Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6443/2009
Sen t e n z a d e l l ' 8 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Contessina Theis,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…), ed i figli
C._______, nata il (…), e
D._______, nato il (…),
Siria,
patrocinati dall'Avv. Bernhard Jüsi,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'11 settembre 2009 / N […].
D6443/2009
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a L'interessato, di religione sunnita e di etnia curda, è nato nel
governatorato di E._______ ed avrebbe vissuto dal 1973 al (…) 2008 a
F._______ (Siria). Egli ha presentato domanda d'asilo in data
23 giugno 2008 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno,
arrivando – secondo le sue dichiarazioni – dapprima in Turchia a piedi
per poi proseguire per mezzo di un TIR da Istanbul (Turchia) fino in
Svizzera ignaro degli Stati attraverso i quali sarebbe transitato (cfr.
verbale d'audizione dell'8 luglio 2008 di A._______ [di seguito: verbale 1],
pagg. 1 e 5 seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto sarebbe
ingiustamente ricercato dalle autorità siriane. Egli sarebbe stato dapprima
arrestato e trattenuto per un mese e undici giorni dopo gli scontri avvenuti
nel marzo 2004 presso lo stadio a F._______. Inoltre, a seguito di questi
scontri, in occasione della vigilia del Nawruz, avrebbe soccorso un ferito
da arma da fuoco e l'avrebbe trasportato all'ospedale offrendosi di donare
il sangue, e questo contro il volere della polizia. Il (…) 2008 sarebbe stato
fermato dai servizi di sicurezza ed e sarebbe stato interrogato, picchiato e
umiliato in quanto sarebbe stato a conoscenza dell'identità dell'autore
degli spari della vigilia del Nawruz. In giorno seguente, grazie
all'intervento dei suoi familiari e ad una lauta somma di denaro, sarebbe
stato rilasciato. In data (…) 2008, i familiari lo avrebbero informato che
degli agenti dei servizi di sicurezza lo avrebbero cercato presso la sua
dimora; quindi si sarebbe recato presso dei familiari in un villaggio
chiamato G._______ (Siria) e di lì la decisione di espatriare (cfr.
verbale 1, pagg. 4 seg.; verbale d'audizione dell'8 ottobre 2008 di
A._______ [di seguito: verbale 2], pagg. 410).
A.b La moglie B._______, di religione sunnita e di etnia curda, originaria
di F._______, sentita separatamente, ha dichiarato di non avere dei
motivi personali per chiedere asilo (cfr. verbale d'audizione
dell'8 luglio 2008 di B._______ [di seguito: verbale 3], pagg. 4 seg. e
verbale d'audizione dell'8 ottobre 2008 di B._______ [di seguito:
verbale 4], pagg. 46), ma di essere espatriata in sostanza a causa dei
problemi riscontrati in patria da suo marito. Ella ha inoltre dichiarato che
in occasione di una delle tre visite effettuate a casa sua da parte delle
D6443/2009
Pagina 3
autorità siriane con l'obbiettivo di trovare suo marito, sarebbe stata
prelevata, trattenuta per due ore, nonché interrogata in compagnia di suo
cognato – il quale sarebbe stato picchiato – per poi essere
successivamente rilasciata. Dopo detto episodio si sarebbe dunque
trasferita a casa dei genitori in vista dell'espatrio
(cfr. verbale 3, pag. 1 e verbale 4, pagg. 46).
A.c Il (…) B._______ ha dato alla luce C._______.
A.d In allegato alla loro domanda d'asilo, A._______ e B._______ hanno
depositato il certificato di matrimonio, l'estratto dell'iscrizione familiare, la
dichiarazione di matrimonio ed il certificato d'identità di entrambi.
A.e Il (…) 2009 è stata trasmessa una richiesta d'informazione
all'Ambasciata svizzera a Damasco. In data (…) 2009 quest'ultima ha
allestito un rapporto informativo destinato all'Ufficio federale della
migrazione (di seguito: UFM). Con lettera del 17 luglio 2009, i richiedenti
sono stati invitati a comunicare le loro osservazioni inerenti ai risultati di
tale misura, dandovi poi seguito con scritto del 27 luglio 2009.
B.
Con decisione dell'11 settembre 2009, notificata agli interessati in data
14 settembre 2009 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la
succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente
l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione del
medesimo verso la Siria, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 13 ottobre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 14 ottobre 2009), i richiedenti sono insorti contro detta
decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per procedere ad un'ulteriore audizione degli interessati oppure
l'espletamento di detta audizione tramite codesto Tribunale, nonché la
concessione dell'asilo, rispettivamente, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato istanza di
concessione dell'assistenza giudiziaria nonché d'esenzione dal
pagamento dell'anticipo rispettivamente, secondo il senso, domanda di
accordo del gratuito patrocinio (cfr. ricorso, pag. 15).
D6443/2009
Pagina 4
A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti
documenti:
uno scritto del (…) 2008 dell'Organizzazione curda per la
difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in Siria che
ricapitolerebbe i fatti accaduti il (…) 2008 a F._______
(con relativa tradizione in tedesco) apparso sul sito internet (…)
(allegato 4);
un articolo di Michael Kirschner, pubblicato nella rivista ASYL
Schweizerische Zeitschrift für Asylrecht und Praxis (ASYL 3/08),
pag. 11, intitolato "CountryoforigininformationStandards als
Qualitätskriterium im Schweizer Asylverfahren" (allegato 5);
uno scritto del (…) 2009 del partito curdo Yekiti sezione svizzera che
attesterebbe la qualità di membro di A._______ dal (…) 2008
(allegato 6);
due foto che ritrarrebbero l'insorgente durante una manifestazione a
Berna (Svizzera) del (…) 2009 ed un articolo con relativa traduzione
intitolato "Gedenken an März Protest in der Schweiz, vor der
Französischen Botschaft" apparsi sul sito internet (…), nonché uno
scritto del (…) 2009 dell'Organizzazione curda svizzera intitolato
"Erklärung an die Schweizer und Weltöffentlichkeit" (allegato 7);
foto di una manifestazione a Berna del (…) 2008 alla quale il
ricorrente avrebbe partecipato ed uno scritto del partito Yekiti svizzero
intitolato "Zum Menschenrechtstag 2008: Die kurdische Situation in
Syrien verschlechtert sich" (allegato 8);
foto del ricorrente in occasione della distribuzione di volantini a
Lugano (Svizzera) del (…) 2008 ed un esemplare dei volantini
distribuiti intitolato "Appello a tutti i lavoratori per la realizzazione della
democrazia" del (…) 2008 (allegato 9);
foto apparse sul sito internet (…) degli scontri avvenuti in Siria il
20 marzo 2009 (allegato 10);
rapporto del CDF (Comittees for the defense of democracy freedoms
and human rights in Syria) del 29 settembre 2009 apparso sul sito
internet ed un articolo apparso sul sito
internet (…) con relativa traduzione intitolato "Die Kuridische
D6443/2009
Pagina 5
demokratische Progressive Partei in Syrien und die Verordnung (49)
für das Jahr in der Schweiz" (allegato 11);
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 20 ottobre 2009, ha informato il
ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione
della procedura.
E.
Con decisione incidentale del 21 dicembre 2009, il Tribunale ha invitato
l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 21 gennaio 2010.
Contestualmente il Tribunale ha rinunciato a prelevare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali.
F.
Con risposta del 15 gennaio 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
G.
Il (…), la ricorrente ha dato alla luce il suo secondo figlio D._______.
H.
Il Tribunale, con ordinanza del 23 agosto 2011, ha invitato l'autorità
inferiore a presentare eventuali osservazioni entro il 6 settembre 2011
visti i bisogni di causa ed in particolare il tempo trascorso, nonché la
situazione attuale in Siria.
I.
Con decisione del 6 settembre 2011, l'UFM ha riesaminato parzialmente
la sua decisione dell'11 settembre 2009 annullando i punti 1 e 4 del
dispositivo della decisione impugnata, riconoscendo ai ricorrenti la qualità
di rifugiato ed ammettendoli provvisoriamente, ritenendo attualmente
inammissibile l'allontanamento degli stessi verso la Siria.
J.
Con ordinanza del 9 settembre 2011, il Tribunale ha invitato gli insorgenti
ad informarlo per iscritto entro il 15 settembre 2011 sulla loro intenzione
di mantenere il ricorso relativamente ai punti 2 e 3 della decisione
impugnata.
K.
Con scritto del 14 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata: 15 settembre 2011), i ricorrenti hanno dichiarato di voler
D6443/2009
Pagina 6
mantenere il gravame nei punti restanti della decisione impugnata
dell'UFM.
L.
Con ordinanza del 28 settembre 2011, il Tribunale ha invitato l'UFM ad
esprimersi entro il 7 ottobre 2011 in merito allo scritto del
14 settembre 2011.
M.
Con presa di posizione del 14 ottobre 2011, trasmessa al ricorrente per
conoscenza, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
N.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
D6443/2009
Pagina 7
Vista la nascita del figlio D._______ degli insorgenti dopo l'inoltro dell'atto
ricorsuale, esso viene incluso nella presente procedura.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può, svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la
decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato
inoltrato in lingua tedesca, senza domanda di svolgere la procedura
dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua. Pertanto la presente sentenza
può essere redatta in italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo ai ricorrenti stata
riconosciuta la qualità di rifugiato e concessa l'ammissione provvisoria
con decisione dell'UFM del 6 settembre 2011, oggetto del litigio in questa
sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il
rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia
dell'allontanamento.
5.
5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto i seguenti fatti: il
(…) 2008, il richiedente si sarebbe trovato per strada quando è scoppiata
una sparatoria; la polizia e gli agenti di sicurezza dello Stato si sarebbero
trovati sul posto; l'interessato avrebbe caricato un ferito sulla sua
automobile e l'avrebbe trasportato all'ospedale. Il (…) 2008, il richiedente
sarebbe stato arrestato e condotto alla sede del servizio di sicurezza
D6443/2009
Pagina 8
dello Stato dove sarebbe stato trattenuto per un giorno, interrogato e
maltrattato. In seguito, grazie all'intervento di un parente, sarebbe stato
rilasciato. Il (…) 2008, mentre si trovava al lavoro, un parente gli avrebbe
telefonato per informarlo che degli agenti sarebbero venuti a casa a
cercarlo. Allora l'interessato avrebbe lasciato F._______ per rifugiarsi
presso dei conoscenti nel villaggio di G._______. Le autorità sarebbero
tornate più volte a cercarlo al domicilio della sua famiglia. La richiedente,
da parte sua, avrebbe dichiarato di non avere motivi personali e di aver
lasciato il suo Paese a causa delle difficoltà di suo marito con le autorità.
Ella avrebbe confermato sostanzialmente le dichiarazioni del marito ed
avrebbe dichiarato di essere stata anch'essa condotta una volta al posto
di polizia per essere interrogata. Vista la situazione, il richiedente e sua
moglie sarebbero espatriati.
5.2. L'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo
dell'interessato come inverosimili. In particolare, il richiedente avrebbe
rilasciato dichiarazioni contraddittorie sul decorso degli eventi del
(…) 2008 affermando in un primo momento che la sparatoria si sarebbe
svolta nel pomeriggio ed in un secondo momento che quest'ultima
avrebbe avuto luogo in serata. Inoltre, avrebbe visto i veicoli delle autorità
prima di sentire la sparatoria, mentre durante la seconda audizione
avrebbe affermato il contrario.
Pure contraddittorie risulterebbero le dichiarazioni circa il suo arresto
avvenuto in data (…) 2008. Egli avrebbe dapprima affermato di essere
stato arrestato sul posto di lavoro e condotto dinanzi agli agenti di
sicurezza dello stato, mentre poi avrebbe indicato che si sarebbe già
trovato nel centro di sicurezza dello Stato poiché sarebbe stato convocato
per ragioni professionali. Inoltre l'UFM ha ritenuto strano che il ricorrente
non fosse stato a conoscenza dell'entità della somma apparentemente
pagata da suo zio per liberarlo.
Sempre l'UFM ha ritenuto che, seppure in segreto, il ritorno del
richiedente al suo domicilio nel mentre che si era nascosto nel villaggio di
G._______, non sarebbe un comportamento compatibile con il pericolo a
cui sarebbe stato apparentemente esposto.
Inoltre, per l'autorità inferiore, il fatto di non aver menzionato durante la
seconda audizione la sua incarcerazione del (…) sarebbe un indizio
dell'infondatezza delle sue argomentazioni.
D6443/2009
Pagina 9
Il richiedente ha dichiarato che le autorità siriane lo avrebbero ricercato
attivamente e che avrebbe lasciato illegalmente il proprio Paese. Dette
allegazioni sarebbero state confutate dalle informazioni ottenute
dall'Ambasciata svizzera a Damasco, secondo cui il (…) 2008
l'interessato avrebbe lasciato legalmente la Siria per recarsi in Russia,
non sarebbe ricercato dalle autorità siriane, nonché possederebbe un
passaporto siriano rilasciato nel (…). Peraltro, richiamato a prendere
posizione in merito, avrebbe spiegato di non essere probabilmente
ricercato ufficialmente aggiungendo che ciò non significherebbe nulla,
poiché i servizi segreti non avrebbero bisogno di un mandato per
arrestare una persona. Avrebbe poi precisato che la persona che lo
avrebbe aiutato a venire in Svizzera gli avrebbe raccomandato di non
rivelare nulla sul suo passaporto che peraltro sarebbe un falso. Sempre
su consiglio di detta persona il richiedente avrebbe fornito indicazioni
false riguardanti il suo viaggio.
Per quanto riguarda la richiedente, l'Ufficio ha ritenuto che quest'ultima
avrebbe fornito spiegazioni poco chiare sulla data in cui sarebbe stata
condotta al posto di polizia per essere interrogata. Per giunta, ella non
ricorderebbe in quale momento della giornata sarebbe stata arrestata.
In conclusione, secondo l'UFM, le allegazioni dell'interessato non
sarebbero suffragate da alcuna prova e quindi insufficienti a modificare la
sua valutazione, secondo cui il richiedente non avrebbe reso verosimili i
pregiudizi ed i relativi timori addotti. Per queste ragioni, l'autorità inferiore
ha ritenuto che le allegazioni del richiedente sarebbero contrarie alla
realtà e pertanto sarebbero considerate inverosimili. Di conseguenza le
dichiarazioni della richiedente in merito ai problemi avuti a causa di suo
marito ricercato dalle autorità siriane non sarebbero credibili. Nel
complesso le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi.
5.3. Con ricorso i ricorrenti hanno contestato le contraddizioni evidenziate
dall'UFM.
Il ricorrente ha affermato che il (…) 2008 la sparatoria avrebbe avuto
luogo al crepuscolo. In occasione della sua seconda audizione
l'insorgente avrebbe dichiarato che gli scontri si sarebbero verificati
all'incirca alle ore 19:45, mentre nella prima audizione avrebbe parlato di
pomeriggio. Le due dichiarazioni non sarebbero contraddittorie in quanto
la nozione di crepuscolo sarebbe compresa nel concetto di pomeriggio. In
aggiunta, il ricorrente ha sottolineato che l'interprete nella seconda
D6443/2009
Pagina 10
audizione avrebbe manifestato delle difficoltà di comprensione del dialetto
parlato dal ricorrente. Di conseguenza, vista la difficoltà di comprensione
delle dichiarazioni del ricorrente, l'analisi della verosimiglianza avrebbe
dovuto essere analizzata nell'interezza degli eventi indicati piuttosto che
soffermarsi su contraddizioni di nozioni e concetti. Altresì, testimone della
inidoneità della condotta dell'audizione dell'8 ottobre 2008 sarebbe il fatto
che l'auditore avrebbe più volte interrotto l'insorgente allorquando egli
stava raccontando gli eventi in maniera troppo dettagliata. Detto
comportamento dell'auditore avrebbe avuto come obiettivo quello di
rendere insicuro il ricorrente e di coglierlo in contraddizione. A causa di
ciò e delle scaglionate interruzioni volte a delucidare le contraddizioni
rilevate dall'auditore, l'insorgente non avrebbe avuto modo di accennare
all'arresto subito nel (…). Per questi motivi, l'audizione dovrebbe essere
ripetuta conformemente al senso di quanto sopra esposto.
Per quanto riguarda l'arresto del (…) 2008, l'UFM avrebbe erroneamente
rilevato una contraddizione dovuta esclusivamente ad una traduzione
incompleta. Infatti il giorno dell'arresto, con la scusa di commissionargli
un trasporto verso H._______, gli agenti avrebbero approfittato per
interrogarlo sui fatti accaduti il (…) 2008. In questa ottica, l'affermazione
del ricorrente tendente ad indicare che il giorno dell'arresto si trovasse in
giro non riscontrerebbe contraddizioni. Il ricorrente indica per giunta che il
di lui zio avrebbe per il mezzo di un'altra persona versato una somma
ingente di denaro per ottenere la liberazione del nipote. Pertanto,
l'insorgente non sarebbe stato parte attiva alla trattazione e non sarebbe
dunque illogico non conoscere il valore della somma, tanto più che si
tratterebbe di una pratica certo diffusa ma comunque illegale. Constatata
l'importanza per l'UFM di detto evento, l'insorgente ha indicato nell'atto
ricorsuale che, dopo alcune verifiche, la somma versata si aggirerebbe
attorno ai mille franchi.
Infine, gli insorgenti contestano quanto sostenuto dall'UFM in relazione
alle dichiarazioni della ricorrente. Infatti, nonostante quest'ultima sia
analfabeta, sarebbe riuscita a localizzare il suo arresto due giorni dopo la
perquisizione avvenuta nella di lei dimora, seppur non riuscendo ad
indicare le date esatte. Ulteriori dettagli dell'interrogatorio al quale è stata
sottoposta non avrebbe semplicemente potuto fornirli giacché avrebbe
perso conoscenza non appena suo cognato sarebbe stato picchiato per
ritrovarsi con il labbro sanguinante. Di conseguenza, sarebbe
comprensibile che ella non abbia potuto fornire ulteriori elementi.
D6443/2009
Pagina 11
Altresì, secondo il ricorrente, è a torto che l'UFM avrebbe ritenuto
incomprensibile che lui, dopo essere fuggito a G._______, avrebbe fatto
ritorno a casa a F._______. Secondo lui non vi sarebbe nulla di illogico
nel recarsi a casa dei suoi genitori con le dovute precauzioni e per un
tempo limitato a quindici minuti per poi procedere all'espatrio. Invero, il
fatto di aver aspettato due mesi prima di procedere all'espatrio sarebbe
giustificato dal tempo di preparazione necessario per pianificarlo,
accedere ai documenti necessari ed trovare un viaggio adeguato, visto lo
stato interessante della moglie (segnatamente trovare un passatore
affidabile, negoziare il costo del viaggio, procurarsi i documenti e
racimolare i soldi necessari).
Quo al rapporto informativo dell'Ambasciata svizzera a Damasco, come
già indicato nelle loro osservazioni del 27 luglio 2009, gli insorgenti hanno
reiterato il fatto che il ricorrente sarebbe effettivamente ricercato e che in
Siria non sarebbe condizione imperativa iscrivere ufficialmente il ricercato
su di un registro. Sarebbe dunque fatto notorio che in detto Paese vi
sarebbero svariati servizi di sicurezza ed alcuni non avrebbero registri
trasparenti ed affidabili, nonché non utilizzerebbero il mandato d'arresto.
Inoltre i documenti di viaggio procuratigli dal passatore sarebbero dei falsi
ed ottenuti in modo illegale. I ricorrenti hanno contestato l'affidabilità e la
consistenza delle informazioni ottenute nel Paese d'origine (Country of
origin information [COI]) rinviando all'articolo di Kirschner in allegato al
ricorso. Hanno sostenuto che l'utilizzo del COI non rispetterebbe il
principio della parità delle armi vista l'inaccessibilità al ricorrente a detti
documenti e la mancanza di indicazione della fonte delle informazioni,
lacune queste che porterebbero ad una violazione del diritto di essere
sentito. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe dovuto verificare dette
informazioni con ulteriori fonti od accessibili COI. Le dichiarazioni false
relative al viaggio di espatrio si giustificherebbero dalle indicazioni da loro
ottenute dal passatore che gli avrebbe consigliato di falsare le allegazioni
concernenti il viaggio d'espatrio. Pertanto, avrebbero preso l'aereo
dall'aeroporto con dei passaporti falsi proprio perché oggetti di ricerca da
parte del servizio di sicurezza. Per questi motivi, le dichiarazioni del
ricorrente non sarebbero contraddittorie, le discrepanze rilevate dall'UFM
non sussisterebbero più, nonché le risposte fornite alle differenti
domande sarebbero dettagliate. Non si può quindi arrivare a dire che il
tutto non è verosimile.
Peraltro, il ricorrente ha fatto presente di aver continuato ad esercitare la
sua attività politica in Svizzera – a causa della quale avrebbe già subito
un arresto nel suo Paese d'origine – a favore del popolo curdo e si
D6443/2009
Pagina 12
sarebbe anche iscritto al partito curdo per l'unione democratica (Partiya
Yekitîya Demokrat [PYD]) della sezione svizzera. In Svizzera avrebbe
partecipato a tre manifestazioni delle quali, foto e articoli sarebbero
apparse anche su internet ed avrebbe altresì distribuito volantini a
sostegno della causa curda. Con questo la sua posizione in Siria sarebbe
diventata ancora più a rischio.
Egli avrebbe reso dichiarazioni verosimili e pertinenti in materia d'asilo e
si considererebbe pertanto un rifugiato, mentre alla moglie sarebbe da
riconoscere una persecuzione riflessa a causa della condizione del marito
e la susseguente qualità di rifugiato, per il che, in assenza di motivi
d'esclusione, le si dovrebbe concedere l'asilo.
5.4. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che in merito al tipo di
attività politica esercitata del ricorrente dopo il suo arrivo in Svizzera e le
relative manifestazioni alle quali quest'ultimo avrebbe partecipato, non si
può escludere che le autorità statali siriane osservino l'attivismo di chi è in
esilio e che critica il regime in loco. Per contro, viste le numerose attività
politiche intraprese da cittadini siriani in esilio, sarebbe escluso che
ognuno venga sorvegliato ed identificato da dette autorità. Infatti, esse
s'interesserebbero solo ad identificare le persone di cui il comportamento
comporterebbe una minaccia seria e reale per il regime in loco. Delle
attività, come quella svolta dall'insorgente, quali la partecipazione
regolare a delle manifestazioni, la distribuzione di volantini, nonché una
pubblicazione occasionale non fonderebbero un pericolo per la persona
in caso di rientro in Siria. Peraltro sembrerebbe che il ricorrente avesse
già esercitato delle attività politiche in Svizzera prima dell'inchiesta
condotta dall'Ambasciata in loco, per il che le informazioni ottenute
avrebbero permesso di concludere che quest'ultimo non sarebbe
ricercato in Siria. Per quanto riguarda le pubblicazioni su internet,
l'autorità inferiore ha sottolineato che il succitato modo di comunicazione
sarebbe un mezzo mediatico al quale avrebbero accesso milioni di
persone, nonché quotidianamente centinaia di nuovi siti internet
sarebbero creati. Tenuto conto di questa realtà sarebbe altamente
improbabile che le autorità siriane sorveglino in maniera globale e mirata
tutti i documenti apparsi su internet. Per queste ragioni, le sue attività
politiche svolte in esilio non costituirebbero una minaccia concreta in caso
di rientro in patria. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua
decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
5.5. Nella decisione di riesame parziale del 6 settembre 2011, l'autorità
inferiore ha ritenuto che, vista l'evoluzione della situazione in corso di
D6443/2009
Pagina 13
procedura, gli insorgenti adempiono le condizioni per essere riconosciuti
come rifugiati. Ciononostante dei motivi d'esclusione giusta l'art. 54 LAsi
farebbero ostacolo alla concessione dell'asilo.
5.6. Nello scritto del 14 settembre 2011 con il quale i ricorrenti hanno
espresso la loro volontà di mantenere il ricorso, gli insorgenti hanno
indicato che il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo sarebbe da
attribuire unicamente al ricorrente in quanto sarebbe l'unico che riunisce
dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Detto comportamento non
potrebbe pertanto essere attribuito anche alla moglie, per il che ella non
avrebbe motivi di esclusione. Infatti, oltre a motivi sopraggiunti
antecedentemente alla fuga, ella si avvarrebbe pure di una persecuzione
riflessa e di conseguenza si dovrebbe concedere l'asilo alla ricorrente ed
ai rispettivi figli. Infine, gli insorgenti hanno chiesto di riconoscere la
verosimiglianza dei motivi d'asilo del marito relativi agli eventi precedenti
all'espatrio.
6.
Gli insorgenti sostengono avantutto che la condotta dell'audizione sui
motivi d'asilo del ricorrente andrebbe ripetuta in quanto l'interprete
avrebbe manifestato delle difficoltà nel comprendere quest'ultimo e
l'auditore avrebbe avuto un atteggiamento atto a rendere il ricorrente
insicuro per coglierlo in contraddizione. Il Tribunale deve quindi
preliminarmente esaminare tali censure di natura formale.
A questo proposito va non di meno osservato che al ricorrente sono stati
tradotti e riletti entrambi i verbali d'audizione, nonché sottoposti per
eventuali correzioni. Firmando i verbali, il ricorrente attesta la loro
conformità alle sue dichiarazioni. Inoltre, il rappresentante dell'istituzione
di soccorso che ha assistito all'audizione federale non ha formulato
alcuna osservazione nel senso. Di conseguenza, non vi è luogo di
espletare un'ulteriore audizione del ricorrente. Ciò posto, la censura
sollevata, per essere infondata, va respinta.
7.
7.1. Per quanto attiene al merito, si osserva che la Svizzera, su domanda,
accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi).
L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in
Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di
risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone
che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri
pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza
D6443/2009
Pagina 14
ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero
hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi
seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o
della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi
di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e
GICRA 1995 n. 23).
7.2. Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è
divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal
Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento
dopo la partenza.
8.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia
D6443/2009
Pagina 15
d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise
affermazioni.
Innanzitutto, per quanto riguarda i festeggiamenti della vigilia del Nawruz
del (…) 2008 il ricorrente si è contraddetto asserendo in un primo
momento di aver scorto i due veicoli appartenenti alle autorità e
successivamente di aver udito degli spari, mentre in un secondo
momento ha indicato di aver udito gli spari, di essersi fermato con
l'automobile dopodiché ha scorto le auto delle autorità che in quel
momento sopraggiungevano (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 4).
Non collimanti sono pure le dichiarazioni rilasciate circa l'arresto del
(…) 2008. Durante l'audizione sommaria, ha dichiarato di essere stato
arrestato sul posto di lavoro, nonché di essere stato trasportato negli uffici
del servizio di sicurezza, per poi dichiarare invece nell'audizione federale
di essere stato convocato al posto di sicurezza con il pretesto di
commissionargli un trasporto, quindi si sarebbe recato spontaneamente
alla polizia e lì sarebbe stato poi condotto in una cella sotterranea
(cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 7 seg.).
Altresì, oltre a non sapere fornire ulteriori dettagli sulla transazione di
denaro avvenuta grazie all'aiuto dello zio paterno, quando in particolare è
stato interrogato sulla modalità con la quale dalla cella abbia potuto
contattare lo zio per informarlo dell'arresto avvenuto e della possibilità di
corrompere il funzionario della prigione, egli è rimasto vago non fornendo
alcun dettaglio e adducendo inspiegabilmente che lo zio aveva contattato
un intermediario che lavorava tra le autorità e le persone che avrebbe
pagato detta persona per intervenire (cfr. verbale 2, pag. 9).
Il ricorrente ha dichiarato poi di essere fuggito il (…) 2008 a G._______
subito dopo aver ricevuto una chiamata di suo fratello che lo avvisava
dell'avvenuta visita degli agenti del servizio di sicurezza alla sua dimora.
In seconda audizione ha poi aggiunto che anche i colleghi lo avrebbero
avvisato della visita di detti agenti al posto di lavoro. Queste visite
avrebbero finalmente convinto il ricorrente a fuggire, temendo di essere
trovato (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 9). I parenti di G._______
che lo avrebbero ospitato sarebbero stati in contatto con la sua famiglia a
F._______. Per questo motivo, egli sarebbe stato informato del fatto che
agenti di sicurezza si sarebbero recati a più riprese, talvolta fino a due
volte al giorno, a casa del ricorrente a F._______ durante il periodo in cui
si nascondeva a G._______ (cfr. verbale 2, pag. 10). Nell'atto di ricorso
ha sostenuto che i due mesi trascorsi a G._______ sarebbero stati
D6443/2009
Pagina 16
necessari per organizzare il viaggio di espatrio. Come rettamente rilevato
dall'UFM, il fatto di aver fatto ritorno a casa sua a F._______, seppur per
pochissimo tempo e con le dovute precauzioni, non è compatibile con il
timore allegato che sarebbe talmente serio da obbligarlo a vivere due
mesi lontano dalla sua famiglia. Inoltre, due o tre giorni dopo la fuga del
marito, la moglie si sarebbe trasferita nella casa dei di lei famigliari
(cfr. verbale 2, pag. 10). Il marito ha dunque allegato che la moglie
avrebbe solo ricevuto una visita degli agenti durante i due o tre giorni
allorquando si trovava ancora al domicilio del ricorrente e dunque prima
di trasferirsi dai suoi genitori (cfr. verbale 2, pag. 10). Sarebbe a dire che
gli agenti si sarebbero sempre recati a casa del ricorrente e non a casa
dei genitori della ricorrente (cfr. verbale 1, pag. 10). Vi è modo dunque di
concludere che risulta poco logico che il ricorrente si sia recato proprio a
casa dei genitori sapendo che detto luogo era stato a più riprese
controllato. Sarebbe stato invece forse più logico se il ricorrente si fosse
recato a casa della famiglia della moglie in quanto ivi non sarebbero
avvenute visite nel senso.
Sulla base di quanto esposto e delle contraddizioni rilevate, visto nel suo
insieme, v'è da concludere che i motivi originari a sostegno della sua
domanda d'asilo non possono essere ritenuti rispondere ai criteri di
verosimiglianza.
A titolo abbondanziale, è d'uopo constatare l'infondatezza della censura
tendente a contestare il rapporto informativo dell'Ambasciata a Damasco.
Infatti, risulta che l'insorgente non sarebbe stato ricercato da organi
ufficiali del regime. Il fatto che potrebbe essere ricercato da servizi
paralleli e non legittimati non trova nella fattispecie rilevanza vista la
manifesta inverosimiglianza dei motivi a fondamento della sua domanda
d'asilo, per il che anche contestare il rapporto d'Ambasciata può risultare
un esercizio che non giova alla sua causa. Oltracciò, occorre rilevare che
le informazioni ottenute dall'Ambasciata quo al viaggio di espatrio sono
state confermate dal ricorrente quando fu sentito in merito. Egli ha infatti
ammesso di aver lasciato il territorio legalmente, ancorché con un
passaporto falso, tramite l'aeroporto di Damasco. Vi è da rilevare che già
allo stadio della prima audizione e poi durante la seconda, l'insorgente
aveva inventato e reiterato le circostanze del suo viaggio d'espatrio
(cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 10 seg.). Tale comportamento
non può essere giustificato – come hanno sostenuto i ricorrenti nell'atto di
ricorso – con la semplice affermazione di seguire alla lettera le indicazioni
del passatore ma piuttosto con l'intenzione d'avvalorare la sua domanda
d'asilo visto che una persona ricercata avrebbe avuto come unica
D6443/2009
Pagina 17
soluzione quella di lasciare il Paese d'origine in maniera illegale. Di
conseguenza, si può partire dal presupposto che se fosse stato
realmente ricercato non sarebbe espatriato nel modo suesposto.
In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo a titolo originario
relativo a A._______ il ricorso, non merita tutela e la decisione impugnata
va confermata.
9.
L'UFM ha riconosciuto la qualità di rifugiato a A._______ per motivi
soggettivi insorti dopo la fuga, ovvero per le attività politiche svolte in
Svizzera. Implicitamente, è stata estesa la sua qualità di rifugiato a sua
moglie giusta l'art. 51 cpv. 1 LAsi.
Giusta l'art. 37 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), l'inclusione nella qualità di
rifugiato di un coniuge, di un partner registrato o di un genitore giusta
l'art. 51 cpv. 1 LAsi avviene soltanto se, in applicazione dell'art. 5 LAsi, è
stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità
di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi (cfr. anche art. 5 OAsi 1; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed.,
Basilea 2009, n. 11.19 e 11.22, pagg. 532 segg.).
Occorre dunque esaminare se la ricorrente ha dei motivi a sostegno della
sua domanda d'asilo.
9.1. Quo ai motivi personali allegati, ella ha indicato a più riprese nelle
audizioni di non avere motivi propri (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2,
pag. 4). Ha indicato che i suoi motivi d'asilo derivano strettamente dalle
attività allegate dal marito. Queste, come visto sopra, risultano
inverosimili.
Nondimeno nell'atto di ricorso, la ricorrente è dell'opinione che sarebbe
stata arrestata ed interrogata a causa della situazione del marito.
Ora, ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi esposti precedentemente a
fondamento della domanda d'asilo di suo marito (cfr. consid. 8), anche i
suoi di lei non possono trovare diverso apprezzamento. Lei stessa ha
peraltro fornito divergenti versioni sulle date delle differenti visite delle
D6443/2009
Pagina 18
autorità siriane alla sua dimora, indicando nella prima audizione che in
tutto gli agenti del servizio di sicurezza si sarebbero recati tre volte alla
loro dimora (cfr. verbale 1, pag. 5), per poi indicare in un secondo tempo
che le visite sarebbero state solo due, contraddicendosi pure sulle date.
Nella prima audizione ha indicato che quattro o cinque giorni dopo
l'arresto del marito, ossia il (…) o il (…) 2008, le autorità sarebbero
venute a casa a cercarlo. Dopo questa visita le autorità sarebbero tornate
ancora due volte (cfr. verbale 1, pag. 4). In occasione di una di queste
due successive visite ella sarebbe stata arrestata in compagnia di suo
cognato. Detto fatto sarebbe accaduto due giorni dopo la prima visita,
ossia il (…) 2008 o il (…) 2008 (cfr. verbale 1, pag. 5). Non vi è dunque
traccia di quando sia avvenuta la terza visita considerato che la ricorrente
ha indicato che dopo l'arresto si sarebbe trasferita a casa dei suoi genitori
(cfr. verbale 1, pag. 5). In sede di seconda audizione ella ha ricordato
esattamente la data della prima visita degli agenti collocandola il
(…) 2008 ed indicando che vi sarebbe stata solo un'altra visita – quella
che avrebbe fatto scaturire il suo arresto – e non altre due (cfr. verbale 2,
pag. 4). Inoltre, nell'audizione federale non è riuscita ad indicare il giorno
del suo arresto indicando in modo approssimativo di essere stata
arrestata nel mese di (…), precisando poi in seguito che avrebbe dovuto
trattarsi del (…) 2008, non essendo poi stata in grado di situarlo al
mattino o al pomeriggio o di sera (cfr. verbale 2, pag. 3 e 5). Non è quindi
un argomento attendibile indicare che le contraddizioni rilevate e la
mancanza di dettagli siano causa dell'analfabetismo della moglie. V'è
invece da credere che le contraddizioni evidenziate e la mancanza di
dettagli di un fatto rilevante come per esempio l'arresto, siano piuttosto
qualcosa di non vissuto e pertanto insufficiente a convincere che deve
pronunciarsi sulla domanda d'asilo degli insorgenti.
Sulla base di quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha
giustamente ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano
le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo a titolo originario
relativo a B._______ il ricorso, non merita tutela e la decisione impugnata
va confermata.
9.2. Potendosi escludere per la moglie dei motivi d'asilo prima
dell'espatrio, a questo Tribunale non resta che analizzare se alla
ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi oggettivi insorti dopo la
fuga.
D6443/2009
Pagina 19
In casu, né la moglie né i figli, i quali non hanno motivi d'asilo personali
(cfr. in particolare A.b, in relazione con il consid. 9.1), non hanno reso
altamente verosimile, in caso di ritorno in Siria, di rischiare di subire una
persecuzione riflessa, ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa delle attività
politiche effettuate in esilio da suo marito. Quest'ultima non ha apportato
alcun elemento che possa permettere di sostenere l'esistenza di un tale
rischio. Di conseguenza, vista l'inverosimiglianza dei loro motivi originari
d'asilo e l'assenza di qualsivoglia elemento tendente a corroborare un
timore fondato di una futura persecuzione riflessa, la qualità di rifugiato le
è riconosciuta solo a titolo derivato.
Ne consegue pertanto che ella non si può prevalere di motivi oggettivi
insorti dopo la fuga e l'asilo non le può essere concesso.
Pertanto, anche sul punto di questione della concessione dell'asilo alla
moglie per motivi oggettivi insorti dopo la fuga, il ricorso non merita tutela
e detta censura va respinta.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia
dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata
va confermata.
11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata e la decisione di
riesame parziale non ha violato il diritto federale, né abusato del suo
potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo
inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione
non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso, nella misura in cui
non è divenuto senza oggetto a seguito della decisione dell'UFM del
6 settembre 2011, deve essere respinto limitatamente alla concessione
dell'asilo ed alla pronuncia dell'allontanamento.
D6443/2009
Pagina 20
12.
12.1. Visto l'esito della procedura che vede i ricorrenti soccombere sulla
questione della concessione dell'asilo e della pronuncia
dell'allontanamento, le spese processuali ridotte sono poste a loro carico
(art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). In casu, non
essendo state le conclusioni al momento dell'inoltro del gravame
sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base
delle circostanze del caso d'ispecie si può concludere allo stato
d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza
di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle
spese di giustizia.
12.2. Quo alla domanda di accordo del gratuito patrocinio, affinché ad
una persona priva dei necessari mezzi sia riconosciuto il gratuito
patrocinio occorre, secondo l'art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che i
suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti
difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere
necessaria l'assistenza di un avvocato (cfr. DTF 130 I 180 consid. 2.2 e
DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, la causa non presenta difficoltà in fatto ed in diritto tali
da necessitare l'intervento di un avvocato, conto tenuto anche del fatto
che la procedura dinanzi al Tribunale, seppure in misura attenuata, è
retta dal principio inquisitorio. Di conseguenza, visto inoltre l'esito della
procedura, non sono adempite le condizioni cui all'art. 65 cpv. 2 PA e la
domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta.
12.3. Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto
o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente
un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha
sopportato. Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono
ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TSTAF). L'indennità per spese
ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal
Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'200.– (art. 16 cpv. 1
lett. a LTAF nonché art. 14 cpv. 2 TSTAF).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
D6443/2009
Pagina 21
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese
processuali.
3.
La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta.
4.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 1'200.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: