Corte IV
D-6391/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...),
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 settembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6391/2010
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in
Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessato del 26 luglio 2010 (di seguito:
verbale 1) e del 9 agosto 2010 (di seguito: verbale 2), rispettivamente i
verbali dell'interessata del 26 luglio 2010 (di seguito: verbale 3),
nonché dell'11 agosto 2010 (di seguito: verbale 4),
la decisione dell'UFM dell'8 settembre 2010, notificata agli interessati il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessato, atto A17),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti l'8 settembre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la copia dell'incarto UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale), in data 9 settembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art.
105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
art. 108 cpv. 2 LAsi,
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che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere cittadini mongoli di etnia (...) e di essere nati a
C._______, rispettivamente a D._______ (Mongolia), nonché di aver
vissuto a E._______, rispettivamente ad F._______ (Mongolia), dal
2004 fino al loro espatrio che sarebbe avvenuto nella prima metà di
(...) 2010,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato per il timore di
essere ucciso e a causa di quanto subito dopo il 1994, quando un
certo G._______, grazie ad indagini condotte dall'insorgente, sarebbe
stato condannato ad una pena detentiva; che, difatti, egli, come pure la
sua famiglia, sarebbe stato minacciato di morte; che, inoltre, due
uomini a lui sconosciuti l'avrebbero percosso ed accoltellato nel 2004,
ferendolo allo (...), al (...) ed al (...); che il medesimo ha affermato di
credere che i decessi del fratello e della sorella, occorsi
rispettivamente nel 2008 e 2009, sarebbero da ricondurre anch'essi a
G._______; che l'interessato avrebbe, nel gennaio 2010, incontrato
casualmente G._______., il quale l'avrebbe picchiato e ferito allo (...);
che, tuttavia, gli ospedali mongoli non sarebbero in grado di curare i
disturbi insorti a seguito di detto episodio e di operarlo; che, infine, la
sua casa sarebbe stata incendiata nel (...) 2010, ragione per cui egli
avrebbe sporto denuncia e deciso, congiuntamente alla moglie, di
lasciare il Paese per paura; che l'interessata, dal canto suo, non ha
fatto valere motivi d'asilo propri ed ha dichiarato di essere espatriata a
seguito dei problemi avuti dal marito,
che gli interessati avrebbero lasciato la Mongolia, giungendo
legalmente in treno a H._______ (Russia), da dove avrebbero
continuato il viaggio in auto con due passatori – passando per la
Polonia, l'Inghilterra, la Repubblica Ceca e la Germania – fino ad
arrivare tre o quattro giorni più tardi in Svizzera, senza subire alcun
controllo e sprovvisti di documenti d'identità,
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che, nella decisione dell'8 settembre 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dai richiedenti non sono verosimili siccome illogiche, non plausibili,
prive di fondamento e contraddittorie, di modo che non emergerebbero
dalle carte processuali degli indizi di esposizione degli interessati a
persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti hanno contestato la conclusione secondo
cui non emergerebbero indizi di persecuzioni per procedere ad una
decisione materiale nel loro caso; che, in particolare, hanno
sottolineato che il loro racconto sarebbe attendibile e molto
circostanziato come pure privo di importanti contraddizioni, di modo
che dovrebbe essere considerato verosimile; che, segnatamente, a
mente loro, le poche incongruenze nel racconto del ricorrente
sarebbero da ricondurre ai suoi problemi di memoria insorti dopo i fatti
che li avrebbero indotti ad espatriare; che sarebbero dovuti fuggire
dalla Mongolia a causa delle minacce e violenze subite, nonché in
ragione dei problemi di salute di cui soffrirebbero entrambi; che, del
resto, anche il rappresentante dell'opera assistenziale presente
durante l'audizione sui motivi avrebbe ritenuto che, nel loro caso,
sussisterebbero indizi di persecuzioni non manifestamente infondati e
che la loro protezione non sarebbe garantita in Mongolia; che, inoltre,
gli insorgenti sono dell'avviso che l'autorità inferiore non avrebbe
valutato a sufficienza il fatto che avrebbero apportato elementi
importanti a sostegno delle loro allegazioni; che, in caso di rientro nel
loro Paese, la loro vita non sarebbe al sicuro; che, se non venisse loro
riconosciuta la qualità di rifugiato, l'esecuzione del loro allontanamento
in Mongolia dovrebbe per lo meno essere ritenuta inesigibile; che,
difatti, i problemi di salute di cui soffrirebbero non sarebbero curabili in
Mongolia per mancanza del materiale necessario,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria l'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato
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una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
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che, a titolo d'esempio, il ricorrente ha dichiarato che le indagini in
merito all'accoltellamento subito, ai decessi di suo fratello e di sua
sorella, come pure all'incendio della sua casa sarebbero tuttora in
corso, ragione per cui gli autori di detti fatti non sarebbero stati ancora
individuati (cfr. ad es. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D49, 60, 73, 76, 93);
che il medesimo ha ammesso che la versione secondo cui il mandante
degli episodi menzionati sarebbe G._______ rappresenterebbe una
sua mera supposizione personale (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2
D108); che, pertanto, risulta del tutto infondata la paura dei ricorrenti di
essere uccisi, rispettivamente è illogica la loro decisione di espatriare;
che, peraltro, in dette circostanze, ci si poteva ragionevolmente
attendere che i ricorrenti avessero aspettato perlomeno l'esito delle
indagini in corso, al fine di poter apprendere con certezza chi si
celerebbe dietro gli episodi subiti; che la ragione apportata a sostegno
del suo espatrio, vale a dire la posizione sociale altolocata di
G._______, risulta anch'essa priva di ogni fondamento; che, inoltre, il
ricorrente si è contraddetto circa svariati aspetti centrali del suo
racconto, come, ad esempio, le indagini indette dopo il decesso del
fratello, definite dapprima terminate (cfr. verbale 1 pag. 6), e, nella
seconda audizione, tuttora in corso (cfr. verbale 2 D115); che egli ha
reso versioni discordanti anche quando esortato a collocare nel tempo
l'accoltellamento subito, indicando la data del 25, rispettivamente 15 e,
infine, del 5 (...) 2002 (cfr. verbale 2 D34, 44, 45); che, alla luce
dell'inverosimiglianza del suo racconto, non è plausibile l'argomento
che l'insorgente fa valere a giustificazione di dette divergenze
temporali, ossia i problemi di memoria di cui soffrirebbe dopo il trauma
cranico subito durante l'allegato accoltellamento,
che la ricorrente non ha fatto valere motivi d'asilo propri, bensì ha
dichiarato di essere espatriata unicamente per seguire il marito
(cfr. verbale 3 pagg. 5-6 e verbale 4 D19), senza aver personalmente
subito alcunché in Patria (cfr. verbale 4 D23); che la credibilità delle
allegazioni presentate dalla ricorrente risulta essere fortemente
intaccata dall'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente; che,
peraltro, l'insorgente si è contraddetta in merito alle allegate minacce
subite dal marito, iniziate dopo l'accoltellamento nel 2004
(cfr. verbale 3 pag. 6), rispettivamente, secondo un'altra versione, già
anteriormente (cfr. verbale 4 D54-57); che, del resto, ella non è stata in
grado di collocare nel tempo il termine di dette minacce (cfr. verbale 3
pag. 6),
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che, in considerazione di quanto sopraesposto, v'è ragione di ritenere
che la vicenda resa dagli insorgenti a sostegno della loro domanda
d'asilo è manifestamente inverosimile,
che, alla luce di tali considerazioni e dell'evocata inverosimiglianza
della vicenda asserita, non v'è altresì motivo di considerare che i
ricorrenti non possano beneficiare di un'appropriata protezione statale
contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di
terzi, tanto più che gli stessi hanno dichiarato non avere mai avuto
problemi con le autorità (cfr. verbale 2 D139 e verbale 4 D88),
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4
novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che gli insorgenti si
sono limitati a far valere in sede di ricorso – con una semplice e
generica affermazione di parte – che la loro vita non sarebbe al sicuro
in caso di rientro nel loro Paese (cfr. ricorso pag. 3),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
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punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali [OAsi 1, RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla loro situazione
personale;
che entrambi i ricorrenti dispongono di una formazione e di una solida
esperienza lavorativa; che il ricorrente, difatti, ha frequentato dieci anni
di scuola dell'obbligo e quattro anni di (...) (cfr. verbale 2 D40) ed ha
lavorato quale (...) per dieci anni fino al 1994, o, secondo un'altra
versione, fino al 2004, anno a partire dal quale ha potuto usufruire di
una rendita d'invalidità (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D34); che la
ricorrente ha frequentato il collegio di (...) ad F._______ ed ha lavorato
quale (...) per (...) anni fino al 2004, anno a partire dal quale ha
vissuto con la rendita percepita dal marito; che la stessa, in Mongolia,
percepiva dei sussidi familiari (cfr. verbale 3 pag. 2); che gli insorgenti
dispongono, inoltre, di una rete sociale-familiare in Patria, ritenuto che
entrambi i loro figli, con cui sono del resto in contatto (cfr. verbale 2
D157), come pure dei parenti paterni della ricorrente e conoscenti
vivono in loco (cfr. verbale 2 D158 e verbale 3 pag. 3); che i ricorrenti
non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici; che, difatti, per quanto attiene lo stato di salute del
ricorrente, egli non ha apportato alcun certificato medico attestante gli
asseriti problemi allo (...) di cui soffrirebbe dal (...) 2010,
rispettivamente non ha comprovato l'allegata impossibilità di eseguire
con completezza l'operazione di sutura della sua ferita presso degli
ospedali mongoli; che, peraltro, i problemi di (...) – per i quali egli è
stato indirizzato ad un medico durante la procedura d'asilo – non
risultano di essere di particolare rilievo, rispettivamente di necessitare
di trattamenti particolari (cfr. atto A16); che, inoltre, in Mongolia, sono
disponibili i medicamenti per un loro trattamento; che, infine, l'epatite
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C, i problemi al cuore ed alla schiena, i dolori alla testa ed alle
articolazioni, i problemi motori a seguito di un ictus come pure la
meningite di cui soffrirebbe la ricorrente (cfr. verbale 2 D151-152,
verbale 3 pag. 5, nonché verbale 4 D63 e D83) non sono stati
corroborati da alcun certificato medico e sono rimasti, fino al momento
attuale, mere affermazioni di parte,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti tramite il Centro di registrazione e di procedura di
I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax,
per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza ai
ricorrenti e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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