B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6340/2019
Sen t en z a d e l 2 3 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Grégory Sauder,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A.______, nato il (…),
Arabia Saudita,
patrocinato da Ugo Di Nisio,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto,
casella postale 1328, 6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 21 novembre 2019.
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 26
settembre 2019,
il rilevamento dei dati personali del 3 ottobre 2019,
il verbale dell’audizione del 7 novembre 2019,
la bozza di decisione negativa sull’asilo del 19 novembre 2019 ed il parere
al riguardo del rappresentante legale datato 20 novembre 2019,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 21 novembre 2019 (notificata il medesimo giorno), per il cui tramite
detta autorità ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato pronunciando
nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone
l’esecuzione,
il ricorso del 2 dicembre 2019 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata:
18 novembre 2019), per il cui tramite l’insorgente ha richiesto
l’annullamento della succitata decisione e la concessione dell’asilo in
Svizzera, in subordine la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo
esame delle allegazioni e per complemento istruttorio; in via ancor più
subordinata la concessione dell’ammissione provvisoria; contestualmente
e con protesta di spese e ripetibili, di essere esentato dal pagamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
la decisione incidentale del 4 dicembre 2019, per il cui tramite il giudice
dell’istruzione, previo accoglimento della domanda di assistenza
giudiziaria, ha invitato l’autorità inferiore a presentare la propria risposta al
ricorso,
le osservazioni della SEM del 18 dicembre 2019,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
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rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile
(art. 3 cpv. 2 LAsi),
che a sostegno della sua domanda d’asilo l’insorgente ha allegato temere
per la sua incolumità per via del suo ateismo e della relativa apostasia,
circostanze a suo dire stato apprese da alcuni colleghi, i quali avrebbero
fraudolentemente registrato i suoi propositi onde denunciarlo alle autorità
(cfr. atto 11, pag. 3; atto 15, pag. 2, 6),
che pur avendo menzionato l’ateismo dell’interessato nell’esposto fattuale
di cui alla bozza di decisione del 10 novembre 2019 (cfr. atto 18, pag. 4),
la SEM ha però limitato la sua disamina dei motivi d’asilo alla
verosimiglianza della presunta consegna alle autorità della registrazione
contenente le sue esternazioni critiche avverso religione e regime (cfr. atto
18, pag. 5-6),
che la rappresentanza legale aveva già sollevato la questione dell’ateismo
dell’insorgente nell’ambito del parere sulla bozza di decisione del 20
novembre 2019, citando anche alcuni rapporti indipendenti sulla questione
(cfr. atto 19, pag. 2),
che l’autorità inferiore, nella decisione del 21 novembre 2019, ha
parafrasato tali argomentazioni, omettendo però anche in tale contesto di
confrontarsi con le singole questioni dell’ateismo e della correlata
apostasia (cfr. decisione avversata, pag. 6-7),
che in sede ricorsuale l’insorgente ribadisce di temere atti pregiudizievoli a
prescindere dalla reale esistenza di una procedura a suo carico nel paese
d’origine (cfr. ricorso, pt. 4),
che inspiegabilmente e ciò malgrado, nemmeno nell’ambito della risposta
al ricorso l’autorità inferiore ha effettuato una disamina giudiziosa quanto
ai rischi di persecuzione ingenerati dalla sola presunta condizione di ateo
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apostata, non curandosi oltremodo di rimetterne in discussione la
verosimiglianza,
che dette circostanze non paiono tuttavia d’acchito prive di rilevanza per
l’esito della vertenza, essendo il solo abbandono della fede islamica nel
contesto saudita potenzialmente causa di trattamenti contrari alla
convenzione e l’ateismo equiparato a terrorismo (cfr. United States
Commission on International Religious Freedom, USCIRF Annual Report
2018 - Tier 1: USCIRF-recommended Countries of Particular Concern
(CPC) - Saudi Arabia, 25 April 2018; consultato all’indirizzo
il 3 dicembre 2019),
che su tali presupposti, avendo la SEM omesso di esprimersi su parte dei
motivi d’asilo addotti dall’interessato, v’è da riscontrare una violazione del
suo diritto di essere sentito,
che difatti, tale garanzia procedurale, già deducibile dall’art. 29 cpv. 2 Cost.
e concretizzata agli art. 26 e seg. PA, impone all’autorità giudicante di
prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa
nell’ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. art. 32 PA,
DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3, WALDMANN/BICKEL,
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 30 n. 3),
che un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni,
premessa essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti,
che in riferimento a ciò, si necessita che l’autorità menzioni, quantomeno
brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo
che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua
portata ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184
consid. 2.2.1, 136 I 229, Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n°4
consid. 5),
che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323
consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5),
che il Tribunale ha già avuto modo di ribadire a più riprese quanto precede
e richiama pertanto all’attenzione l’autorità inferiore, la quale era del resto
già stata resa edotta della problematica con la decisione incidentale del 4
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dicembre 2019 (cfr. segnatamente le recenti sentenze del Tribunale D-
3811/2017 del 24 giugno 2019 riguardante una cittadina saudita e D-
5254/2019 del 23 ottobre 2019),
che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 21 novembre
2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA)
affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a
pronunciare una nuova decisione,
che l’autorità di prima istanza è invitata a valutare in primo luogo se
l’asserito abbandono della fede islamica e l’ateismo siano da considerarsi
verosimili e sinceri, se del caso per il tramite dell’esperimento di ulteriori
misure istruttorie; che nell’affermativa sarà necessario analizzare il rischio,
per il ricorrente, di subire trattamenti pregiudizievoli a causa di tale
orientamento religioso e verificare se il solo fatto di sottomettersi
all’ordinamento legislativo e culturale in essere comporti una pressione
psichica insopportabile; che si rilevi già sin d’ora come le argomentazioni
proposte in sede di risposta circa l’inattualità della minaccia appaiano
d’acchito problematiche segnatamente laddove implicano che l’insorgente,
per evitare pregiudizi, si conformi all’ordine sociale in vigore (cfr. al riguardo
HATHAWAY/FOSTER, the Law of Refugee Status, 2014, pag. 393; OSAR
[ed.], Manuel de la procédure d’asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 199 e
riferimenti citati),
che non si prelevano spese processuali (art. 64 e 65 PA),
che non vengono attribuite indennità ripetibili (art. 111ater LAsi ),
che la pronuncia è definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 21 novembre 2019 è
annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento
dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei
considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono accordate spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: