B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6337/2019
Sen t en z a d e l 1 9 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gérard Scherrer, Hans Schürch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A.______, nato il (…),
Siria,
patrocinato dalla MLaw Cinzia Chirayil,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 21 novembre 2019.
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 17 agosto
2019,
il rilevamento delle generalità del 23 agosto 2019 (cfr. atto 13/6),
i verbali delle audizioni sui motivi d’asilo del 9 ottobre 2019 (cfr. atto 21/21,
di seguito: verbale 1) e del 12 novembre 2019 (cfr. atto 23/7, di seguito:
verbale 2)
la bozza di decisione negativa sull’asilo del 19 novembre 2019 ed il parere
al riguardo del rappresentante legale, consegnato alla SEM il giorno se-
guente,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 21 novembre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 31/1), con
cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato
l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera salvo ammetterlo provviso-
riamente per causa d’inammissibilità,
il ricorso del 2 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 3 dicembre 2019), con cui il ricorrente ha concluso all’annulla-
mento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifu-
giato ed alla concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine alla restitu-
zione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione; altresì ha
presentato una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel
senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo con protestate tasse, spese e ripetibili,
l’avviso di ricevimento trasmesso al ricorrente il 5 dicembre 2019,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
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che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato co-
stituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che essendo stato l’insorgente posto a beneficio dell’ammissione provviso-
ria in applicazione dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, la presente procedura verte uni-
camente sulla questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della
concessione dell’asilo nonché sulla pronuncia dell'allontanamento,
che il richiedente asilo, cittadino siriano di etnia araba e confessione sun-
nita attivo nello smercio di telefoni cellulari, ha asserito di aver lasciato il
paese nel febbraio del 2017 a causa di una serie di episodi concatenatasi
tra il 2012 e l’espatrio e del timore di essere arruolato nell’esercito; che nel
2012 egli avrebbe subito un fermo presso un posto di blocco e gli sarebbe
stato sequestrato un tablet destinato alla vendita ed il motorino; che all’ini-
zio del 2013 l’interessato sarebbe stato fermato in un contesto analogo, e
gli sarebbe stato chiesto di accendere un altro tablet che avrebbe così
perso valore per via della garanzia; che sempre nel corso di tale anno
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avrebbe subito un ulteriore controllo nel corso del quale un soldato lo
avrebbe approcciato mettendogli un braccio sulle spalle e guardandolo in
modo provocatorio; che nel 2015 il richiedente sarebbe stato sequestrato
per alcune ore da delle persone che lo avrebbero incolpato per dei presunti
danni alla vettura del loro capo, risiedente nella zona dei dignitari del re-
gime, e preteso il risarcimento contattando telefonicamente il suo datore di
lavoro; che una volta messosi commercialmente in proprio, egli avrebbe
avuto un diverbio con un cliente, il quale avrebbe successivamente tentato
di disturbare la sua attività inviandogli persone poco rispettabili in negozio;
che nel 2016 le autorità lo avrebbero interpellato e trattenuto per alcuni
giorni in quanto fuori dal negozio sarebbe stata affissa un effige riconduci-
bile allo Stato islamico; che dopo verifiche il richiedente asilo sarebbe stato
rilasciato senza subire ulteriori conseguenze; che quanto al rischio di in-
corporazione nelle forze armate, egli ha fatto presente di aver rinviato più
volte il reclutamento grazie a delle iscrizioni fittizie all’università; che
nell’ambito di diversi controlli occorsi nel periodo summenzionato, egli, sep-
pur avrebbe dovuto far fronte ad alcune insinuazioni circa la validità dei
rinvii, non sarebbe mai stato astretto a presentarsi per il reclutamento; che
nel marzo del 2017 l’interessato avrebbe però esaurito tutte le possibilità
di rinvio, per il che avrebbe optato per l’espatrio; che egli ha altresì fatto
presente di provenire da un feudo alauita, laddove risiederebbe tutt’ora il
padre, che seppur ideologicamente contrario al regime, non avrebbe mai
svolto alcuna attività politica (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.; verbale 2,
pag. 2 e seg.),
che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha considerato irrilevanti
l’integralità dei motivi d’asilo addotti dall’insorgente,
che nel proprio gravame, questi propone però una diversa lettura delle ra-
gioni alla base della sua domanda di protezione; che dal momento ch’egli
avrebbe assunto un comportamento percepito come ostile dalle autorità
siriane, segnatamente visto che sarebbe stato accusato di appartenere ad
un’organizzazione terroristica per via della professione di fede affissa all’in-
fuori della sua bottega, la sua renitenza alla leva avrebbe potuto condurre
all’emanazione di sanzioni a carattere sproporzionato rilevanti per l’asilo;
che vista la molteplicità di episodi vissuti dall’insorgente, il suo profilo fami-
gliare e personale e le peculiarità nella regione di Latakia, l’autorità di prima
istanza avrebbe dovuto esaminare in modo più dettagliato le probabili in-
terconnessioni tra questi fattori e la renitenza,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
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che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l’ado-
zione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che
motivano una domanda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel
loro Paese d’origine; che conseguentemente, siffatti motivi non sono di per
sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una per-
secuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi; che in altri termini, in virtù dei
motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve es-
sere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua reni-
tenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri
pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5
e 5),
che in tal senso, un’eventuale sanzione per renitenza o diserzione non co-
stituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni ec-
cezionali; che ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata,
o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendente-
mente dall’entità della pena, quando l’incorporazione nell’esercito com-
porta l’esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la parte-
cipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo di
combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coin-
cida con quella dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una si-
tuazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e
GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259),
che quanto alla situazione in Siria, occorre ammettere che secondo il senso
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della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l’incorporazione nell’esercito
non vada di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della con-
cessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6); che invero il regime siriano
considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qua-
lora in passato l’interessato sia già stato identificato come tale; che la ca-
talogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnata-
mente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al
regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza; che in una pari
eventualità v’è da ritenere altamente probabile che il rifiuto di servire venga
considerato quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest’ultimo,
che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legit-
timamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una
punizione sproporzionata avente carattere politico, atta a giustificare il ri-
conoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 6.7.3),
che in specie non si può tuttavia partire dal presupposto che l’insorgente,
che al momento dell’espatrio non era ancora stato reclutato né tantomeno
aveva partecipato a manovre militari, in caso di renitenza alla leva rischi di
essere esposto ad una sanzione aggravata o sproporzionatamente severa,
per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi,
che per sua stessa ammissione egli non proviene da una famiglia di oppo-
sitori attiva; che le puntuali vicissitudini con le autorità da lui elencate non
possono apparentarsi con un’identificazione quale antagonista politico; che
in particolare, il fermo del 2016, è stato ingenerato dalla presenza di un’ef-
fige riconducibile ad un gruppo terroristico attivo nel contesto siriano e si è
saldato con il pronto rilascio del ricorrente previe verifiche dall’esito nega-
tivo circa l’esistenza di legami con il medesimo; che a tale episodio non
sono inoltre seguite ulteriori problematiche con le autorità; che egli stesso
ha inoltre dichiarato di aver richiesto ed ottenuto un permesso di viaggio
all’estero dopo gli eventi incriminati (cfr. verbale, pag. 17),
che oltremodo, per essere rilevanti in materia d’asilo, le misure adottate
debbono raggiungere una certa intensità, rendendo oggettivamente non
sopportabile l’esistenza nel paese d’origine (cfr. DTAF 2010/28 consid.
3.3.1.1),
che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art.
3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è ricono-
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sciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconosci-
bili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere
esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione
(cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, se-
gnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua ap-
partenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che
colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere
un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è
l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurispru-
denza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su
indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e
secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3
LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse-
cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii),
che il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l’esistenza di mi-
nacce attuali e concrete; che in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve
intercorrere un nesso causale temporale. Quest’ultimo è da considerarsi
decaduto, in regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita
e l’espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che a norma
della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere rico-
nosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la
fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono
motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a
giustificare una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50
consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che oltre al nesso causale
temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la per-
sistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il biso-
gno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento
della pronuncia della decisione nel paese d’origine sia già intervenuto un
cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presup-
porre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto
all’esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condi-
zione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1);
che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento
dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause
che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora
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(cfr. WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza
del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1),
che su tali presupposti, gli eventi vissuti in patria (sequestro di tablet e mo-
torino, approccio inopportuno da parte di un membro delle forze di sicu-
rezza, accusa di aver danneggiato un veicolo, fermo per accertamenti circa
presunti legami con l’Isis) risultano ininfluenti in materia d’asilo anche se
analizzati senza riguardo alla questione dell’arruolamento,
che detti episodi paiono infatti sconnessi e non lasciano trasparire finalità
persecutorie concrete da parte dell’apparato statale o di terzi,
che in relazione a quanto accaduto tra il 2012 ed il 2015 fa in primis difetto
il necessario nesso causale temporale e materiale con l’espatrio, essen-
dosi gli eventi in questione svoltisi anni addietro ed avendo l’interessato
ricondotto la fuga ad altre ragioni; che detti avvenimenti nemmeno raggiu-
gono la necessaria intensità,
che la già citata assenza di conseguenze dopo il rilascio del 2016 non per-
mette inoltre di indentificare in capo al ricorrente dei motivi oggettivamente
riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta probabilità e in un
futuro prossimo, a una persecuzione nel caso di un ipotetico rientro in Siria,
che la sola appartenenza alla corrente sunnita dell’Islam non è inoltre de-
cisiva, essendo una persecuzione collettiva di tale gruppo confessionale in
Siria esclusa dalla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale D-7797/2016
del 15 novembre 2017 consid. 7),
che non vi erano dunque ragioni per riconoscere lo statuto di rifugiato e per
concedere asilo all’insorgente,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che in casu il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la
SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4);
che pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontana-
mento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che non vi del resto alcuna necessità di retrocedere gli atti alla SEM per
completare l’istruzione,
che il ricorso va dunque respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: