Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-6444/2009
Sentenza del 31 maggio 2011
Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer e Fulvio Haefeli,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Iraq,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 settembre 2009 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato, cittadino iracheno di etnia (…) dichiaratosi originario
di B._______ (provincia di Mosul), ha presentato una domanda di asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali di audizione del 22 dicembre 2008 [act. A1, di seguito:
verbale 1] e del 27 agosto 2009 [act. A23, di seguito: verbale 2]) di essere
stato minacciato nel (…) da persone di etnia araba durante una
perquisizione da lui ordinata in veste di poliziotto al posto di controllo di
C._______ e, circa un mese dopo, di essere stato l'oggetto di un agguato
armato da parte di ignoti, a cui sarebbe sopravissuto e dopo il quale
avrebbe nutrito una forte paura di essere ucciso da tutti gli arabi.
Considerato che il fratello sarebbe stato ucciso nel (…), perché
arruolatosi nelle forze militari irachene, e che un suo collega sarebbe
stato anch'esso assassinato nell'(…) da ignoti, l'insorgente avrebbe
deciso di lasciare il Paese, come consigliatogli dal padre.
B.
ll 25 maggio 2009, l'UFM ha conferito mandato alla sua sezione LINGUA
di esperire un'analisi con riferimento all'origine del richiedente
(cfr. act. A10). La stessa è stata effettuata il 12 giugno 2009 tramite
colloquio telefonico (cfr. act. A13). Le sue risultanze sono state esposte
dall'esperto LINGUA nel rapporto del 6 luglio 2009 (cfr. act. A16).
C.
Tramite decisione del 14 settembre 2009, notificata all'interessato il
16 settembre 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo,
pronunciando nel contempo l'allontanamento dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e
possibile.
D.
Il 13 ottobre 2009, il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta
decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato, il riconoscimento quale rifugiato nonché la
concessione dell'asilo e, in via subordinata, la concessione
dell'ammissione provvisoria, in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione
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dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
E.
Tramite decisione incidentale del 20 ottobre 2009, il Tribunale ha
autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari
(art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese giudiziarie. In stessa data, ha
invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso.
F.
Tramite risposta del 4 novembre 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
G.
Con decisione incidentale del 10 novembre 2009, il Tribunale ha
concesso all'insorgente la possibilità di inoltrare un eventuale atto di
replica.
H.
Con lettera del 2 dicembre 2009 e l'inoltro della relativa procura,
l'avvocato Y. Ravi si è legittimato quale patrocinatore del ricorrente ed ha
chiesto l'accesso integrale agli atti di causa, nonché la concessione di
una proroga di 30 giorni per l'inoltro dell'atto di replica.
I.
Il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 gennaio 2010, ha concesso
all'autore del gravame l'accesso integrale agli atti di causa. Ha altresì
concesso un nuovo termine per l'inoltro dell'atto di replica.
J.
Il 27 gennaio 2010, ha inoltrato l'atto di replica.
K.
Lo stesso è stato inoltrato per conoscenza all'autorità inferiore il
4 febbraio 2010.
Diritto:
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1.
1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (artt. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF; RS 173.32],
art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi; RS 142.31] e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF;
RS 173.110]).
1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia di asilo sono rette dalla
PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA.
3.
3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza
essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid.
1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011,
n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni rilevanti
in materia di asilo del richiedente contrarie alla realtà, contraddittorie e
vaghe. In particolare, stando alle risultanze dell'esame linguistico, egli, a
differenza di quanto dichiarato, non proverrebbe dalla provincia di Mosul
bensì, molto probabilmente, dall'area di Duhok. Inoltre, la carta d'identità
versata agli atti sarebbe falsa. Di conseguenza, le sue allegazioni circa i
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motivi di asilo, legate alla sua provenienza, sarebbero da considerarsi
inverosimili. Del resto, durante la seconda audizione l'insorgente avrebbe
omesso di menzionare l'episodio della sparatoria contro di lui, citata
durante l'audizione sommaria. Infine, ritenuto che ha indicato che le
minacce subite nell'(…) avrebbero rappresentato il motivo principale del
suo espatrio, sarebbe del tutto illogico che egli abbia aspettato circa sei
mesi prima di lasciare il suo Paese, continuando normalmente a lavorare.
L'autorità inferiore, pertanto, ha ritenuto che le dichiarazioni
dell'interessato non adempiono le condizioni di verosimiglianza previste
all'art. 7 LAsi, ragione per cui la questione della rilevanza dei suoi motivi
di asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere aperta. Di
conseguenza, ha respinto la domanda di asilo, pronunciando nel
contempo l'allontanamento dell'interessato verso la provincia di Duhok e
l'esecuzione del medesimo, in quanto ammissibile, esigibile e possibile.
5.2. Nel gravame, il ricorrente presenta diverse censure in merito
all'esame LINGUA svolto dall'autorità inferiore. In primo luogo, ritiene che
l'esaminatore non proverrebbe dall'Iraq e, pertanto, avrebbe frainteso le
sue dichiarazioni, rispettivamente avrebbe fornito un'interpretazione delle
stesse non conforme alla realtà. Secondariamente, non gli sarebbe stata
concessa la possibilità di enumerare i villaggi intorno alla sua città. In
terzo luogo, il badinani non si parlerebbe solo a Duhok, bensì anche i
curdi di Mosul parlerebbero detta lingua. Del resto, molti curdi a Mosul
non parlerebbero l'arabo. Inoltre, in Iraq vi sarebbero tantissimi poliziotti
analfabeti, ragione per cui non sarebbe conforme alla realtà mettere in
dubbio che abbia svolto tale professione, benché analfabeta. Per quanto
attiene alla carta d'identità, egli dichiara di non possedere alcun motivo
per dubitarne l'autenticità, tanto più che gli sarebbe stata procurata dal
padre. Di conseguenza, è dell'avviso che l'accertamento dei fatti esperito
dall'UFM sarebbe incompleto. In aggiunta, non ritiene che la discrepanza
tra le sue dichiarazioni in merito all'allegata sparatoria subita possa
essere definita quale contraddizione, ritenuto il periodo di otto mesi
intercorso tra un'audizione e l'altra. La sua attesa di cinque-sei mesi
prima di lasciare il suo Paese, poi, non sarebbe illogica, come sostenuto
dall'UFM, bensì dettata dalle difficoltà ad organizzare il viaggio di
espatrio. Visto quanto precede e ritenuta l'allegata impossibilità, per le
autorità irachene, di offrirgli un'adeguata protezione, egli si considera
rifugiato, chiedendo la concessione dell'asilo. Da ultimo, ritiene
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq, in particolare verso la
provincia di Mosul, inesigibile alla luce della mancanza di rispetto della
dignità umana e delle più elementari norme di sicurezza.
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5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM definisce incredibile la giustificazione
addotta dal ricorrente per la mancata menzione della sparatoria durante
la seconda audizione, ovvero il tempo intercorso dall'audizione sommaria,
ritenuto che l'auditore gli avrebbe espressamente chiesto se, dopo
l'incontro con il capotribù, gli sarebbe accaduto altro. Inoltre, non avrebbe
esitato a ricordare altri eventi altrettanto importanti, ovvero il decesso del
fratello nel (…) e quello del collega nel (…). Peraltro, è dell'avviso che
l'atto ricorsuale non contenga fatti o mezzi di prova nuovi che
giustificherebbero una modifica del provvedimento querelato.
5.4. Nell'atto di replica, l'insorgente solleva nuovamente varie censure
riguardo all'esame LINGUA a cui è stato sottoposto. In primo luogo, con
esplicito riferimento a quanto definito dalla giurisprudenza (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della commissione svizzera di ricorso in
materia di asilo [GICRA] 1998 n. 34), rileva come l'analisi scientifica sul
luogo di provenienza di un richiedente l'asilo non rappresenti una perizia,
bensì una mera consulenza tecnica di parte, che avrebbe un valore
probatorio superiore solo se rispettosa di determinati principi, tra i quali la
garanzia dell'indipendenza del consulente tecnico, e se le sue motivazioni
e conclusioni fossero contenute in un rapporto scritto. Nel caso di specie,
tuttavia, all'insorgente non sarebbe mai stato comunicato nulla
relativamente all'esame LINGUA esperito, rispettivamente non sarebbe
stata consegnata la relazione riassuntiva delle risultanze LINGUA a cui è
giunto l'esperto. Di conseguenza, non avrebbe avuto modo di esprimersi
in merito e di esercitare il suo diritto di difesa. In tal guisa, l'UFM avrebbe
violato il principio dell'equo processo dettato dall'art. 29 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101). In aggiunta, è dell'opinione che l'esaminatore LINGUA non
disporrebbe delle qualifiche e competenze necessarie per determinare il
suo luogo di provenienza in Iraq, ritenuto che non proverrebbe da detto
Paese. Per tali ragioni, è dell'avviso che le valutazioni LINGUA non
costituirebbero un elemento probatorio utilizzabile dall'UFM, ragione per
cui la decisione impugnata andrebbe annullata ed andrebbero eseguite
delle indagini complementari. Del resto, ribadisce come il badinani sia
parlato anche a Mosul e come sia scorretto affermare che tutti gli abitanti
di detta regione conoscano la lingua araba. In aggiunta, il fatto di essere
analfabeta non avrebbe rilevanza, considerato che l'Iraq sarebbe uno dei
Paesi con il tasso di analfabetismo più alto al mondo e che a livello
professionale ciò che conterebbe non sarebbe la competenza, bensì la
conoscenza. In merito alla conclusione di inverosimiglianza dell'UFM,
l'autore del gravame ritiene che l'omissione della sparatoria durante il
racconto reso nell'ambito della seconda audizione non implicherebbe
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l'inverosimiglianza di tale evento e della sua necessità di protezione.
Difatti, se da una parte il decesso di un fratello o di un collega non
potrebbe essere rimosso nel giro di qualche mese, dall'altra parte tale
sarebbe il caso per un agguato armato, ritenuto oltretutto che il mestiere
di poliziotto, per di più se svolto in Iraq, implicherebbe già di per sé un
costante pericolo. In merito alla lunga attesa prima dell'espatrio,
sottolinea come questa sia connessa alle enormi difficoltà formali ed
organizzative legate ad una partenza dall'Iraq e rimprovera all'UFM di
avere considerato la situazione di un cittadino iracheno alla stessa
stregua di quella di un cittadino europeo. Circa la carta d'identità, egli è
dell'avviso che la conclusione dell'esperto, secondo cui sarebbe
falsificata, non potrebbe essere considerata quale elemento probatorio
per rifiutare la sua domanda di asilo, ritenuto che l'UFM non gli avrebbe
comunicato alcunché in merito. Ad ogni modo, anche nella denegata
ipotesi in cui il documento fosse falso, ciò non implicherebbe che abbia
rilasciato dichiarazioni inesatte circa la sua identità.
6.
6.1. Preliminarmente, occorre chinarsi sulle censure ricorsuali sollevate
con riferimento all'espletamento dell'esame LINGUA da parte dell'autorità
inferiore.
6.2.
6.2.1. L'analisi LINGUA, quale consulenza tecnica di parte che l'UFM
esperisce al fine di determinare il luogo di provenienza e/o di
socializzazione di un richiedente, può essere sussunto al mezzo di prova
ai sensi dell'art. 12 lett. c PA, rispettivamente dell'art. 49 della Legge di
procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (CPC; RS 272) in relazione
con l'art. 19 PA (cfr. GICRA 2003 n. 14 consid. 7 e relativi riferimenti). Di
conseguenza, detta analisi soggiace illimitatamente al libero
apprezzamento delle prove (cfr. ibidem consid. 7a). Nondimeno, laddove
il suo esperimento avviene in rispetto di determinati requisiti minimi posti
a tutela della sua attendibilità, oggettività ed imparzialità, ovvero
segnatamente l'impiego di un esaminatore qualificato ed esterno
all'Ufficio (cfr. ibidem consid. 8b), l'idoneità di un'analisi linguistica nel
caso concreto (cfr. ibidem consid. 8c), l'utilizzo di modalità di analisi
dirette o, per lo meno, tramite l'uso di mezzi elettronici quali telefono o
registrazione su nastro (cfr. ibidem consid. 8d) e l'allestimento di un
protocollo o di un rapporto che contenga i presupposti e le risultanze
dell'esame esperito e che sia consultabile agli atti (cfr. ibidem consid. 8d),
le può essere conferito un accresciuto valore probatorio (cfr. GICRA 1998
n. 34 consid. 7-8).
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6.2.2. Nel caso di specie, dagli atti (cfr. act. A17) l'esaminatore LINGUA
che ha testato l'insorgente è un collaboratore esterno all'UFM dal 2003
provieniente dal Vicino Oriente che dispone di un diploma universitario in
linguistica, nonché di conoscenze del kurmanji, dell'arabo e del sorani. Il
periodo relativo al suo soggiorno nei Paesi analizzati, rispettivamente al
contatto con le lingue testate è di 48 anni. Le sue qualifiche sono, in altre
parole, all'altezza del compito da lui esperito. Secondariamente, in
considerazione delle circostanze del caso, in particolare del dubbio
dell'UFM in merito alla provenienza geografica del ricorrente dal sud o dal
nord dell'Iraq, la perizia linguistica esperita è indubbiamente uno
strumento idoneo da applicare nel caso di specie, in quanto vertente su
differenze linguistiche relative alle due regioni menzionate. In terzo luogo,
l'analisi esperita è attendibile anche nella misura in cui l'insorgente è stato
testato nell'ambito di un colloquio telefonico, ritenuta segnatamente
l'assenza problemi tecnici o di interferenze che avrebbero potuto
intaccare la chiarezza delle risposte. Da ultimo, i criteri dell'analisi e le
sue risultanze sono state trascritte dall'esaminatore nel relativo rapporto
del 6 luglio 2009 (cfr. act. A16). In particolare, dallo stesso sono evincibili
gli aspetti da lui testati (ovvero fonologia, morfologia e vocabolario
utilizzati dall'insorgente, nonché le sue conoscenze dell'allegata regione
di provenienza e di tradizioni culturali ivi vigenti), le risposte fornite dal
ricorrente, contrapposte a quelle che avrebbe dato una persona se
realmente proveniente dalla regione testata, nonché le conclusioni. Ne
discende che non vi è motivo alcuno di dubitare dell'imparzialità,
dell'oggettività e dell'attendibilità dell'analisi LINGUA esperita nel caso
che ci occupa. Pertanto, e a differenza dell'assunto ricorsuale, ad essa è
da riconoscere un valore probatorio accresciuto.
6.3. Il ricorrente è dell'opinione che non provenendo il perito LINGUA
dall'Iraq, egli non sarebbe idoneo e sufficientemente competente per
valutare la sua provenienza all'interno di detto Paese. Anche tale censura
deve essere respinta. A prescindere dal fatto che dagli atti (cfr. act. A17)
è unicamente evincibile che l'esaminatore è originario del Vicino Oriente
(ovvero non è da escludere che sia nato in Iraq), la provenienza
geografica dell'esaminatore LINGUA non costituisce l'unico elemento per
valutarne la competenza a determinarsi nel caso concreto. Come riferito
nel considerando precedente, il perito prescelto per valutare il ricorrente
dispone di qualifiche più che sufficienti al fine di esprimersi sulla sua
provenienza.
6.4.
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6.4.1. Se, da una parte, la giurisprudenza ammette un interesse pubblico
preponderante alla segretezza del rapporto LINGUA, rispettivamente alla
segretezza delle integrali e precise informazioni che hanno permesso di
stabilire l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, potendo queste
essere utilizzate abusivamente da altri richiedenti l'asilo in futuro (cfr.
GICRA 2004 N. 28 consid. 7 e GICRA 1998 n. 34 consid. 9), dall'altra
parte il rispetto del diritto di essere sentito comporta che il richiedente sia
messo a conoscenza del contenuto essenziale del rapporto LINGUA, al
fine di potersi esprimere in merito ed apportare eventuali mezzi di prova
(cfr. GICRA 1998 n. 34 consid. 9). In tale contesto è sufficiente la messa
a disposizione di una relazione riassuntiva delle risultanze LINGUA, che
contenga le domande poste dal consulente, la sostanza delle risposte del
richiedente (sia di quelle favorevoli che di quelle contrarie all'allegata
origine), nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento probatorio
acquisito alle carte processuali per fondare l'apprezzamento cui perviene
il consulente (cfr. GICRA 2003 n. 14 consid. 9). La comunicazione del
sunto dell'esame LINGUA non deve obbligatoriamente avvenire per
iscritto, bensì può essere realizzata anche per via orale (cfr. sentenza del
Tribunale D-2241/2010 del 19 aprile 2010), a condizione che al
richiedente sia data la possibilità di esprimersi adeguatamente su quanto
rimproveratogli, rispettivamente sulle conseguenze delle sue risposte e
delle conclusioni dell'esperto LINGUA.
6.4.2. La censura del ricorrente secondo cui l'UFM, non avendogli mai
comunicato alcunché relativamente all'esame linguistico eseguito, in
particolare avendo omesso di inoltrargli la relazione riassuntiva scritta
dall'esaminatore LINGUA, avrebbe violato il principio dell'equo processo,
rispettivamente gli avrebbe impedito il corretto esercizio del suo diritto alla
difesa, non trova sostegno alcuno. Difatti, come evincibile dal verbale 2,
durante l'audizione sui motivi di asilo è stato oralmente reso edotto non
solo delle credenziali dell'esperto che lo ha testato, ma anche delle
risultanze e conclusioni dell'analisi linguistica. Voler affermare, in tali
circostanze, che non gli sarebbe mai stato comunicato alcunché in
merito, risulta essere errato, nonché pretestuoso. Il fatto, poi, che l'UFM
non gli abbia inoltrato il rapporto LINGUA nella sua versione scritta,
adempie le esigenze poste dalla giurisprudenza, ritenuto che nella
seconda parte dell'audizione sui motivi di asilo (cfr. verbale 2 pag. 7/D44-
52), l'auditore ha elencato gli elementi essenziali dal rapporto LINGUA,
con particolare riferimento sia alle domande poste all'insorgente, che alle
sue risposte (cfr. ibidem pag. 7/D44-52), che alle conclusioni tratte dalle
stesse dal perito LINGUA (cfr. ibidem pag. 8/D55-56), dandogli ogni volta
la possibilità di esprimersi in merito e, in tal guisa, permettendogli di
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esercitare correttamente e senza restrizioni il suo diritto di difesa. Del
resto, in merito alla confutazione della provenienza da lui allegata, la
decisione impugnata poggia correttamente su parte degli elementi
essenziali menzionati oralmente all'insorgente, e non anche in merito ad
elementi su cui non è stato edotto.
6.5. Ne discende che, al contrario delle pretese ricorsuali, non vi è motivo
di concludere all'esistenza di un vizio grave suscettibile di un intervento
d'ufficio da parte del Tribunale nel senso di un annullamento del
provvedimento litigioso, rispettivamente dell'esperimento di ulteriori
indagini. Allo stesso modo, non è riconoscibile alcun motivo per il quale
sarebbe d'uopo scostarsi dalle risultanze e conclusioni dell'analisi
linguistica effettuata dall'autorità di prime cure.
7.
7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile
(art. 3 LAsi).
7.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti
rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un
grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante
sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
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7.3. I motivi di asilo evocati dall'insorgente risultano inverosimili alla luce
della contraddittorietà e genericità delle relative dichiarazioni rilasciate
durante le audizioni esperite dal'UFM. A guisa d'esempio, il ricorrente è
rimasto vago per quel che attiene al periodo in cui avrebbe subito delle
minacce da persone arabe durante una perquisizione da lui ordinata,
indicando il mese di (…) (cfr. verbale 1 pag. 4), rispettivamente il lasso tra
(…) (cfr. verbale 2 pag. 5/D23). Inoltre, ha menzionato l'episodio
dell'agguato armato che avrebbe subito nell'(…) unicamente durante
l'audizione sommaria (cfr. verbale 1 pag. 4), sottacendolo nella seconda
audizione, benché l'avesse precedentemente descritto quale motivo
centrale, congiuntamente all'uccisione del fratello nel (…), della sua
decisione di espatrio. Al contrario, durante l'audizione sommaria non ha
fatto menzione alcuna dell'uccisione del collega nell'(…), descritta a sua
volta quale episodio che l'avrebbe indotto a fuggire dall'Iraq (cfr. verbale 2
pag. 5/D25). Del resto, dalle sue dichiarazioni non emerge che conosca
con precisione gli autori della sparatoria di cui sarebbe stato l'oggetto,
definiti vagamente quali "Alcuni di D._______" (cfr. ibidem pag. 4/D21),
rispettivamente di avere la prova di esserne stato lui il bersaglio scelto.
Anche in merito alle allegate paure ha risposto vagamente di temere di
essere ucciso indistintamente da "tutti gli arabi", o, secondo un'altra
versione, da ignoti (cfr. ibidem pagg. 5-6/D22 e 36). Peraltro, detto timore
non risulta fondato, ritenuto che, da una parte, l'uccisione del fratello
sarebbe avvenuta già nel (…) e che da allora alla primavera del (…) nulla
di rilevante sarebbe occorso alla sua famiglia, e, dall'altra parte, che tra le
minacce perpetrategli nel (…) ed il suo espatrio, avvenuto sette mesi
dopo, non avrebbe più rivisto il capo tribù che lo avrebbe minacciato,
rispettivamente non gli sarebbe più accorso nulla personalmente (cfr.
ibidem pag. 5/D24-25). In aggiunta, anche in merito all'uccisione del
collega, la quale lo avrebbe indotto all'espatrio, non è stato in grado di
rendere affermazioni circostanziate e convincenti, affermando di ignorare
da chi sarebbe stato assassinato, rispettivamente, molto vagamente, di
presumere che sia stato qualcuno che l'avrebbe tradito (cfr. ibidem pagg.
5-6/D26, 27 e 36). Pertanto, è illogico che abbia deciso di lasciare il suo
Paese, la famiglia ed un lavoro, senza avere certezze in merito alle sue
paure, rispettivamente unicamente perché il padre glielo avrebbe
consigliato (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pag. 5/D31).
Peraltro, l'argomento addotto in sede ricorsuale secondo cui l'omissione
della sparatoria durante la seconda audizione non metterebbe in dubbio
la necessità dell'insorgente di ottenere protezione e sarebbe da riportare
ad una mera dimenticanza in ragione del lasso di tempo intercorso tra le
due audizioni (cfr. ricorso pag. 3 e atto di replica par. 4 pag. 6), non può
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essere condiviso. Difatti, al contrario di quanto allegato, i motivi di asilo
esposti in detta audizione non sono rimasti totalmente invariati rispetto al
primo interrogatorio: se nella prima audizione il ricorrente ha motivato il
suo espatrio con la paura avuta dopo l'agguato, congiuntamente alla
morte del fratello nel (…), nella seconda audizione ha affermato di aver
deciso di fuggire dall'Iraq, perché, oltre alle minacce subite da parte di
persone di etnia araba, un suo collega sarebbe stato ucciso. Risulta
pertanto palese che le due versioni fornite non coincidono sugli aspetti
centrali del racconto, con la conseguenza che una discrepanza nelle
versioni di tale portata non è giustificabile con la distanza temporale di
(soli) otto mesi tra un'audizione e l'altra.
7.4. Ritenuta l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilevanti in materia di
asilo, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato,
rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e
la decisione impugnata va confermata.
8.
8.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art.
44 cpv. 1 LAsi).
8.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(artt. 14 cpv. 1 e cpv. 2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1;
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
8.3.
8.3.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento,
l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS
142.20) prevede che la stessa sia ammissibile, esigibile e possibile. Per
l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento è determinante la situazione al momento in cui viene
presa la decisione. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo del
ricorrente di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi
(cfr. Sentenza del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid.
3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basile e Francoforte
sul Meno, 1990, pag. 262). Trattasi di un tipico caso d'applicazione
dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
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8.3.2. Stando all'esame LINGUA esperito dall'UFM, dalle cui risultanze e
conclusioni il Tribunale non ha motivo di scostarsi (cfr. considerando 6.5),
la provenienza del ricorrente dalla regione di Mosul è inverosimile. Difatti,
dal rapporto LINGUA del 6 luglio 2009, emerge che dispone di scarse
conoscenze in merito all'allegato luogo di provenienza B._______ nella
zona di C._______, visto che, per esempio, non è stato in grado di
pronunciarne il nome correttamente, né di indicarne i villaggi adiacenti
(cfr. rapporto LINGUA [di seguito RL] par. 3 pag. 2) A ciò si aggiunge che
l'analisi della pronuncia e del vocabolario utilizzati ha rilevato che la
variante del curdo kurmanji iracheno da lui parlata durante tutto il corso
del colloquio con l'esperto, ovvero il badinani, corrisponde a quella parlata
nell'area di Duhok, senza che sia riconoscibile alcun influsso dell'arabo
iracheno o di altri dialetti curdi, rispettivamente di altre varietà di kurmanji
(cfr. ibidem par. 4 pagg. 3-4). In particolare, sono emersi la particolare
pronuncia di due vocali e di determinate parole, nonché l'utilizzo del
genitivo e di vocaboli specifici nella maniera tipica di predetta zona, che si
scosta da quella usata in altre regioni in cui vige il kurmanji. Inoltre,
benché nella regione da cui afferma di provenire predomini l'arabo, egli
non lo parla e nemmeno lo comprende, a differenza di quanto asserisce
(cfr. ibidem par. 4 pag. 4). Per indicare la scuola elementare, poi, ha
utilizzato un termine curdo, mentre che da una persona originaria della
regione dove predomina l'arabo, ci si sarebbe potuti aspettare che nomini
il corrispettivo vocabolo in arabo. Pertanto, è da escludere che il
ricorrente sia originario della zona di C._______ nella regione araba di
Mosul. Tale tesi è altresì confortata dal fatto che la carta d'identità versata
agli atti presenta dei chiari elementi di falsificazione. Ritenuta la sua
parlata, è altamente probabile che egli provenga, invece, dalla zona
curda di Dohuk. In tale contesto, non soccorre l'allegazione ricorsuale
secondo cui non gli sarebbe stato concesso di elencare i villaggi limitrofi
al suo (cfr. ricorso pag. 2), ritenuto che questa è rimasta una mera
affermazione di parte. Lo stesso dicasi per l'argomento secondo cui il
badinani sarebbe parlato anche a Mosul (cfr. ricorso pag. 2 e atto di
replica pag. 5): in effetti, questo risulta inconferente, visto che l'analisi
LINGUA ha condotto a concludere che il badinani da lui parlato presenta
chiaramente accezioni tipiche della variante parlata della regione di
Dohuk, ma non di quella di Mosul, e che se egli fosse effettivamente
originario di quest'ultima non parlerebbe un badinani tipico di un'altra
regione, visto che, secondo l'esperienza generale, la socializzazione di
una persona avviene velocemente ed in maniera pressoché definitiva in
età infantile ed è dettata dall'ambiente e dalla presenza di familiari e terzi.
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8.3.3. Avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente
con riferimento all'indicazione della sua vera regione di provenienza, a lui
senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia di asilo determinare
la stessa ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
8.3.4. Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM
relativa alla domanda di asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico
ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.; RS 0.142.30). In siffatte
circostanze, non vi è altresì motivo di considerare l'esistenza di un rischio
personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di
allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in
relazione all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU;
RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv.
Tortura; RS 0.105; cfr. GICRA 1996 n. 18). Pertanto, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr).
8.3.5. In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua vera
provenienza, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti
e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine, ragione per
cui l'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese d'origine deve essere
altresì considerata ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr).
8.3.6. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art.
83 cpv. 2 LStr). Difatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.3.7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett.
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a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: