B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-636/2019
Sen t en z a d e l 1 5 ma r z o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 3 gennaio 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (…) (cfr. atto
A1/3 e atto A6/11, p.to 5.05, pag. 6), a seguito di una procedura di
ricollocamento dall’C._______ (cfr. risultanze processuali; atto A6/11, p.to
5.04, pag. 6),
i verbali d’audizione dell’interessato rispettivamente del (…) aprile 2017
(cfr. atto A6/11) e del (…) agosto 2018 (cfr. atto A16/19), nonché la
fotocopia della sua carta d’identità – parzialmente illeggibile – prodotta a
sostegno della sua domanda d’asilo (cfr. atto A17),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 3 gennaio 2019, notificata il 7 gennaio 2019 (cfr. atto A27/1), con cui la
predetta autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato,
respingendo la sua domanda d’asilo e pronunciando il suo allontanamento
dalla Svizzera, ritenendo però attualmente non ragionevolmente esigibile
l’esecuzione del suo allontanamento verso l’Eritrea, con conseguente
ammissione provvisoria del richiedente,
il ricorso del 4 febbraio 2019 (cfr. risultanze processuali) che l’interessato
ha inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
avverso la succitata decisione, con il quale egli ha postulato a titolo
principale l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento
della qualità di rifugiato con conseguente concessione dell’asilo; in
subordine alla restituzione degli atti all’autorità inferiore per un nuovo
esame della domanda; contestualmente ha presentato una domanda
d’esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali; il tutto con protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo
il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015
della nLAsi in vigore dal 1° marzo 2019, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
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che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d’origine
dell’insorgente e degli elementi che si presentano al momento della
sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione
avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44
consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento nella decisione impugnata, oggetto del litigio in questa
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sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento della
qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo,
che nel corso dell’audizione sulle generalità, l’interessato ha dichiarato di
essere cittadino eritreo, di etnia tigrina, nato e domiciliato sino all’espatrio
– avvenuto alla fine del 2014 – ad D._______, nella E._______, F._______
(cfr. atto A6/11, p.to 1.07 segg., pag. 3; p.to 2.01, pag. 4 e p.to 5.01, pag. 6),
che egli ha in particolare addotto che all’età di circa (…) anni egli sarebbe
stato arrestato ed imprigionato dalle autorità nel carcere minorile
“G._______” nella località di H._______ per un periodo di un anno e tre
mesi, con l’accusa di svolgere lavoro minorile (cfr. atto A6/11, p.to 7.01,
pag. 6 seg.),
che dopo l’uscita dal carcere minorile egli avrebbe esercitato l’attività
lavorativa quale (…) ad I._______ sino a (…) anni, quando, a seguito di
una retata, egli sarebbe stato coscritto al servizio militare (cfr. atto A6/11,
p.to 1.17.05, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 6 seg.),
che in tale contesto, egli avrebbe svolto i primi sei mesi nella località di
J._______, per l’addestramento militare, e poi sarebbe stato trasferito a
K._______ (cfr. atto A6/11, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.),
che, poiché non gli avrebbero accordato i congedi richiesti, l’interessato
avrebbe tentato la fuga dal servizio militare per ben sei volte, ma sarebbe
stato ogni volta ripreso e punito,
che, per riuscire ad essere esonerato dal militare, nel (…) egli si sarebbe
sparato un colpo di Kalashnikov al (…), a seguito del quale sarebbe stato
ricoverato in un ospedale a L._______,
che dipoi gli avrebbero concesso, senza essere congedato dal servizio
militare, di tornare presso il suo domicilio familiare per la riabilitazione,
che infine, dopo circa sei mesi, egli sarebbe espatriato verso l’M._______
(cfr. atto A6/11, p.to 5.01, pag. 6 e p.to 7.01 segg., pag. 6 seg.),
che sentito sui suoi motivi d’asilo nel corso della seconda audizione
federale, l’insorgente ha segnatamente asserito di essere stato
imprigionato due volte nel carcere denominato “G._______” a H._______,
un luogo dove venivano rinchiuse le persone con disturbi mentali, poiché
era minorenne e dormiva per strada; che tutte e due le volte si sarebbe
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trattato di un periodo di sei mesi (cfr. atto A16/19, D24 segg., pag. 4; D55
segg., pag. 8),
che egli sarebbe stato incarcerato anche nella prigione di “N._______”
nell’anno (…), in quanto l’autista con il quale lavorava, lo avrebbe accusato
di furto (cfr. atto A16/19, D55, pag. 8 e D78 seg., pag. 9),
che all’età di (…) anni egli sarebbe stato preso in una retata per svolgere il
servizio militare a K._______, ove avrebbe adempiuto anche
l’addestramento (cfr. atto A16/19, D60 segg., pag. 8 segg.); che nel corso
dello stesso egli sarebbe stato imprigionato una volta per essersi rifiutato
di cucinare (cfr. atto A16/19, D73 segg., pag. 9),
che anche durante i congedi che gli venivano dati al militare ogni due mesi,
egli avrebbe continuato ad esercitare la professione di (…) (cfr. atto A16/19,
D29 segg., pag. 5 e D82 seg., pag. 10),
che dopo una serata trascorsa con dei commilitoni, egli si sarebbe sparato
ad (…) per non essere imprigionato con l’accusa di voler sparare ad uno di
loro e per riuscire ad essere congedato dal militare (cfr. atto A16/19, D86
segg., pag. 10 seg.),
che in seguito a tale ferimento, egli sarebbe stato segnatamente curato
dapprima in un ospedale del “O._______” e poi nell’ospedale “P._______”
a L._______ (cfr. atto A16/19, D98 segg., pag. 11 seg.),
che congedato dal militare per la durata di due mesi, egli non si sarebbe
più ripresentato al militare, e dopo otto mesi, ad inizio 2015, egli sarebbe
partito da I._______, dove esercitava l’attività lavorativa quale (…), verso
l’M._______ (cfr. atto A16/19, D113 segg., pag. 13 seg.),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti
ai sensi dell’asilo le dichiarazioni rese dal richiedente,
che per quanto riguarda l’incarcerazione a “G._______”, l’insorgente nel
corso delle due audizioni, avrebbe reso un racconto contraddittorio, sia
concernente il motivo che avrebbe condotto al suo arresto, sia per la durata
della detenzione, che per la tipologia del carcere in cui sarebbe stato
rinchiuso,
che proseguendo nell’analisi, l’autorità inferiore ha rilevato che anche le
allegazioni relative al periodo intercorso tra i (…) ed i (…) anni del
ricorrente, sarebbero inficiate da diverse incongruenze, relative al
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momento in cui sarebbe stato preso nella retata ed il lavoro svolto quale
(…),
che oltracciò, anche le dichiarazioni dell’insorgente in merito alle
circostanze del fermo in occasione della retata risulterebbero incompatibili,
avendo nella prima audizione sostenuto di essere stato fermato a
Q._______, a I._______, mentre che nella seconda audizione avrebbe
sostenuto che tale evento sarebbe avvenuto a R._______, tra S._______
ed I._______,
che altresì anche le sue allegazioni in merito al periodo trascorso al servizio
militare sarebbero in vari punti discordanti, segnatamente ove avrebbe
svolto l’addestramento militare, il motivo per il quale egli si sarebbe sparato
al (…) nonché la sua incorporazione militare,
che infine il solo espatrio illegale dall’Eritrea non sarebbe pertinente in
materia d’asilo, in quanto l’insorgente non avendo reso verosimile la sua
diserzione dall’esercito e non essendoci altri elementi agli atti che lo
rendano persona invisa alle autorità eritree, la sola uscita illegale non
sarebbe sufficiente a giustificare la presenza di un timore fondato di subire
in futuro dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi,
che nel suo ricorso, l’insorgente contesta le considerazioni e le conclusioni
dell’autorità inferiore,
che innanzitutto la contraddizione relativa all’incorporazione nell’esercito
sarebbe irrilevante, in quanto, malgrado egli abbia invertito l’ordine della
stessa durante la seconda audizione, gli elementi forniti sarebbero i
medesimi,
che proprio per l’indicazione di tale elemento, egli avrebbe reso
sufficientemente verosimile di essere stato incorporato e di aver svolto il
servizio militare,
che circa le altre incongruenze rilevate nella decisione avversata,
l’insorgente ritiene che le stesse andrebbero ridimensionate nel contesto
in cui si è svolta l’audizione sui motivi d’asilo, ove egli avrebbe fatto
emergere un forte disagio di natura psichica, ciò che renderebbe verosimile
una qualche forma di patologia psichiatrica, anche se al momento la stessa
non sarebbe certificabile,
che a mente del ricorrente molte delle questioni essenziali per la presa di
decisione sarebbero rimaste insolute, e l’impressione d’insieme sarebbe
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che egli facesse fatica a comprendere l’importanza di fornire delle risposte
precise e dettagliate,
che pertanto egli ritiene che la decisione avversata sia fondata su un
accertamento incompleto dei fatti rilevanti e ne chiede il suo annullamento,
che proseguendo l’insorgente ritiene che, al contrario di quanto concluso
nella decisione impugnata, egli abbia un fondato timore di essere esposto
a dei seri pregiudizi in caso di un ritorno in Eritrea,
che invero, a fianco all’uscita illegale, vi sarebbe quale elemento che
qualificherebbe il ricorrente come particolarmente inviso alle autorità
eritree, il fatto che egli non sarebbe in grado di versare la tassa sulla
diaspora volta ad evitare delle misure coercitive di stampo militare, che in
tale impossibilità si vedrebbe invece costretto a subire,
che inoltre, le condizioni in cui il servizio nazionale eritreo verrebbe svolto,
sarebbero contrarie agli art. 3 e 4 CEDU nonché all’art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (di seguito: Conv. tortura, RS
0.105),
che egli conclude che al suo ritorno in Eritrea, andrebbe con grande
probabilità incontro ad un arresto, alla detenzione in condizioni inumane,
nonché a dover adempiere il servizio nazionale, ciò che sarebbe proscritto
dalle disposizioni summenzionate e dalla giurisprudenza internazionale in
materia e ne implicherebbe l’illiceità dell’esecuzione del suo
allontanamento verso il Paese d’origine,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiati; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2
LAsi),
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo di vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
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LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo
senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che
il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera
falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza,
o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso
interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che
infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano
sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in
preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve,
infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni
singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli
elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque
determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino
preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti
citati),
che a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, agli occhi
del Tribunale la SEM ha ritenuto rettamente nel provvedimento impugnato
che le dichiarazioni decisive rese dall’insorgente nel corso di procedura ed
a fondamento della sua domanda d’asilo, non adempiano le condizioni di
verosimiglianza e di rilevanza ai sensi degli art. 7 e 3 LAsi,
che in primo luogo il Tribunale denota che, in merito alle importanti
incongruenze rese nelle due audizioni dal ricorrente, le stesse non risultano
comprensibili con la sola giustificazione ricorsuale dell’insorgente, che può
essere letta quale mera allegazione di parte in quanto rimasta sino ad oggi
senza alcun riscontro agli atti, che egli soffra di un qualche disturbo
psichico,
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che invero il comportamento tenuto dal ricorrente durante l’audizione sui
motivi d’asilo ed il fatto che egli abbia allegato di “non stare bene con la
testa”, poiché si sentirebbe nervoso, si arrabbierebbe e non ricorderebbe
molte cose della sua vita (cfr. atto A16/19, D17 segg., pag. 3 seg. e D37
segg., pag. 6 seg.), possono essere piuttosto riconducibili ad una carente
volontà di collaborazione da parte dell’insorgente e per tentare di trovare
una giustificazione alle sue incoerenze e/o eludere i quesiti posti, piuttosto
che ad un’incomprensione degli stessi o dello scopo dell’audizione,
che a tale conclusione si giunge non soltanto poiché non vi è alcun indizio
di una qualsivoglia patologia psichiatrica negli atti all’inserto, ma anche
perché in più punti dell’audizione è stata data la possibilità all’insorgente di
interrompere la stessa se non si sentiva in grado di continuarla (cfr. atto
A16/19, D18 segg., pag. 3 seg.; D53 seg., pag. 7), ed egli ha dichiarato di
volerla proseguire e di sentirsi bene (cfr. atto A16/19, D20, pag. 4),
che inoltre sia il funzionario incaricato dell’audizione che il rappresentante
delle opere assistenziali, hanno più volte ricordato al ricorrente lo scopo
dell’audizione federale e dei quesiti posti (cfr. ad esempio, atto A16/19,
D28, pag. 5; D53, pag. 7; D108, pag. 12; D111 seg., pag. 13),
che altresì le risposte dell’insorgente nel loro complesso e nella loro
struttura, dimostrano la comprensione di quanto ad egli richiesto e la
capacità di determinarsi con piena cognizione di causa sia sui quesiti posti
che sui suoi motivi d’asilo,
che vieppiù tale disagio sarebbe stato esternato dal ricorrente soltanto nel
corso della seconda audizione federale e non durante la prima, malgrado
egli abbia affermato che sarebbe già iniziato in C._______ (cfr. atto A16/19,
D51, pag. 7), e che nel corso dell’audizione sulle generalità, sentito in
merito al suo stato di salute, egli ha unicamente riferito della diagnosi di
(…), senza alcun riferimento ad altri eventuali disturbi ed a dimenticanze a
causa degli stessi (cfr. atto A6/11, in particolare p.to 8.02, pag. 8),
che alla luce di quanto sopra, l’autorità di prime cure non ha accertato in
modo incompleto i fatti rilevanti per la presente procedura,
che proseguendo nell’analisi, segnatamente la SEM indica a ragione nella
decisione impugnata, che il ricorrente ha rilasciato delle dichiarazioni
incoerenti riguardo al motivo ed alla durata dell’incarcerazione a
“G._______”,
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che invero se dapprima egli ha affermato di avere avuto circa (…) anni
quando sarebbe stato arrestato ad I._______ ed imprigionato per 1 anno
e 3 mesi nel carcere minorile di “G._______” a H._______, con l’accusa di
lavoro minorile (cfr. p.to 7.01, pag. 6 seg.), senza alcuna spiegazione
convincente, in seguito ha invece modificato la predetta versione,
allegando di essere stato imprigionato due volte a “G._______”, entrambe
per la durata di sei mesi, poiché era minorenne e dormiva all’aperto; che in
tale luogo venivano rinchiuse le persone con disturbi mentali, aggiungendo
inoltre di essere stato imprigionato anche una terza volta nella prigione di
N._______ nel (…) (cfr. atto A16/19, D24, pag. 4 e D55 segg., pag. 8 e D78
seg., pag. 9),
che non meno discrepanti risultano essere le sue allegazioni in merito alle
circostanze temporali e spaziali della sua cattura per svolgere il servizio
militare,
che in un primo momento egli ha infatti riferito aver svolto il servizio militare
dall’età di 18 anni sino al suo espatrio avvenuto nel 2014 a Q._______,
I._______; che dall’età di (…) anni sino all’età di (…) anni avrebbe
esercitato il lavoro di (…) (cfr. atto A6/11, p.to 1.17.05, pag. 4 e p.to 7.01,
pag. 7), che invece in seguito ha sostenuto che il fermo sarebbe avvenuto
quando egli aveva (…) anni; che mentre svolgeva la sua attività lavorativa
quale (…) sarebbe stato fermato ad un posto di controllo tra S._______ ed
I._______ (cfr. atto A16/19, D60 segg., pag. 8),
che confrontato con tale contraddizione, l’interessato non ha fornito alcuna
spiegazione in merito; che egli invece si è arrabbiato ed innervosito, in
particolare con l’interprete presente durante l’audizione (cfr. atto A16/19,
D147 segg., pag. 16),
che anche la descrizione dell’allegato periodo trascorso al militare, risulta
in più punti incongruente,
che se invero dapprima l’insorgente ha sostenuto di avere svolto
l’addestramento militare di sei mesi a J._______ ed in seguito di essere
stato trasferito a K._______, nonché di aver tentato la fuga dal militare sei
volte, la prima delle quali sarebbe stato ripreso ed arrestato per qualche
ora; che inoltre egli avrebbe sofferto durante il militare perché non gli
avrebbero dato dei congedi per poter rivedere la sua famiglia (cfr. atto
A6/11, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.),
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che durante la seconda audizione federale, la versione di tali fatti è
sostanzialmente cambiata, avendo l’interessato allegato di aver svolto
anche l’addestramento militare a K._______ e di essere stato incarcerato
per un mese in tale contesto, poiché si sarebbe rifiutato di cucinare (cfr.
atto A16/19, D66 segg., pag. 8 seg.),
che inoltre egli avrebbe ottenuto dei congedi dal militare ogni due mesi,
ove riusciva addirittura a riprendere la sua attività lavorativa quale (…) (cfr.
atto A16/19, D82 segg., pag. 10),
che infine anche il motivo scatenante per prendere la decisione di ferirsi ad
(…) sarebbe contraddittorio,
che invero se in un primo momento egli ha dichiarato che avrebbe sofferto
perché non gli rilasciavano dei congedi e sarebbe stato disperato (cfr. atto
A6/11, p.to 7.01 seg., pag. 7), in un secondo tempo ha sostenuto, in modo
incoerente e confuso, dapprima che a seguito di una serata trascorsa con
altri commilitoni egli avrebbe rivolto l’arma d’ordinanza dapprima contro gli
stessi e poi, per non essere punito, aver sparato al suo (…) (cfr. atto A16/9,
D87, pag. 10), poi invece di aver rivolto l’arma contro sé stesso, perché
avendo necessità di cure, sarebbe stato esonerato dal servizio militare (cfr.
atto A16/19, D88, pag. 10),
che visto tutto quanto sopra, ancorché possa essere verosimile, in
particolare data l’età dello stesso, che egli abbia adempiuto un periodo di
servizio militare, egli non è però riuscito a rendere verosimile né le
incarcerazioni subite prima e durante il servizio militare, né che egli abbia
disertato dallo stesso, per il che le condizioni poste dall’art. 7 LAsi in merito
a tali dichiarazioni non risultano essere adempiute,
che in relazione a come egli abbia eventualmente e concretamente lasciato
il servizio militare, non è compito del Tribunale dipanarsi in supposizioni e
possibili scenari,
che per il resto, su questo punto, per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alle
considerazioni della decisione impugnata che si confermano pienamente,
che proseguendo nell’analisi, il Tribunale ricorda che il timore di essere
sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato
allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39),
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che detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il
servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr.
GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40),
che al contrario, il solo rischio di dover presumibilmente effettuare il servizio
nazionale nel contesto eritreo, non costituisce un pregiudizio determinante
ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che dal canto suo, l’espatrio illegale dall’Eritrea è invece da considerarsi
rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino
presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del
Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di
riferimento] consid. 5.1),
che nella presente disamina, in assenza di elementi atti a provare o
quantomeno a rendere verosimile pregressi contatti con le autorità eritree,
in particolare di avere subito delle incarcerazioni prima e durante il servizio
militare, come pure la sua diserzione dallo stesso, v’è luogo di partire
dall’assunto che il ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di
essere sanzionato per diserzione o renitenza,
che altresì, il solo fatto che egli possa in futuro essere coscritto al servizio
militare, non risulta essere a sé solo un motivo pertinente ai sensi dell’art. 3
LAsi,
che negli stessi termini, anche l’allegato espatrio illegale, data la mancanza
di circostanze supplementari che lascino presupporre che l’insorgente sia
malvisto dalle autorità eritree, visto segnatamente l’inverosimiglianza degli
eventi citati a margine, non risulta pertinente ed atto a giustificare il
riconoscimento della qualità di rifugiato all’interessato,
che in tal senso, le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non sono
tali da rimettere in discussione la giurisprudenza coordinata dello scrivente
Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 e D-
2311/2016 del 17 agosto 2017),
che il ricorrente sembra infatti misconoscere il contenuto della stessa
sentenza alla quale si riferisce parlando di “tassa sulla cosiddetta
diaspora”; che riguardo alle questioni riguardanti lo statuto di rifugiato e la
concessione dell’asilo, un eventuale mancato pagamento del contributo
menzionato è infatti stato ritenuto irrilevante in quanto non configurante un
malus politico (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015
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consid. 5.1 e D-2311/2016 consid. 6.3; cfr. anche: sentenza del Tribunale
D-5902/2018 del 23 novembre 2018 consid. 7.2),
che infine, per quanto riguarda le ulteriori contestazioni esposte nel
gravame dall’insorgente circa l’illiceità dell’esecuzione dell’allontanamento
poiché il servizio nazionale eritreo violerebbe gli art. 3 e 4 CEDU nonché
l’art. 3 Conv. tortura, le stesse non debbono essere esaminate oltre,
che invero, essendo che le condizioni dell’art. 83 della legge federale sugli
stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo in
vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), sono alternative, ed avendo la
SEM già pronunciato l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStrI), per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento
dell’insorgente, non risulta necessario procedere con l’esame delle ulteriori
condizioni poste dalla predetta disposizione,
che per di più, l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la
SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24
consid. 10.1), per il che anche in merito alla pronuncia dell’allontanamento,
la decisione avversata va confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato i modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico al ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
D-636/2019
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: