Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6338/2011
Sen t e n z a d e l l ' 1 1 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Afghanistan,
rappresentato dalla Signora Felicina Proserpio,
ESBAS Basel, Beratungsstelle für Asylsuchende,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011 / N […].
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Visti:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera
l'8 febbraio 2011;
il confronto effettuato con il registro EURODAC in data 9 febbraio 2011
dal quale risultava che il richiedente era stato sottoposto il
22 gennaio 2011 ad un esame dattiloscopico in Italia a E._______
(cfr. act. A 3/2);
la richiesta di presa in carico dell'interessato del 3 marzo 2011 inoltrata
alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento (CE)
n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito:
Regolamento Dublino);
la mancata delibera da parte delle autorità italiane entro i due mesi di
termine legale a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere
giusta l'art. 18 cpv. 7 Regolamento Dublino;
la decisione dell'UFM del 13 maggio 2011 di non entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), con contestuale pronuncia
dell'allontanamento dell'interessato in Italia, ordinando l'esecuzione al più
tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 maggio 2011
(D2908/2011) che ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente contro
suddetta decisione nel quale l'insorgente ha allegato la sua minore età
per il mezzo di un documento d'identità originale ma senza relativa
traduzione;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 16 giugno 2011
(D3201/2011) che ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione
della sentenza D2908/2011 indicando che il documento d'identità, già
peraltro sottoposto ad un apprezzamento giuridico nella procedura di
ricorso, non era atto ad ammettere una revisione;
la domanda di riesame inoltrata all'UFM da parte del richiedente il
5 luglio 2011 tendente, tra le altre cose, ad accertare la sua minore età;
il trasferimento dell'interessato verso l'Italia avvenuto il 20 luglio 2011;
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lo stralcio del 28 luglio 2011 della domanda di revisione a seguito del
deposito da parte del ricorrente della seconda domanda d'asilo in
Svizzera il 25 luglio 2011;
il secondo confronto effettuato con il registro EURODAC in data
25 luglio 2011 dal quale risulta che il richiedente era stato sottoposto il
22 gennaio 2011 ad un esame dattiloscopico in Italia a E._______ e che
in data 9 febbraio 2011 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera a
F._______ (cfr. act. B 3/1);
il verbale d'audizione del 10 agosto 2011, con previa convocazione della
rappresentante legale, in occasione della quale è stato concesso il diritto
di essere sentito in merito alla domanda d'asilo e circa ad un'eventuale
evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata
nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con il relativo
allontanamento verso l'Italia;
la richiesta di ripresa in carico del richiedente dell'8 settembre 2011
inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del
Regolamento Dublino;
la mancata delibera da parte delle autorità italiane entro termine legale a
decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta l'art. 20
cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino;
la decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011 (notificata all'interessato il
15 novembre 2011; cfr. avviso di ricevimento) di non entrata nel merito
della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con
contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato in Italia,
ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del
termine di ricorso ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe
avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato il trasferimento
dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e
possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto
di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non
sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente
del relativo art. 3;
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il ricorso pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) via fax il 22 novembre 2011 (timbro del plico raccomandato
dell'originale del ricorso: 22 novembre 2009; data d'entrata:
23 novembre 2011) con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione; egli ha, altresì, concluso alla
concessione dell'effetto sospensivo ed ha presentato una domanda
d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali;
le misure supercautelari del 23 novembre 2011 ordinate dal Tribunale
volte a sospendere l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente con
effetto immediato;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 23 novembre 2011;
l'ordinanza del 29 novembre 2011 con la quale il Tribunale ha restituito
l'effetto sospensivo al ricorso quindi revocato le misure supercautelari del
23 novembre 2011, ha trasmesso una copia del suddetto all'UFM ed ha
invitato quest'ultimo ad inoltrare una sua eventuale risposta entro un
termine fissato il 15 dicembre 2011;
le osservazioni del 15 dicembre 2011 con le quali l'UFM ha indicato che
la competenza dell'Italia è data, avendo quest'ultima tacitamente
accettato la richiesta di presa a carico del richiedente susseguente il
deposito della domanda d'asilo in Svizzera dell'8 febbraio 2011;
l'ordinanza del 19 dicembre 2011 con la quale il Tribunale ha trasmesso
la risposta del 15 dicembre 2011 dell'UFM all'insorgente invitandolo ad
inoltrare una sua eventuale replica entro un termine fissato il
3 gennaio 2011;
la replica pervenuta via fax al Tribunale il 3 gennaio 2012 (timbro del plico
raccomandato: 3 gennaio 2012; data d'entrata: 4 gennaio 2012) e
trasmessa all'UFM per conoscenza, con la quale, in sostanza, il ricorrente
ritiene la Svizzera competente per la sua domanda d'asilo vista la sua
minore età;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco ed
il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente
sentenza può essere redatta in italiano;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
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che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura d'asilo e d'allontanamento;
che l'UFM, applicando l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, esamina la competenza
per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal
Regolamento Dublino (art. 29a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che nel Regolamento Dublino – al quale la Svizzera ha aderito il
12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una
domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [ADD,
RS 0.142.392.68]) – sono contenute le norme legali applicabili in
relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la
procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima
dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in
cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta
presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del
Regolamento Dublino; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed.,
Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.);
che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati
membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un Paese terzo
presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio;
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 2ª frase Regolamento Dublino, una domanda
d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato
come Stato membro competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che detto capo III enuncia i criteri di determinazione dello Stato
competente secondo il principio della gerarchia dei criteri; che ogni
criterio di determinazione dello Stato membro competente è applicabile
solo se quello precedente previsto dal Regolamento Dublino non trova
applicazione nella fattispecie (art. 5 Regolamento Dublino; cfr. op. cit.,
n. 1 segg. pag. 86); che, l'ultimo criterio pertinente in caso d'inapplicabilità
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dei precedenti è quello del luogo del deposito della domanda d'asilo
giusta l'art. 13 Regolamento Dublino);
che giusta l'art. 6 Regolamento Dublino, se il richiedente asilo è un
minore non accompagnato, è competente per l'esame della domanda di
asilo lo Stato membro nel quale si trova un suo familiare, purché ciò sia
nel miglior interesse del minore; che in mancanza di un familiare, è
competente per l'esame della domanda lo Stato membro in cui il minore
ha presentato la domanda d'asilo;
che, vista l'applicazione gerarchica dei criteri di determinazione dello
Stato membro competente (art. 5 cpv. 1 Regolamento Dublino), l'art. 6 2ª
frase è applicabile anche in caso in cui vi sia stata una precedente
entrata – legale od illegale – o vi siano altri criteri di determinazione della
competenza dello Stato membro (cfr. op. cit., n. 7, pag. 89 seg.);
che, secondo l'esame EURODAC del 25 luglio 2011, il ricorrente ha
depositato una domanda d'asilo unicamente in Svizzera (cfr. act. B 3/1);
che, l'UFM, durante la procedura di prima istanza della seconda domanda
d'asilo sembrerebbe aver riconosciuto all'insorgente la qualità di minore
non accompagnato (cfr. act. B 11/2, act. B 13/1, act. B 14/11, nonché il
primo alias della decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011);
che l'accertamento della minore età del ricorrente e l'eventuale qualità di
minore non accompagnato è decisivo per determinare lo Stato membro
competente per l'esame della domanda d'asilo;
che, nella decisione impugnata, è indicato sommariamente, che nel caso
di specie sarebbe già stata inoltrata la richiesta di ripresa in carico alle
autorità italiane, per il che sarebbe irrilevante prendere in considerazione
la minore o la maggiore età del ricorrente;
che invece di considerare l'accertamento della minore o della maggiore
età come irrilevante (cfr. decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011),
l'UFM avrebbe dovuto non di meno chinarsi su quest'allegazione;
che in altre parole, l'autorità inferiore, nel caso in disamina e nell'ambito di
una nuova richiesta, non poteva esimersi dall'esaminare questa
circostanza, basandosi semplicemente su un apprezzamento anticipato
delle prove avvenuto in un contesto in cui, nella prima procedura, il
Tribunale, potendo esimersi dal farlo, era giunto ad una conclusione
considerando altri elementi come predominanti;
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che, di conseguenza, l'UFM è incorso in un accertamento incompleto dei
fatti giuridicamente importanti;
che il ricorso è accolto conformemente al motivo enunciato all'art. 106
cpv. 1 lett. b LAsi, la decisione dell'11 novembre 2011 annullata e gli atti
di causa sono trasmessi all'UFM per completamento dell'istruttoria e
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA);
che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una
indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato;
che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie
derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla
base degli atti di causa in CHF 800.– (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché
art. 14 cpv. 2 TSTAF);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM dell'11 novembre 2011 è annullata.
3.
Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per il completamento
dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 800.– a titolo di spese ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: