B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6353/2017
Sen t en z a d e l 3 magg i o 20 19
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Etiopia,
rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Ticino
Servizio giuridico di SOS Ticino, Consultorio giuridico,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 9 ottobre 2017 / N (…).
D-6353/2017
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Fatti:
A.
A._______, cittadino etiope di etnia amarica e religione ortodossa, è nato
ad Addis Abeba e da ultimo ha vissuto a Dire Daua. Espatriato ad agosto
2009, sarebbe rimasto in Sudan fino a febbraio del 2014 ed è giunto in
Svizzera il 23 luglio 2014. Il medesimo giorno ha depositato domanda d'a-
silo (cfr. verbale d'audizione del 28 luglio 2014 [di seguito: verbale 1],
pag. 3-7).
B.
Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di
rilievo, di essere espatriato dopo essere riuscito ad evadere dalla prigione
in cui era detenuto con l'accusa di aver partecipato ad un tentativo di rove-
sciamento del governo e di aver avuto contatti con degli oppositori (cfr.
verbale 1, pag. 8; verbale d'audizione del 5 marzo 2015 [di seguito: ver-
bale 2], D55). Inoltre, essendo un militare, in caso di ritorno rischierebbe di
venire punito per aver disertato (cfr. verbale 2, D137 e D143).
C.
Con decisione dell'8 aprile 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando con-
testualmente l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento in quanto
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
D.
Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sentenza
D-2984/2015 del 9 agosto 2017, ha accolto il ricorso presentato dall'inte-
ressato l'8 maggio 2015, ha annullato la decisione dell'8 aprile 2015 ed ha
trasmesso gli atti di causa alla SEM per la pronuncia di una nuova deci-
sione.
E.
Il 21 settembre 2017, come richiesto dal Tribunale, l'autorità inferiore ha
sentito nuovamente il richiedente sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto A42, di
seguito: verbale 3).
F.
Con decisione del 9 ottobre 2017, notificata l'11 ottobre 2017 (cfr.
D-6353/2017
Pagina 3
atto A46), la SEM ha respinto la domanda d'asilo, pronunciato l'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione dello stesso
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
G.
Il 10 novembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
13 novembre 2017), l'interessato è insorto contro la summenzionata deci-
sione concludendo al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla con-
cessione dell'asilo in Svizzera, in subordine alla restituzione degli atti all'au-
torità inferiore per il completamento dell'istruttoria, in secondo subordine al
riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la
fuga – con conseguente concessione dell'ammissione provvisoria – in
terzo subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria per inam-
missibilità o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestual-
mente ha presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato
delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili.
H.
Con decisione incidentale del 22 marzo 2018, il Tribunale ha respinto la
domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle pre-
sunte spese processuali ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il
6 aprile 2018, un anticipo di CHF 750.– con comminatoria d'inammissibilità
del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
I.
Il 3 aprile 2018 il ricorrente ha tempestivamente versato il suddetto anti-
cipo.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposi-
zioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015).
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Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili le allegazioni
dell'interessato circa i motivi d'asilo poiché non sufficientemente sostan-
ziate e contraddittorie.
A dire dell'autorità inferiore, le dichiarazioni del richiedente in merito all'in-
carcerazione, in particolare il luogo preciso di detenzione, sarebbero vaghe
e prive di ogni dettaglio. La seconda audizione sui fatti svoltasi il 21 set-
tembre 2017 non permetterebbe una diversa valutazione. Egli non avrebbe
fornito alcun elemento relativo alla descrizione del locale se non la sua
vaga dimensione. Altresì insussistenti sarebbero le dichiarazioni dell'inte-
ressato in merito alle sue occupazioni all'interno del locale di detenzione,
in merito al locale in cui subiva i maltrattamenti ed alle persone che lo in-
terrogavano. La SEM ha inoltre ritenuto l'assenza di "Realkennzeichen" nel
racconto dell'interessato. In seguito, le sue dichiarazioni sarebbero state
ritenute contraddittorie su punti essenziali. Segnatamente, il racconto ine-
rente alla fuga così come ai maltrattamenti subiti in carcere presenterebbe
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Pagina 5
delle divergenze. Incongruenti sarebbero poi le allegazioni concernenti la
frequenza degli interrogatori e dei pestaggi. Infine, pure contraddittorie ri-
sulterebbero le circostanze dell'arresto.
3.2 In sede ricorsuale, l'insorgente contesta innanzitutto la ritenuta insus-
sistenza delle dichiarazioni. Segnatamente, egli rileva che la prima parte
della motivazione della SEM – in merito alla carenza di dettagli delle alle-
gazioni relative al periodo dell'incarcerazione – riprenderebbe un punto
della motivazione della decisione dell'8 aprile 2015 poi annullata dal Tribu-
nale. Lo stesso varrebbe per la descrizione del locale d'interrogatorio. In
seguito, per quel che riguarda la pretese lacune inerenti la descrizione del
locale di detenzione, le stesse non sarebbero tali da poter incidere in modo
decisivo sulla valutazione della verosimiglianza. Per quanto concerne l'oc-
cupazione del tempo in carcere l'insorgente considera che le sue risposte
sarebbero tutt'altro che vaghe. In seguito, egli avrebbe scusato la man-
canza di dettagli inerenti alle persone che lo avrebbero interrogato con il
lungo tempo trascorso. Infine, il racconto del periodo trascorso nel campo
profughi in Sudan sarebbe evidentemente più dettagliato poiché il ricor-
rente vi avrebbe trascorso più tempo rispetto all'incarcerazione e soprat-
tutto sarebbe avvenuto posteriormente.
In secondo luogo, per quanto riguarda le contraddizioni rilevate dall'autorità
inferiore, l'insorgente rileva nuovamente che una parte della motivazione
sarebbe stata ripresa dalla decisione, poi annullata, dell'8 aprile 2015. In
seguito, per ciò che concerne l'incongruenza in merito alle circostanze di
fuga, egli si sarebbe trovato in difficoltà nella descrizione del canale attra-
versato poiché si trattava di un canale con dell'acqua sporca, ma che era
essenzialmente secco. L'interprete avrebbe dunque potuto trovarsi ugual-
mente in difficoltà nella traduzione. Il ricorrente contesta in seguito la con-
traddizione rilevata dalla SEM in merito alle circostanze dell'arresto, invero,
l'incongruenza sarebbe già stata sollevata dal Tribunale nella sentenza del
9 agosto 2017 e lo stesso non l'avrebbe ritenuta determinante.
Infine, l'insorgente rileva che il fatto che sia stato riconosciuto quale rifu-
giato dall'UNHCR in Sudan non sia stato oggetto di valutazione da parte
dell'autorità inferiore.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
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Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
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Pagina 7
5.
Ora, le allegazioni del ricorrente in merito all'arresto ed alla detenzione con
l'accusa di aver partecipato al tentativo di rovesciamento del governo sono
effettivamente pervase da elementi incongruenti su punti essenziali e non
sono sufficientemente sostanziate.
5.1 Innanzitutto, è d'uopo rilevare che seppur in un primo tempo le allega-
zioni erano state ritenute complessivamente coerenti (cfr. D-2984/2017
consid. 5.2), tale giudizio non può essere confermato alla luce della se-
conda audizione sui motivi d'asilo effettuata il 21 settembre 2017 dalla
SEM su ingiunzione del Tribunale. Invero, confrontando le dichiarazioni ri-
lasciate nel corso della prima e della seconda audizione sui motivi d'asilo,
risultano esservi numerose contraddizioni su punti essenziali. Segnata-
mente, per quanto riguarda il fermo, l'insorgente ha fornito una terza ver-
sione dell'accaduto. Invero, in un primo tempo egli ha allegato che tre uffi-
ciali del ministero della difesa, B._______, C._______ e D._______, sa-
rebbero venuti a casa sua e comunicato che avrebbe dovuto recarsi a Dire
Daua (cfr. verbale 1, pag. 8), in seguito ha invece indicato di essere stato
portato via dal campo militare di Abarie, sempre da tre persone –
E._______, F._______ e G._______ – i quali gli avrebbero detto che do-
veva recarsi a Dire Daua. L'indomani sarebbe partito in auto e soltanto una
volta arrivato a Gigiga sarebbe stato informato di essere detenuto e quindi
venire accompagnato da delle guardie a Dire Daua (cfr. verbale 2 D59,
D67-D69, D71, D74). Nel corso della terza audizione infine, l'insorgente ha
fornito delle indicazioni ancora diverse in merito dalle persone che l'hanno
convocato e in merito al momento in cui le guardie l'hanno accompagnato.
Infatti, sarebbe stato chiamato ad Abarie da soltanto due persone ovvero
H._______ e I._______ ed invitato a recarsi a Gigiga (e non a dire Daua
come allegato in precedenza), e una volta arrivato lì sarebbe stato infor-
mato di essere in arresto. Le guardie tuttavia sarebbero state presenti già
dall'inizio del viaggio (cfr. verbale 3, D32, D34-D35, D40-D41).
In seguito, nel corso della prima audizione l'insorgente ha indicato di es-
sere stato detenuto nella prigione sotterranea della difesa a Dire Daua di
nome J._______ (cfr. verbale 1, pag. 8), salvo poi dichiarare di essere stato
detenuto in un carcere sotterraneo temporaneo senza nome (cfr. verbale 3,
D66 e D69).
Proseguendo nell'analisi, non meno divergenti risultano le allegazioni in
merito alle domande che gli venivano poste durante gli interrogatori così
come alla frequenza degli stessi. Nel corso della prima intervista coloro che
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Pagina 8
lo interrogavano conoscevano i nomi dei partecipanti al tentativo di rove-
sciamento di governo e lo accusavano di averne fatto parte (cfr. verbale 2,
D102), mentre in seguito gli venivano proprio richiesti questi nomi (cfr. ver-
bale 3, D120). Neppure del tutto coerenti risultano le allegazioni in merito
alla frequenza degli interrogatori. Segnatamente, l'insorgente ha dichiarato
di essere stato interrogato ogni 5, 10 o 15 giorni, salvo poi asserire di es-
sere stato inizialmente chiamato ogni giorno ed in seguito ogni tre o quattro
(cfr. verbale 2, D96; verbale 3, D28).
Proseguendo nell'analisi, risultano pure palesemente incongruenti le circo-
stanze della fuga dalla prigione. Da una parte egli ha dichiarato di aver
parlato con gli altri due compagni che erano insieme al bagno e di aver
deciso insieme di provare a scappare (cfr. verbale 2, D119), mentre in un
secondo tempo ha invece allegato di non aver mai né parlato né organiz-
zato la fuga, ma di essersi "capito con gli occhi" con le altre due persone
con cui era al bagno e di aver deciso in quel momento di provare a scap-
pare (cfr. verbale 3, D153, D163-D165). Anche il racconto del momento
dell'attraversamento del recinto del campo non coincide tra le tre audizioni.
Invero, l'insorgente ha inizialmente asserito di aver attraversato un canale
con l'acqua sporca (cfr. verbale 1, pag. 8), in un secondo tempo ha invece
asserito di essere fuggito dalla recinzione fatta di filo spinato e di aver sca-
valcato un muro dividendo i fili (cfr. verbale 2, D117-D118, D120) ed infine
ha fornito ancora un'ulteriore versione dove ha nuovamente fatto accenno
ad un canale, tuttavia secco questa volta, ma non ha più allegato di aver
dovuto scavalcare del filo spinato (cfr. verbale 3, D153-D159).
In seguito, le dichiarazioni del ricorrente risultano pure contraddittorie in
merito al tempo trascorso nella cella ed in merito alla cella stessa. Inizial-
mente, egli aveva dichiarato di non parlare con nessuno in quanto non po-
teva fidarsi di nessuno (cfr. verbale 3, D89), salvo dopo qualche domanda
dire di parlare qualche volta con la persona vicino per passare il tempo (cfr.
verbale 3, D98) specificando poco dopo di parlare unicamente con le per-
sone con cui poteva avere un po' di confidenza, ma comunque di parlare
poco (cfr. verbale 3, D101) ed infine spiegare di aver legato con due per-
sone con le quali riusciva a chiacchierare (cfr. verbale 3, D109-D111). Le
medesime considerazioni valgono pure per quanto riguarda la descrizione
della cella in cui l'insorgente è rimasto imprigionato per quasi quattro mesi.
Egli ha inizialmente asserito che trattandosi di un sotterraneo era buio (cfr.
verbale 2, D84), salvo poi invece indicare che riusciva a distinguere le altre
persone detenute poiché vi era la luce che però ogni tanto veniva spenta
(cfr. verbale 3, D93).
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Pagina 9
La spiegazione fornita in sede ricorsuale, ovvero il lungo tempo trascorso
tra i fatti e l'audizione non permette di giustificare delle contraddizioni così
numerose e su punti essenziali dei suoi motivi d'asilo.
5.2 Non di meno, va parimenti rilevato come le allegazioni del ricorrente
risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, v'è in primo
luogo da rilevare come il suo racconto si limiti in parte a riportare dei fatti
notori circa il modus operandi delle autorità etiopi a seguito del tentativo di
rovesciamento del governo avvenuto il 24 aprile 2009 (cfr. per evitare ulte-
riori ripetizioni sentenza D-2984/2015 consid. 5.1). Conseguentemente,
pur potendosi le allegazioni iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprez-
zamento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli
stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto
in prima persona tali avvenimenti. È dunque in questo senso che va inter-
pretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità infe-
riore, la quale, anche considerate le già evidenziate incongruenze, si atten-
deva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che an-
dasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità
etiopi. Orbene, l'interessato, pur essendo stato sentito per un'ulteriore au-
dizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 3), non ha presentato alcun nuovo
elemento di rilievo che permetta di ritenere che gli avvenimenti addotti
siano stati personalmente vissuti. Ad esempio, egli non ha saputo descri-
vere in maniera convincente coloro che lo interrogavano. Alle numerose
domande ha infatti risposto in maniera stringata che colui che lo interro-
gava aveva circa 45 anni mentre i due che lo picchiavano avevano 30 o
35 anni, alcuni erano alti mentre altri bassi e portavano la divisa militare
(cfr. verbale 2, D 105-D109). Anche nella successiva audizione, a fronte di
insistenti domande, le risposte del ricorrente sono rimaste lacunose, si è
infatti limitato a descrivere succintamente il colore della pelle e la corpora-
tura e soltanto alla fine ha dichiarato che colui che lo interrogava aveva una
lunga cicatrice sul lato destro del volto (cfr. verbale 3, D145-D151).
Le medesime considerazioni valgono pure per quanto concerne le descri-
zioni dei maltrattamenti subiti. Interrogato segnatamente dalla SEM su que-
sto punto come richiesto dal Tribunale, il ricorrente non è riuscito a fornire
dettagli sufficienti che permettano di ritenere che egli abbia personalmente
subito questi maltrattamenti. L'insorgente ha infatti raccontato di essere
stato picchiato con un bastone avvolto dal filo elettrico, oppure con il ba-
stone normale. A domanda precisa dell'auditore ha risposto di essere stato
fatto sdraiare e poi di essere "picchiato sopra" e di aver anche ricevuto
delle sberle o insulti (cfr. verbale 3, D125-D128, D136-D142). Altresì, con-
D-6353/2017
Pagina 10
trariamente alle dichiarazioni effettuate nel corso della precedente audi-
zione, l'insorgente ha omesso di menzionare il ferro dietro al ginocchio che
gli veniva messo una volta entrato nella stanza d'interrogatorio (cfr. ver-
bale 2, D90 e D134).
5.3 Alla luce delle considerazioni sovraesposte, è quindi proprio apprez-
zando nel complesso le dichiarazioni dell'insorgente che il Tribunale giunge
a concludere che i criteri di verosimiglianza non sono in specie ossequiati.
Malgrado gli avvenimenti addotti dal ricorrente possano inscriversi in un
contesto di generale plausibilità e malgrado egli sia stato riconosciuto quale
rifugiato dall'Alto Commissariato dei Diritti dell'Uomo (UNHCR) – riconosci-
mento comunque che non risulta in assoluto vincolante per le autorità sviz-
zere e costituisce unicamente un indizio per l'analisi della verosimiglianza
dei motivi d'asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1997 n. 5) – in considerazione
delle importanti incongruenze rilevate e della parziale superficialità del rac-
conto, la versione dei fatti resa non può dunque essere ritenuta in prepon-
deranza veritiera.
5.4 Infine, per quanto concerne l'asserita diserzione, il Tribunale ritiene che
la stessa non possa essere considerata nella fattispecie verosimile. Mal-
grado non si dubiti che il ricorrente abbia effettivamente lavorato come mi-
litare, ritenuta l'inverosimiglianza delle allegazioni in merito all'arresto ed
alla fuga dalla prigione – e di conseguenza in merito al motivo per cui egli
avrebbe lasciato il Paese – non vi sono nel caso in oggetto indizi che per-
mettano di ritenere che il ricorrente si sia effettivamente ancora trovato in
servizio attivo al momento della partenza. Per il che, è a giusto titolo che la
SEM non ne ha analizzato la rilevanza in materia d'asilo. Ad ogni modo, il
Tribunale rileva, a titolo abbondanziale e per buona pace del ricorrente,
che ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, un'eventuale sanzione per renitenza non
costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni
eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata,
o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). Nel caso in disamina
non vi sono elementi per ritenere che ciò sarebbe il caso (cfr. anche sen-
tenza del Tribunale D-7147/2014 del 26 gennaio 2015, consid. 6.2).
5.5 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento
della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
D-6353/2017
Pagina 11
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte-
grazione (LStrI; nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal
1° gennaio 2019; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile
(cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento
di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria
(art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor-
rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta-
colo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).
Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allonta-
namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF
2009/51 consid. 5.4).
7.1 Nella propria decisione la SEM, ha considerato l'esecuzione dell'allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
7.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. A dire del ricor-
rente l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe nella fattispecie illecita e
non ragionevolmente esigibile in ragione del rischio concreto di tortura e
trattamenti inumani e degradanti che potrebbe sussistere per il fatto che
egli si sia sottratto ai suoi obblighi militari.
D-6353/2017
Pagina 12
8.
A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è am-
missibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto interna-
zionale pubblico della Svizzera.
8.1 Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingi-
mento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare osta-
tivi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte eu-
ropea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola pos-
sibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza
generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è suffi-
ciente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interes-
sato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano
di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto,
nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti arti-
coli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
8.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare
l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre-
giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non
trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Etiopia è dunque
ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS
0.142.30). Inoltre, dagli atti di causa non risultano neppure esservi elementi
che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio personale, concreto e
serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine a un trat-
tamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.
8.3 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
9.
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può es-
sere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
9.1 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence",
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
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rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
9.2 Ora, l'Etiopia non si trova al momento in una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata (cfr. tra le tante sentenza del Tribu-
nale D-5578/2016 del 27 agosto 2018). La situazione personale del ricor-
rente non permette del resto di ritenere una messa in pericolo concreta.
Egli è giovane ed in buona salute, dispone di una formazione di base e di
esperienza lavorativa. Altresì, non v’è motivo di scostarsi dalla valutazione
della SEM in merito alla presenza di una rete famigliare in patria.
9.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
10.
Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in rela-
zione all’art. 44 LAsi). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
11.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
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12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di
CHF 750.– versato il 3 aprile 2018.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.– versato il
3 aprile 2018.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: