B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6417/2014
S e n t e n z a d e l 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 22 ottobre 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A.________ ha presentato in Svizzera il 17
settembre 2014;
l'audizione sulle generalità del 2 ottobre 2014 (di seguito: verbale) nella
quale, tra le altre cose, è stato concesso il diritto di essere sentito circa
un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di
non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31)
con il relativo trasferimento verso l'Italia;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
22 ottobre 2014, notificata il 29 ottobre 2014 (cfr. avviso di ricevimento
agli atti), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ha pronunciato il
trasferimento dell'interessato verso l'Italia ed ordinato lo stesso al più tardi
il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso, indicando che un
eventuale ricorso non ha effetto sospensivo;
il ricorso del 29 ottobre 2014, inoltrato dapprima all'UFM (data d'entrata
all'UFM: 3 novembre 2014) e poi trasmesso al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) (data d'entrata: 4 novembre 2014),
contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale il ricorrente ha
chiesto "di riguardare un'altra volta il caso";
la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data
5 novembre 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a‒c e art. 52 cpv. 1 PA;
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che la richiesta del ricorrente va in sostanza intesa come conclusione
tendente all'annullamento della decisione impugnata e all'entrata nel
merito della domanda d'asilo;
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, prima di applicare la precitata disposizione, l'UFM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i
criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di
seguito: Regolamento Dublino III; cfr. nota di risposta del 14 agosto 2013
del Consiglio federale alla Commissione europea relativa all'accettazione
del Regolamento Dublino III previo soddisfacimento dei requisiti
costituzionali entro il 3 luglio 2015; cfr. Decreto federale che approva e
traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE
concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale
[Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac] del 26 settembre 2014 il quale
sottostà a referendum facoltativo);
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, l'UFM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a
carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione;
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che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 del Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15);
che ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 del
Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento
non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri);
che quando lo Stato membro competente non può essere designato in
base ai summenzionati criteri, è competente il primo Stato membro nel
quale la domanda di protezione internazionale è stata presentata (art. 3
par. 2 prima frase del Regolamento Dublino III);
che, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase del Regolamento Dublino III, qualora sia
impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente
designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere
che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di
seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di
determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei
criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa
essere designato come competente;
che lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione
internazionale in forza del suddetto Regolamento è tenuto a riprendere in
carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 – il
richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato
domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro
Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b del
Regolamento Dublino III);
che, giusta l'art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, anche se tale esame non gli compete;
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che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno
rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo
«EURODAC», che il ricorrente ha depositato domanda d'asilo in Italia
(B._______) il (…) 2013;
che tale circostanza è stata confermata dal ricorrente stesso (cfr. verbale,
pag. 6);
che il (…) ottobre 2014, l'UFM ha presentato alle autorità italiane
competenti, nei termini fissati agli art. 23 par. 2 e art. 24 par. 2 del
Regolamento Dublino III, una richiesta, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III, di ripresa in carico;
che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di ripresa in
carico entro il termine di due settimane previsto all'art. 25 par. 1 del
Regolamento di Dublino III, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria
competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 25
par. 2 del Regolamento Dublino III);
che non ha contestato né di aver depositato una domanda di asilo in
Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda
(cfr. verbale, pagg. 6 e 10);
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data;
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o
degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase del
Regolamento Dublino III);
che, peraltro, il paese in questione è firmatario della CartaUE, della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della
Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati,
RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio
1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni;
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
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internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione
(cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L
180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale [rifusione] [GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]);
che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad
oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto
Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal
Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle
numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr.
segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) – che la
legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la
procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da
concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente
dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che
i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine
(cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del
21 gennaio 2011, 30696/09);
che neppure la nuova giurisprudenza della CorteEDU modifica tale
valutazione (cfr. sentenza della CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12);
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase del
Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie;
che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia
intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva
procedura;
che, inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un Paese
dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese;
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che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di
essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di
vita indegna in violazione della direttiva accoglienza;
che circa l'allegazione ricorsuale secondo cui in caso di ritorno in Italia
verrà incarcerato, oltre a non aver fornito prove riguardanti tale
incarcerazione, non ci sono né elementi che indichino che ciò non sia un
atto legittimo dello Stato italiano né che il ricorrente non abbia beneficiato
e/o beneficerà di tutte le garanzie di un processo equo;
che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali
da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia;
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale
violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto
dinanzi alle autorità dello Stato in questione;
che il ricorrente non invoca problemi medici che potrebbero opporsi al
suo trasferimento in Italia (cfr. verbale, pag. 11);
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) del Regolamento Dublino III;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da
parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di
asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuto a
riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25,
29 del Regolamento Dublino III;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della
domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che lo stesso non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa
a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di
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non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF
2010/45 consid. 10);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni
ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno
respinte;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: