Corte IV
D-6326/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Maurice Brodard;
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 settembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6326/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
l'esame osseo della mano a cui il richiedente è stato sottoposto in data
10 agosto 2010 ed il relativo rapporto;
il verbale d'audizione dell'interessato del 23 agosto 2010, in occasione
del quale al richiedente, tra l'altro, è stato conferito il diritto di essere
sentito sulla maggior età, sul risultato dell'esame osseo del 10 ago-
sto 2010, come pure sulla rinuncia di conferirgli una persona di fiducia;
il verbale d'audizione del 6 settembre 2010;
il verbale di decisione dell'UFM del 6 settembre 2010, notificata all'in-
teressato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 6 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata 7 settembre 2010);
copia degli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo
federale (TAF) in data 7 settembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguo-
no, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice
unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e
la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi);
che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, di etnia C._______,
nato a D._______, nello Stato di E._______, con ultimo domicilio a
F._______, nello Stato di G._______ (cfr. verbale d'audizione del
23 agosto 2010, pagg. 1 e 2);
che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per il timore
di essere ucciso da un individuo, certo H._______, che avrebbe in
passato commissionato a dei sicari l'omicidio dei suoi genitori poiché
questi ultimi sarebbero stati contrari all'elezione di H._______ quale re
(cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 6);
che egli sarebbe fuggito il (...) partendo da I._______, ove avrebbe
preso un aereo, non sapendo però indicare il luogo dove sarebbe at-
terrato; che, in seguito, egli avrebbe proseguito il suo viaggio in auto
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sino in Svizzera, dove sarebbe giunto il (...) (cfr. verbale d'audizione
del 23 agosto 2010, pagg. 2 e 8); che, inoltre, egli ha confermato che il
volo sarebbe durato sei ore e che avrebbe sempre viaggiato in compa-
gnia di un passatore (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag.
8);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che il richiedente
non è stato in grado di rendere verosimile di essere minorenne;
che l'UFM ha inoltre considerato, da un lato, che il richiedente non ha
consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documen-
to d'identità o di viaggio valevole; che dall'altro lato, detto Ufficio ha ri -
tenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allon -
tanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso, l'insorgente ha innanzitutto ribadito di avere solo 17
anni e che l'UFM avrebbe modificato arbitrariamente la sua data di na -
scita, basandosi su un esame osseo di dubbia validità scientifica e su
alcune incongruenze irrilevanti; che, per ciò che concerne la mancata
consegna dei documenti d'identità, egli ritiene di aver fornito motivi
scusabili che spiegano le ragioni che non gli hanno permesso di con-
segnare i documenti richiesti e che, nel suo caso, date le ragioni che
l'hanno costretto a fuggire dalla Nigeria, vi sarebbe quantomeno la ne-
cessità di ulteriori chiarimenti; che, infine, il suo allontanamento in Ni -
geria non sarebbe ragionevolmente esigibile, visto che la sua vita sa-
rebbe in pericolo e la situazione in detto Paese non sarebbe sicura;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvi-
soria; che ha, altresì, presentato domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
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che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo
minorenne che non è accompagnato, viene nominata una persona di
fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al
massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al
raggiungimento della maggiore età;
che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minor
età; che, pertanto, è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudi -
ziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui moti -
vi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata
minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo
all'età indicata (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30, consid. 6.4.1.
segg.);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni su -
scettibili di rendere altrimenti plausibile la sua minore età;
che segnatamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, egli
non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità;
che, infatti, non ha consegnato nessun documento d'identità;
che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe di-
chiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di
viaggio (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg. 4 segg.);
che, per di più, il ricorrente è stato alquanto vago e ha reso dichiara-
zioni inattendibili circa la sua biografia e in particolare in merito al suo
percorso scolastico; che, infatti, il ricorrente, nato a suo dire il (...), ha
affermato di aver frequentato sei anni di scuola primaria, adducendo di
aver iniziato detta scuola all'età di sei anni e di averla terminata nel
(...), ciò che significherebbe che egli aveva otto anni soltanto alla fine
della scuola primaria (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010,
pagg. 2 e seg.); che confrontato a detta incoerenza, l'insorgente si è li -
mitato a rispondere che forse si era dimenticato quando aveva termi-
nato questa scuola (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg.
3); che, oltre a ciò, egli non ha saputo rispondere alla domanda sull'età
che avrebbe avuto quando ha cominciato, nel (...), la scuola seconda-
ria, o meglio e soltanto dopo che la domanda gli sia stata posta per
ben tre volte e dopo averci pensato a lungo, egli ha risposto che aveva
circa (...) anni, (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg. 3);
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che, in aggiunta, il ricorrente non è stato in grado nemmeno di indicare
la data di nascita e di morte dei suoi genitori o quanti anni avevano al
momento della sua nascita (cfr. verbale d'audizione del 23 ago-
sto 2010, pag. 4 e verbale d'audizione del 6 settembre 2010, pag. 3);
che, alla luce di tali dichiarazioni lacunose e contraddittorie – su punti
essenziali del ricorrente e dei suoi genitori – risulta assolutamente im-
possibile credere che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è
proprio la sua data di nascita e che, pertanto, quest'ultima sia verosi -
mile;
che, in considerazione di quanto suesposto, l'insorgente non è stato in
grado di rendere verosimile e provare l'asserita minorità;
che, in siffatte condizioni, l'esame osseo a cui è stato sottoposto il ri -
corrente, e le risultanze dello stesso, sono superflue ed irrilevanti nella
fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimi-
glianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor età;
che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione som-
maria del 23 agosto 2010, l'UFM ha giustamente considerato il ricor-
rente come maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia
che lo accompagnasse nella procedura d'asilo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri -
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5);
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che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, inoltre, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non avere
mai posseduto e richiesto né un passaporto, né una carta d'identità,
adducendo che nel suo Paese bisognava essere maggiorenni per otte-
nere la carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del del 23 agosto 2010,
pag. 5); che, per di più, alla domanda su cosa avrebbe fatto per procu-
rarsi un documento d'identità dopo aver firmato il formulario di richie-
sta di detto documento, egli ha semplicemente risposto di aver provato
a chiamare un numero in Nigeria ma di non essere riuscito a prendere
la linea (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg. 5 e 6);
che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, l'autore del gravame ha
semplicemente dichiarato di essere di essere partito in aereo da
I._______, di aver viaggiato per sei ore, senza saper neppure indicare
il nome della compagnia con la quale avrebbe volato e/o il nome del
luogo dove sarebbe atterrato (cfr. verbale d'audizione del 23 ago-
sto 2010, pagg. 2 e 8); che, in aggiunta, egli non è riuscito a fornire
nessun dettaglio in merito al viaggio in auto che avrebbe fatto fino in
Svizzera, limitandosi ad affermare che lo stesso sarebbe durato tante
ore (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 8); che risulta
pure assai improbabile che l'insorgente non abbia dovuto pagare al -
cunché per il viaggio d'espatrio, come egli ha per contro dichiarato in
sede d'audizione (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 8);
che, infine, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione cir-
ca l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del
suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il mancato possesso dei documenti d'identità, come
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pure quelle in relazione all'asserita minorità, il TAF ha ragione di con-
cludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro -
cedura sommaria, nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può risulta-
re sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei
motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare
dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'i -
nattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa
di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata
protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, con-
sid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di esser ucciso dalle persone che avrebbero
assassinato i suoi genitori;
che egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti
o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della
domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, basti rilevare a titolo di esempio che il richiedente si è
contraddetto a più riprese già in occasione della prima audizione; che,
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infatti, egli ha dichiarato, in un primo tempo, che entrambi i genitori
sarebbero stati uccisi, mentre invece, in un secondo tempo e quando
si trattava di esporre i motivi della sua domanda, egli ha soltanto
menzionato l'uccisione del padre (cfr. verbale d'audizione del
23 agosto 2010, pagg. 4 e 6); che confrontato a tale lacuna, egli si è
limitato a affermare che avevano ucciso anche la madre (cfr. verbale
d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 6); che pure riguardo alla
cronologia relativa all'uccisione del padre e del re di allora, l'insorgente
si è contraddetto (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pagg. 6
e seg.); che, oltre a ciò, egli è stato alquanto generico circa la
frequenza e le date degli attacchi subiti da H._______ e/o dai suoi
uomini (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 7 e verbale
d'audizione del 6 settembre 2010, pagg. 4 e 6); che, infine, anche il
racconto in relazione all'evento che l'avrebbe fatto fuggire dalla
Nigeria, è privo di dettagli, senza tralasciare che il ricorrente si è
contraddetto più volte sulla data di detto evento, menzionando
alternamente (...) e/o (...) (cfr. verbale d'audizione del
6 settembre 2010, pag. 7);
che, di conseguenza, alla luce delle dichiarazioni lacunose del ricor-
rente quanto ai fatti e in considerazione di tutti gli altri elementi con-
traddittori e vaghi, sopramenzionati, che toccano i punti essenziali del
racconto del ricorrente, v'è ragion di concludere alla manifesta invero-
simiglianza dei motivi d'asilo addotti;
che, in tale contesto ed a titolo abbondanziale, non v'è motivo di rite -
nere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se
opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, o non pos -
sa disporre in patria di un'alternativa di rifugio in un'altra regione;
che, pertanto, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti
come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
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all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmen-
te esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
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che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede una formazione scolastica di almeno nove anni (cfr. verbale
d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 2); che, inoltre, stando a quanto
riferito, il ricorrente dispone pure di una rete sociale in patria, ove vi -
vrebbe almeno una sorella, il parroco che avrebbe provveduto al suo
sostentamento dopo la morte dei genitori e lo zio autore dell'assassi-
nio di questi ultimi (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag.
4);
che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, peraltro, da un esame d'uffi-
cio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
J._______, (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di J._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricor -
rente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale am-
ministrativo federale)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
Pagina 13