Corte IV
D-6405/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, nato il 12 luglio 1974,
B._______, nata il 3 dicembre 1978,
C._______, nato il 14 marzo 1997,
D._______, nato il 26 maggio 1999 e
E._______, nato il 24 dicembre 2005,
Bosnia e Erzegovina,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 ottobre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6405/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
12 agosto 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 3 e 30 settembre 2009,
la decisione dell'UFM dell'8 ottobre 2009, notificata ai richiedenti il me-
desimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 9 ottobre 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la decisione incidentale del 14 ottobre 2009 nella quale il TAF ha con-
siderato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole, re-
spingendo così la sua domanda d'esenzione dal pagamento di un anti-
cipo a copertura delle presumibili spese processuali, ed ha invitato i ri-
correnti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumi-
bili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso
in caso di mancato versamento di detto anticipo,
il documento inoltrato il 22 ottobre 2009 redatto in lingua serbo-croata
e relativa traduzione in lingua tedesca presentata al TAF il
3 novembre 2009,
il versamento tempestivo, in data 23 ottobre 2009, dell'anticipo richie-
sto,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33
lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi-
zioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere originari di F._______ (A._______), rispettiva-
mente G._______ (B._______), con ultimo domicilio a H._______, nel
omonimo comune del Cantone di I._______ (Bosnia e Erzegovina),
dove avrebbero vissuto dal 2003, dal 2005, oppure negli ultimi due,
tre, quattro o cinque anni sino al loro espatrio (cfr. verbali d'audizione
del 3 settembre 2009 pag. 2 [B._______ e A._______] e del
30 settembre 2009 pagg. 4 [A._______] e 10 [B._______]),
che gli interessati hanno affermato di essere espatriati in data 10 o
12 luglio, oppure nell'agosto 2009 (cfr. verbali d'audizione del
3 settembre 2009 pagg. 6 [B._______] e 7 [A._______] nonché del
30 settembre 2009 pagg. 9 [A._______] e 12 [B._______]) per il timore
di essere uccisi da parte di terzi, ovvero da J._______, il quale
avrebbe minacciato di morte i richiedenti e la famiglia di A._______ a
causa di una denuncia sporta nei suoi confronti dal padre del
richiedente per i crimini di guerra che quest'ultimo avrebbe commesso
durante la guerra nel 1992; che, infatti, le minacce sarebbero
cominciate in primavera, nell'estate, oppure in autunno del 2008, dopo
che i genitori dell'interessato sarebbero stati convocati dalle autorità
bosniache, oppure cinque anni fa (cfr. verbali d'audizione del
3 settembre 2009 pag. 6 [A._______] e del 30 settembre 2009 pagg. 7
[A._______] e 8 [B._______ e A._______], secondo il senso delle sue
dichiarazioni); che, in seguito a ciò, il padre del richiedente avrebbe
insistito per farli espatriare; che, oltre al fatto di essere espatriata per i
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motivi del marito, B._______, ha allegato di aver lasciato il suo Paese
per il timore che i suoi figli possano diventare vittime di violenze
sessuali come quelle subite da quest'ultima durante la guerra nel 1992
in Bosnia,
che, nella decisione dell'8 ottobre 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia e Erzegovina, con
decisione del 25 giugno 2003, nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro,
che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sareb-
bero vaghe, stereotipate e contraddittorie, di modo che non emerge-
rebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interes-
sati a persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, gli insorgenti hanno ribadito la verosimiglianza dei
loro motivi d'asilo inoltrando a riprova di ciò una copia di un attestato
del loro Comune; che, inoltre, hanno affermato che non sarebbe possi-
bile ottenere una protezione effettiva da parte delle autorità statali in
loco; che, peraltro, avrebbero già spiegato tutte le contraddizioni rile-
vate dall'UFM nel corso della seconda audizione; che, oltre a ciò, han-
no fatto valere che Mustafa, sua moglie ed il figlio Muharem, avrebbe-
ro dei problemi di salute,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul-
lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro do-
manda d'asilo; che hanno, altresì, presentato una domanda d'esenzio-
ne dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe-
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
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richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del-
l’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio-
ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, con
decisione del 25 giugno 2003 a partire dal 1° agosto 2003, la Bosnia e
Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di
massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi-
ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di
parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi-
stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso
pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto,
che, in particolare, l'insorgente si è contraddetto sulla data in cui
sarebbero incominciate le minacce, fornendo oltretutto date imprecise;
che, infatti, A._______ ha indicato nella prima audizione l'estate del
2008, mentre nella seconda audizione la primavera del 2008 (“quando
si risvegliava la natura”) quale data dell'inizio delle minacce; che,
confrontato con tale discrepanza, egli non è stato in grado di dare una
risposta precisa dichiarando che “era così, né estate né primavera. Era
così, né qua né là”; che, confrontato con la sua risposta descrittiva
della natura fornita poco prima (“In primavera, quando si risvegliava la
natura”), egli ha addirittura allegato che la prima minaccia si sarebbe
verificata in autunno del 2008, ovvero nella stessa stagione come al
momento dell'audizione (“era come adesso”) (cfr. verbali d'audizione
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del 3 settembre 2009 pag. 6 [A._______] e del 30 settembre 2009
pagg. 7 [A._______] e 8 [A._______]); che nel ricorso gli autori del
gravame non si sono espressi su tale punto importante alla base del
loro racconto; che, oltre a ciò, è completamente insensato che il padre
e la famiglia del ricorrente siano rimasti in patria, ritenuto che proprio
suo padre sarebbe alla base delle minacce verso la sua famiglia,
dopo aver denunciato più volte J._______; che anche su tale punto gli
insorgenti non si sono espressi minimamente nel gravame; che, in
aggiunta, i mezzi di prova presentati nel corso della loro procedura
d'asilo non sono atti a dimostrare il contrario; che, in particolare, il
documento presentato in sede di ricorso non risulta idoneo, in quanto
non si riferisce in modo preciso alla procedura giudiziaria nella quale
sarebbe coinvolto il padre del ricorrente come lo avrebbe fatto, ad
esempio un atto di un Tribunale, oppure una copia autentificata di una
denuncia sporta; che, inoltre, neanche la situazione generale in loco
riportata su tale documento può essere considerata in mancanza di
una fonte rappresentativa; che in relazione ai motivi d'asilo indicati da
B._______ ed al di là della palese inverosimiglianza del suo racconto -
come rettamente individuato dall'UFM -, ella non sarebbe comunque
riuscita a stabilire un nesso causale e temporale tra le violenze
sessuali subite nel 1992 e l'espatrio considerati i ben 17 anni trascorsi
tra i due avvenimenti e la situazione attuale in loco; che, alla luce
dell'inverosimiglianza del racconto reso dai ricorrenti sulla base degli
elementi sopraevocati, non v'è motivo di ritenere che i medesimi non
possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportuna-
mente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro
agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Bosnia
e Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
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4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Bosnia e Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della po-
polazione nella totalità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti sono ancora giovani e A._______ ha un'e-
sperienza professionale quale manovale; che, infine, gli insorgenti
dispongono in patria di un'importante rete sociale, tra cui la i genitori,
tre sorelle e numerosi zii di B._______ ed i genitori, una sorella ed uno
zio paterno di A._______,
che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici; che, in particolare, i ricorrenti non hanno finora
presentato un certificato medico idoneo a dimostrare il contrario circa i
loro problemi di salute; che, al contrario, i certificati medici presentati
indicano che i ricorrenti hanno accesso alle cure mediche in patria,
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che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che
esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dagli
insorgenti il 23 ottobre 2009.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 23 ottobre 2009, è computato con le
spese processuali.
3.
La presente sentenza è indirizzata:
- ai ricorrenti (plico raccomandato)
- all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per
corriere interno; in copia)
- al K._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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