Corte IV
D-6416/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Emilia Antonioni, Claudia Cotting-Schalch;
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo;
decisione dell'UFM del 29 agosto 2003 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6416/2006
Fatti:
A.
A.a L'interessato, nato e con ultimo domicilio a B._______ è espatria-
to in data [...] 2000 raggiungendo la Svizzera il medesimo giorno ove
ha presentato una domanda d'asilo in data [...] 2000.
Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso dalle
autorità italiane. Queste ultime lo perseguiterebbero tramite attentati e
procedimenti giudiziari perché egli avrebbe denunciato in più sedi e di-
vulgato nei media dei segreti concernenti importanti fatti di cronaca
accaduti negli anni '80 e '90. Egli avrebbe appreso i retroscena di nu -
merosi atti criminali – tra i quali le stragi di Ustica nel 1980, di Bologna
nel 1981, gli incidenti avvenuti durante la guerra del Libano nel 1983,
le inchieste di Tangentopoli e casi di connessione tra criminalità orga-
nizzata e politica – grazie alle sue attività svolte sia in seno al Servizio
per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI) che al Ministero del-
la Difesa in qualità [...] dal [...] al [...].
A.b Sugli antefatti che avrebbero portato il ricorrente ad essere bersa-
glio ed oggetto delle vicissitudini allegate vi sarebbero le informazioni
che il ricorrente avrebbe fornito a partire dal [...] al Procuratore gene-
rale C._______ sui fatti che erano a sua conoscenza. Egli avrebbe di -
chiarato che era volontà dei servizi segreti sgretolare il sistema di ge-
stione partitico della "Prima Repubblica". Da qui la vendetta da parte
del SISMI. Durante un interrogatorio effettuato dai carabinieri nel [...]
sarebbe quindi stato accusato di essere un agente del Komitet gosu-
darstvennoj bezopasnosti (KGB), picchiato e torturato fino a perdere
conoscenza. Sotto l'influenza di sedativi sarebbe stato costretto a fir-
mare certi documenti che non avrebbe mai più avuto modo di vedere,
ciò nonostante si sia reso alla magistratura.
Il [...], egli sarebbe stato vittima di un attentato mentre stava viaggian-
do in auto. In seguito alle conseguenze dell'incidente non avrebbe po-
tuto esercitare la sua professione per un anno e mezzo.
Dopo quattro o cinque mesi, sarebbe stato contattato dal Colonnel -
lo D._______ che gli avrebbe intimato di smettere qualsiasi ulteriore
inchiesta minacciandolo di morte nella zona internazionale dell'aero-
porto di B._______.
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Il [...], avrebbe depositato presso il Procuratore militare generale degli
atti (fatti e prove dell'implicazione dei servizi segreti italiani) fornendo il
nome del Vice Capo di Gabinetto del Ministero dal [...] al [...],
E._______. Avrebbe scelto la procedura militare per evitare delle impli-
cazioni politiche.
Nel 1992 avrebbe appreso da un conoscente che delle persone che
avrebbe frequentato sarebbero state avvicinate dal SISMI il quale ten-
tava di farlo passare per un individuo pericoloso e folle.
Nel [...], avrebbe notato che sarebbero state modificate le serrature
dell'abitazione familiare ove avrebbe vissuto la sua ex moglie. L'inte-
ressato avrebbe quindi deciso di sfondare la porta ed entrare in tal
modo in casa. In seguito al tentativo di entrata nel domicilio della sua
ex moglie, egli sarebbe stato condannato e sarebbe stato emesso un
mandato di cattura internazionale.
Nel [...], sarebbe stato obbligato a sottoporsi ad una perizia psichiatri -
ca. Diversi test sarebbero stati effettuati ed avrebbero concluso che la
sua salute mentale non è alterata. Sempre nello stesso mese, dei me-
dici di B._______ l'avrebbero contattato per avvertirlo che membri del
Ministero dell'Interno avrebbero fatto delle pressioni al fine di far pas-
sare il richiedente come non sano di mente. In seguito a tali avveni -
menti ed avvertito sull'emanazione del mandato di cattura inter-
nazionale avrebbe vissuto clandestinamente.
Il [...], sarebbe stato arrestato. L'inchiesta avrebbe condotto ad un giu-
dizio di non luogo a procedere, in quanto sarebbe riuscito a provare –
grazie a dei documenti nascosti – che la casa alla quale le serrature
sarebbero state modificate era proprio la sua. Malgrado ciò, sarebbe
stato condannato ad otto mesi per maltrattamenti sulla ex moglie. Su
tale punto si sarebbe dichiarato innocente ed avrebbe allegato che la
compagna sarebbe stata d'accordo con E._______ con il quale avreb-
be intrattenuto una relazione. L'interessato sarebbe riuscito a non do-
ver espiare una pena poiché avrebbe interposto dei ricorsi e, per difen-
dersi, avrebbe rivelato alla magistratura i fatti dei quali sarebbe a co-
noscenza. Il procuratore F._______, incaricato del suo incarto, avreb-
be voluto aprire un'inchiesta, ma sarebbe morto nel [...] per cause na -
turali. In seguito tutti gli atti processuali dell'interessato sarebbero stati
archiviati senza che lo stesso avesse potuto consultarli.
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Nel [...], il richiedente avrebbe ritrovato una granata inesplosa nella
sua autovettura.
A partire [...], l'interessato avrebbe avuto un problema famigliare che
sarebbe legato alle vicissitudini da lui descritte. Nel [...], non avrebbe
ritrovato né la sua ex moglie, né sua figlia. Avrebbe quindi denunciato
la donna per detenzione illegale di minore. Quest'ultima si sarebbe
messa d'accordo con i poliziotti al fine di sottrarre la figlia con la moti-
vazione che il richiedente non sarebbe in possesso delle facoltà men-
tali. Nello stesso periodo si sarebbe recato in Austria per effettuare vo-
lontariamente dei test al fine di determinare la sua salute mentale.
Avrebbe chiesto giustizia contro il magistrato che gli avrebbe tolto la
custodia della figlia. Gli avvocati che si sarebbero occupati della sua
difesa avrebbero deposto il loro mandato – quattro per motivi personali
d'ordine generale mentre due per aver subito delle minacce da parte
della magistratura. La Corte d'Appello avrebbe quindi obbligato l'inte-
ressato ad effettuare nuovi test per confermare la sua salute mentale
per la custodia della figlia. Secondo le sue dichiarazioni, questi test si
sarebbero ripercossi su di lui. Delle false accuse sarebbero quindi sta-
te mosse nei suoi confronti ritenendolo un criminale.
Secondo il richiedente vi sarebbe la volontà da parte dello Stato italia-
no – dichiarandolo una persona malata psichicamente – di impedirgli
così di comparire quale testimone al processo sulla strage di Ustica
che avrebbe dovuto iniziare in data 28 settembre 2000 nel quale il ge -
nerale E._______ sarebbe uno degli indagati a suo tempo accusato
dall'interessato.
Nel [...], gli sarebbe stato proposto di firmare un foglio già compilato
indicante che il richiedente soffrirebbe di importanti problemi psichiatri -
ci. Ciò avrebbe avuto come risultato di impedirgli di testimoniare, ma di
permettergli di ricevere una pensione importante. Vista tale situazione,
nel febbraio 2000, il richiedente ha deciso di espatriare.
A.c A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto
vari documenti tra cui rapporti medici, articoli di giornale – tra i quali
uno relativo ad un attentato del quale sarebbe stato oggetto –, denun-
ce inoltrate a diverse autorità, copie di lettere inviate a diversi organi
giudiziari italiani, copie di una lettera di referenze emessa da
E._______, Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa italiano,
e di una emanata dalla Università [...] di Roma.
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B.
Con decisione del 15 maggio 2001 l'allora Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, oggi Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la suc -
citata domanda, pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera, nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo verso la
Francia e sussidiariamente verso uno Stato firmatario dell'accordo di
Schengen. Nello stesso tempo l'autorità inferiore ha tolto l'effetto so -
spensivo ad un eventuale ricorso.
C.
Il 22 maggio 2001, il richiedente è insorto dinanzi alla già Commissio-
ne svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisio -
ne dell'UFR.
D.
Con sentenza del 30 ottobre 2001 la CRA ha accolto il succitato ricor -
so rilevando che in data 30 marzo 2000, ossia prima del suo soggiorno
in Francia, l'interessato aveva già presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha quindi annullato la decisione dell'UFR del 15 mag-
gio 2001 ed ha ritornato gli atti all'autorità inferiore per nuova decisio-
ne.
E.
Il 7 marzo 2002, il richiedente ha contratto matrimonio con una cittadi-
na svizzera ed ha in seguito ottenuto un permesso di dimora (permes-
so B).
F.
Con scritto del 10 aprile 2002, l'UFR ha proposto all'interessato di riti -
rare la sua domanda d'asilo tenendo conto del rilascio di un permesso
di dimora a nome dello stesso.
G.
Con scritto del 18 aprile 2002, il richiedente ha rifiutato di ritirare la
sua domanda d'asilo dichiarando nello stesso tempo di essere dispo-
sto a ritirarla allorquando gli sarebbe concessa la cittadinanza svizze-
ra.
H.
Con decisione del 29 agosto 2003, l'UFR ha respinto la domanda d'a-
silo.
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I.
Contro quest'ultima decisione il ricorrente è insorto dinanzi alla CRA
con ricorso dell'8 ottobre 2003, concludendo, secondo il senso, all'an-
nullamento del provvedimento impugnato e alla concessione l'asilo.
J.
Con decisione incidentale del 28 ottobre 2003, la CRA ha invitato il ri -
corrente a versare, entro il 12 novembre 2003, un anticipo delle pre-
sunte spese processuali di CHF 600.–. Nel contempo, ha concesso
alla parte la facoltà di completare l'atto ricorsuale entro il citato termi-
ne.
K.
Con scritto dell'11 novembre 2003, l'insorgente ha inoltrato una memo-
ria complementare alla quale ha allegato un certificato medico del
Dr. med. G._______ del 30 agosto 2001.
L.
Il 12 novembre 2003, il ricorrente ha tempestivamente versato l'antici -
po richiesto.
M.
Con scritto del 12 novembre 2003, il ricorrente ha presentato alcuni
documenti già inoltrati precedentemente, tra cui un'ulteriore copia del
certificato medico sopracitato.
N.
Il 24 dicembre 2003, l'insorgente ha inoltrato un complemento al succi-
tato atto ricorsuale.
O.
Con scritto dell'11 febbraio 2004, il ricorrente ha inoltrato altri docu-
menti, tra cui una lettera indirizzata al presidente della Corte d'Assise
della Corte di Appello di B._______ ed una indirizzata al presidente
dell'Associazione [...]. Ha inoltre menzionato degli articoli di giornale
senza allegarli al suo scritto.
P.
Con ordinanza del 29 aprile 2004, la CRA ha concesso all'insorgente
un termine entro il 12 maggio 2004 per presentare i suddetti articoli di
giornale.
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Q.
Con scritto dell'11 maggio 2004, il ricorrente ha inoltrato i succitati arti -
coli di giornale pubblicati su [...].
R.
Con scritti del 12 luglio 2005 e del 3 gennaio 2006, l'autore del grava-
me ha prodotto ulteriori documenti.
S.
Il 24 marzo 2006, il ricorrente si è presentato spontaneamente alla
CRA chiedendo la restituzione del suo passaporto ed è stato accolto
dall'allora giudice istruttore. In tale seduta è stato spiegato all'insor -
gente che i documenti di legittimazione figuranti agli atti possono es-
sere inviati al richiedente l'asilo solo al termine della procedura d'asilo
o in caso di ritiro della medesima.
T.
Con scritti del 19 aprile 2006 e del 21 settembre 2006, l'autore del gra-
vame ha prodotto ulteriori documenti.
U.
A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale è
subentrato alla CRA.
V.
Con ordinanza del 10 febbraio 2010, il Tribunale amministrativo federa-
le ha fatto presente al ricorrente da un lato che con il rilascio a suo
nome di un permesso di domicilio (permesso C) nel Canton
H._______ ove vi risiede, il ricorso in materia d'allontanamento ed
esecuzione dell'allontanamento è divenuto privo d'oggetto e che
avrebbe ormai la possibilità di presentare una domanda di naturalizza-
zione riferendosi a quanto da quest'ultimo dichiarato nel suo scritto del
18 aprile 2002 (cfr. atto A 79/2). Ha quindi concesso all'insorgente un
termine entro il 22 febbraio 2010 per esprimersi sul mantenimento o
meno del ricorso in materia d'asilo.
W.
Il 22 febbraio 2010, è ritornata al Tribunale amministrativo federale la
succitata ordinanza, in quanto non è stata ritirata dall'insorgente.
X.
Due blog intitolati al ricorrente e vari articoli pubblicati da quest'ultimo
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in merito alla sua domanda d'asilo sono attualmente disponibili in In -
ternet tra cui:
• (...) [ultima visita il 16 agosto 2010];
• (...) [ultima visita il 16 agosto 2010];
• (...) [ultima visita il 16 agosto 2010];
• (...) [ultima visita il 16 agosto 2010].
Y.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Il Tribunale amministrativo federale osserva, altresì, che dal 1° genna-
io 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 di-
cembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o
presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo
il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del -
l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi con-
tro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio -
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un in -
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980
1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA)
sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e
art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche del -
la decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sen-
tenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 lu-
glio 2007 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Ber-
na 2002, n. 2.2.6.5).
4.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, il
ricorso è stato presentato sia in tale lingua che in lingua italiana, di
modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano.
5.
L'autorità inferiore ha evidenziato che il ricorrente è a beneficio di
un'autorizzazione di soggiorno rilasciata dal Canton H._______. Il Tri-
bunale amministrativo federale rileva altresì che il ricorrente, a far tem-
po dal 7 marzo 2002, è coniugato con una cittadina svizzera ed è tito-
lare di un permesso di domicilio (permesso C).
Giusta l'art. 32 OAsi, l'allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il
richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di dimora vali -
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do (art. 32 lett. a OAsi); è colpito da una decisione di estradizione (art.
32 lett. b OAsi) o è colpito da una decisione d'allontanamento secondo
l'articolo 121 della Costituzione federale (art. 32 lett. c OAsi).
Oggetto del litigio rimane pertanto la decisione riguardante il mancato
riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo.
6.
Si tratta qui di seguito di esaminare se i motivi evocati dal ricorrente
possono essere messi in relazione con la sua origine, le sue opinioni
politiche, la sua razza o la sua appartenenza ad un gruppo sociale
determinato, ovvero se tali motivi, alla luce dell'intensità della
persecuzione, dell'attore della persecuzione, del carattere mirato della
persecuzione, del timore di persecuzione e l'assenza di possibilità di
rifugio interno sono propri a giustificare la qualità di rifugiato (cfr.
Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2008/4
consid. 5.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18 consid. 7 e 8
pag. 190 e segg.; GICRA 2005 n. 21 consid. 7 pag. 193).
7.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri -
fugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a perso-
ne in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende
il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determina-
to gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato
timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segna-
tamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica in -
sopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
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traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi -
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi le), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve
essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995
n. 23).
Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione,
di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'en-
tità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di
rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal
suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione inter -
nazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta
e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (cfr. GICRA 1996 n. 18). Tutta-
via, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole.
Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e
sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di in-
chieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo
obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbliga-
to a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appro-
priata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di prote-
zione interne funzionanti ed efficienti (cfr. GICRA 2006 n. 18).
8.
8.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni cir -
ca i motivi d'asilo dell'interessato come non pertinenti ai sensi della
legge. L'autorità inferiore ha evidenziato che, a dispetto dei vari
pregiudizi che il ricorrente avrebbe subito durante e dopo l'esercizio
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della propria funzione in seno al SISMI come pure tutta una serie di
minacce, false accuse e procedimenti illegali di cui sarebbe rimasto
vittima, questi, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni,
sarebbero particolari al contesto professionale nel quale è stato attivo.
Secondo l'autorità inferiore egli non avrebbe inoltre dimostrato
alcunché circa l'effettiva volontà dello Stato italiano di volerlo
perseguitare, ritenendosi egli vittima costante del sistema politico-
amministrativo italiano a causa delle informazioni che avrebbe
ottenuto occupandosi del suo ruolo in seno al SISMI. Tale effettività
sarebbe per lui data dall'impedimento sistematico di esercitare i suoi
diritti o di accedere ai tribunali per difendersi contro certe accuse. Per
contro, il ricorrente avrebbe per tutto il periodo descritto, potuto far uso
dei rimedi previsti dal diritto italiano. Egli avrebbe del resto per
esempio vinto la causa in merito all'accusa di violazione di domicilio
ed avrebbe spesso fatto uso del diritto alla libertà di parola essendosi
regolarmente espresso sui media ed avrebbe ottenuto senza
particolari difficoltà il rinnovo del passaporto ([...]) e l'emissione di una
carta d'identità ([...]). L'autorità inferiore fa per il resto osservare che
l'Italia sarebbe uno Stato di lunga tradizione democratica che si
fonderebbe sul principio della preminenza del diritto e che
assicurerebbe il rispetto dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali ai
suoi cittadini. La Costituzione di tale paese garantirebbe la
separazione dei poteri ed il suo sistema giudiziario indipendente
sarebbe efficace. L'Italia, firmataria di innumerevoli Convenzioni
internazionali, sarebbe inoltre membro del Consiglio dell'Europa che
ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). A
tale riguardo vi sarebbe da sottolineare che la CEDU metterebbe in
atto un sistema giudiziario sovranazionale il quale permetterebbe a
tutti i cittadini dei Stati firmatari della CEDU ad appellarsi alla Corte
europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU). Il ricorso a tale Corte
sarebbe un mezzo giuridico efficace ed influente. In tale ambito
l'interessato non si sarebbe manifestamente avvalso di tutte le
possibilità a sua disposizione. Inoltre, andrebbero distinte le lacune
strutturali di un sistema di diritto dalle lacune create dal
comportamento abusivo di certi suoi funzionari, ovvero storicamente
sarebbe notorio che gli abusi nel diritto e nella sua corretta
applicazione non sarebbero affari che toccherebbero l'insieme
dell'apparato giuridico italiano, ma che si riporterebbero a certi
comportamenti abusivi di alcuni dei suoi rappresentanti. La storia
italiana insegnerebbe che detto modo di agire non sarebbe
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assolutamente tollerato dalle istituzioni italiane. In ogni caso anche
ammettendo che i pregiudizi subiti siano il risultato di una volontà
statale di perseguire, il richiedente sarebbe comunque necessario che
il motivo della pretesa persecuzione sia uno dei motivi elencati nel
art. 1 lett. A cpv. 2 dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) rispettivamente nell'art. 3 LAsi.
Per l'autorità inferiore quindi i problemi evocati non possono essere
messi in relazione con la sua origine, le sue opinioni politiche, la sua
razza oppure alla sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
L'UFM ha quindi concluso che la questione a sapere se le decisioni
prese dalle diverse istanze italiane erano giustificate o meno, oppure
se certe autorità italiane abbiano effettivamente commesso degli abusi
a scapito dell'interessato, sarebbe priva di pertinenza nell'ottica della
LAsi e che pertanto il richiedente non ha la qualità di rifugiato.
8.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, che i documenti prodotti dimostrerebbero la verosimi -
glianza del suo racconto. Egli ha ribadito quanto già affermato in sede
d'audizione, ossia che in Italia la sua vita sarebbe in pericolo, ritenuto
che le autorità, segnatamente per il tramite dei servizi segreti e dell'ar -
ma dei carabinieri, vorrebbero ridurlo al silenzio, screditandolo o ucci -
dendolo. Le sue innumerevoli denunce sarebbero rimaste inascoltate,
in caso contrario avrebbero dovuto condurre alla rimozione da impor-
tanti cariche dello Stato personaggi di spicco, oppure avrebbero dovu-
to terminare con delle condanne per calunnia aggravata dell'insorgen-
te. Nessuna di queste due opzioni si sarebbe avverata, ma il ricorrente
sarebbe stato sottoposto per decenni a persecuzioni, torture fisiche e
psichiche e la sua reputazione sarebbe stata compromessa. Inoltre, la
natura stessa dei servizi segreti renderebbe puramente teorica la pos-
sibilità d'ottenere dalle autorità preposte la protezione da pressioni o
persecuzioni. Ha altresì menzionato che il rilascio dei documenti di
viaggio sarebbe stato attuato con il solo intento di poterlo controllare,
ossia di poter vedere quali viaggi egli compiesse e chi potesse incon -
trare. Peraltro, l'UFM avrebbe omesso di evidenziare che l'accusa di
tentata violazione di domicilio sarebbe inesistente nel Codice Penale
italiano, non di meno per via di ciò sarebbe stato arrestato per circa
sei mesi, in quanto i magistrati avrebbero usato tale reato inventato
con l'intento di farlo apparire un violento ed un criminale. Avrebbero al-
tresì omesso di ponderare il fatto che la sua accusatrice – la sua ex
moglie – e convivente del suo ex superiore, E._______, non sarebbe
mai stata disturbata, quando invece ella avrebbe dovuto essere arre-
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stata per calunnia aggravata. Ella l'avrebbe inoltre accusato di averla
percossa e di conseguenza egli sarebbe stato condannato ad una
pena di sette mesi di carcere. A tal riguardo, l'autorità inferiore non
avrebbe tenuto conto che il ricorrente avrebbe ricorso contro tale con-
danna sino alla Corte di Cassazione, la quale avrebbe confermato la
sentenza di prima istanza. Per tutto ciò, non vi sarebbe sicurezza alcu-
na del diritto e del rispetto delle leggi in Italia. Per di più, avrebbe an-
che ricorso alla Corte EDU senza che quest'ultima sia entrata in meri -
to, in quanto sarebbero dei fatti di "esecutiva ed attiva del potere di
uno Stato membro". A sostegno della sua tesi, il ricorrente fa riferi-
mento ad alcune persone che sarebbero in grado di testimoniare che
dietro ai suoi timori vi sarebbe il SISMI.
8.3 Nel complemento dell'atto ricorsuale, l'insorgente fa osservare che
l'UFM non ha contestato la sua attività in seno al SISMI. Da ciò non si
potrebbe negare il fatto che detta autorità non avrebbe precisamente
l'obbiettivo di garantire la difesa e la sussistenza della democrazia,
bensì – come l'attesterebbero numerosi esempi storici – di rovesciarla.
Inoltre, non renderebbe affatto pertinente il ragionamento dell'autorità
inferiore il fatto che egli abbia potuto ricorrere ai Tribunali italiani e vin-
cere la causa nel procedimento per la pseudo violazione di domicilio,
in quanto il Tribunale avrebbe semplicemente constatato l'assenza di
una base legale. Inoltre, non si potrebbe che essere sorpresi dai mol-
teplici tentativi da parte delle autorità italiane di far apparire il ricorren-
te quale persona mentalmente squilibrata, in contrasto a quanto espo-
sto nel rapporto medico del Dr. med. G._______ del 30 agosto 2001.
Infine, ha contestato il fatto che i suoi motivi d'asilo non sarebbero per -
tinenti in materia d'asilo, in quanto avrebbe lottato politicamente contro
le attività sovversive condotte dai servizi segreti italiani. Di conseguen-
za, l'UFM avrebbe erroneamente tralasciato l'esame della verosimi -
glianza dei motivi d'asilo del ricorrente.
9.
9.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
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Il ricorrente adduce di avere ricoperto la funzione [...] presso il Ministe-
ro della Difesa (cfr. atto A 22/2, mezzo di prova n. 1) e di essere stato
oggetto di soprusi di potere da parte di funzionari statali. Non di meno
non è riuscito a sostanziare in maniera convincente tali circostanze
tanto da portare questo Tribunale al convincimento che il ricorrente sia
a rischio di persecuzione. L'insorgente ha per esempio dichiarato di
non essersi presentato dinanzi ad un Tribunale civile per le questioni
legate a funzionari del SISMI per chiedere protezione e denunciare i
fatti, in quanto, a suo dire, un processo civile durerebbe almeno quin-
dici anni e non riuscirebbe ad immaginare che un giudice gli darebbe
ragione (cfr. verbale d'audizione del 20 settembre 2000, pagg. 7-8). Gli
argomenti del ricorrente non possono trovare accoglimento. In virtù del
principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rappor-
to alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente
d'asilo che abbia esaurito, nel proprio paese, le possibilità di protezio-
ne contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Sta-
to terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determi-
nanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che
ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a
delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente
richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del
18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000
n. 15 pagg. 107 e segg.). Va del resto osservato che l'insorgente, a di-
stanza di più di dieci anni, non ha a tutt'oggi presentato né documenti
attestanti avvenute denunce, né di altri atti giudiziari a sostegno delle
sue vicissitudini.
Quanto poi alle indagini di polizia o alle condanne pronunciate in appli-
cazione del diritto nazionale per reati commessi, va osservato che per
quanto queste rientrano nelle misure d'imperio di uno Stato, di princi -
pio, non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti da un
punto di vista dell'art. 3 LAsi (cfr. GICRA 2006 n. 3). In quest'ordine di
idee non può quindi essere messo in dubbio il buon funzionamento del
sistema giudiziario, per il fatto, per esempio, che la Corte di Cassazio-
ne ha confermato il giudizio di prima istanza di condanna per aver per-
cosso la sua ex moglie. D'altro canto, in seguito al procedimento di vio-
lazione di domicilio, l'insorgente non avrebbe scontato alcuna pena,
ovvero egli stesso avrebbe dichiarato che vi sarebbe stato un giudizio
di non luogo a procedere. Non può nemmeno essere ritenuta la sua al -
legazione ricorsuale secondo cui sarebbe stato arbitrariamente tenuto
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in fermo per sei mesi a causa dell'accusa di violazione di domicilio, sia
per non aver presentato alcun ordine in tal senso, sia perché codesto
Tribunale si trova nell'impossibilità di sapere se è stato effettivamente
arrestato per tale reato, oppure per le indagini circa l'accusa di lesione
sulla ex moglie.
Pur tutto ciò presupposto, come rettamente fa osservare l'autorità infe-
riore, pur non potendosi escludere che l'apparato statale presenti dei
casi isolati di comportamenti reprensibili da parte di funzionari, come il
ricorrente pretende asseverare, non di meno, lo Stato da cui il ricorren-
te proviene è pur sempre definito come Stato di diritto nel quale il citta-
dino ha a disposizione tutti i rimedi per tutelare i propri diritti.
Sia come sia, ne consegue che con tali censure, il ricorrente non è riu-
scito a corroborare l'allegata incapacità delle autorità italiane di accor-
dargli un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegitti-
mo di terzi nei suoi confronti. In altre parole, l'insorgente non è stato in
grado di dimostrare che le autorità italiane, se opportunamente solleci -
tate, non gli avrebbero accordato una protezione adeguata.
9.2 Va peraltro abbondanzialmente osservato che il ricorrente non è a
nessun stadio del presente procedimento riuscito a dimostrare né un
effettivo coinvolgimento di quest'ultimo nel SISMI – il fatto che abbia
lavorato quale [...] per il Vice Capo di Gabinetto non significa necessa-
riamente che abbia fatto parte del SISMI ed abbia avuto la possibilità
di visionare i loro atti –, né a presentare documenti atti a comprovare
la serie di accuse da lui mosse contro esponenti dell'apparato italiano,
né a dimostrare le varie minacce che avrebbero ricevuto terze persone
a causa di quanto successo al ricorrente. Inoltre, l'insorgente, il quale
ha allegato la volontà di nascondere alle autorità italiane il suo luogo
di soggiorno in Svizzera è – nei fatti – smentita dai tre scritti del 4 e
16 maggio 2000 tramite i quali l'insorgente ha informato un'associazio-
ne, un ufficio postale e un'azienda sanitaria locale d'inviare tutta la
corrispondenza presso un indirizzo di H._______ e dalla sua parteci -
pazione alla redazione di una rivista di un'associazione di italiani all'e -
stero (cfr. atto A 22/2, mezzi di prova n. 8, 9 e 10 nonché atto A 14/4).
In tale ambito ha pure pubblicato varie lettere ed articoli su internet
rendendo pubblica la sua storia ed il suo soggiorno sul suolo elvetico
aggiungendo addirittura in uno dei suoi blog un suo ex recapito in
Svizzera (cfr. siti internet succitati al consid. AA). A non averne dubbio,
tale comportamento non rispecchia manifestamente quello di una per-
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sona che teme di essere perseguito, rimanendo peraltro in patria per
vari anni dopo l'inizio delle presunte persecuzioni prima di espatriare.
Non lo soccorre quindi nemmeno l'allegazione ricorsuale secondo cui
avrebbe dovuto essere processato per calunnia, se non fossero state
verosimili le sue accuse. I fatti si situerebbero ormai lontani nel tempo
(alcuni risalenti all'inizio degli anni '80); questi sono stati oggetto di
ampi dibattiti in seno a tribunali, media e quant'altro, per il che non v'è
ragione di ritenere che vi sia un interesse ad impedire ad un cittadino
di divulgare la propria interpretazione di note vicende specialmente se
codesto Tribunale non è a conoscenza degli atti giudiziari in cui il ricor -
rente avrebbe presentato le sue denunce. Peraltro, dalla lettera datata
[...] (destinata all'allora presidente della repubblica italiana I._______)
emerge che denunce e provvedimenti giudiziari nei suoi confronti sa-
rebbero proceduti quasi di pari passo, circostanza che contrasta con
l'evocato intento omicida nei suoi confronti (cfr. atto A 22/2, mezzo di
prova n. 11). Per di più, è rimasta una congettura non corroborata pure
l'allegazione secondo cui i suoi persecutori avrebbero cancellato il suo
casellario giudiziario, gli avrebbero recapitato una bomba come pure il
rilascio di un mandato di cattura internazionale per il solo reato di ten-
tata violazione di domicilio. Va infine osservato che il ricorrente stesso
ha affermato di non aver mai fatto parte di un partito politico e che le
sue azioni sono il frutto del suo proprio agire per ottenere giustizia (cfr.
ricorso, pag. 1), in maniera tale da potersi escludere moventi di perse-
cuzione di tipo politico.
9.3 Sulla base di quanto precede, visto nel suo insieme e senza do-
versi chinare sui dettagli del racconto, questo non comporta, come ret -
tamente ritenuto dall'UFM, elementi di pertinenza o di sufficiente inten-
sità in materia d'asilo, in quanto egli non rientra in una delle categorie
di persone enumerate dall'art. 3 della LAsi. Ciò posto, il ricorso sul
punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
In sintesi, il ricorrente non è riuscito a sostanziare un'esposizione a
seri pregiudizi attuale e immediata ai sensi dell'art. 3 LAsi, rispettiva-
mente a presentare elementi concreti da far presagire o temere per
una futura persecuzione rilevante ai sensi delle disposizioni in materia
d'asilo, per il che l'autorità inferiore, rettamente, ha respinto la doman-
da del ricorrente.
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11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
12.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente
(art. 63 cpv. 1 PA). Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi
(art. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione
dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta pro -
cessuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1
TS-TAF).
Ritenuto quanto precede, seguendo la soccombenza, le spese di pro-
cedura sono messe a carico del ricorrente. Tenendo conto dell'ampiez-
za dell'incarto, del tempo richiesto per la sua trattazione nonché il
modo di condotta processuale del ricorrente, si giustifica fissare ecce-
zionalmente i costi della presente procedura di ricorso a CHF 1'200.–.
Esse sono state computate parzialmente con l'anticipo spese, di
CHF 600.–, versato dal ricorrente il 12 novembre 2003.
13.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
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1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 1'200.– sono poste a carico del ricorren-
te, le quali sono compensate parzialmente con l'anticipo di CHF 600.–
versato dal ricorrente il 12 novembre 2003. La differenza di CHF 600.–
deve essere versata alla cassa del Tribunale entro un termine di 30
giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento))
- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere in-
terno; in copia)
- J._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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