Corte IV
D-6337/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nata il (...),
Repubblica della Serbia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 settembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6337/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data
1° febbraio 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 12 e 26 febbraio 2009, nonché del
3 settembre 2009,
la decisione dell'UFM del 29 settembre 2009, notificata all'interessata
il giorno seguente (cfr. risultanze processuali),
il ricorso dell'insorgente - in lingua inglese - inoltrato il 7 ottobre 2009
per telefax e in copia all'UFM, il quale l'ha trasmesso senza indugio via
telefax per competenza al Tribunale amministrativo federale (TAF),
la decisione incidentale del 16 ottobre 2009, con la quale il TAF ha
invitato la ricorrente a regolarizzare il gravame, presentando - entro tre
giorni lavorativi a partire dal giorno seguente la notifica della decisione
- l'atto di ricorso del 7 ottobre 2009 in orginale e firmato, con
comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine, nonché copia della decisione impugnata,
la tempestiva presentazione il 21 ottobre 2009 - tramite invio
raccomandato - dell'atto di ricorso in originale e nuovamente firmato
da parte della ricorrente,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco
ed il ricorso è stato presentato in inglese; che tuttavia, da un lato, le
audizioni a cui è stata sottoposta l'insorgente, contestate dalla stessa
in sede di ricorso, sono state tenute in italiano; che, dall'altro lato, la
ricorrente non conosce né la lingua tedesca né la lingua italiana; che,
considerati altresì la ripartizione delle risorse umane di codesto
Tribunale dal punto di vista linguistico ed un impiego efficiente delle
stesse, la presente sentenza può essere redatta a titolo eccezionale in
lingua italiana,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha
dichiarato di essere di etnia (...) e di aver vissuto sin dalla nascita a
B._______, situata nella municipalità di C._______ (Repubblica della
Serbia),
che la richiedente ha affermato di essere espatriata, nel (...), insieme
al suo fidanzato D._______, per il timore che suo padre potesse
ucciderli; che, infatti, il padre dell'interessata - che li avrebbe visti
insieme, rispettivamente che sarebbe venuto a conoscenza che
stavano insieme - non sarebbe stato d'accordo circa la loro relazione e
la loro intenzione di sposarsi,
che l'interessata - unitamente al suo fidanzato - avrebbe lasciato
C._______ munita della sua carta d'identità; che ella avrebbe
raggiunto in bus l'Albania, da dove avrebbe proseguito nascosta in un
camion fino ad arrivare in Italia e poi in Svizzera, senza subire
controlli; che, giunta in Svizzera, sarebbe stata ospitata da un amico
del suo fidanzato, prima di presentare la sua domanda d'asilo al
Centro di registrazione e di procedura di E._______,
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che, nella decisione del 29 settembre 2009, l'UFM ha constatato, da
un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Repubblica della Serbia
nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia
d'asilo presentate dalla richiedente sono totalmente infondate,
siccome contraddittorie e discordanti, di modo che non emergerebbero
dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a
persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e la
sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha addotto di essere scioccata dalla
decisione negativa e inumana dell'UFM che metterebbe in pericolo la
sua vita; che ella sostiene che i verbali d'audizione conterrebbero
numerosi errori: le frasi sarebbero state scritte e tradotte
erroneamente e le date sarebbero state riportate in modo scorretto;
che, quanto ai motivi d'asilo, l'insorgente ha fatto valere di non essere
soltanto innamorata del suo fidanzato D._______, ma di averlo usato
per salvarsi; che, a causa delle divergenze politiche con suo padre,
segnatamente viste le loro differenti opinioni, essa sarebbe
considerata una potenziale nemica per la sua famiglia e per la società;
che, pertanto, ella rischierebbe la vita; che la ricorrente non sarebbe
disposta ad accettare l'imposizione di alcuna regola dittatoriale; che,
infine, la ricorrente ha addotto di non essersi potuta preparare contro
la decisione dell'UFM, in quanto non avrebbe trovato nessuno per
scrivere il suo ricorso a causa delle sue possibilità linguistiche; che, di
conseguenza, ha chiesto più tempo per poter reagire contro la
decisione dell'UFM, nonché una terza audizione; che la ricorrente
avrebbe il timore di dover pagare con la sua vita, se venisse rinviata in
Serbia, essendosi opposta alla sua famiglia, alla sua società e alle
regole imposte dalla religione,
che, preliminarmente, le censure della ricorrente relative alla
possibilità di presentare ricorso e alla concessione di una terza
audizione non meritano tutela; che, quanto alla prima, l'insorgente ha
chiaramente avuto modo di esporre nell'atto di ricorso le sue
motivazioni di merito nella lingua inglese da lei conosciuta; che, la
ricorrente non abbia esposto tutto quanto necessario, non può che
essere imputato all'insorgente stessa, la quale tra l'altro avrebbe
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potuto disporre dell'assistenza giuridica per i richiedenti l'asilo; che,
quanto alla seconda censura, la ricorrente ha debitamente sottoscritto
i verbali d'audizione, confermando così le dichiarazioni da lei rese e
trascritte, senza alcuna riserva; che, d'altronde, nemmeno la
rappresentante dell'opera assistenziale F._______ presente
all'audizione federale diretta ha fatto valere qualsivoglia problema circa
lo svolgimento delle audizioni; che, di conseguenza, le suddette
richieste della ricorrente sono respinte,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di
persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 marzo 2009, la Repubblica della Serbia nel novero dei Paesi esenti
da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
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censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, l'insorgente ha reso numerose dichiarazioni
contraddittorie su punti essenziali del suo racconto, come rettamente
rilevato dall'UFM; che, a titolo d'esempio, basti rilevare che ella si è
contraddetta sul momento in cui avrebbe conosciuto il suo fidanzato,
colui per il quale avrebbe addirittura preso la decisione di lasciare
definitivamente il suo Paese d'origine nonché la sua famiglia; che la
ricorrente infatti ha inizialmente affermato di aver conosciuto
D._______ un anno prima dell'espatrio e che avrebbero instaurato una
relazione, incontrandosi di nascosto, vedendosi al bar (cfr. verbale
d'audizione del 12 febbraio 2009 pag. 5), mentre che ha poi dichiarato
di aver conosciuto il suo fidanzato "a gennaio, poco prima di andare
via, una o due settimane prima" (cfr. verbale d'audizione del
3 settembre 2009 D36 pag. 5); che, chiamata a pronunciarsi su tale
palese contraddizione, l'insorgente ha affermato che per un anno si
sarebbero frequentati di nascosto, per telefono, non osando uscire di
casa e che solo a gennaio si sarebbero incontrati (cfr. ibidem, D77-79
pag. 9); che, tale giustificazione, oltre ad essere in contrasto con le
dichiarazioni della ricorrente secondo cui lei e il suo fidanzato si
sarebbero frequentati di nascosto, vedendosi al bar (cfr. sopra verbale
d'audizione del 12 febbraio 2009 pag. 5), risulta altresì illogica, tanto
più che essa non ha saputo ricordare il numero di telefono del suo
fidanzato, allorquando ha affermato di sentirlo tutti i giorni,
rispettivamente quando poteva (cfr. verbale d'audizione del
3 settembre 2009 D86-87 pag. 10),
che, inoltre, circa le persecuzioni di cui la ricorrente pretende essere
oggetto da parte di suo padre, in considerazione della sua asserita
relazione con D._______, l'insorgente non ha fatto menzione - in
occasione della prima audizione - né di minacce né di violenze da
parte del padre (cfr. verbale d'audizione del 12 febbraio 2009 pagg. 5-
6); che, se tale fosse stato effettivamente il caso, la ricorrente non
avrebbe atteso le domande n. 43 e 44 dell'audizione federale diretta,
per indicare di essere stata minacciata e picchiata dal padre (cfr.
verbale d'audizione del 3 settembre 2009 D43-44 pag. 6),
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che, infine, le asserzioni della ricorrente fatte valere in sede di ricorso
circa l'esistenza di problemi politici o d'ordine religioso in patria sono
mere affermazioni di parte, tardive, nonché non corroborate da alcun
mezzo di prova, ragion per cui non meritano alcuna considerazione,
che, in tale contesto, segnatamente alla luce dell'inverosimiglianza del
racconto reso dalla ricorrente sulla base degli elementi sopraevocati,
non v'è motivo ad ogni modo di ritenere che la ricorrente non possa
ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi, ovvero da parte della sua famiglia, nei suoi
confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nella
Repubblica della Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la
ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che nella Repubblica
della Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale,
che, pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente
esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
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che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21),
che, peraltro, il fatto di essere fidanzata o di vivere in concubinato con
un richiedente l'asilo, che si trova altresì in Svizzera, non costituisce
un ostacolo alla pronuncia e all'esecuzione dell'allontanamento ai
sensi dell'art. 44 cpv. 1 in fine LAsi,
che, inoltre, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione
personale della ricorrente, ritenuto che ella è giovane, ha una
formazione scolastica ed è in buona salute,
che, infatti, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici,
che, infine, oltre alla sua famiglia, la ricorrente dispone verosimilmente
di una fitta rete sociale in patria, dove essa ha vissuto sin dalla
nascita,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando la necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi), oltre alla carta d'identità che già possiede (cfr.
risultanze processuali); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (per corriere interno; in copia; n. di rif.
N [...]; allegato: incarto UFM)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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