B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6348/2019
Sen t en z a d e l 3 1 genn a i o 20 2 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
William Waeber, Contessina Theis,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…),
Afghanistan,
entrambi patrocinati dalla Signora Simona Cautela,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento (Stato terzo sicuro [Grecia]);
decisione della SEM del 25 novembre 2019.
D-6348/2019
Pagina 2
Fatti:
A.
Gli interessati, cittadini afghani, sono entrati in Svizzera il 10 luglio 2019 ed
il 18 luglio 2019 hanno depositato domanda d'asilo.
B.
Dalle investigazioni della SEM, in particolare dalla consultazione del si-
stema EURODAC, è risultato che i richiedenti avevano depositato do-
manda d'asilo in Grecia il 16 ottobre 2017 e che il 30 marzo 2018 avevano
ottenuto protezione. Il 31 luglio 2019 la SEM ha quindi svolto con entrambi
un colloquio Dublino per un'eventuale competenza delle autorità greche
allo svolgimento della procedura d'asilo (cfr. atti 30/2 e 33/2). In tale occa-
sione, essi si sono dichiarati contrari all'allontanamento in Grecia poiché in
tale Paese non avrebbero un alloggio, non vi sarebbe alcun futuro per i figli
e l'interessata non stava bene di salute.
C.
In data 2 agosto 2019 le autorità svizzere hanno presentato alle competenti
autorità greche una richiesta di riammissione dei richiedenti (cfr. atto 41/2)
in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni appli-
cabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno) e
l'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le per-
sone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio
federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la
riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 5
agosto 2019 le competenti autorità elleniche hanno accettato la riammis-
sione degli interessati ed hanno indicato che è stato loro riconosciuto lo
statuto di rifugiati e che dispongono di un permesso di soggiorno valido fino
al 28 giugno 2021 (cfr. atto 44/1).
D.
Il 22 ottobre 2019 la SEM ha concesso agli interessati il diritto di essere
sentiti circa un'eventuale evasione della domanda d'asilo tramite una deci-
sione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS
142.31) ed il loro allontanamento verso la Grecia. Con scritto del 31 ottobre
2019 (cfr. atto 76/3) gli stessi si sono espressi contro un loro allontana-
mento verso la Grecia poiché in tale Paese non avrebbero potuto benefi-
ciare né di un alloggio né di un'assistenza adeguata. Invero, dopo aver
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ottenuto la protezione internazionale, avrebbero vissuto abusivamente in-
sieme alla figlia, ad un figlio ed alla nipote in una casa abbandonata
("squat") per poi ritrovarsi a vivere per strada in una tenda. Dopo l'otteni-
mento della protezione non sarebbe più stato loro concesso alcun soste-
gno economico. I richiedenti avrebbero vissuto in condizioni di estrema in-
digenza in Grecia. Essi erano privi di misure di assistenza sociale e me-
dica, nonché di misure volte a favorire la loro integrazione sociale e lavo-
rativa. Tali condizioni avrebbero portato ad un sensibile aggravamento
della grave patologia della richiedente – affetta da diabete mellito di tipo 2
– la quale non avrebbe ricevuto alcuna assistenza medica da parte dell'au-
torità ellenica. Le uniche cure mediche sarebbero state fornite dall'ONG
Médecins sans frontières. Considerata l'eccezionale vulnerabilità dei ri-
chiedenti, un rinvio verso la Grecia non risulterebbe, allo stato attuale, non
solo non ragionevolmente esigibile, ma con tutta probabilità anche in con-
trasto con l'art. 3 CEDU. La gravità della condizione di abbandono terapeu-
tico, assistenziale e materiale nella quale si ritroverebbero a vivere mette-
rebbe a repentaglio non solo la possibilità stessa di una vita dignitosa, ma
la loro stessa sopravvivenza. Il carattere strutturale delle carenze nel si-
stema d'asilo greco, sarebbe manifestamente accertato in numerosi studi
internazionali.
E.
Il 22 novembre 2019 i richiedenti, per il tramite della rappresentante legale,
hanno preso posizione in merito alla bozza di decisione della SEM del 19
novembre 2019 di non entrata nel merito della loro domanda d'asilo. Essi
si sono dichiarati in particolare contrari al loro allontanamento in Grecia
poiché ivi non beneficerebbero né di un alloggio né di cure mediche ade-
guate. L'assenza di cure mediche in Grecia, nonostante l'ottenimento della
protezione internazionale, avrebbe avuto serie complicanze per l'interes-
sata le quali sarebbero state trattate soltanto in Svizzera. Un'interruzione
delle cure conseguente all'allontanamento potrebbe condurre la signora ad
una condizione di abbandono terapeutico talmente grave che, correlata
alla mancanza di un alloggio e alla condizione di particolare fragilità fami-
liare, finirebbe col porsi in contrasto con l'art. 3 CEDU. In allegato, gli inte-
ressati hanno altresì trasmesso dei video che mostrerebbero le condizioni
di abbandono in cui si sarebbero ritrovati una volta allontanati dallo squat
in cui vivevano.
F.
Con decisione del 25 novembre 2019, notificata il medesimo giorno (cfr.
atto 88/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi
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dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento nonché
l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso la Grecia.
La SEM ha rilevato che il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia
come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Da accerta-
menti eseguiti sarebbe risultato che i richiedenti avrebbero ottenuto lo sta-
tuto di rifugiato in Grecia e le autorità greche avrebbero dato il consenso
alla loro riammissione. Altresì, la SEM ha ritenuto che essendo gli interes-
sati già stati riconosciuti quali rifugiati in Grecia, non sussisterebbero ele-
menti per ritenere adempiuti i criteri per il riconoscimento della qualità di
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi ed i medesimi non avrebbero neppure un
interesse degno di protezione, ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 PA, al riconosci-
mento della qualità di rifugiato. I richiedenti potrebbero dunque rientrare in
Grecia senza temere un respingimento in violazione del principio di non
respingimento.
Pertanto, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera ai sensi
dell'art. 44 LAsi.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore
ha ritenuto la stessa ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Anzitutto l'autorità inferiore ha riassunto tutti gli atti medici presenti all'in-
carto riguardanti la richiedente. Dagli stessi risulterebbe in sostanza che
ella soffrirebbe diabete mellito di tipo 2, che l'edema maculare all'occhio
sinistro si sarebbe risolto e che sarebbe stata operata per la cataratta, men-
tre che per l'occhio destro sarebbero previste ancora tre iniezioni per l'e-
dema maculare mentre un intervento per la cataratta sarebbe da definirsi
una volta risolto l'edema. La SEM ha dunque ritenuto che la situazione me-
dica dell'interessata sarebbe chiara, diagnosi, trattamento e necessità me-
diche future sarebbero infatti conosciute. Altresì, la Grecia disporrebbe di
un'infrastruttura medica sufficiente atta a curare tutti i tipi di malattie, sia
fisiche che psichiche, alla quale la richiedente avrebbe accesso in quanto
beneficiaria dello statuto di rifugiato in Grecia, in virtù dell'art. 30 della Di-
rettiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme
per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione
sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione;
GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione). Sarebbe
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pertanto dovere delle autorità greche assicurare la sua presa a carico me-
dica, nonché sarebbe responsabilità dei richiedenti far valere i loro diritti
presso le autorità greche. La situazione medica dell'interessata, pur es-
sendo complessa, non sarebbe di una gravità tale da costituire una viola-
zione dell'art. 3 CEDU in caso di rinvio in Grecia. Lo stato di salute sarà ad
ogni modo preso in considerazione al momento dell'organizzazione del tra-
sferimento.
Per quanto riguarda invece le difficili condizioni di vita fatte valere in Grecia,
l'autorità inferiore ha ritenuto che esse non sarebbero un motivo d'inesigi-
bilità. In effetti, la Grecia sarebbe vincolata alla Direttiva 2011/95/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di benefi-
ciario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o
per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, non-
ché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del
20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione) i cui art. 26-29 e 32 autoriz-
zerebbero i beneficiari di protezione internazionale ad avere accesso ad
un'attività retribuita, garantiscono l'accesso al sistema di istruzione gene-
rale o professionale per gli adulti, alla scolarizzazione per i bambini ed alla
protezione sociale e all'alloggio. Di conseguenza, sarebbe compito dei ri-
chiedenti rivolgersi alle autorità greche per chiedere aiuto e far valere i loro
diritti. Inoltre, accanto alle strutture statali vi sarebbero organismi di natura
caritativa presso i quali i cittadini di Paesi terzi potrebbero rivolgersi. Nel
caso specifico, in merito alla situazione di indigenza fatta valere, l'autorità
inferiore ha fatto riferimento all'art. 32 direttiva qualificazione, il quale ga-
rantirebbe l'accesso a un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle
previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Grecia.
La SEM ha quindi rilevato che pur potendo essere il livello di vita effettiva-
mente più basso in Grecia, gli standard minimi del diritto internazionale,
specialmente quelli emanati dall'art. 3 CEDU sarebbero rispettati.
Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che neppure le difficoltà di accesso al
mercato del lavoro, conseguenza di una situazione economica problema-
tica, sarebbero un motivo di inesigibilità dell'esecuzione del rinvio verso la
Grecia. La difficile situazione economica riguarderebbe infatti l'insieme
della popolazione.
In conclusione, l'autorità inferiore ha ribadito che se dopo il ritorno in Grecia
i richiedenti dovessero essere realmente costretti dalle circostanze a vivere
in Grecia un'esistenza caratterizzata da un forte disagio, o se questo stato
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dovesse violare le sue obbligazioni di assistenza, o dovesse portare pre-
giudizio ai loro diritti fondamentali, sarebbe loro compito far valere i loro
diritti direttamente presso le autorità competenti in Grecia, facendo ricorso
alle adeguate vie di diritto.
G.
Il 2 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3
dicembre 2019), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata
decisione della SEM ed hanno in particolare concluso all'annullamento
della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti all'autorità inferiore
per il completamento dell'istruzione. In subordine, l'esecuzione dell'allonta-
namento non dovrebbe essere considerata né lecita né ragionevolmente
esigibile. Altresì, hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria
nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del re-
lativo anticipo con protestate tasse e spese.
Con ricorso gli insorgenti confutano unicamente il giudizio sulla liceità e la
ragionevole esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
Anzitutto, i ricorrenti sottolineano la condizione di particolare vulnerabilità
in cui versano in ragione della loro anziana età, delle loro precarie condi-
zioni di salute, del loro analfabetismo, del trascorso in Grecia segnato da
condizioni di estrema indigenza, nonché della forte pressione psicologica
cui sono sottoposti a causa della recente sparizione del figlio.
In seguito, i ricorrenti fanno valere un'istruzione incompleta dei fatti medici.
Da una parte essi ritengono che data l'attuale persistenza dell'edema ma-
culare diffuso all'occhio destro e la relativa necessità di intervento, nonché
i trattamenti ancora in atto, non sarebbe possibile valutare in maniera com-
plessiva e completa la situazione medica della ricorrente. D'altra parte in-
vece, essi rilevano che i dolori alla testa esposti dall'interessata in corso di
procedura non sarebbero stati sufficientemente indagati malgrado ella li
avesse già menzionati durante il Colloquio Dublino. Alla luce delle difficoltà
di comunicazione della ricorrente la SEM avrebbe dovuto indagare le suc-
citate problematiche in ottemperanza agli obblighi istruttori. Altresì, l'auto-
rità inferiore, visti i numerosi documenti medici agli atti, avrebbe dovuto
richiedere un rapporto medico completo (F4).
Gli insorgenti censurano poi un accertamento inesatto in relazione alle con-
dizioni generali di accesso alle cure mediche e alle condizioni di acco-
glienza in Grecia. Segnatamente, essi rilevano che il livello di criticità del
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sistema d'accoglienza greco, nonché le importanti difficoltà di effettivo ac-
cesso alle cure mediche sarebbero accertate da numerosi studi speciali-
stici. Altresì, nei fatti, la ricorrente non avrebbe ricevuto la necessaria assi-
stenza medica da parte delle autorità greche nonostante l'ottenimento della
protezione internazionale, ciò che avrebbe portato ad una complicazione
della sua patologia. Un'interruzione delle cure conseguente all'allontana-
mento verso la Grecia potrebbe condurre l'insorgente ad una condizione di
abbandono terapeutico talmente grave, che, correlata alla mancanza di un
alloggio e alla condizione di particolare fragilità familiare, finirebbe col porsi
in contrasto con l'art. 3 CEDU. Inoltre, nella decisione avversata, la SEM
non avrebbe effettuato alcun esame individualizzato e concreto rispetto alle
allegazioni ed ai mezzi di prova forniti dai ricorrenti relativamente alle dram-
matiche condizioni di vita subite in Grecia. Essi sottolineano in seguito nuo-
vamente le condizioni di indigenza cui sarebbero stati sottoposti dalle au-
torità greche. Più volte si sarebbero rivolti alle autorità per chiedere un so-
stegno, tuttavia non avrebbero mai avuto alcun riscontro positivo. Contra-
riamente a quanto asserito dall'autorità inferiore, oltre agli indizi concreti di
rischi suscettibili di mettere la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Gre-
cia, i video depositati mostrerebbero le condizioni di abbandono in cui i
richiedenti si sarebbero ritrovati quando sono stati allontanati dalla polizia
dall'alloggio abusivo. L'autorità inferiore pertanto, avrebbe dovuto prendere
in considerazione la specificità del caso e la situazione personale degli in-
sorgenti, in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute della ri-
corrente.
Al ricorso gli insorgenti hanno allegato la nuova documentazione medica,
in particolare gli appuntamenti futuri per le visite oculistiche.
H.
Con scritto del 9 dicembre 2019 gli insorgenti hanno inoltrato al Tribunale
il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 5 dicembre 2019
dal quale risulta che la ricorrente è stata sottoposta ad una iniezione intra-
vitreale di Eylea all'occhio destro come previsto dal trattamento medico in
atto.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Pagina 8
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art.
6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribu-
nale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra
tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2
e relativi riferimenti).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv.
1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il
Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
Preliminarmente, il Tribunale rileva che non avendo gli insorgenti in sede
ricorsuale contestato la decisione di non entrata nel merito della domanda
d'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede
risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontana-
mento.
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Pagina 9
5.
I ricorrenti, fanno valere anzitutto un accertamento incompleto dello stato
di salute dell'interessata. Il Tribunale rileva che tali censure ricorsuali non
possono essere seguite. Invero, il quadro clinico dell'interessata risulta
(diagnosi e trattamento), come ha a giusto titolo ritenuto la SEM, chiaro.
Ella soffre di diabete mellito di tipo 2 per il quale è in trattamento con diversi
farmaci, è in trattamento anche per l'edema maculare all'occhio destro con
iniezioni intravitreali di anti-VEGF e una volta che l'edema sarà risolto potrà
essere sottoposta all'intervento di cataratta. Dal certificato medico (F2) del
25 novembre 2019 inoltrato in sede ricorsuale, risulta inoltre che l'inter-
vento di cataratta è fissato per il 12 dicembre 2019. Il fatto che l'insorgente
sia ancora in trattamento per le iniezioni e debba essere sottoposta ad un
intervento non impediscono una valutazione complessiva della fattispecie.
Per quanto riguarda invece i dolori alla testa segnalati in sede di colloquio
Dublino il 31 luglio 2019, la ricorrente risulta essere stata visitata dal me-
dico tre volte prima del colloquio (cfr. atto 35/11) e diverse volte dopo lo
stesso (cfr. ad es. atto 74/4 contenente diversi appuntamenti medici) non-
ché ospedalizzata dal 7 al 14 agosto 2019 (cfr. atto 54/5) e visitata al Pronto
soccorso il 17 ottobre 2019 (cfr. atto 67/16). Ella ha dunque avuto la possi-
bilità a diverse riprese di comunicare ai medici curanti eventuali altri pro-
blemi, per il che, nella fattispecie alla SEM non può essere imputato un
accertamento incompleto dei fatti rilevanti (cfr. anche infra consid. 7.5).
6.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44
LAsi, all'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS
142.20, nuovo titolo dal 1° gennaio 2019, medesimo tenore per quanto ri-
guarda l'art. 83). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento
deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempi-
mento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria
(art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
7.
A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è am-
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Pagina 10
missibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto interna-
zionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella mas-
sima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazio-
nale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare
l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più
volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una
situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di
destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU.
Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri
motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real
risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trat-
tamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi rife-
rimenti).
7.1 È pertanto necessario analizzare se tenuto conto della situazione ge-
nerale in Grecia e della situazione individuale dei ricorrenti, vi sono dei seri
motivi di considerare, in caso di rinvio in Grecia, l'esistenza di rischi perso-
nali, concreti e seri di essere sottoposti ad un trattamento proibito ai sensi
dell'art. 3 CEDU.
7.2 Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impu-
gnata, la Grecia è legata dalla direttiva qualificazione. In conformità all'art.
39 direttiva qualificazione, la Grecia, con decreto presidenziale (P.D)
141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, ha traspo-
sto gli obblighi della direttiva qualificazione nel proprio diritto interno nazio-
nale.
Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti degli
insorgenti – ai quali ha riconosciuto la qualità di rifugiato – costituiscono la
non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assi-
stenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli stru-
menti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazio-
nale] della direttiva qualificazione). Gli obblighi positivi della Grecia nei con-
fronti dei rifugiati riconosciuti sono accresciuti rispetto a quanto previsto
dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti prote-
zione internazionale [direttiva accoglienza]).
Il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti
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Pagina 11
degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni
molto severe. Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia
firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio
rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di al-
lontanamenti di famiglie con bambini (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019
consid. 10.2.4 e relativi riferimenti). Certamente, da informazioni a disposi-
zione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidia-
ria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie,
a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non
risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica
di discriminazione sistematica – rispetto ai suoi cittadini – verso i beneficiari
dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidia-
ria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sani-
taria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019 con-
sid. 10.2.4 e relativi riferimenti).
Il Tribunale ha a più riprese ritenuto che per quanto riguarda l'ammissibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia vengono riconosciuti
degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni
molto severe. Il Tribunale parte dal presupposto che essendo la Grecia fir-
mataria della CEDU, della Conv. Tortura e della Conv. rifugiati, in principio
rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale, anche qualora si tratti di al-
lontanamenti di famiglie con bambini (cfr. D-5519/2019 del 29 ottobre 2019
consid. 10.2.4 e riferimenti citati). Certamente, da informazioni a disposi-
zione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidia-
ria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie,
a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non
risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica
di discriminazione sistematica – rispetto ai suoi cittadini – verso i beneficiari
dello statuto conferito dalla qualità di rifugiato o dalla protezione sussidia-
ria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sani-
taria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. D.-5519/2019 del 29 ottobre 2019 con-
sid. 10.2.4 e relativi riferimenti).
7.3 Nel caso in esame, gli interessati sono stati riconosciuti quali rifugiati in
Grecia (cfr. atto 44/1). Di conseguenza, non vi sono indizi per ritenere che
in caso di allontanamento in Grecia venga violato il principio di non respin-
gimento (art. 33 Conv.).
7.4 Essi allegano che vi sono indizi concreti di rischi suscettibili di mettere
la loro vita in pericolo in caso di ritorno in Grecia, segnatamente a causa
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Pagina 12
delle condizioni di abbandono in cui si sono ritrovati quando sono stati al-
lontanati dalla polizia dallo squat dove alloggiavano abusivamente.
7.4.1 La CorteEDU ha ritenuto che il semplice fatto di tornare in un Paese
in cui la propria situazione economica sarebbe peggiore rispetto a quella
dello Stato contraente di espulsione, non è sufficiente a soddisfare la soglia
di maltrattamento proibita dall'art. 3 CEDU. Invero, tale disposizione non
può essere interpretata come un obbligo generale per le Alte Parti Con-
traenti di fornire un alloggio a chiunque si trovi nella loro giurisdizione e/o
di fornire ai rifugiati assistenza finanziaria per consentire loro di mantenere
un determinato tenore di vita, che gli stranieri soggetti a espulsione non
possono, in linea di massima, rivendicare alcun diritto a rimanere nel terri-
torio di uno Stato contraente per poter continuare a beneficiare dell'assi-
stenza sanitaria, sociale o di altre forme di assistenza e servizi forniti dallo
Stato di espulsione e che, in assenza di motivi umanitari estremamente
convincenti contro il trasferimento, il fatto che le condizioni di vita materiali
e sociali del ricorrente possano peggiorare significativamente in caso di
espulsione dallo Stato contraente non è di per sé sufficiente a configurare
una violazione dell'articolo 3 (cfr. sentenza della CorteEDU Chapman c.
Regno Unito del 18 gennaio 2001, n. 27238/95 e Müslim c. Turchia del 26
aprile 2005, n. 53566/99, confermate in particolare con decisioni di irricevi-
bilità Naima Mohammed Hassan e altri c. Paesi Bassi e Italia del 27 agosto
2013, n. 40524/10, par. 179 segg.e Samsam Mohammed Hussein e altri c.
Paesi Bassi e Italia del 27 agosto 2013, n. 40524/10, par. 65-73).
7.4.2 Anzitutto il Tribunale rileva che il caso di specie non è comparabile
alla situazione ritenuta dal Tribunale nella sentenza E-3841/2019 del 20
agosto 2019 consid. 2.4 e citata dai ricorrenti a diverse riprese dinnanzi
all'autorità inferiore. Invero, nella fattispecie non può essere ritenuto che la
SEM non abbia proceduto ad un esame concreto della situazione di fatto,
poiché gli insorgenti pur avendo avuto occasione di descrivere dettagliata-
mente la situazione in cui si sono trovati in Grecia hanno fornito delle alle-
gazioni vaghe e poco dettagliate. In particolare, agli interessati, oltre al col-
loquio Dublino (cfr. atti 30/2 e 33/2), è stato concesso il diritto di essere
sentiti in merito alla possibile non entrata nel merito della loro domanda
d'asilo (cfr. atto 76/3 del 31 ottobre 2019). Tuttavia, nel corso dell'esercizio
di tale diritto di essere sentiti essi non hanno fornito informazioni concrete,
ma si sono limitati a dichiarare che dopo l'ottenimento della protezione non
avrebbero più ottenuto sostegno economico da parte delle autorità greche
e di essersi ritrovati privati di misure di assistenza sociale e medica, senza
tuttavia concretizzare tali allegazioni. Altresì, il Tribunale rileva che contra-
D-6348/2019
Pagina 13
riamente a quanto allegato in merito all'interruzione del sostegno dopo l'ot-
tenimento della protezione a marzo 2018, dagli atti di causa risulta che, la
figlia C._______ nel colloquio complementare Dublino ha invece asserito
che le autorità elleniche hanno fornito loro degli aiuti economici i quali sono
stati sospesi soltanto all'incirca nel mese di giugno 2019 e dunque ben
dopo l'accoglimento della loro domanda d'asilo (cfr. N […] atto 65/4). Dalle
risultanze processuali non risulta neppure che essi si siano rivolti alle au-
torità per contestare la decisione di interruzione di erogazione degli aiuti
economici, essendo infatti partiti per la Svizzera una volta cessato il soste-
gno (cfr. ibidem). Per ciò che concerne l'alloggio invece, risulta che i richie-
denti ed i loro famigliari (i figli e la nipote) hanno alloggiato in un campo
sull'isola di Leros per 10 o 11 mesi prima di trasferirsi ad Atene dove avreb-
bero vissuto in uno squat, da dove un mese prima della partenza sono stati
cacciati e sono rimasti per strada.
Il Tribunale ritiene che, pur tenendo conto della situazione particolare degli
interessati – in particolare delle difficili condizioni di vita – e della situazione
economica in Grecia (cfr. supra consid. 7.3 e sentenze del TAF E-
5133+5134/2018 del 26 ottobre 2018), la quale ha condotto ad una ridu-
zione sostanziale delle prestazioni di assistenza fornite alle persone nel
bisogno – di nazionalità straniera al beneficio di un permesso di soggiorno
o di nazionalità greca – gli elementi presenti agli atti non lasciano presagire
dei motivi umanitari estremamente convincenti contro il trasferimento tali
da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3
CEDU o che gli stessi siano confrontati ad una situazione di emergenza di
carattere esistenziale. Invero, per la maggior parte del tempo passato in
Grecia essi hanno ricevuto un aiuto economico ed hanno potuto rivolgersi
a delle strutture caritative per l'ottenimento di un alloggio, soltanto nell'ul-
timo mese passato in Grecia le richiedenti non hanno avuto a disposizione
un'abitazione. Di conseguenza, in caso di rinvio in Grecia, spetta ai richie-
denti far valere i loro diritti – se del caso adendo le vie legali – e richiedere
aiuto alle autorità greche. Infine, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, i ricorrenti possono rivolgersi a delle
strutture caritative, come peraltro già fatto, per trovare un alloggio.
7.5 I ricorrenti ritengono in seguito che lo stato di salute dell'interessata
costituisca un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento.
7.5.1 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici
costituisce soltanto eccezionalmente una violazione dell'art. 3 CEDU. Ciò
risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si
trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre
D-6348/2019
Pagina 14
che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva
prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 mag-
gio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti). In una
recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una viola-
zione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri
motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti medici adeguati
nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale rischio di un
grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute
comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della
speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del
13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193).
7.5.2 Come già rilevato precedentemente (cfr. supra consid. 6.2.1), la ri-
corrente soffre di diabete mellito di tipo 2, con delle complicanze microva-
scolari (retinopatia diabetica, polineuropatia) e macrovascolari (disfunzione
distolica di grado 1 e un aneurisma del setto interatriale) (cfr. atto 54/5).
Dalla documentazione medica agli atti ed in particolare dalla fluorangiogra-
fia del 23 settembre 2019 risulta una maculopatia diabetica con edema
maculare diffuso all'occhio destro, mentre all'occhio sinistro si è risolta (cfr.
atti 63/7). Il trattamento prevede delle iniezioni di anti-VEGF e un intervento
di cataratta per entrambi gli occhi. L'occhio sinistro è stato operato il 10
ottobre 2019, mentre l'intervento per l'occhio destro è previsto per il 12 di-
cembre 2019.
Pur non volendo assolutamente minimizzare, le condizioni di salute della
ricorrente, esse non sono di una gravità tale da comportare una violazione
dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza precitata. Segnatamente, da
una parte, la sua malattia non risulta essere ad uno stadio a tal punto avan-
zato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in
caso di trasferimento.
Mentre d'altra parte, non risultano neppure dei seri motivi di considerare
che la ricorrente sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed
irreversibile peggioramento delle condizioni di salute. Invero, contraria-
mente a quanto sostenuto in sede ricorsuale e malgrado vi siano effettiva-
mente dei problemi dovuti alla crisi economica la quale causa una man-
canza di risorse e di mediatori culturali nel sistema sanitario, si può partire
dal presupposto che la Grecia disponga di infrastrutture mediche sufficienti
e che dunque in tale Paese la ricorrente potrà ottenere i trattamenti medici
adeguati (cfr. la recente sentenza del Tribunale D-5519/2019 del 29 ottobre
2019 consid. 10.2.4 inerente in particolare ad un ricorrente affetto da dia-
bete mellito di tipo I). Segnatamente, vi sono delle cliniche specializzate
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Pagina 15
nel trattamento del diabete, così come sono disponibili medicamenti e te-
rapie di base (cfr. Group Euroclinic, Athenes Euroclinic, /en/department/diabetes-unit-athens/ >;
betes/country-profiles/grc_en.pdf, consultati il 11.12.2019). A fondamento
di ciò si rileva che la Grecia, in conformità all'art. 39 direttiva qualificazione,
ha trasposto in diritto interno nazionale con decreto presidenziale
(P.D).141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013, gli ob-
blighi previsti da tale direttiva. In particolare, si rileva che la legge
L.4368/2016 garantisce il diritto all'accesso gratuito all'assistenza sanitaria
alle persone considerate vulnerabili – categoria di persone a cui apparten-
gono i richiedenti l'asilo ed i beneficiari di protezione internazionale (cfr.
Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Greece, Update
2018, pag. 190, consultato il 06.12.2019). Già l'art. 14 del decreto presi-
denziale (P.D).220/2007 – pubblicato nella gazzetta ufficiale volume A
251/13.11.2007 (consultato sul sito cid/49676abb2.html > il 11.12.2019) e trasponente gli obblighi sanciti dalla
direttiva qualificazione del 2003 – prevedeva ugualmente l'accesso gratuito
alla necessaria assistenza sanitaria, farmacologica e ospedaliera ai richie-
denti l'asilo non assicurati ed indigenti. Di conseguenza, spetta alla ricor-
rente far valere i propri diritti al fine di ottenere la necessaria presa a carico
medica per il proseguimento della terapia farmacologica per il diabete.
7.5.3 Infine, si rammenta ai ricorrenti che essendo stati riconosciuti quali
rifugiati in Grecia, sono loro conferiti i diritti sanciti dalla Convenzione sullo
statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati; RS 0.142.30, art. 16-24). In particolare,
essi potranno adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art.
34 CEDU), qualora tali diritti non dovessero essere rispettati.
7.6 Gli interessati, in conclusione, non hanno dimostrato che in caso di rin-
vio in Grecia – Paese designato come Stato terzo sicuro dove hanno già
soggiornato – le loro prospettive future, considerate dal punto di vista ma-
teriale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e im-
minente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione
dell'art. 3 CEDU. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento in Gre-
cia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico non-
ché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
8.
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-
sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
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Pagina 16
medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento
verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale pre-
sunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosi-
mile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto
ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3228/2019 del 2
luglio 2019).
8.1 Nel caso in disamina, gli insorgenti non sono però riusciti in tale intento.
Invero, le difficili condizioni di esistenza così come le problematiche medi-
che, peraltro già trattati sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie
sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
Segnatamente, i problemi di salute risultano rilevanti in ambito di esigibilità,
solo se le cure, reputate essenziali per un'esistenza conforme alla dignità
umana, non sarebbero ottenibili a seguito dell'allontanamento (cfr. DTAF
2011/50, consid. 8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 n. 24 consid.
5b). Ciò non risulta comunque essere il caso nella fattispecie (cfr. supra
consid. 7.5).
8.2 Ad ogni modo, appare comunque opportuno che le autorità svizzere
competenti per l'esecuzione dell'allontanamento da una parte informino de-
bitamente le autorità greche in merito all'arrivo dei ricorrenti ed al loro stato
di salute, e d'altra parte sollecitino l'aiuto di tali autorità, al fine di garantire
un trasferimento efficace e rapido della ricorrente alle strutture terapeutiche
adatte. Per garantire una consona ed ininterrotta continuazione delle cure,
i certificati medici sono da tradurre se possibile in greco, altrimenti per lo
meno in inglese. Inoltre, gli insorgenti potranno altresì usufruire dell'aiuto
al ritorno (cfr. art. 62 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni
finanziarie [OAsi 2], RS 142.312).
9.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto
che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dei
ricorrenti.
10.
Di conseguenza, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gra-
vame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
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Pagina 17
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art.
106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade-
guata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro
del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e consi-
derato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può conclu-
dere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di acco-
gliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese proces-
suali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: