B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6322/2017
Sen t en z a d e l 5 f e bb r a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 10 ottobre 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino eritreo nato e cresciuto a B._______, nella zoba di
Anseba, è giunto in Svizzera il 17 agosto del 2017 nell’ambito di una pro-
cedura di ricollocamento depositando una domanda d’asilo il giorno mede-
simo (cfr. atto A5, pag. 2 e seg.).
Nell’ambito di suddetta procedura, l’interessato ha dichiarato di aver fre-
quentato la scuola della città natale sino al completamento dell’undicesimo
anno. Nel corso dell’ultimo ciclo scolastico, al richiedente asilo ed ai coe-
tanei sarebbe stato comunicato che il 20 luglio 2015 si sarebbero dovuti
recare presso il Campo di addestramento di Sawa per svolgere il dodice-
simo anno di formazione. Dopo essersi preparato durante le vacanze
estive, alla data menzionata egli si sarebbe quindi recato a Sawa accom-
pagnato dal direttore della sua scuola e dai compagni. Poco dopo essere
giunto in loco, egli avrebbe tuttavia incontrato le prime problematiche. Es-
sendosi recato a fare i propri bisogni senza avere chiesto il permesso egli
avrebbe infatti attirato su di sé le attenzioni dei militari, che lo avrebbero
fermato pensando che volesse darsi alla fuga. Il richiedente asilo sarebbe
quindi stato percorso e rinchiuso in una stanza per una settimana. Appro-
fittando di una breve uscita per recarsi al bagno, egli avrebbe quindi diser-
tato passando da una finestra incustodita assieme ad altri codetenuti. Dopo
due giorni di cammino, il richiedente asilo sarebbe espatriato illegalmente
in Sudan (cfr. atto A10, pag. 5 e seg.).
B.
Con decisione del 10 ottobre 2017, notificata il giorno stesso (cfr. atto A17),
la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la suc-
citata domanda d’asilo pronunciando nel contempo l’allontanamento
dell’interessato dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per ine-
sigibilità dell’esecuzione dello stesso.
C.
Il 9 novembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 10
novembre 2017), l’interessato è insorto contro suddetta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione
dell’asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all’autorità infe-
riore per una nuova valutazione; in via ancor più subordinata il riconosci-
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mento quale rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; contestual-
mente la concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione
dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con
protesta di spese e indennità ripetibili.
D.
Il 5 dicembre 2017 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudi-
ziaria su riserva della presentazione di un’attestazione di indigenza, poi
tempestivamente trasmessa dal ricorrente.
E.
Il 27 dicembre 2017 l’autorità intimata ha presentato la propria risposta al
ricorso.
F.
Con scritto del 19 gennaio 2018, l’insorgente ha trasmesso al Tribunale
una copia della carta di residenza rilasciata dalla Zoba competente. In se-
guito, il 15 febbraio 2018, il ricorrente ha inoltrato la propria replica.
G.
Lo scambio scritti si è concluso con le successive osservazioni della SEM
del 21 marzo 2018.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
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Pagina 4
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 10 ottobre 2017 e non avendo cen-
surato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede
risulta essere esclusivamente il rifiuto della qualità di rifugiato e la mancata
concessione dell’asilo.
4.
4.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime istanza ha considerato in-
verosimile il racconto dell’interessato a proposito del suo vissuto nel campo
di addestramento di Sawa. A mente della SEM, il racconto spontaneo
dell’insorgente si sarebbe rivelato stereotipato e privo di dettagli. Il richie-
dente asilo avrebbe invero fornito particolari unicamente a seguito di al-
cune domande dirette dell’auditore. Inoltre, nonostante le innumerevoli ri-
chieste, egli si sarebbe limitato a presentare il minimo indispensabile delle
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informazioni richieste. Oltremodo, a riguardo delle modalità di trasferi-
mento, l’insorgente avrebbe continuato a rispondere in maniera evasiva
nonostante le pressanti richieste. Tale atteggiamento sarebbe risultato par-
ticolarmente marcato anche al momento di descrivere le modalità di acco-
glienza al campo, le conseguenze delle percosse subite, il luogo di deten-
zione ed il vissuto quotidiano. Del resto, ha proseguito l’autorità di prima
istanza, le allegazioni del richiedente asilo divergerebbero su punti essen-
ziali. L’interessato avrebbe infatti in un primo momento asserito di non es-
sersi presentato alle autorità all’arrivo a Sawa e di non avere idea di come
queste avessero potuto confermare la corrispondenza della sua identità
rispetto alla lista di studenti in loro possesso. Successivamente egli
avrebbe però dichiarato che i militari avrebbero effettuato un appello
creando cosi delle file di persone. Confrontato in merito, il richiedente asilo
avrebbe fornito una spiegazione insoddisfacente, asserendo semplice-
mente che prima non ci aveva pensato. Oltracciò, l’insorgente avrebbe in
un primo momento dichiarato che durante la settimana di detenzione sia
lui che i compagni di prigionia sarebbero stati picchiati con regolarità salvo
poi contraddirsi allegando di essere stato percosso solo una volta prima di
essere messo in detenzione. Posto dinanzi a tale discrepanza, il ricorrente
si sarebbe limitato a negare di aver subito ulteriori violenze. Ancora, il ri-
chiedente asilo avrebbe in un primo momento dichiarato di essere fuggito
insieme a sei compagni di detenzione dalla finestra del bagno, mentre altri
sei si sarebbero allontanati dalla finestra della stanza. Successivamente
egli avrebbe però modificato la sua versione dei fatti asserendo di aver
incontrato, dopo l’evasione, dei ragazzi che non conosceva fuggiti da altri
luoghi. In conclusione la SEM si è poi espressa in merito all’asserito espa-
trio illegale constatando la sua irrilevanza in materia d’asilo.
4.2 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni dell’autorità di prime
istanza. Innanzitutto, la lettura del verbale dell’audizione federale ne evi-
denzierebbe uno svolgimento scrupoloso. D’altro canto, raffrontando le ri-
sposte del ricorrente e la prima parte della motivazione, emergerebbe l’uso
di un metro di valutazione estremamente severo. Dal ricorrente, la SEM
parrebbe attendersi una capacità di elaborazione e di esposizione irreali-
stica in rapporto all’età, all’estrazione sociale e al livello formativo. Questi
fattori limitanti si aggiungerebbero al rischio onnipresente che l’indole e il
carattere della persona condizionino la modalità di allegazione. Inoltre, ove
si riconsiderino i passaggi del verbale dell’audizione federale menzionati
nella decisione avversata, per quanto le allegazioni possano apparire laco-
niche, le stesse non sarebbero a tal punto carenti da poter essere descritte
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come evasive o stereotipate. Ad esempio, nel racconto spontaneo reso
nell’audizione federale, il ricorrente avrebbe esposto i fatti determinanti cer-
tamente in modo sintetico, ma anche concreto, indicando la propria incor-
porazione, la data esatta dell’arrivo a Sawa, i fatti e i tempi degli stessi fino
alla fuga per Kessela. In seguito alle numerose domande di approfondi-
mento inoltre, l’insorgente sarebbe stato in misura di fornire risposte perti-
nenti. lnferire una valutazione definitiva sulla verosimiglianza dalla laconi-
cità delle risposte parrebbe quindi rischioso, dal momento che le allega-
zioni del ricorrente risulterebbero comunque conformi alla realtà nota sul
sistema eritreo e conterrebbero informazioni non facilmente conoscibili a
chi non abbia avuto un percorso di vita identico o quantomeno analogo.
Dipoi, quo alle incongruenze scandagliate dall’autorità di prima istanza, l’in-
sorgente osserva anzitutto di non essere stato confrontato sull’eventuale
incongruenza tra la menzione dell’appello e la precedente indicazione se-
condo la quale non sapeva in che modo le autorità avessero potuto effetti-
vamente confermare l’identità delle nuove reclute. In ogni caso, le due al-
legazioni non parrebbero in contraddizione l’una con l’altra, potendo essere
entrambe logicamente coesistenti. L’appello nominativo, in assenza di con-
fronto con i documenti d’identità non sarebbe infatti sufficiente a garantire
l’accertamento delle generalità delle persone. Allo stesso modo, quanto
alla violenze subite nel corso della detenzione, ove si rileggano i passaggi
determinanti dell’audizione sulla persona, si rileverebbe che in un solo mo-
mento il ricorrente avrebbe utilizzato espressioni che potrebbero far pen-
sare che fosse stato picchiato tutti i giorni, ossia quando gli sarebbe stato
chiesto cosa fosse successo in quella settimana. Sennonché, l’uso del plu-
rale in tale circostanza lascerebbe aperta l’ipotesi di un’indicazione di ca-
rattere generale, collettiva e generica. Da ultimo, circa i compagni di fuga,
la contraddizione apparrebbe inesistente. Il ricorrente avrebbe invero affer-
mato di aver inteso la domanda postagli in sede d’audizione federale come
riferita al luogo di origine dei compagni di sventura, non sapendo chi fos-
sero ed avendoli conosciuti in tale circostanza. L’auditore, per contro, si
sarebbe riferito al luogo di fuga, ripetendo una domanda alla quale il ricor-
rente avrebbe risposto nel corso dell’audizione sulla persona. Del resto, il
tenore letterale del quesito postogli a chiarimento apparrebbe ambiguo, dal
momento che lo stesso sembrerebbe raffrontare due fatti diversi e indipen-
denti. Poste queste premesse, in specie vi sarebbe da ritenere l’esistenza
di un contatto pregresso con l’autorità militare che, sommato con la par-
tenza illegale dal Paese, qualificherebbe l’insorgente quale persona invisa
al regime eritreo.
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4.3 In sede di risposta, l’autorità intimata ha in primo luogo qualificato di
infondato quanto affermato dal ricorrente a proposito del fatto che la sua
età non gli permetterebbe di ricordare e di esporre i fatti determinanti. Al
momento dell’audizione il richiedente asilo avrebbe avuto diciotto anni, ov-
verosia sarebbe stato già un adulto. Orbene, la capacità di discernimento
e di memoria di una persona normalmente scolarizzata, adulta e in salute,
sarebbe da ritenersi nella norma fino a prova contraria. In tal senso, occor-
rerebbe partire dal presupposto che il ricorrente debba poter ricordare fatti
determinanti e centrali per la sua domanda d’asilo, quali le modalità di con-
vocazione e di trasferimento a Sawa, l’accoglienza da parte delle autorità,
la descrizione del luogo di detenzione e del campo di addestramento, ec-
cetera. Del resto, ha proseguito l’autorità di prima istanza, le giustificazioni
proposte in sede ricorsuale non risulterebbero convincenti. La tesi dell’as-
senza di un confronto con i documenti di identità al momento dell’arrivo al
campo di addestramento sarebbe del tutto priva di riscontri. Infatti, quando
al ricorrente sarebbe stato chiesto di descrivere nella maniera più detta-
gliata possibile quanto accaduto al suo arrivo, questi non avrebbe in alcun
modo menzionato l’appello, omettendo ogni riferimento a tale circostanza
anche dietro espressa richiesta di illustrare le modalità di accoglienza e di
fornire ulteriori dettagli. Chiamato a riferire se egli, insieme alle altre reclute,
si fosse presentato, questi avrebbe risposto chiaramente di non averlo fatto
poiché non ce n’era bisogno, siccome i militari avrebbero avuto a disposi-
zione la suddetta lista. Altresì, nemmeno a seguito della richiesta di speci-
ficare come potessero quest’ultimi, per il tramite di una semplice lista, iden-
tificare le nuove reclute, il ricorrente non avrebbe menzionato l’appello.
Solo in seguito, dopo altre sollecitazioni, egli avrebbe finito per specificare
tale evenienza, cosa in palese contraddizione con quanto dichiarato in pre-
cedenza. Dipoi, quo alla frequenza con la quale il richiedente asilo sarebbe
stato picchiato, occorrerebbe ravvisare che questi avrebbe sì utilizzato il
plurale, ma includendo se stesso in tale racconto, di modo che non vi sa-
rebbero dubbi quanto al fatto che tale situazione potesse riguardare altre
persone. Non di meno, la SEM sostiene di aver elencato solo alcune delle
numerose contraddizioni riscontrabili. A riprova di ciò, l’autorità intimata se-
gnala quindi che l’insorgente, nel corso dell’audizione sulle generalità
avrebbe dapprima dichiarato di essere rimasto a Sawa dal 20 luglio 2017
al 27 luglio 2017 e di essere partito lo stesso 27 luglio 2017, disertando
dopo essere stato percosso il 21 luglio 2017 e poi rinchiuso per una setti-
mana. Ciò mal si sposerebbe però con quanto dichiarato di lì a poco, ossia
di essere stato picchiato e messo nella stanza in detenzione una settimana
dopo il suo arrivo a Sawa.
D-6322/2017
Pagina 8
4.4 Nella propria duplica, l’insorgente, in risposta alle considerazioni
dell’autorità di prima istanza a proposito della sua capacità di discerni-
mento al momento delle audizioni, ribadisce quanto già esposto in sede
ricorsuale, ossia che il metro di giudizio adottato sarebbe stato troppo se-
vero in relazione all’età, all’estrazione sociale ed al livello formativo e che
vi sarebbe il rischio che gli aspetti caratteriali abbiano condizionato le sue
allegazioni.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettiva-
mente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto
è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure
se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 con-
sid. 4.10 pag. 40).
5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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Pagina 9
5.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia
come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qua-
lità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li
espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta
dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardi-
vamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega
la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni
del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è suf-
ficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa
alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione
dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non
deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni
singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli
elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque de-
terminare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino prepon-
deranti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi
citata).
6.
Le allegazioni dell’insorgente a proposito del suo breve vissuto a Sawa e
della successiva diserzione non convincono il Tribunale.
6.1 In primo luogo, non stupisce che la SEM abbia considerato insufficien-
temente sostanziate e impersonali le dichiarazioni del richiedente asilo. Va
infatti rammentato che le informazioni in merito all’apparenza di Sawa non-
ché a proposito del modus operandi delle autorità in tale contesto risultano
notorie sia nel paese d’origine dell’insorgente che nell’ambito della dia-
spora eritrea. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di
dettagli riscontrabile nel sussunto dell’autorità di prime cure, la quale si at-
tendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che an-
dasse oltre la generica descrizione di tali circostanze. Egli, a titolo esem-
plificativo, limitandosi a descrivere il trasferimento in maniera impersonale
nonostante le puntuali domande dell’autorità di prime cure (cfr. atto A10,
D54: “siamo partiti alla sei di mattina da B._______ per arrivare a Sawa
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Pagina 10
alle sei del pomeriggio”) non è stato in misura di rendere l’idea di aver real-
mente vissuto in prima persona tale viaggio. L’insorgente, illustrando su-
perficialmente l’aspetto del campo di addestramento (cfr. atto A10, D89-92:
“non conosco bene Sawa […] è un alloggio lungo […] i letti sono a
castello […] no, [non so descrivere] nient’altro”) si è accontentato di ripor-
tare elementi conosciuti al grande pubblico (si veda ad esempio
ritrea.aspx > consultato il 25 gennaio 2019). Non v’è pertanto modo di im-
putare tali carenze nell’esposizione unicamente alla giovane età ed alla
scarsa scolarizzazione dell’insorgente. In presenza di informazioni notorie,
era infatti lecito attendersi che quest’ultimo fornisse dei dettagli che lascias-
sero trasparire un grado di personalizzazione dell’esperienza tale da po-
terla considerare effettivamente vissuta. In altri termini, il resoconto del ri-
corrente risulta essere privo di caratteristiche qualitative intrinseche tipiche
delle esperienze vissute in prima persona; caratteristiche qualitative intrin-
seche che non risultano di norma influenzabili da fattori esterni e personali
quali ad esempio la giovane età e l’estrazione sociale.
6.2 Sia quel che sia, anche volendo relativizzare la scarsa caratterizza-
zione delle allegazioni dell’insorgente, resta il fatto che le stesse risultano
pure a tratti incongruenti. In primo luogo, va constatato che l’interessato
pare aver collocato in momenti diversi il pestaggio e la sua successiva re-
clusione. Dapprima ha fatto risalire tale evento al giorno successivo al suo
arrivo. Di lì a poco ha rettificato la propria versione affermando che si sa-
rebbe trattato della sera stessa il suo trasferimento a Sawa. Sennonché, a
distanza di poche battute, egli ha nuovamente modificato la propria ver-
sione, collocando l’evento ad una settimana di distanza dall’inizio della sua
esperienza al campo di addestramento (cfr. atto A5, pag. 6 e 7). In seguito,
nell’ambito dell’audizione sui motivi svoltasi a distanza di poco di più di un
mese, il ricorrente ha dichiarato di essere stato rinchiuso verso l’una di
mattina del giorno successivo al suo arrivo (cfr. atto A10, pag. 5). Allo
stesso modo anche le riserve dell’autorità intimata quanto all’accoglienza
ricevuta risultano almeno in parte condivisibili. Nel corso dell’audizione sui
motivi d’asilo, l’insorgente ha infatti inizialmente asserito di non essersi pre-
sentato e di non sapere in che modo i responsabili abbiano potuto identifi-
care lui e gli altri presenti rispetto alle persone presenti nella lista dei con-
vocati (cfr. atto A10, pag. 9). Successivamente, sempre in detto contesto,
egli ha invece dichiarato che al suo arrivo i militari avrebbero fatto un ap-
pello sulla base della lista in loro possesso, in modo da stabilire l’identità
delle persone e da creare diverse colonne (cfr. atto A10, pag. 17). Ora, è
D-6322/2017
Pagina 11
innegabile che queste due versioni dei fatti siano difficilmente conciliabili
tra loro. Oltremodo, differentemente da quanto proposto dal ricorrente, il
fatto che l’appello nominativo sia o meno stato sufficiente per garantire l’ac-
certamento dell’identità delle persone non pare poter essere considerata
una discriminante essenziale nell’accertamento della contraddittorietà
delle sue allegazioni. Inoltre, quandanche l’interessato non sia effettiva-
mente stato confrontato al riguardo, la questione non risulta decisiva
avendo egli avuto ampia facoltà di esprimersi in sede ricorsuale (cfr. sen-
tenza del Tribunale D-3240/2017 del 25 settembre 2017 consid. 4.2 e 6.6).
D’altra parte, anche quanto asserito a proposito delle percosse subite in
corso di detenzione appare discrepante. Il ricorrente ha infatti dapprima
indicato che durante la prigionia lui e i codetenuti sarebbero stati sempre
picchiati (cfr. atto A5, pag. 6). A rigore di logica, questa formulazione lascia
però intendere una componente di regolarità che non è tuttavia presente
nella testimonianza da lui fornita nel corso della successiva audizione, ove
ha riferito di un solo pestaggio ed escluso espressamente altri episodi di
violenza (cfr. atto A10, pag. 17). Anche a tal riguardo, la lettura alternativa
proposta in sede ricorsuale pare poco persuasiva, essendosi l’auditore
espressamente riferito alla situazione personale dell’interessato e non a
considerazioni di carattere generale. Da ultimo, ma non in termini di impor-
tanza, vi sono da annoverare anche alcune incoerenze quanto alla fuga ed
alle persone presenti in tale contesto. In un primo momento l’insorgente ha
infatti lasciato intendere che lui e gli undici compagni di detenzione avreb-
bero abbandonato il campo congiuntamente approfittando dell’opportunità
offerta dall’utilizzo del bagno. Il ricorrente ad altre cinque persone avreb-
bero lasciato Sawa proprio da una finestra presente nel locale adibito ai
servizi igienici mentre gli altri sei detenuti sarebbero fuggiti dalla finestra
della stanza (cfr. atto A5, pag. 6: “[…] insieme a me si trovavano rinchiuse
altre undici persone […] siamo scappati approfittando di quando ci hanno
portato in bagno […] in bagno siamo andati la metà ossia sei mentre gli
altri sei sono fuggiti dalla finestra della stanza”). Ciò non risulta però com-
patibile con la successiva versione dei fatti, avendo l’insorgente in tale sede
affermato che le persone fuggite dal bagno sarebbero state cinque, per un
totale di undici disertori e che egli non avrebbe conosciuto i ragazzi soprag-
giunti da altri luoghi (cfr. atto A10, pag. 14: “noi dal bagno siamo fuggiti in
cinque. Poi dopo abbiamo incontrato altri ragazzi che erano fuggiti da altri
luoghi. In tutto eravamo in undici”). Anche a tal riguardo non vi è d’altronde
modo di seguire la tesi proposta in sede ricorsuale, allorquando secondo il
senso della sua prima versione i ragazzi che egli non avrebbe conosciuto
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Pagina 12
sarebbero gli stessi ad aver passato con lui un’intera settimana di deten-
zione.
6.3 In definitiva, le dichiarazioni dell’insorgente non possono dunque es-
sere qualificate come verosimili. Ciò detto, non si può ritenere che quest’ul-
timo abbia disertato durante il servizio attivo o che abbia ricevuto un ordine
di marcia prima di lasciare il proprio paese d’origine.
7.
Infine, v’è altresì da constatare che l’asserito espatrio illegale, in assenza
di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia mal-
vista dalle autorità eritree, non giustifica il riconoscimento della qualità di
rifugiato (cfr. sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come
ref.], consid. 5.1).
8.
Nel complesso è dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto lo
statuto di rifugiato ed ha negato l’asilo all’interessato.
9.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione in-
cidentale del 5 dicembre 2017, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria
giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1
LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
D-6322/2017
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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