B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6344/2019
Sen t en z a d e l 3 1 genn a i o 20 2 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
William Waeber, Contessina Theis,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…), e la nipote
B._______, nata il (…),
Afghanistan,
entrambe patrocinate dalla Signora Simona Cautela,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed
allontanamento;
decisione della SEM del 25 novembre 2019.
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Fatti:
A.
A._______ e la nipote B._______, cittadine afghane, sono entrate in Sviz-
zera il 18 luglio 2019 con i genitori, rispettivamente nonni (N […]) ed il
18 luglio 2019 hanno depositato una domanda d'asilo. Il padre della bam-
bina, sarebbe invece scomparso senza lasciare notizie all'incirca due set-
timane prima mentre si trovavano in Francia (cfr. atto 22/3).
B.
Il 30 luglio 2019 la SEM ha sentito la bambina B._______ in un'audizione
per minori non accompagnati in presenza della sua persona di fiducia ed
in parte della zia (cfr. atto 23/8). La bambina avrebbe dichiarato di essere
stata riconosciuta quale rifugiata in Grecia con i suoi famigliari (padre, zia
ed i nonni). Dalle ulteriori investigazioni della SEM, in particolare dalla con-
sultazione del sistema EURODAC, è risultato che A._______ aveva depo-
sitato domanda d'asilo in Grecia il 16 ottobre 2017 e che il 30 marzo 2018
aveva ottenuto protezione dalle autorità greche (cfr. atto 13/1).Il 31 lu-
glio 2019 l'autorità inferiore ha quindi svolto con la richiedente un colloquio
Dublino per un'eventuale competenza delle autorità greche allo svolgi-
mento della procedura d'asilo (cfr. atto 28/2). Ella si è dichiarata contraria
ad un eventuale allontanamento in Grecia poiché sarebbero stati minac-
ciati dal passatore per non aver restituito i soldi per il viaggio dalla Turchia
alla Grecia.
C.
In data 2 agosto 2019 le autorità svizzere hanno presentato alle competenti
autorità greche una richiesta di riammissione di A._______ e della nipote
minorenne (cfr. atto 33/5 e 36/5) in applicazione della Direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98
del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e l'Accordo bilaterale di riam-
missione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una pro-
tezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Go-
verno della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in
situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 5 agosto 2019 le competenti
autorità greche hanno accettato la riammissione delle interessate ed hanno
indicato che è stato loro riconosciuto lo statuto di rifugiati e che dispongono
di un permesso di soggiorno valido fino al 1° luglio 2021 (cfr. atti 39/1 e
41/1).
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Pagina 3
D.
Con scritti del 20 agosto 2019 (cfr. atti 46/2 e 47/8) la persona di fiducia e
rappresentante legale di B._______ ha da una parte trasmesso alla SEM
informazioni in merito agli sforzi effettuati per individuare l'attuale ubica-
zione del padre, mentre dall'altra ha segnalato la situazione di estrema vul-
nerabilità in cui verserebbe la bambina a causa dell'età e del vissuto fami-
liare piuttosto traumatico, quali l'abbandono della madre all'età di quattro
anni e la separazione forzata dal padre. Un rinvio in Grecia sarebbe con-
trario al suo superiore sancito dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107).
E.
Con domanda del 22 agosto 2019 le autorità svizzere hanno richiesto alle
autorità elleniche di confermare la validità del permesso di soggiorno an-
che per la minore B._______ (cfr. atto 50/1). Tali autorità hanno confermato
che la bambina è stata riconosciuta quale rifugiata il 2 marzo 2018 e che
dispone di un permesso di soggiorno valido fino al 5 giugno 2021 (cfr.
atto 56/1).
F.
Il 19 settembre 2019 la SEM ha svolto con le interessate un colloquio com-
plementare Dublino e concesso il diritto di essere sentito in merito all'even-
tuale non entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione
dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (cfr. atto 65/4 e 66/2). A._______ ha dichia-
rato che in Grecia la situazione non era buona, che lei e i suoi famigliari
non avevano una casa e che non erano al sicuro a causa del passatore.
Essi avrebbero richiesto un alloggio alle autorità greche che però, avendo
già loro riconosciuto l'asilo, non avrebbero loro riconosciuto altri benefici.
Lo Stato li avrebbe aiutati economicamente fino a poco prima della par-
tenza per la Svizzera, ma il sostegno non sarebbe stato sufficiente.
B._______ si è anche dichiarata contraria ad un ritorno in Grecia ed ha
espresso la volontà di restare in Svizzera con i famigliari (i nonni e la zia).
G.
In occasione della presa di posizione del 26 settembre 2019 in merito all'u-
nione dell'incarto ed al trattamento congiunto delle loro domande d'asilo
(cfr. atti 71/4 e 72/4), le richiedenti si sono dichiarate contrarie a tale unione.
Segnatamente, esse hanno rilevato che B._______ dovrebbe continuare
ad essere considerata quale minorenne non accompagnata posto la zia
non adempirebbe ai requisiti formali per il riconoscimento dell'autorità pa-
rentale.
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Pagina 4
H.
Il 22 ottobre 2019 l'autorità inferiore ha dato concesso alla minore non ac-
compagnata – per il tramite della sua persona di fiducia – il diritto di essere
sentito in merito alla non entrata nel merito della domanda d'asilo e ad
un'eventuale allontanamento della bambina verso la Grecia. Con scritto del
31 ottobre 2019 l'interessata ha inoltrato le proprie osservazioni ed ha in
premessa ritenuto che B._______ dovrebbe ancora essere considerata
come minore non accompagnata. In seguito, ella ha ritenuto che un suo
allontanamento in Grecia sarebbe contrario all'art. 3 CDF poiché in tale
Paese non aveva ricevuto né un alloggio né un'assistenza adeguata e rite-
nuta la situazione di particolare vulnerabilità della zia, dei nonni in età avan-
zata e di salute precaria, ella non potrebbe crescere in un contesto fami-
gliare sano ed equilibrato. Le carenze strutturali nel sistema d'asilo greco
sarebbe manifestamente accertate in numerosi studi internazionali. Le
specificità del caso e la situazione personale della bambina andrebbero
tenute in considerazione. La minore si sarebbe poi dichiarata in disaccordo
con la possibilità di tornare in Grecia insieme alla zia, preferendo restare in
Svizzera insieme ai famigliari. Palese, sarebbe in effetti l'inizio di una buona
integrazione della bambina, per il che un eventuale rinvio in Grecia si di-
scosterebbe in maniera assoluta dalla promozione del suo sostanziale e
adeguato sviluppo psico-fisico.
I.
Con scritti del 22 novembre 2019, le interessate hanno inoltrato due pareri
separati circa la bozza di decisione della SEM del 19 novembre 2019 di
non entrata nel merito della loro domanda d'asilo. In sostanza, esse hanno
nuovamente richiesto la separazione degli incarti ed hanno sottolineato la
buona integrazione in Svizzera di B._______. Le richiedenti hanno poi rile-
vato che A._______ avrebbe riferito di aver richiesto un consulto psicolo-
gico in ragione del forte stress psicologico dovuto alla situazione di insta-
bilità ed ai problemi di denaro con il passatore. Esse hanno poi ribadito di
essersi trovate in condizioni di abbandono e di essere state costrette a vi-
vere per strada dopo essere state allontanate dallo squat in cui alloggia-
vano. A sostegno di tali dichiarazioni esse hanno trasmesso all'autorità in-
feriore dei video.
J.
Con decisione del 25 novembre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr.
atto 88/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché
l'esecuzione dell'allontanamento delle richiedenti verso la Grecia.
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Il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro
ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accertamenti eseguiti sarebbe
risultato che le richiedenti avrebbero ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia
e le autorità greche avrebbero dato il loro consenso alla loro riammissione.
Altresì, la SEM ha ritenuto che essendo le interessate già state riconosciute
quale rifugiate in Grecia, non sussisterebbero elementi per ritenere adem-
piuti i criteri per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3
LAsi e le medesime non avrebbero neppure un interesse degno di prote-
zione, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, al riconoscimento della qualità di rifu-
giato. Le richiedenti potrebbero dunque rientrare in Grecia senza temere
un respingimento in violazione del principio di non respingimento.
Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera ai sensi
dell'art. 44 LAsi.
In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto che pur avendo effettuato l'unione
dell'incarto della minore con quello della zia, avrebbe continuato a consi-
derare la bambina quale minore non accompagnata. Invero, la persona di
fiducia sarebbe stata coinvolta in tutti i passi procedurali seguenti all'u-
nione. La congiunzione dei dossier sarebbe dunque da considerarsi una
misura amministrativa, giustificata dall'impossibilità attuale di ritrovare il pa-
dre di B._______ nonostante gli sforzi profusi e dal ruolo centrale di
A._______ nell'accompagnamento della bambina.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore
ha ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Anzitutto, la SEM ha rilevato che essendo la Grecia uno Stato di diritto con
un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la prote-
zione adeguata e non essendovi indizi indicanti che le autorità greche non
offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi,
in caso di ulteriori problemi con il passatore le richiedenti dovrebbero rivol-
gersi alle autorità di polizia.
In secondo luogo, le difficili condizioni di vita fatte valere in Grecia non co-
stituirebbero un motivo d'inesigibilità. In effetti, la Grecia sarebbe vincolata
alla Direttiva qualificazione i cui art. 26-29 e 32 autorizzerebbero i benefi-
ciari di protezione internazionale ad avere accesso ad un'attività retribuita,
sistema di istruzione generale o professionale per gli adulti, alla scolariz-
zazione per i bambini ed alla protezione sociale e all'alloggio. Più partico-
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larmente, l'art. 31 di tale direttiva prevede che le autorità provvedano a ga-
rantire che i minori non accompagnati vengano alloggiato presso familiari
adulti. Mentre l'art. 32 direttiva qualificazione garantirebbe l'accesso all'al-
loggio con modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di Paesi
terzi regolarmente soggiornanti in Grecia. La SEM ha quindi rilevato che
pur potendo essere il livello di vita effettivamente più basso in Grecia, gli
standard minimi del diritto internazionale, specialmente quelli emanati
dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati. Oltretutto, il Tribunale nella sua giuri-
sprudenza avrebbe negato l'esistenza di una pratica sistematica di discri-
minazione verso i beneficiari dello statuto di rifugiato nel loro accesso
all'impiego, all'assistenza sociale, al sistema sanitario, all'educazione o
all'alloggio. Conseguentemente, non vi sarebbero elementi concreti su-
scettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia.
Avendo le autorità elleniche riconosciuto la qualità di rifugiato alle richie-
denti, sarebbe loro competenza fornire il sostegno necessario. Per cui, sa-
rebbe compito delle interessate rivolgersi alle autorità greche per chiedere
aiuto e far valere i loro diritti. Ciò varrebbe in particolare per quanto riguarda
l'interruzione degli aiuti da parte delle autorità greche dopo l'ottenimento
della protezione. Essi dovrebbero infatti rivolgersi alle autorità competenti
per richiedere l'aiuto a cui avrebbero diritto. Inoltre, accanto alle strutture
statali vi sarebbero organismi di natura caritativa presso i quali i cittadini di
Paesi terzi potrebbero rivolgersi.
La SEM ha rilevato in seguito che neppure le difficoltà di accesso al mer-
cato del lavoro, conseguenza di una situazione economica problematica,
sarebbero un motivo di inesigibilità dell'esecuzione del rinvio verso la Gre-
cia. La difficile situazione economica riguarderebbe infatti l'insieme della
popolazione.
In conclusione, l'autorità inferiore ha ribadito che se dopo il ritorno in Grecia
le richiedenti dovessero essere realmente costrette dalle circostanze a vi-
vere in Grecia un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se questo
Stato dovesse violare le sue obbligazioni di assistenza, o dovesse portare
pregiudizio ai loro diritti fondamentali, sarebbe loro compito far valere i loro
diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia, facendo ricorso
alle adeguate vie di diritto.
Infine, la SEM ha rilevato che pur essendo di interesse primario per
B._______ il ricongiungimento con il padre, tale osservazione non sarebbe
pertinente nel quadro della valutazione dell'esigibilità del rinvio in Grecia.
Inoltre, gli sforzi intrapresi sia dalla rappresentanza legale che dall'autorità
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inferiore non avrebbero purtroppo ad oggi portato ai risultati sperati. Di con-
seguenza, in tale situazione, l'interesse superiore della bambina sarebbe
quello di restare insieme alla zia A._______, dal momento che la stessa
fungerebbe da principale persona di riferimento per la minore. Questo in-
teresse sarebbe assicurato anche in Grecia dove, in qualità di rifugiati, le
richiedenti potrebbero beneficiare di quanto previsto dalla sopracitata di-
rettiva qualificazione.
K.
Il 2 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 di-
cembre 2019), le interessate sono insorte con ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata
decisione della SEM ed hanno in particolare concluso all'annullamento del
provvedimento impugnato ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore
per il completamento dell'istruzione. In subordine, l'esecuzione dell'allonta-
namento non dovrebbe essere considerata né lecita né ragionevolmente
esigibile. Altresì, esse hanno presentato una domanda di assistenza giudi-
ziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e
del relativo anticipo con protestate tasse e spese.
Le ricorrenti sottolineano anzitutto l'eccezionale condizione di vulnerabilità
di B._______ dovuta da una parte all'assenza di entrambi i genitori, in par-
ticolare del padre scomparso pochi giorni prima di chiedere asilo in Sviz-
zera e dall'altra alle condizioni di estrema indigenza in cui si era ritrovata in
Grecia.
In seguito, le insorgenti ritengono che l'unione degli incarti di A._______ e
della nipote e l'emanazione di una decisione unica non parrebbe coerente
con lo statuto di minorenne non accompagnata della bambina e risulte-
rebbe poco convincente sul piano formale e procedurale. In particolare,
esse contestano le modalità di svolgimento della domanda di riammis-
sione. B._______ sarebbe infatti stata inserita nella richiesta della zia,
senza tuttavia specificare che ella doveva essere considerata quale minore
non accompagnata. Le autorità elleniche avrebbero poi accettato la loro
riammissione, confermando che A._______ sarebbe stata riconosciuta
quale rifugiata il 30 marzo 2019 ed avrebbe ottenuto un permesso di sog-
giorno valido fino al 1° luglio 2021, ma senza tuttavia fornire informazioni
specifiche in merito alla minore. Soltanto con un successivo scambio di
informazioni le autorità greche avrebbero precisato che B._______ sa-
rebbe stata riconosciuta quale rifugiata già il 2 marzo 2018 ed il suo per-
messo di soggiorno sarebbe valido fino al 5 giugno 2021. Da tali informa-
zioni risulterebbe dunque manifesto che la procedura d'asilo in Grecia della
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minore non si sarebbe svolta in congiunzione con quella della zia e dei
nonni. La questione di capire se in Grecia la minore sia stata oggetto di
una procedura d'asilo autonoma o congiunta col padre sarebbe nella fatti-
specie determinante. Già per questi motivi, la decisione impugnata an-
drebbe annullata.
In seguito, le insorgenti rilevano che la SEM avrebbe dovuto sforzarsi mag-
giormente nella ricerca del padre della minore conformemente all'art. 22
cpv. 2 CDF. L'autorità inferiore avrebbe infatti fornito alle autorità elleniche
soltanto le generalità del genitore secondo la traslitterazione del nome ef-
fettuata in Svizzera. Dal momento che risulterebbe una separazione delle
procedure d'asilo in Grecia tra B._______ ed i famigliari, la SEM avrebbe
potuto e dovuto fornire ulteriori dettagli e richiedere informazioni in merito
alla condizione della bambina in tale Paese.
Data la condizione di minore non accompagnata di B._______, la SEM
avrebbe dovuto tenere conto del principio dell'interesse superiore del fan-
ciullo sancito dall'art. 3 CDF quale elemento centrale dell'esame dell'esigi-
bilità dell'esecuzione del rinvio. Nel caso specifico risulterebbe chiaro che
la piccola in Grecia sarebbe stata costretta a vivere per strada in condizioni
igieniche assenti e in situazione di totale abbandono, di conseguenza si
potrebbe ritenere un elevato rischio che ella si ritrovi nelle medesime con-
dizioni in caso di ritorno in Grecia. A questo proposito la SEM avrebbe
omesso delle ato delle investigazioni approfondite al fine di accertarsi della
corretta presa a carico della minore da parte delle autorità greche e del
relativo inquadramento una volta tornata in territorio ellenico. Un rinvio in
Grecia sarebbe dunque contrario al suo interesse superiore. I nonni, in età
avanzata e in salute precaria e la zia A._______, non sarebbero in grado
di farsi carico della bambina. Infatti, malgrado siano stati beneficiari della
protezione internazionale, sarebbero stati costretti a dormire in una casa
abbandonata o per strada. L'art. 8 CEDU imporrebbe alle autorità di adot-
tare tutte le misure necessarie a garantire al fanciullo un contesto fami-
gliare funzionale al suo sereno sviluppo. La bambina si sarebbe altresì ben
integrata in Svizzera e sarebbe in grado di rispondere a delle semplici do-
mande in lingua italiana. Ella desidererebbe inoltre restare in Svizzera con
i suoi famigliari.
Per quanto attiene poi alla situazione specifica di A._______, le insorgenti
rilevano che la stessa si ritroverebbe in una condizione di enorme pres-
sione in ragione del trascorso in Grecia in situazione di povertà, della spa-
rizione del fratello e delle responsabilità delle quali rischierebbe di doversi
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fare carico nei confronti della nipote e dei genitori, entrambi analfabeti, an-
ziani e particolarmente vulnerabili. Altresì, in ragione del forte stress psico-
logico dovuto alla situazione d'instabilità in cui si trova, avrebbe chiesto un
consulto psicologico, ma al momento nessuna visita medica risulterebbe
essersi svolta.
Infine, in merito alle difficili condizioni di vita in Grecia, le insorgenti osser-
vano che il livello di criticità del sistema d'accoglienza greco, nonché le
impor-tanti difficoltà di effettivo accesso alle cure mediche sarebbero ac-
certate da numerosi studi specialistici. Un allontanamento in Grecia po-
trebbe dunque avvenire soltanto dopo un'attenta valutazione delle circo-
stanze individuali, al fine di accertare se le persone interessate benefice-
ranno al rientro dei necessari mezzi di sussistenza, dell'accesso al mercato
del lavoro all'alloggio e alle cure mediche. Tale accertamento farebbe nella
fattispecie difetto. Altresì, le interessate rilevano che si sarebbero più volte
rivolte alle autorità elleniche per chiedere un sostegno, tuttavia non avreb-
bero mai avuto alcun riscontro positivo. Contrariamente a quanto asserito
dall'autorità inferiore, oltre agli indizi concreti di rischi suscettibili di mettere
la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia, i video depositati mostre-
rebbero le condizioni di abbandono in cui le interessate si sarebbero ritro-
vate una volta espulsi dalla polizia dall'alloggio abusivo in cui soggiorna-
vano.
In conclusione, le insorgenti ritengono che l'autorità inferiore avrebbe
omesso di considerare dei fatti giuridici rilevanti per la domanda di asilo ed
avrebbe dunque violato il loro diritto di essere sentito. Pertanto, l'esecu-
zione dell'allontanamento non sarebbe né ammissibile né ragionevolmente
esigibile.
Al ricorso le interessate hanno allegato la comunicazione in originale della
Croce Rossa Svizzera in merito alla ricerca del padre di B._______.
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art.
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6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribu-
nale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra
tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore,
sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e relativi riferimenti).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv.
1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il
Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
Preliminarmente, per quanto concerne l'unione dell'incarto di B._______ a
quello della zia A._______ e la conseguente decisione unica, si rileva che
l'annullamento della decisione al fine di rendere due decisioni separate co-
stituirebbe nel caso in disamina un formalismo eccessivo, contrario all'in-
teresse superiore della minore. Invero, da una parte, malgrado la congiun-
zione dei due incarti, l'autorità inferiore ha rispettato tutte le garanzie pro-
cedurali per i minori non accompagnati (segnatamente la nomina della per-
sona di fiducia, diritto di essere sentito in merito alla non entrata nel merito
della domanda d'asilo ed all'eventuale allontanamento in Grecia) e dall'al-
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tra, malgrado la zia non abbia giuridicamente l'autorità parentale sulla bam-
bina, cosa che d'altronde la SEM non ha preteso, la stessa risulta momen-
taneamente la persona di riferimento per la minore. Il loro rapporta risulta
invero molto forte in ragione della particolarità della situazione, ovvero la
scomparsa del padre ed inoltre le interessate hanno vissuto dalla nascita
di B._______ fino ad oggi sempre insieme (dapprima in Iran e poi in Grecia,
atti 65/4 e 66/2). La zia avrebbe infatti sempre sostenuto e cresciuto la ni-
pote. Altresì, la rappresentante legale di A._______ è la medesima persona
della persona di fiducia di B._______, pertanto anche sotto questo aspetto
non si intravvedono motivi che giustificherebbero la disgiunzione delle pro-
cedure. In seguito, si rileva pure che con scritto del 29 luglio 2019
A._______ aveva espresso la volontà di poter assistere alla prima interro-
gazione della bambina (cfr. atto 22/3) in quanto: "Tale presenza pare nell'in-
teresse della minore, in ragione della sua giovanissima età e del legame
affettivo che manifestamente la lega ai familiari giunti con lei in Svizzera,
legame tanto più importante in considerazione della recente separazione
dal padre". A seguito di tale richiesta, la SEM aveva autorizzato la zia a
partecipare a parte dell'audizione della minore (cfr. atto 23/8). Affermare
ora che il dossier avrebbe dovuto essere mantenuto separato nell'interesse
superiore della bambina risulta dunque piuttosto contraddittorio e prete-
stuoso. Infine, con l'emanazione di una decisione unica risulta esservi una
garanzia ulteriore a che la minore non venga separata dai famigliari.
5.
In secondo luogo, in merito alle carenze istruttorie fatte valere dalle ricor-
renti circa l'individuazione del padre di B._______ il Tribunale rileva quanto
segue. Innanzitutto, come a giusto titolo osservato dall'autorità inferiore a
diverse riprese, è nell'interesse superiore della bambina ricongiungerla con
il padre. Secondariamente, conformemente all'art. 22 cpv. 2 CDF gli Stati
parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli
sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre orga-
nizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano
con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fan-
ciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori. Orbene, nel
caso in disamina, alla luce degli atti di causa non risulta che la SEM non
abbia collaborato alla ricerca del padre della bambina. Ma bensì, l'autorità
inferiore ha ella stessa svolto delle ricerche presso le autorità greche al fine
di ottenere le impronte digitali del genitore dal sistema EURODAC. A que-
sto proposito, non condivisibile risulta l'opinione delle ricorrenti secondo cui
la SEM non avrebbe effettuato degli sforzi sufficienti. Invero, l'autorità infe-
riore non soltanto ha trasmesso il nome del padre, ma bensì anche la sua
data di nascita così come le generalità della figlia (cfr. atto 73/1). Da tali
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informazioni le autorità elleniche avrebbero dunque potuto effettuare le ri-
cerche del caso. Di conseguenza, l'assenza di risultati dalla consultazione
nei database greci, non può nella fattispecie essere imputata all'autorità
inferiore. Alla luce delle suesposte considerazioni, la censura risulta dun-
que infondata.
6.
6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della
domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro
secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato preceden-
temente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un
effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione
del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza
tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere
eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).
Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Gre-
cia, come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea
di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto
del principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi).
6.2 Nella fattispecie, in Grecia, A._______ e la nipote B._______ sono
state riconosciute quali rifugiate e beneficiano di un permesso di soggiorno
valido fino al 1° luglio 2021 rispettivamente fino al 5 giugno 2021 (cfr.
atti 39/1 e 56/1). Inoltre la Grecia, in data 5 agosto 2019, ha dichiarato di
riaccettare le medesime sul proprio territorio. A richiesta specifica delle au-
torità svizzere, le competenti autorità elleniche hanno confermato il 29 ago-
sto 2019 che l'accettazione della domanda di riammissione concerneva
espressamente anche la minore B._______, la quale è stata anch'ella ri-
conosciuta quale rifugiata e dispone di un permesso di soggiorno (cfr.
atto 56/1).
Sulla base delle suesposte considerazioni, non può essere dato seguito
alla censura ricorsuale secondo cui la richiesta di riammissione non sa-
rebbe stata formalmente corretta. Nella richiesta di riammissione delle in-
teressate, è sì vero che la SEM ha presentato una richiesta unica per le
interessate, tuttavia ha anche espressamente informato le autorità greche
che la richiesta comprendeva pure la minore B._______, nipote di
A._______ (cfr. atto 36/5).
D-6344/2019
Pagina 13
A questo proposito risulta parimenti irrilevante sapere se le procedure d'a-
silo delle interessate in Grecia siano avvenute congiuntamente o meno poi-
ché ciò che è nella fattispecie determinate è il fatto che entrambe siano
state riconosciute quali rifugiate e che le autorità hanno accettato la loro
riammissione
6.3 Ad ogni buon conto, si deve partire dall'assunto che le ricorrenti non
sono state in misura di fornire elementi concreti atti a dimostrare che la
Grecia, (nonostante abbia loro riconosciuto lo statuto di rifugiato) rischi di
allontanarle verso l'Afghanistan disattendendo il principio del non respingi-
mento.
6.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano
incontestabilmente soddisfatte ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata
nel merito delle domande d'asilo.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia.
Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).
Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento.
8.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44
LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS
142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto ri-
guarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento
deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non
adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione
provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
D-6344/2019
Pagina 14
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
9.
A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è am-
missibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto interna-
zionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella mas-
sima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazio-
nale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare
l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più
volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una
situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di
destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU.
Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri
motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real
risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trat-
tamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi rife-
rimenti).
9.1 È pertanto necessario analizzare se tenuto conto della situazione ge-
nerale in Grecia e della situazione individuale dei ricorrenti, vi sono dei seri
motivi di considerare, in caso di rinvio in Grecia, l'esistenza di rischi perso-
nali, concreti e seri di essere sottoposti ad un trattamento proibito ai sensi
dell'art. 3 CEDU.
9.2 Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impu-
gnata, la Grecia è legata dalla direttiva qualificazione. In conformità
all'art. 39 direttiva qualificazione, la Grecia, con decreto presidenziale
(P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, ha
trasposto gli obblighi della direttiva qualificazione nel proprio diritto interno
nazionale.
Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti degli
insorgenti – ai quali ha riconosciuto la qualità di rifugiato – costituiscono la
non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assi-
stenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli stru-
menti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazio-
nale] della direttiva qualificazione). Gli obblighi positivi della Grecia nei con-
fronti dei rifugiati riconosciuti sono accresciuti rispetto a quanto previsto
D-6344/2019
Pagina 15
dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti pro-
tezione internazionale [direttiva accoglienza]).
Il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti
degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni
molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia
firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio
rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di al-
lontanamenti di famiglie con bambini (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019
consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Certamente, da informazioni a disposi-
zione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidia-
ria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie,
a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non
risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica
di discriminazione sistematica – rispetto ai suoi cittadini – verso i beneficiari
dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidia-
ria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sani-
taria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 con-
sid. 10.2.4 e relativi riferimenti).
9.3 Nel caso in esame, gli interessati sono stati riconosciuti quali rifugiati in
Grecia (cfr. atto 44/1). Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che
in caso di allontanamento in Grecia venga violato il principio di non respin-
gimento (art. 33 Conv.).
9.4 Esse allegano che vi sono indizi concreti di rischi suscettibili di mettere
la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia, segnatamente a causa
delle condizioni di abbandono in cui si sono ritrovate quando sono state
allontanate dalla polizia dallo squat dove alloggiavano abusivamente.
9.4.1 La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese
in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella
dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia
di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non
può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Con-
traenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o
di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere
un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non
possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel terri-
D-6344/2019
Pagina 16
torio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assi-
stenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo
Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente
convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali
e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di
espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare
una violazione dell'articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c.
Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del
26 aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irri-
cevibilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del
27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hus-
sein e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-
73).
9.4.2 Anzitutto il Tribunale rileva che il caso di specie non è comparabile
alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del
20 agosto 2019 consid. 2.4 e citata dalle ricorrenti a diverse riprese din-
nanzi all'autorità inferiore. Invero, nella fattispecie non può essere ritenuto
che la SEM non abbia proceduto ad un esame concreto della situazione di
fatto, poiché le insorgenti pur avendo avuto a diverse riprese – nel corso
del colloquio Dublino del 31 luglio 2019, del colloquio complementare Du-
blino con concessione del diritto di essere sentito del 19 settembre 2019,
del diritto di essere sentito del 22 ottobre 2019 e del parere sulla bozza di
decisione del 22 novembre 2019 – occasione di descrivere dettagliata-
mente la situazione in cui si sono trovate in Grecia hanno fornito delle alle-
gazioni vaghe e poco dettagliate. In particolare risulta che nonostante le
richiedenti abbiano più volte denunciato le condizioni di abbandono e di
non aver ricevuto alcun sostegno dalle autorità greche, A._______ nel col-
loquio complementare Dublino ha invece asserito che le autorità elleniche
hanno fornito loro degli aiuti economici (cfr. atto 65/4). Tali aiuti sono stati
sospesi all'incirca nel mese di giugno 2019 e dunque ben dopo l'accogli-
mento della loro domanda d'asilo avvenuto a marzo 2018. Dalle risultanze
processuali non risulta tuttavia che esse si siano rivolte alle autorità per
contestare la decisione di interruzione di erogazione degli aiuti economici,
essendo infatti partite per la Svizzera una volta cessato il sostegno (cfr.
ibidem). Per ciò che concerne l'alloggio invece, risulta che le richiedenti ed
i loro famigliari (genitori e padre di B._______) hanno alloggiato in un
campo sull'isola di Leros per 10 o 11 mesi prima di trasferirsi ad Atene dove
avrebbero vissuto in uno squat, da dove un mese prima della partenza
sono stati cacciati e sono rimasti per strada. Dagli atti all'inserto, anche in
questo caso non risulta che le insorgenti si siano rivolte alle autorità elleni-
che ed abbiano adito le vie legali al fine di ottenere un alloggio.
D-6344/2019
Pagina 17
Il Tribunale ritiene dunque che, pur tenendo conto della situazione partico-
lare delle interessate – in particolare delle difficili condizioni di vita – e della
situazione economica in Grecia (cfr. supra consid. 9.3 e sentenze del TAF
E-5133+5134/2018 del 26 ottobre 2018), la quale ha condotto ad una ridu-
zione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel
bisogno – di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno
o di nazionalità greca – gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire
dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali
da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3
CEDU o che le stesse siano confrontate ad una situazione di emergenza
di carattere esistenziale. Invero, per la maggior parte del tempo passato in
Grecia esse hanno ricevuto un aiuto economico ed hanno potuto rivolgersi
a delle strutture caritative per l'ottenimento di un alloggio, soltanto nell'ul-
timo mese passato in Grecia le richiedenti non hanno avuto a disposizione
un'abitazione. Di conseguenza, in caso di rinvio in Grecia, spetta alle ri-
chiedenti far valere i loro diritti – se del caso adendo le vie legali – e richie-
dere aiuto alle autorità greche. Infine, come a giusto titolo ritenuto dall'au-
torità inferiore nella decisione impugnata, le ricorrenti possono rivolgersi a
delle strutture caritative, come peraltro già fatto, per trovare un alloggio.
9.5 Per quanto attiene in seguito alle minacce subite dal passatore, il Tri-
bunale ritiene che non si può partire dall'assunto che le autorità elleniche
non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi com-
messi sul loro territorio (cfr. sentenza E-711/2019). Pertanto, anche in que-
sta eventualità è compito delle ricorrenti rivolgersi alle autorità per denun-
ciare le minacce.
9.6 Infine, si rammenta alle insorgenti che essendo state riconosciute quali
rifugiate in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo
statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24). In particolare,
esse potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU
(art. 34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati.
9.7 In conclusione, le interessate non hanno dimostrato che in caso di rin-
vio in Grecia – Paese designato come Stato terzo sicuro dove hanno già
soggiornato – le loro prospettive future, considerate dal punto di vista ma-
teriale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e im-
minente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione
dell'art. 3 CEDU. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Gre-
cia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico non-
ché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi)
D-6344/2019
Pagina 18
10.
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-
sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento
verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale pre-
sunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosi-
mile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto
ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2
luglio 2019).
10.1 Nel caso in disamina, le insorgenti non sono però riuscite in tale in-
tento. Invero, le difficili condizioni di esistenza non sono in specie sufficienti
per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
10.1.1 Per ciò che attiene la situazione specifica di B._______ è ora ne-
cessario determinare se il suo interesse superiore, sancito dall'art. 3 CDF,
è compatibile con l'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia. il Tri-
bunale rileva anzitutto che nel caso di specie, non sussistono elementi per
concludere che l'allontanamento in Grecia equivarrebbe ad uno sradica-
mento completo tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF
2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid. 5.6 e relativi riferimenti). Infatti,
ella risiede in Svizzera unicamente da cinque mesi.
In seguito, si osserva che l'interesse della bambina è quello di ricongiun-
gersi al padre, scomparso qualche tempo prima dell'inoltro della domanda
d'asilo in Svizzera. Tuttavia, dal momento che gli sforzi per ritrovare il ge-
nitore, ancora non hanno dato i risultati sperati, risulta nella fattispecie pri-
mordiale per B._______ poter continuare a stare con la zia in Grecia – sua
attuale persona di riferimento – ed i nonni, con i quali ella ha sempre vis-
suto sin dalla nascita. Separare la bambina dai famigliari con i quali ella ha
un forte legame, appare in casu manifestamente contrario al suo interesse
superiore. Come già ribadito in precedenza, essendo alle ricorrenti stato
riconosciuto lo statuto di rifugiato, esse beneficiano di quanto previsto dalla
direttiva qualificazione (in particolare diritto all'alloggio ed alla scolarizza-
zione).
10.1.2 Infine, per quanto riguarda la condizione di enorme pressione psi-
cologica in cui si trova A._______, il Tribunale rileva che i problemi di salute
risultano rilevanti in ambito di esigibilità, solo se le cure, reputate essenziali
per un’esistenza conforme alla dignità umana, non sarebbero ottenibili a
D-6344/2019
Pagina 19
seguito dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2
consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Ciò non risulta essere il caso
nella fattispecie. Da una parte, agli atti non vi sono certificati medici né
risulta esservi una terapia prescritta all'insorgente. D'altra parte, qualora
ella dovesse in futuro necessitare di un trattamento medico, si osserva che
la Grecia dispone di infrastrutture mediche sufficienti e che la legge
L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria
alle persone considerate vulnerabili – categoria di persone a cui apparten-
gono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di protezione internazionale in con-
formità all'art. 39 direttiva qualificazione (cfr. Asylum Information Database
[AIDA], Country Report: Greece, Update 2018, pag. 190, consultato il
06.12.2019).
10.1.3 Ad ogni modo, appare comunque opportuno che le autorità svizzere
competenti per l'esecuzione dell'allontanamento da una parte informino de-
bitamente le autorità greche in merito all'arrivo delle ricorrenti, segnata-
mente di una minore non accompagnata, ed ai loro – eventuali – problemi
di salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità, al fine di garantire
un trasferimento efficace e rapido in un alloggio adatto ad un minore. Inol-
tre, le insorgenti potranno altresì usufruire dell'aiuto al ritorno (cfr. art. 62
segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2],
RS 142.312).
11.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto
che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei
ricorrenti.
12.
Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione,
il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
13.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
14.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
D-6344/2019
Pagina 20
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro
del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e consi-
derato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può conclu-
dere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di acco-
gliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
16.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1
LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 21
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese
processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: