovi, nemmeno si può ritenere che i mezzi di prova
prodotti servano a comprovarli,
che v’è dipoi da chiedersi se i documenti in questione avrebbero potuto o
meno essere addotti già nel corso della procedura precedente,
che quandanche si voglia rispondere negativamente a detto quesito, non
si potrebbe ad ogni modo di ritenere che la produzione della documenta-
zione in questione avrebbe condotto l’autorità a statuire in modo diverso,
che trattasi infatti di informazioni notorie, peraltro ininfluenti conto tenuto
della prassi del Tribunale circa la renitenza e la diserzione (cfr. ad esempio
sentenza del Tribunale E-5952/2013 del 29 ottobre 2013),
che sia quel che sia, la domanda di riesame non ossequia il termine di 30
giorni previsto all’art. 111b LAsi; che infatti, avendo già sollevato la que-
stione in precedenza, è pacifico che l’insorgente non sia venuto a cono-
scenza dell’esistenza dell’obbligo di prestare servizio e del codice di giusti-
zia militare algerino solamente il 17 dicembre del 2018, ossia 30 giorni
prima del deposito della domanda di riesame,
che le giustificazioni della sua patrocinatrice quanto al fatto che avrebbe
avuto tempo di chinarsi sulla questione solamente a partire dal 16 gennaio
2019 non giustificano del resto un diversa valutazione della questione,
che visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito
della domanda di riesame,
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che la decisione del 29 gennaio 2019 va dunque confermata ed il ricorso
respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va
respinta (cfr. art. 65 PA e 110a Lasi),
che visto l’esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1’500.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è
pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 1’500.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: