Corte IV
D-6328/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
A._______, nato il (...),
Serbia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata in merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° settembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6328/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
i verbali d'audizione del 24 agosto 2010 (di seguito: verbale 1) e del
1° settembre 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 1° settembre 2010, notificata
oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 6 settembre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data
7 settembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
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lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere originario di B._______ (Repubblica della Serbia),
dove è nato e vissuto fino al suo espatrio, in data del (...),
che ha affermato di essere espatriato per i problemi avuti con un
gruppo di cittadini di B._______, iniziati circa cinque o sei anni fa, che,
minacciandolo, gli avrebbero più volte estorto dei soldi; che, in due
occasioni, l'avrebbero pesantemente malmenato; che avrebbe
denunciato tali fatti alla Polizia, la quale, per il primo episodio, non gli
avrebbe creduto e, per il secondo, avrebbe arrestato un certo D.B.,
facente parte del detto gruppo; che, in seguito, avrebbe ricevuto
pressioni dai compagni di D.B., affinché ritirasse la denuncia, cosa che
avrebbe fatto; che, infine, poco prima dell'espatrio, sarebbe stato
minacciato di morte se non avesse dato loro la somma di EUR 1000.-,
ciò che l'avrebbe convinto a lasciare il suo paese,
che ha dichiarato aver viaggiato in automobile dalla Serbia alla
Svizzera, attraversando la Croazia, la Slovenia e l'Italia, munito di
passaporto,
che l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha
inserito la Serbia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le
allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sarebbero
inverosimili siccome inconsistenti, contraddittorie, nonché marcate da
una mancanza di sostanza e di logica, di modo che non
emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione del
richiedente a persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che detto Ufficio ha anche
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua
esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, il richiedente dichiara, innanzitutto, di ritenere che la
Serbia non possa considerarsi un Paese sicuro, in quanto sarebbe
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stato vittima di gravi minacce, come pure di violenze, e lo Stato non
sarebbe in grado di proteggerlo; che fa valere, in secondo luogo, che
le presunte incongruenze rilevate dall'UFM sarebbero il frutto di
equivoci o impressioni soggettive di detto Ufficio, che gli elementi che
deporrebbero a favore della credibilità delle sue allegazioni sarebbero
da considerarsi di gran lunga preminenti rispetto all'eventuali minime
incongruenze; che, peraltro, vi sarebbero indizi di persecuzioni di
rilievo che avrebbero dovuto indurre l'UFM ad entrare nel merito della
domanda d'asilo; che, infine, il rinvio verso la Serbia dovrebbe essere
considerato inesigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di
persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
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che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
1° aprile 2009, la Repubblica della Serbia nel novero dei Paesi esenti
da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il ricorrente non è stato in grado di collocare in
modo preciso gli avvenimenti centrali del suo racconto, ovvero le due
aggressioni di cui sarebbe stato vittima, peraltro contraddicendosi, in
particolare, riguardo alla prima aggressione nella quale sarebbe stato
ferito con un coltello, affermando che sarebbe avvenuta "circa tre anni
fa" (cfr. verbale 1, pag. 5), rispettivamente "tre o quattro anni fa" (cfr.
verbale 1, pag. 6), per poi asserire che si sarebbe verificata "quattro o
cinque anni fa" (cfr. verbale 2, pag. 3, D14); che la medesima
considerazione vale in merito alla seconda aggressione, che avrebbe
avuto luogo "due anni e mezzo fa" (cfr. verbale 1, pag. 6),
rispettivamente "tre anni fa circa" (cfr. verbale 2, pag. 3, D14); che,
inoltre, riguardo all'ultima minaccia di morte che adduce di aver subito,
il ricorrente non ne ricorda la data, dichiarando, in modo vago, che
l'avrebbe subita "poco prima di partire" (cfr. verbale 1, pag. 6),
rispettivamente "quattro o cinque settimane fa" (cfr. verbale 2, pag. 9,
D88); che l'incapacità di indicare in modo più preciso la data di tali
eventi conduce a ritenerli inverosimili; che, oltre a ciò, il ricorrente, in
merito alla prima aggressione – nella quale sarebbe stato accoltellato
– si è contraddetto circa il luogo dove sarebbe successa, in quanto ha
dapprima affermato che: "sono venuti a casa mia, hanno chiesto soldi,
mi hanno colpito col coltello e poi sono scappati" (cfr. verbale 1,
pag. 6), mentre, in seguito, ha indicato di essere stato picchiato la
prima volta nel parco centrale di B._______ (cfr. verbale 2, pag. 7,
D63); che, inoltre, l'aver dapprima sporto denuncia per le addotte
persecuzioni, per poi ritirarle sotto le ulteriori minacce dello stesso
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gruppo, invece di denunciare anche quest'ultime alle forze dell'ordine –
che avendo arrestato D.B. dimostravano di voler dar seguito alle
denuncie del ricorrente e di punire tali atti di ricatto – mal si coniuga
con la logica dell'agire; che, in aggiunta, l'insorgente non è stato in
grado di dare informazioni riguardo al seguito della sua denuncia,
segnatamente non ha saputo indicare alcun responsabile
dell'inchiesta, né un riferimento qualsiasi dell'incarto (cfr. verbale 2,
pag. 5, D46 e D47); che, per di più, quanto addotto non è corroborato
da alcun elemento della benché minima consistenza; che il non aver
tentato di contattare il suo avvocato al fine di ottenere documenti a
sostegno dei fatti raccontati è un ulteriore elemento di
inverosimiglianza; che, infine, non soccorono l'insorgente le mere
allegazioni ricorsuali secondo le quali le incongruenze rilevate
dell'UFM sarebbero il frutto di equivoci o impressioni soggettive di
detto Ufficio,
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 4 LStr, nella Repubblica della Serbia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
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generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni
procedurali [OAsi 1]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che, infatti, egli è giovane, ha una formazione scolastica,
avendo segnatamente frequentato, a B._______, la (...) per tre anni,
nonché dell'esperienza professionale avendo lavorato dal 2005 al
2008 in un albergo ed in seguito in diversi bar e ristoranti (cfr. verbale
1, pag. 2 e 3); che, inoltre, il ricorrente dispone in patria di una rete
sociale e famigliare, ritenuto che sua moglie, suo figlio, i suoi genitori e
due sue sorelle abitano a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 3),
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), oltre
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alla carta d'identità che già possiede (cfr. risultanze processuali); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, incarto n. di rif. N (...) (per corriere
interno; in copia)
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione:
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