B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6378/2017
Sen t en z a d e l 2 3 no vemb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
William Waeber, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Lorenzo Rapelli
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…), con il figlio
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinati dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
richiedenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Domanda di restituzione del termine nella procedura
D-5171/2017 / N (…).
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Visto
la domanda d’asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 19
settembre 2015,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
dell’11 agosto 2017 (notificata al più presto il 14 agosto 2017), che respin-
geva la domanda d’asilo degli interessati ammettendoli tuttavia provviso-
riamente in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 13 settembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 14 settembre 2017), con cui gli insorgenti hanno postulato la conces-
sione dell’asilo in Svizzera; in subordine il rinvio degli atti all’autorità infe-
riore per una nuova decisione sul punto della concessione dell’asilo; con-
testualmente l’accoglimento della loro domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del re-
lativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili,
la decisione incidentale del Tribunale del 9 ottobre 2017 (cfr. tracciamento
degli invii; data di recapito: 11 ottobre 2017) che respingeva la domanda di
assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo e invitava gli insorgenti a versare, entro
il 24 ottobre 2017, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte
spese processuali (art. 63 cpv. 4 seg. PA), con comminatoria d’inammissi-
bilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine,
la sentenza del 1° novembre 2017 per mezzo della quale il Tribunale ha
dichiarato il ricorso inammissibile a seguito del mancato versamento
dell’anticipo spese richiesto nel termine fissato, ponendo le spese proces-
suali, di CHF 250.–, a carico della ricorrente,
il versamento tardivo dell’importo richiesto, effettuato il 1° novembre 2017
(cfr. risultanze processuali),
lo scritto degli interessati facente data al 10 novembre 2017, per mezzo del
quale essi chiedevano al Tribunale di accettare il pagamento tardivo e di
riaprire la procedura ricorsuale di cui ai ruoli D-5171/2017 sulla scorta di
un certificato medico attestante un’incapacità lavorativa al 100% di Medina
Siid dal 23 ottobre 2017 al 3 novembre 2017 e di uno scritto dell’associa-
zione Dare, Diritto a restare (cfr. risultanze processuali),
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e considerato
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale è competente a trattare, in virtù
dell’art. 24 PA, una domanda di restituzione del termine presentata nell’am-
bito della sua giurisdizione (cfr. sentenza del Tribunale
E-3934/2013 del 15 luglio 2013 e riferimenti citati),
che ciò vale anche nel caso in cui il Tribunale abbia già emanato una sen-
tenza di inammissibilità a causa dell’inosservanza di un termine (cfr. sen-
tenza del Tribunale federale 9C_75/2008 del 20 agosto 2008),
che giusta l’art. 63 cpv. 4 PA e salvo se sussistono motivi particolari, l’au-
torità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricor-
rente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali stabilendo
un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti
non entrerà nel merito,
che in caso di mancato pagamento, la stessa lo dichiara inammissi-
bile (art. 23 PA),
che ai sensi dell’art. 24 PA, se il richiedente è stato impedito senza sua
colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro
30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta domanda motiva-
ta e sia compiuto l’atto omesso,
che le tre condizioni sono cumulative, l’inoltro della domanda di restituzione
ed il compimento dell’atto omesso entro il termine di 30 giorni dalla cessa-
zione dell’impedimento essendo inoltre delle condizioni di ricevibilità (cfr.
sentenza del Tribunale destinata alla pubblicazione D-7710/2016 del 13
aprile 2017 consid. 4.2 e POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, 1990, p. 254),
che nel caso che ci occupa, le summenzionate condizioni di ricevibilità
sono da ritenersi adempiute, essendo la somma richiesta stata addebitata
con valuta al 1° novembre 2017 in favore del Tribunale (cfr. risultanze pro-
cessuali),
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che tuttavia, la nozione di "senza sua colpa" di cui all’art. 24 cpv. 1 PA è da
apprezzarsi in modo molto restrittivo (cfr. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2011, pag. 104).
che la restituzione del termine presuppone infatti che una qualsivoglia ne-
gligenza non sia imputabile alla parte richiedente o al suo mandatario (cfr.
DTF 112 V 255 consid. 2a e giurisprudenza citata) e che l’inazione sia da
ricondurre ad un’impossibilità oggettiva o soggettiva di agire (cfr. STEFAN
VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ad art. 24 PA n. 1),
che in particolare, un’impossibilità soggettiva è data allorquando l’atto da
compiere nel termine sarebbe stato oggettivamente espletabile ma l’inte-
ressato è stato impedito di agire a causa di particolari circostanze di cui lui
stesso non è responsabile (cfr. sentenza D-7710/2016 consid. 6.1.2),
che in tal senso, l’ostacolo soggettivo deve aver messo l’amministrato o il
suo rappresentante nell’impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze
o di indicare un terzo affinché se ne occupi, come il ricovero urgente in
ospedale dovuto ad un infortunio o una malattia grave (cfr. DTF 119 II 86
consid. 2; sentenze del Tribunale federale K 34/03 del 2 luglio 2003 e I
854/06 del 5 dicembre 2006; STEFAN VOGEL, op. cit., ad art. 24 PA n. 10),
che nel caso in esame, proprio siffatti presupposti non risultano in specie
adempiuti,
cha anzitutto, va rilevato che la ricorrente era rappresentata in sede ricor-
suale dal Sig. Rosario Mastrosimone di SOS Antenna Profughi (al quale è
stata notificata anche decisione incidentale del 9 ottobre 2017),
che pertanto, non avendo il patrocinatore in questione allegato alcun impe-
dimento, egli avrebbe potuto prodigarsi, quando necessario, per assicurare
il rispetto del termine stabilito,
che quo alla situazione della richiedente occorre invece constatare come il
certificato medico da lei addotto attesti unicamente un’incapacità lavorativa
(peraltro meramente teorica posto che l’interessata non risulta svolgere al-
cuna attività al momento) ed un malessere generale dovuto ad un anemia
da carenza di ferro, di vitamina B12 e di acido folico,
che ciò detto, è d’uopo rammentare che un certificato medico attestante
un’inabilità lavorativa per causa di malattia non basta per riconoscere im-
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pedimento senza colpa ai sensi della giurisprudenza in vigore (cfr. sen-
tenza del Tribunale F-950/2017 del 27 marzo 2017 e sentenze del Tribu-
nale federale 2C_1212/2013 del 28.07.2014 consid. 6.3, 8C_554/2010 del
4.08.2010 consid. 4.2 e),
che inoltre, quandanche impossibilitata ad agire, la richiedente avrebbe
quantomeno potuto prendere contatto con il suo rappresentante o con l’as-
sociazione Dare, Diritto a restare, che risulta averla assistita per il paga-
mento (poi effettuato tardivamente),
che visto quanto esposto, il Tribunale non può dunque esimersi dal giun-
gere alla conclusione che nel caso in esame non sia identificabile alcun
impedimento senza colpa ad agire nel termine stabilito,
che ne viene dunque che i presupposti per l’accoglimento della domanda
di restituzione dei termini del 10 novembre 2017 non siano in casu riuniti,
per il che la stessa vada respinta,
che trattandosi in specie di apprezzare il ben fondato materiale della do-
manda di restituzione dei termini presentata in virtù dell’art. 24 PA a seguito
di una precedente emanazione di una decisione d’inammissibilità, si ne-
cessita di giudicare la questione nella composizione ordinaria di 3 giudici
(cfr. sentenza del Tribunale D-7710/2016 consid. 7),
che a norma dell’art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere
condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o
alla parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte,
che in specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prele-
vare spese processuali,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di restituzione dei termini del 10 novembre 2017 è respinta.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai richiedenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: