B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6394/2012
S e n t e n z a d e l 6 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio)
Jean-Pierre Monnet, Claudia Cotting-Schalch;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Nigeria
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 dicembre 2012 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 9 ottobre 2012
in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al ricorrente il giorno medesimo e mediante il quale lo ha reso at-
tento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inol-
tro dell'istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria
che in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili non si
entra nel merito della domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 17 ottobre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
29 novembre 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 3 dicembre 2012, notificata al ricorrente il
7 dicembre 2012 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 10 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico
raccomandato; data di entrata: 11 dicembre 2012);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) in data 12 dicembre 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana; che, pertanto, la pre-
sente sentenza può essere redatta in italiano;
che, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura davanti all'Ufficio federale si
svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo l'audizio-
ne cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del richiedente;
che, ai sensi dell'art. 29 LAsi, di cui il nuovo testo è in vigore dal
1° gennaio 2008, l'audizione sui motivi di asilo è, di norma, di competenza
dell'UFM e non più dell'autorità cantonale (cfr. RU 1999 2269);
che quindi l'audizione non può più essere un sussunto a criterio nell'enu-
merazione dei criteri per la determinazione della lingua ufficiale in cui va
redatta o notificata la decisione;
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che, pertanto, l'art. 16 cpv. 2 LAsi enuncia il principio della territorialità
unicamente relativo al luogo di residenza del richiedente l'asilo
indipendentemente dalla lingua nella quale ha avuto luogo l'audizione
federale diretta (cfr. DTAF 2009/56);
che, secondo l'art. 4 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l'UFM può scostarsi ec-
cezionalmente dalla regola generale giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi se: il ri-
chiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficia-
le (lett. a); in considerazione di domande entrate o della situazione a livel-
lo del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo effi-
ciente e tempestivo delle domande (lett. b); o il richiedente l'asilo è sentito
in un centro di registrazione giusta l'art. 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a
un Cantone con un'altra lingua ufficiale (lett. c);
che in casu dall'inserto risulta che il ricorrente con decisione del
18 ottobre 2012 è stato attribuito al Canton Ticino;
che la decisione del 3 dicembre 2012 è redatta in lingua francese;
che la giurisprudenza ha precisato che la pronuncia dell'UFM di una deci-
sione ai sensi dell'art. 4 lett. b o c OAsi 1 è eccezionalmente possibile se
accompagnata dall'adozione di adeguate misure correttive, che tutelino il
diritto ad un ricorso effettivo ed all'equo processo, come per esempio la
traduzione orale della decisione resa in una lingua conosciuta dal ricor-
rente;
che se l'UFM non ha adottato alcuna misura correttiva appropriata e non
ha rimediato alla lacuna neppure in sede ricorsuale, conseguirà di princi-
pio la cassazione della decisione impugnata per i ricorrenti non rappre-
sentati da un mandatario professionale, nella misura in cui risulta dal ri-
corso che non hanno sufficientemente compreso la decisione litigiosa;
che, nel caso concreto, si evince che il richiedente, probabilmente con
l'aiuto di una terza persona, ha sufficientemente compreso la decisione
litigiosa per il che, vista la circostanza del caso di specie, non vi è luogo
di cassare già per questa ragione la decisione, ma che ciò non significa
che l'UFM abbia tutta la latitudine di prendere le sue decisioni in una
lingua che non sia quella stabilita dalla regola primaria giusta l'art. 16
cpv. 2 LAsi;
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
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che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che durante l'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di essere
cittadino nigeriano e di religione cristiana; che egli sarebbe di etnia Edo,
ma sarebbe nato e cresciuto a Kaduna, dove avrebbe vissuto fino al gior-
no dell'espatrio, nel (...) aprile del 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 3-6);
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che il ri-
corrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo al-
cun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e
c OAsi 1; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi fosse realizzata nel caso di spe-
cie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso, per quanto riguarda i motivi di asilo, l'insorgente ha
allegato di essere stato costretto a lasciare la Nigeria in quanto vittima
delle gravi persecuzioni religiose da parte degli estremisti musulmani nei
confronti dei cristiani; che in patria la sua vita sarebbe in pericolo e
avrebbe assolutamente bisogno della protezione della Svizzera;
che il ricorrente ritiene assurda l'argomentazione della decisione dell'UFM
secondo cui, a prescindere dalla verosimiglianza dei fatti addotti, non gli
andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato in quanto le persecuzioni nei
confronti dei cristiani avrebbero luogo solo nel nord del Paese e
sussisterebbe dunque un'alternativa di rifugio interna; che l'insorgente
sostiene infatti che la valutazione di un'eventuale esistenza di
un'alternativa di rifugio interna avrebbe semmai dovuto costituire l'oggetto
di una decisione nel merito sulla sussistenza della qualità di rifugiato;
che nel ricorso egli sostiene inoltre che, comunque, l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria non sarebbe ragionevolmente
esigibile in quanto sia la sua condizione personale sia quella generale del
Paese sarebbero drammatiche; che la situazione in Nigeria non farebbe
che peggiorare e non sarebbe affatto sicura;
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che in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una
nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo; che ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle
presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che nel caso concreto il ricor-
rente, a distanza di più di tre mesi dalla presentazione della domanda
d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri;
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha in-
trodotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
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che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere espatriato e
di chiedere asilo in Svizzera a seguito dell'omicidio di suo padre, il quale
era (...); che attorno al (...) 2012 delle persone si sarebbero recate presso
la loro abitazione nello Stato di Kaduna e avrebbero detto al padre che
tutti i cristiani di quella comunità avrebbero dovuto andarsene; che il pa-
dre avrebbe però rifiutato di abbandonare la sua congregazione e la sua
famiglia; che due settimane dopo, il (...) 2012, sei persone sarebbero di
nuovo venute e avrebbero ucciso il padre; che il richiedente sarebbe
quindi fuggito assieme alla moglie e al figlio (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e
verbale 2, pag. 3);
che l'UFM ha negato la sussistenza delle eccezioni previste dall'art. 32
cpv. 3 lett. b e c LAsi ritenendo, in maniera generale, che le persecuzioni
nei confronti dei cristiani avrebbero luogo unicamente nel nord del Paese
e che all'interessato, se intimorito da potenziali attacchi da parte di terro-
risti musulmani, basterebbe stabilirsi in un'altra zona del Paese;
che non di meno, giusta la prassi sviluppata in DTAF 2007/8, se sulla ba-
se di un esame sommario materiale non può essere senz'altro constatato
se il richiedente soddisfi o non soddisfi in modo manifesto la qualità di ri-
fugiato, si deve entrare nel merito giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi allo
scopo di accertare la qualità di rifugiato rispettivamente l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. giurisprudenza cita-
ta, consid. 5);
che quindi una decisione di non entrata nel merito è esclusa quando l'as-
senza della qualità di rifugiato o di un impedimento all'esecuzione dell'al-
lontanamento non sono per l'appunto manifesti rispettivamente quando
sono necessari ulteriori chiarimenti;
che con ciò il legislatore ha voluto evitare che, in particolare nell'ambito di
una procedura sommaria venga fatta una valutazione affrettata o errata di
una situazione di fatto o di diritto;
che d'altro canto a seguito della nuova giurisprudenza del Tribunale, defi-
nita nella DTAF 2011/51 e fondata sulla teoria della protezione, per am-
mettere l'esistenza di un'alternativa di protezione interna e quindi negare
la qualità di rifugiato, è necessario che detta alternativa sia realistica e
non solamente ipotetica;
che in casu, indipendentemente dalla questione della pertinenza che può
mantenere la giurisprudenza sviluppata in DTAF 2007/8 circa l'analisi del-
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la sussistenza di un'alternativa di protezione interna nell'ambito di una
decisione di non entrata nel merito così come da DTAF 2011/51, il Tribu-
nale non può giungere alla stessa conclusione a cui è giunta l'autorità in-
feriore e ritiene che la questione dell'alternativa di rifugio interna andava,
nel caso in esame, esaminata in una decisione di entrata nel merito;
che infatti risulta oltremodo sbrigativo affermare che, se al nord vi è per-
secuzione dei cristiani, al ricorrente basti stabilirsi in un'altra parte del Pa-
ese, senza che vi sia un esame delle condizioni affinché ciò possa effetti-
vamente avvenire, in particolare dal punto di vista delle condizioni di vita
nonché della situazione personale del richiedente, e che quindi tale alter-
nativa non sia solo ipotetica ma anche realistica (cfr. DTAF 2011/51 con-
sid. 8.5.2);
che sulla base di quanto precede, considerata la necessità di ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
l'UFM deve entrare nel merito della domanda d'asilo garantendo i diritti
procedurali usuali;
che visto tutto quanto sopra, nella misura in cui ammissibile, il ricorso è
accolto, la decisione del 3 dicembre 2012 è annullata e gli atti sono tra-
smessi all'UFM per decidere nel merito della domanda d'asilo;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura si rinuncia al prelievo di spese proces-
suali (art. 63 cpv. 1 PA) e al ricorrente, non patrocinato in questa sede,
non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA
in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 3 dicembre 2012 è annullata. Gli atti di causa
sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una decisione nel merito ai
sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità
di ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: