Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6324/2011
Sen t e n z a d e l 3 0 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice JeanPierre Monnet;
cancelliere Bruno D'Amaro.
Parti A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 novembre 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 11 agosto 2011
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 24 agosto 2011 (di seguito: verbale 1) e del
26 ottobre 2011 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 10 novembre 2011, di non entrata nel merito
della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata all'interessato il
14 novembre 2011 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 21 novembre 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato; data d'entrata: 22 novembre 2011);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale in data 22 novembre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria del 24 agosto 2011, l'interessato
ha dichiarato di essere cittadino tunisino di etnia araba e religione
islamica, nato a B._______ (Tunisia), con ultimo domicilio nel luogo di
nascita ed ivi d'aver vissuto dalla nascita fino all'espatrio (cfr. verbale 1,
pagg. 1 seg.);
che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, egli ha raccontato che
avrebbe lasciato la Tunisia il (…) non a causa di un suo problema, ma
bensì per motivi legati ai problemi di suo padre; che, infatti, il di lui padre
sarebbe stato costretto a lasciare la Tunisia perché avrebbe svolto un
lavoro d'intermediario per gli affari immobiliari di un certo C._______,
come
agente di vendita di terreni e appartamenti; che il padre avrebbe favorito
diverse espropriazioni di immobili, tra l'altro in modo abusivo; che, in
seguito, avendo preso nota di certe aggressioni nei confronti dei figli di
colleghi di suo padre, egli avrebbe temuto di essere anche lui vittima di
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aggressioni con l'acido da parte delle famiglie alle quali suo padre
avrebbe tolto le proprietà (cfr. verbale 1, pag. 5);
che, inoltre, nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo del
26 ottobre 2011, il ricorrente – a differenza, rispettivamente in aggiunta
all'audizione sommaria – ha asserito che avrebbe chiesto l'asilo in
Svizzera perché i figli di un amico di suo padre sarebbero stati pestati a
sangue e aggrediti con l'acido; che, siccome gli autori di dette aggressioni
sarebbero in grado di commettere lo stesso delitto nei suoi confronti, egli
avrebbe deciso di espatriare dalla Tunisia, insieme a suo padre e suo
fratello D._______ di cui gli ultimi due sarebbero rimasti in Marocco
(cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 4 seg.);
che, nella decisione del 10 novembre 2011, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto inattendibili le allegazioni del richiedente e che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata
nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, nonché ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito di essere stato in possesso solo
di una carta d'identità; che, nonostante avrebbe contattato sua sorella per
farsi spedire il documento d'identità, a causa di diversi problemi, l'invio di
detto documento tutt'ora non sarebbe stato possibile; che, inoltre, come
già spiegato nella seconda audizione, siccome la casa nella quale
avrebbe vissuto sarebbe andata a fuoco, non gli sarebbe stato più
possibile di presentare la sua carta d'identità;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì,
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7 consid. 5 e 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, in merito al possesso di un documento d'identità, il ricorrente,
nell'audizione sommaria del 24 agosto 2011, dapprima ha assicurato che
avrebbe potuto contattare la sua famiglia per farsi inviare la carta
d'identità originale (cfr. verbale 1, pag. 5);
che, nell'audizione sui motivi d'asilo del 26 ottobre 2011, egli invece ha
dichiarato, in mancanza di soldi, di non essere stato in grado di telefonare
(cfr. verbale 2, pag. 3); che, circa due settimane dopo la prima audizione,
egli tuttavia sarebbe inizialmente riuscito a contattare sua sorella due
volte, dopodiché la linea telefonica si sarebbe interrotta e non sarebbe
stato più possibile contattarla (cfr. verbale 2, pag. 2); che, egli sarebbe
comunque riuscito a concordare con sua sorella che lei si sarebbe recata
a casa sua per fargli pervenire un fax (cfr. verbale 2, pag. 3); che,
nonostante ciò, la sorella non sarebbe stata in grado di giungere a casa
dell'interessato poiché la situazione pericolosa sul posto non le avrebbe
permesso di entrare in casa (cfr. verbale 2, pag. 3); che, secondo le
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ultime affermazioni nella seconda audizione, circa un mese prima, la casa
del ricorrente in effetti sarebbe stata incendiata (cfr. verbale 2, pag. 8),
per il che, come
affermato nel ricorso, egli non sarebbe stato più in grado di far pervenire
la carta d'identità; che, alla domanda perché l'incendio della casa lo
ricorderebbe pressoché solamente alla fine della seconda audizione, il
ricorrente ha risposto semplicemente che avrebbe confermato già
all'inizio dell'audizione l'incendio, solo che, l'interprete non l'avrebbe
tradotto
(cfr. verbale 2, pag. 8);
che, in casu, la vicenda circa l'improvviso incendio di casa sua, asserita
solamente alla fine della seconda audizione – con i seguenti cambiamenti
dei motivi per i quali egli non sarebbe stato in grado di far pervenire un
documento d'identità – risulta molto vaga e non presenta alcun elemento
di verosimiglianza; che, non è credibile che l'insorgente, a causa di un
presunto incendio di casa, non sarebbe più stato in grado di ottenere la
carta d'identità lasciata in Tunisia; che, inoltre, detto documento non
l'avrebbe portato con sé, malgrado la decisone di partire;
che, oltre ciò, interrogato sul proprio viaggio d'espatrio, il ricorrente ha
raccontato, di essere partito da casa sua in Tunisia insieme a suo padre,
suo fratello, D._______, e sua sorella, E._______, il (…); che, mentre suo
padre e suo fratello sarebbero fuggiti in Marocco, egli, dapprima, si
sarebbe recato a F._______ (Tunisia) e tre giorni dopo avrebbe raggiunto
un altro fratello, G._______, a H._______ in Tunisia (cfr. verbale 1,
pag. 5); da H._______ sarebbe espatriato in data (…) nascondendosi in
un TIR il quale sarebbe stato caricato su una nave nel porto di I._______
(Tunisia); che con il viaggio in nave egli avrebbe raggiunto un porto, a lui
non noto; che avrebbe proseguito il tragitto fino a L._______ in Provincia
di M._______ (Italia), da dove sarebbe sceso dal camion; che, dopo aver
trascorso due mesi a L._______, lavorando tra l'altro in nero
(cfr. verbale 1, pag. 6), per il resto dei circa sei mesi trascorsi in Italia, si
sarebbe recato a N._______ ed altre località italiane; che da N._______,
lavorando anche lì occasionalmente in nero, si sarebbe recato in treno
illegalmente ad O._______ in Svizzera (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.);
che alla luce di quanto esposto, il racconto del ricorrente risulta
inverosimile e vista l'ovvia inattendibilità e l'inconsistenza delle suddette
dichiarazioni in merito al mancante documento d'identità, il Tribunale ha
ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa;
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che, inoltre, il ricorrente non ha presentato in sede di ricorso, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove che sembrino suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta
l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto una procedura d'esame sommaria, delle domande che si
fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente
irrilevanti;
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che il ricorrente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese d'origine solo per i problemi di suo padre legati al lavoro con gli
immobili in Tunisia temendo dunque di essere vittima di aggressioni con
l'acido poiché già i figli di un amico rispettivamente di un collega di suo
padre sarebbero stati aggrediti con l'acido; che le asserite allegazioni
rendono palesemente assente una sufficiente intensità di pregiudizi ai
sensi dell'art. 3 LAsi;
che nell'insieme, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata
nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a titolo d'esempio, il ricorrente si è ripetutamente contraddetto in
punti chiave della sua argomentazione; che, nella prima audizione, egli
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dapprima ha asserito che suo padre sarebbe stato aggredito dalle
persone che avrebbe espropriato; che, poco dopo, egli si è smentito
asserendo che, non suo padre, ma bensì i suoi colleghi sarebbero stati
vittime delle aggressioni (cfr. verbale 1, pag. 5); che, come terza variante,
il ricorrente, nella seconda audizione, ha asserito che le vittime delle
presunte aggressioni sarebbero state gli amici con i quali avrebbe
lavorato suo padre e i figli di quest'ultimi (cfr. verbale 2, pag. 5); che,
inoltre, egli non avrebbe potuto fornire i nomi delle vittime, nemmeno nel
caso specifico, in quale egli ha asserito che la vittima sarebbe stata un
intimo amico di suo padre (cfr. verbale 2, pag. 7);
che, oltre ciò, almeno in due circostanze, il ricorrente ha depositato
dichiarazioni importanti con molto ritardo rendendo in tale modo il suo
racconto ancora di più inverosimile; che, in primis, egli ha asserito solo
nella seconda audizione che sarebbe venuto a conoscenza del fatto che
gli aggressori avrebbero cercato di scoprire il suo indirizzo (cfr. verbale 2,
pagg. 5 seg.); che, in secondo luogo, egli l'incendio di casa, per il quale
non sarebbe stato più possibile lasciarsi inviare la sua carta d'identità, lo
ha fatto valere quasi alla fine della seconda audizione (cfr. verbale 2,
pag. 8); che, in questo senso, è molto sorprendente che egli alla
domanda perché non sarebbe stato in grado di farsi inviare la sua carta
d'identità, non ha asserito in primo luogo un accaduto così grave come
l'incendio di casa sua asserendo inoltre che l'interprete non avrebbe
tradotto all'inizio della seconda audizione le sue dichiarazioni circa
l'incendio (cfr. verbale 2, pag. 8);
che a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, quanto raccontato dall'insorgente a sostegno della
sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pag. 725733;
DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 e segg.);
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1
[DTAF 2009/50 consid. 9]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr);
che, inoltre, nonostante le manifestazioni e contestazioni ancora presenti,
la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane,
celibe, non ha figli e sembra di godere di una buona formazione
scolastica, poiché avrebbe frequentato anche il liceo e soprattutto
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avrebbe lasciato la Tunisia dopo essersi licenziato da un occupazione
fissa essendo operatore di linea P._______ presso la Q._______ a
R._______ (Tunisia); che, infatti, avrebbe lavorato prima di espatriare dal
2004 fino al 20 febbraio 2011 (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, egli
sembra avere una rete familiare e sociale in Tunisia rispettivamente in
Marocco, costituita, da suo padre, tre sorelle e due fratelli (cfr. verbale 1,
pag. 3);
che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla
problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
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(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro
Data di spedizione: