B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6348/2012
S e n t e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (...), alias
B._______, nata il (...), e la figlia
C._______, nata il (...),
Etiopia,
entrambe rappresentate dal lic. iur. LL.M. Tarig Hassan,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 novembre 2012 / N [...].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il
5 marzo 2011;
la decisione del 20 aprile 2011 dell'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM) con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
menzionata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asi-
lo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento
dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento mede-
simo, siccome lecita, esigibile e possibile;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 6 maggio 2011
(D-2447/2011) che ha respinto il ricorso inoltrato dalla ricorrente contro
suddetta decisione;
la seconda domanda d'asilo che la richiedente, per il tramite del suo rap-
presentante, ha presentato in Svizzera in data 22 settembre 2011 con al-
legati svariati mezzi di prova a sostegno della sua domanda;
la nascita di C._______ il (...);
la decisione del 29 novembre 2012 dell'UFM, notificata alle interessate il
3 dicembre 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio
non è entrato nel merito della seconda domanda d'asilo delle richiedenti
in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando il loro allonta-
namento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura sic-
come lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 10 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 11 dicembre 2012) con il quale le ricorrenti hanno concluso
all'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione rispettivamente per un
esame materiale della domanda d'asilo ed, in subordine, al riconoscimen-
to della qualità di rifugiato, alla concessione dell'asilo come pure alla con-
cessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento; che hanno, altresì presentato istanza
di concessione dell'assistenza giudiziaria nonché d'esenzione dal paga-
mento dell'anticipo rispettivamente domanda di accordo del gratuito pa-
trocinio con protestate spese e ripetibili;
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l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 12 dicembre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che le ricorrenti sono toccate dalla decisione impugnata e vantano un in-
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimate ad aggravar-
si contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
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che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca; che, pertanto, la pre-
sente sentenza è redatta in italiano;
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, so-
no decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente
procedura d'asilo è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno
che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della pro-
tezione provvisoria;
che l'applicazione della succitata disposizione presuppone un esame ma-
teriale prima facie dell'attendibilità del racconto del richiedente che per-
metta di constatare l'assenza manifesta di nuovi elementi determinanti
per la qualità di rifugiato e per la concessione della protezione provviso-
ria; che, inoltre, nell'esame sull'esistenza di fatti intervenuti dopo la con-
clusione della prima domanda d'asilo, che sono propri a motivare la quali-
tà di rifugiato e conducono all'entrata nel merito di una seconda domanda
d'asilo, va applicato un grado di prova ridotto (cfr. DTAF 2008/57 con-
sid. 3.2 e 3.3; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizze-
ra di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 2 e GICRA 2000 n. 14);
che, altresì, il mero fatto che venga presentato in modo completo un im-
pegno politico in esilio non è sufficiente a giustificare l'entrata nel merito
di una domanda d'asilo; che, tuttavia, se dall'esame del contesto specifico
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del Paese del richiedente e della sua situazione personale risultano indizi
idonei a motivare la qualità di rifugiato, l'UFM deve entrare nel merito del-
la domanda d'asilo e procedere secondo la procedura ordinaria ad un'au-
dizione sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi (cfr. DTAF
2009/53 consid. 6);
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la sentenza del Tribunale del
6 maggio 2011 (D-2447/2011) e che la ricorrente non rientrata al Paese
d'origine;
che con la seconda domanda d'asilo le insorgenti hanno allegato motivi
soggettivi insorti dopo la fuga, dei quali non era questione nella decisione
cresciuta in giudicato;
che, in casu, il Tribunale ritiene che dai motivi soggettivi insorti dopo la
fuga allegati dalle insorgenti risultano indizi idonei a motivare la qualità di
rifugiato, ritenuti rispettivamente il contesto specifico dell'Etiopia e la si-
tuazione personale delle ricorrenti;
che, da un lato e come rilevato dall'UFM, è ben noto che le autorità etiopi
sorvegliano da vicino l'opposizione in esilio e che le attività dei suoi mem-
bri sono costantemente osservate dalle rappresentanze diplomatiche e
dei servizi di sicurezza; che gli oppositori politici che militano in modo atti-
vo in esilio sono dunque suscettibili di essere individuati in caso di ritorno
e di trovarsi nel mirino delle autorità; che, ciononostante, i semplici mem-
bri dei movimenti d'opposizione in principio non rischiano di subire perse-
cuzioni mentre i militanti attivi e i dirigenti sono esposti alla possibilità di
venire arrestati e di subire maltrattamenti;
che, dall'altro lato e contrariamente da quanto rilevato dall'UFM, non si
può prima facie escludere che il profilo della ricorrente non sia atto a de-
stare interesse delle autorità etiopi ed esporla a persecuzioni giusta
l'art. 3 LAsi qualora la stessa rientrasse al Paese d'origine vista la sua
esposizione mediatica quale (...) e membro dell'Oromo liberation front
(OLF) e dell'Oromo community Switzerland (OCS) (cfr. B 2/1);
che, pertanto, il Tribunale non può giungere alla stessa conclusione
dell'UFM, in quanto gli indizi quali i mezzi di prova consegnati agli atti, gli
allegati motivi soggettivi insorti dopo la fuga come pure il contesto specifi-
co dell'Etiopia, sono fatti propri che possono motivare la qualità di rifugia-
to giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi nonché non permettono di constatare
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l'assenza manifesta di nuovi elementi determinanti per la qualità di rifugia-
to;
che vista la prassi sopra esposta, tali indizi non sono da ritenere a priori
privi di fondamento;
che indipendentemente dall'esito del futuro esame accurato dell'incarto,
nell'esimersi dall'esaminare dei motivi potenzialmente rilevanti per il rico-
noscimento della qualità di rifugiato, l'UFM è incorsa nella violazione del
diritto federale (art. 106 LAsi) avendo applicato a torto l'art. 32 cpv. 2
lett. e LAsi;
che, pertanto, l'UFM deve entrare nel merito della seconda domanda
d'asilo garantendo i diritti procedurali usuali;
che, infine, va altresì rilevato che circa l'esecuzione dell'allontanamento
l'UFM, dimentico della prassi stabilita nella decisione pubblicata del
Tribunale DTAF 2011/25 non ha analizzato nello specifico l'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale donna sola con
figlia a carico; che allo stesso modo un esame del benessere del fanciullo
dev'essere altresì analizzato;
che rilevata ulteriormente un'inosservanza della prassi stabilita dal pre-
sente Tribunale, lo stesso, ordinando all'UFM di entrare nel merito della
domanda d'asilo dell'insorgente, si attende che tale Ufficio istruisca tale
mancanza nella decisione materiale;
che visto tutto quanto sopra, nella misura in cui ammissibile, il ricorso è
accolto, la decisione del 29 novembre 2012 è annullata e gli atti sono tra-
smessi all'UFM per decidere nel merito della seconda domanda d'asilo;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA) e pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria (art. 65
cpv. 1) è pure divenuta senza oggetto;
che lo stesso vale per la domanda di accordo del gratuito patrocinio
(art. 65 cpv. 2 PA);
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che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una
indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sop-
portato;
che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri-
vanti dalla causa (art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che, nonostante il ricorrente rappresentato abbia protestato le ripetibili
nelle conclusioni ricorsuali, non ha presentato al Tribunale una nota parti-
colareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF), per il che l'indennità per
spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di cau-
sa in CHF 600.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 29 novembre 2012 è annullata. Gli atti di causa
sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una decisione nel merito ai
sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà alle ricorrenti CHF 600.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: