B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-640/2012
S e n t e n z a d e l 2 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias,
C._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 gennaio 2012 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data
1° settembre 2011 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 16 settembre 2011 (di seguito: verbale 1) e del
24 gennaio 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 26 gennaio 2012, notificata al ricorrente il
27 gennaio 2012 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 2 febbraio 2012 (cfr. timbro del plico
raccomandato; data d'entrata: 3 febbraio 2012);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) in data 3 febbraio 2012;
la decisione incidentale del Tribunale dell'8 febbraio 2012;
la presa di posizione dell'UFM del 15 febbraio 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, preliminarmente, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la procedura dinanzi
all'UFM si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale ha avuto luogo
l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di residenza del ri-
chiedente;
che tuttavia, conformemente all'art. 4 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), l’UFM
può scostarsi eccezionalmente dalla regola primaria della suddetta norma
se il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua
ufficiale (lett. a), se in considerazione di domande entrate o della situa-
zione a livello del personale, ciò è provvisoriamente necessario per un di-
sbrigo efficiente e tempestivo delle domande (lett. b), o se il richiedente
l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l’articolo
29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale
(lett. c);
che, nella fattispecie, al momento della notifica della decisione dell'UFM,
il ricorrente risiedeva a Bellinzona nel cantone Ticino, dove la lingua uffi-
ciale è l'italiano; che, inoltre, l'audizione cantonale ha avuto luogo in ita-
liano; che quindi, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, tale decisione avrebbe dovu-
to essere redatta in lingua italiana; che, ciononostante, questa è stata re-
datta in lingua francese; che, con decisione incidentale dell'8 febbraio
2012, l'autorità inferiore è stata invitata ad indicare a codesto Tribunale
perché si è scostata dall'art. 16 cpv. 2 LAsi; che, con la sua presa di posi-
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zione del 15 febbraio 2012, l'UFM ha spiegato che dal ricorso inoltrato dal
richiedente non risulta che egli non abbia capito la decisione, che
nell'ambito dell'audizione cantonale, egli, riguardo alle sue conoscenze
linguistiche, avrebbe menzionato il francese e l'italiano indifferentemente
(cfr. verbale 1, pag. 3) e che nel ricorso l'interessato non ha sollevato al-
cuna eccezione circa la lingua nella quale è stata redatta la decisione, per
il che non c'è ragione di credere che egli non abbia potuto comprenderne
il contenuto; che questo Tribunale si associa alla summenzionata presa di
posizione dell'autorità inferiore, ammettendo, nella fattispecie, l'eccezione
all'art. 16 cpv. 2 dell'art. 4 lett. a Oasi 1;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese
ed il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sen-
tenza può essere redatta in italiano;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di es-
sere cittadino tunisino, nato e con ultimo domicilio a Tunisi, in Tunisia
(cfr. verbale 1, pag. 1);
che il richiedente avrebbe lasciato la Tunisia il 17 agosto 2011, imbarcan-
dosi a Sfax per recarsi in Sicilia a Mazara del Vallo (Italia); che avrebbe
poi transitato in varie località italiane, viaggiando a piedi, con la nave e in
treno, fino al giorno del suo arrivo in Svizzera, il 1° settembre 2011, dove
ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 7);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c OAsi 1; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente non ha fornito alcun nuovo elemento giustifi-
cante la mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. a LAsi; che, infatti, egli ribadisce di avere perso la carta d'identità;
che, in merito al passaporto, asserisce di avere contattato la madre in pa-
tria per provvedere alla spedizione di tale documento ma purtroppo que-
sto non gli sarebbe ancora giunto; che, nell'ambito dell'audizione somma-
ria, aveva assicurato che avrebbe contattato la madre per farsi spedire il
passaporto (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che, tuttavia, nel corso della
successiva audizione federale ha affermato di non avere intrapreso nulla
per procurarselo per timore di essere rinviato nel suo Paese
(cfr. verbale 2, pagg. 2 seg.);
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, il richiedente non ha, nel ri-
corso, né riesposto i fatti illustrati in occasione delle audizioni, né ne ha
indicati di nuovi;
che, nell'atto di ricorso, l'insorgente sostiene che, in relazione all'esecu-
zione dell'allontanamento, la valutazione dell'UFM sarebbe, alla luce della
situazione umanitaria e di insicurezza vigente in Tunisia, assolutamente
lacunosa e che gli elementi presenti nella fattispecie avrebbero dovuto
condurre l'UFM ad una decisione d'entrata nel merito;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una domanda d'assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
di giustizia e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
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rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza sei mesi dalla presenta-
zione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adem-
pia i citati criteri;
che il suo passaporto si troverebbe al suo domicilio in Tunisia; che, in se-
de di prima audizione, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i
documenti d'identità o di viaggio dopo essere stato informato, tramite un
documento da lui firmato, dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48
ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non avere
compreso il contenuto del detto documento, ma che ora l'ha capito; che,
alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi il passaporto, egli ha
riposto che non ci sarebbe stata altra soluzione che quella di contattare il
cugino in Francia, il quale sarebbe andato in Tunisia e gli avrebbe portato
il passaporto; che l'auditore gli ha raccomandato invece di farsi mandare
il documento dalla madre (in patria) e che il richiedente si è dichiarato
d'accordo (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.); che, tuttavia, in occasione
dell'audizione federale, alla domanda di cosa avesse fatto per procurarsi
detto documento, ha dichiarato di non avere intrapreso nulla poiché non
vuole essere rimpatriato in Tunisia (cfr. verbale 2, pag. 3); che, nell'atto di
ricorso, egli spiega che dopo la seconda audizione avrebbe compreso
l'importanza di presentare tale documento e che d'altronde avrebbe già ri-
ferito nel corso della prima audizione che avrebbe fatto il possibile per
farsi spedire il passaporto, cosa che avrebbe fatto, ma il documento non
gli sarebbe ancora giunto, intenderebbe tuttavia consegnarlo all'UFM non
appena in suo possesso;
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che, argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti,
risultano verosimilmente inattendibili;
che, vista l'inconsistenza, l'inattendibilità e l'incongruenza delle suddette
dichiarazioni del ricorrente circa il possesso del suo passaporto, il Tribu-
nale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti
per i bisogni della causa;
che, per di più, il richiedente ha fornito, al momento dell'entrata in Svizze-
ra, un'identità diversa da quella fornita in seguito nell'ambito delle audi-
zioni; che, alla domanda del motivo che l'avrebbe indotto a fornire delle
identità diverse ha risposto che alle guardie di confine ha dichiarato un
nome falso poiché credeva di trovarsi ancora su territorio italiano e teme-
va di essere rimpatriato in Tunisia, assicurando che la vera identità è
quella fornita in sede di audizione (cfr. verbale 1, pag. 2); che quest'attitu-
dine non può che confermare la scarsa disponibilità del richiedente a cre-
are trasparenza in merito alla sua identità;
che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione
di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecu-
zioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire ille-
gittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
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che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato sia per
motivi economici, sia per i trattamenti ingiusti che si subirebbero nel Pae-
se da parte delle autorità;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'auto-
rità inferiore, i motivi elencati dal richiedente a sostegno della sua do-
manda d'asilo non presentano alcun elemento di rilevanza; che, segna-
tamente, il fatto di essere malpagati oppure di non essere, a volte, pagati
del tutto, o il fatto di non avere i mezzi finanziari che permettano di man-
tenere la famiglia, non costituiscono, nel contesto descritto, manifesta-
mente un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, inoltre, anche il
fatto di essere già stato, come molti altri giovani, fermato più volte dalle
autorità in modo arbitrario per controlli d'identità, e, in un'occasione, in-
carcerato per una notte, rende assente una sufficiente intensità di pregiu-
dizi ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e retta-
mente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32 cpv. 3
lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranie-
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ri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giu-
sta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione
personale, segnatamente dello stato di salute, essendo giovane ed aven-
do un'esperienza professionale oltre che una rete sociale, l'allontanamen-
to è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
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che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favo-
revole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: