Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6474/2009
Sen t e n z a d e l 2 8 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Robert Galliker,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), Siria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 10 settembre 2009 / N […].
D6474/2009
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a L'interessato, di etnia curda è nato a B._______ nel governatorato di
AlHasakah ed avrebbe vissuto da ultimo a C._______ nel (…)
governatorato dal 1995 al (…). In seguito avrebbe soggiornato in "modo
non continuo tra C._______, D._______ e B._______" fino al (…), giorno
in cui sarebbe espatriato. Ha presentato domanda d'asilo in data (…)
dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno attraversando la
Turchia ed un Paese a lui ignoto (cfr. verbale d'audizione del 13 ottobre
2008 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 e 6).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di dover subire
delle persecuzioni legate alla sua etnia e per essersi messo contro il
regime siriano. Egli avrebbe esercitato attività culturali in un gruppo
folclorico curdo. Il (…) sarebbe stato arrestato per un giorno a causa delle
sue origini. In data (…) sarebbe stato nuovamente fermato e detenuto
fino al (…). Nel (…) e (…) sarebbe stato direttore artistico di un gruppo
folclorico curdo. In occasione di (…), avrebbe criticato apertamente le
autorità siriane ed in particolare in partito Baath. In seguito avrebbe
saputo di essere ricercato dai servizi d'informazione siriani per il che
sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg.; verbale del 17 febbraio
2009 [di seguito: verbale 2], pagg. 4 seg.).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti
documenti:
– una copia della carta d'identità;
– un diploma di maturità del (…);
– un attestato dei voti stilato dal Ministero dell'Istruzione superiore del
(…);
– un attestato d'insegnamento della lingua curda dell'ottobre (…) e
– due fotografie prese durante il (…).
A.b Il 3 marzo 2009 è stata trasmessa una richiesta d'informazione
all'Ambasciata svizzera a C._______. In data 1° aprile 2009 detta autorità
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ha allestito un rapporto informativo destinato all'Ufficio federale della
migrazione (di seguito: UFM). Con lettera del 22 aprile 2009, il richiedente
è stato invitato a comunicare le sue osservazioni inerenti ai risultati di tale
misura. Egli ha dato seguito a tale richiesta il 29 aprile 2009.
B.
Con decisione del 10 settembre 2009, notificata all'interessato in data
14 settembre 2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha respinto
la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Siria, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 14 ottobre 2009 (data d'entrata: 15 ottobre 2009), il richiedente è
insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via
principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione
dell'asilo, mentre, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presunte spese processuali.
A sostegno dell'atto ricorsuale, l'interessato ha prodotto i seguenti
documenti:
– uno scritto intitolato "appello a tutti i lavoratori per la realizzazione
della democrazia" del partito democratico progressista curdo in Siria
(sezione svizzera) del 10 dicembre 2008;
– uno scritto denominato "Erklärung an die Schweizer und
Weltöffentlichkeit" delle organizzazioni curde in Svizzera del 12 marzo
2009;
– uno scritto intitolato "Tag der Ermordung von Dr. Scheich Mohamad
Maschuk Al Khaznawi" del Partito Democratico curdo (Partîya
Demokrat a Kurdî li Sûriyê [PDK]), sezione svizzera, rispettivamente
del Partito dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat [PYD])
del 3 giugno 2009;
– uno scritto denominato "Schweiz darf mit dem syrischen Folterregime
nicht zusammenarbeiten" della diaspora curda rispettivamente del
PDK e del PYD del 3 giugno 2009;
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– uno scritto intitolato "La repressione siriana contro i curdi" di
X._______;
– copie di quattro foto che dimostrerebbero il richiedente mentre
distribuisce volantini;
– copia e traduzione italiana di un articolo denominato "due
manifestazioni per la comunità curda in Svizzera e Austria in memoria
del martirio dello Sheikh Mohamed Ma'ashooq Al Khezuni" ripreso dal
sito internet "Welatê Me (la nostra patria)" con relative foto in copia;
– copia e traduzione italiana di un articolo intitolato "in memoria della
rivolta di marzo in Svizzera, protesta davanti l'ambasciata francese"
ripreso dal sito internet "Welatê Me (la nostra patria)" con relative foto
in copia;
– copia e traduzione italiana di un articolo denominato "Giunta una
notizia da fonti varie su spari su partecipanti di (…)" ripreso dal sito
internet "Welatê Me (la nostra patria)" con relative foto in copia;
– sei foto che riportano l'interessato mentre distribuisce dei volantini;
– una foto con un articolo in lingua araba del sito "Welatê Me"
– sei foto che mostrano il richiedente durante una manifestazione.
D.
Con scritto del 16 dicembre 2009 (data d'entrata: 17 dicembre 2009), il
ricorrente ha inoltrato una copia di uno scritto del PYD del 25 ottobre
2009 che gli attesta la qualità di simpatizzante.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 21 dicembre 2009, ha
rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA,
RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a
copertura delle presunte spese processuali. Nel contempo, ha invitato
l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 21 gennaio 2010.
F.
Con risposta del 19 gennaio 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
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Pagina 5
G.
Con scritto del 19 agosto 2011 (data d'entrata: 22 agosto 2011), il
ricorrente ha prodotto i seguenti mezzi di prova:
– uno scritto del PYD del 20 luglio 2011 che gli attesta la qualità di
membro;
– una foto di una manifestazione con allegato uno scritto intitolato "Um
die öffentliche Meinung" del PYD del 12 marzo 2009;
– tre foto che ritrarrebbero l'insorgente durante una manifestazione a
E._______ (Svizzera) con allegati un articolo del PYD in lingua araba
ripreso dal sito internet in data 15 marzo 2010 ed
uno scritto denominato "Kundgabe" nonché una traduzione in lingua
francese;
– due foto datate (…) che mostrerebbero il ricorrente durante una
riunione del PYD a F._______ (Svizzera) con allegato un articolo in
lingua araba del sito stampato in data
15 agosto 2011;
– tre foto che ritrarrebbero l'insorgente durante una manifestazione a
G._______ (Svizzera) in data (…) con allegato un articolo in lingua
araba del sito stampato in data 25 luglio
2011
– un articolo in lingua araba del sito stampato
in data 25 luglio 2011 con relativa foto che mostrerebbe l'anniversario
del PYD.
H.
Con ordinanza del 23 agosto 2011, il Tribunale ha invitato l'autorità
inferiore a presentare delle sue eventuali osservazioni entro il 6
settembre 2011, ritenuta la situazione attuale in Siria.
I.
Con decisione del 5 settembre 2011, l'UFM ha riesaminato parzialmente
la sua decisione del 10 settembre 2009 annullando i punti 4 e 5 del
dispositivo della decisione impugnata, dando al ricorrente l'ammissione
provvisoria, poiché ha ritenuto attualmente inesigibile l'allontanamento
dello stesso verso la Siria.
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Pagina 6
J.
Con ordinanza del 9 settembre 2011, il Tribunale ha invitato l'insorgente
ad informarlo per iscritto entro il 15 settembre 2011 se intendeva
mantenere il suo ricorso relativamente ai punti restanti della decisione
impugnata.
K.
Con scritto del 14 settembre 2011 (data d'entrata: 15 settembre 2011), il
ricorrente ha presentato una procura del suo nuovo mandatario ed ha
dichiarato di voler mantenere il gravame nei punti restanti della decisione
impugnata dell'UFM.
L.
Con scritto del 21 settembre 2011 (data d'entrata: 22 settembre 2011),
l'insorgente ha prodotto i seguenti mezzi di prova:
– copia di una foto che mostrerebbe il ricorrente durante una
manifestazione a F._______ in data (…) con relativa copia in lingua
araba di un articolo in merito all'evento in questione stampata dal sito
in data 15 agosto 2011 (allegato 2);
– tre foto che ritrarrebbero l'insorgente durante una manifestazione
nell'anno (…) a E._______ (allegato 3);
– sei foto che mostrerebbero il ricorrente durante una manifestazione
del PYD in data (…) a G._______ (allegato 4);
– copia di un articolo circa la manifestazione del (…) a G._______ in
lingua araba pubblicato sul sito internet e
stampato in data 25 luglio 2011 (allegato 5);
– una foto che mostra due persone che calpestano una bambola del
presidente siriano Baschar alAssad (allegato 6);
– tre foto che ritraggono l'insorgente durante una conferenza a
F._______ del PYD del (…) con il presidente europeo del medesimo
partito, Y._______ (allegato 7);
– copia di un articolo circa la conferenza del (…) a F._______ in lingua
araba pubblicato sul sito internet e
stampato in data 15 agosto 2011 (allegato 8);
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Pagina 7
– copia di uno scritto del PYD del 20 luglio 2011 che attesta al
ricorrente la qualità di membro (allegato 9);
– copia del profilo internet su "facebook" dell'insorgente (allegato 10);
– due foto del ricorrente mentre partecipa ad una manifestazione in
Siria nel (…) (allegato 11);
– un CDRom nonché copie di quattro stampe schermo di un'esibizione
di teatro in Siria del (…) nella quale l'insorgente aveva il ruolo
d'insegnante (allegati 12 e 13).
M.
Con ordinanza del 23 settembre 2011, il Tribunale ha invitato l'UFM ad
esprimersi entro il 3 ottobre 2011 in merito agli scritti del 14 e 21
settembre 2011.
N.
Con scritto del 29 settembre 2011 (data d'entrata: 30 settembre 2011), il
ricorrente ha prodotto i seguenti mezzi di prova:
– undici stampe schermo del sito di una
manifestazione del PYD svoltasi in data (…) a G._______
(allegato 14);
– otto print screen del servizio televisivo su ROJTV in merito alla
predetta manifestazione (allegato 15);
– copia di un articolo circa la succitata manifestazione ripreso dal sito
internet (allegato 16);
– copia di un articolo quo alla summenzionata manifestazione ripreso
dal sito (allegato 17) e
– una stampa schermo del sito della
conferenza del PYD a F._______ del (…) (allegato 18);
O.
Con presa di posizione del 3 ottobre 2011, trasmessa al ricorrente per
conoscenza, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
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Pagina 8
P.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art.
5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. ac PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5 [di seguito: MOOR, Droit administratif]).
D6474/2009
Pagina 9
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente
posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del
5 settembre 2011, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto
essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua
domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
4.
4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato come irrilevanti e infondate. In particolare, il
richiedente avrebbe fatto valere due detenzioni nel (…). Tuttavia queste
ultime non sarebbero un motivo sufficiente per giustificare la fuga, in
quanto avrebbe lasciato il suo Paese d'origine solo circa quattro anni
dopo. In questo lungo periodo, l'interessato avrebbe dichiarato di non
avere riscontrato difficoltà particolari continuando ad esercitare, sotto un
altro nome, le attività culturali in favore della causa curda. Avrebbe anche
ammesso che sarebbe rimasto in Siria se non fossero successi gli eventi
del (…). Pertanto, dal momento che il rapporto di causalità verrebbe a
mancare, le detenzioni di cui il richiedente sarebbe stato vittima nel (…)
non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, l'interessato
avrebbe spiegato di aver saputo di essere stato ricercato regolarmente al
suo domicilio famigliare a far tempo dal (…), giorno in cui avrebbe parlato
in pubblico durante il (…) per criticare le autorità siriane. A mente
dell'autorità inferiore, occorrerebbe innanzitutto ricordare che il fatto di
aver saputo da terzi di essere ricercato non sarebbe sufficiente per
giustificare l'esistenza di un timore fondato. Inoltre, le dichiarazioni del
richiedente inerenti al suo discorso del (…), ossia il fatto che sia fuggito
dalla festa e che sia stato ricercato, sembrerebbero contrarie alla logica e
prive di elementi precisi e circostanziati. Difatti, apparirebbe poco
verosimile che l'interessato abbia adottato il comportamento descritto
giacché sapeva che la polizia, i militari e i servizi d'informazione
osservavano i partecipanti della festa. Di conseguenza, i timori espressi
dal richiedente non potrebbero essere considerati dei timori fondati ai
sensi della legge. Tale conclusione sarebbe anche confermata dalle
informazioni ottenute dall'Ambasciata svizzera a C._______, secondo cui
il (…) l'interessato avrebbe lasciato legalmente la Siria per recarsi in
Turchia, non sarebbe ricercato dalle autorità siriane e possederebbe un
passaporto siriano rilasciato nel (…). Peraltro, richiamato a prendere
posizione in merito, avrebbe spiegato che effettivamente aveva un
passaporto siriano e che il (…) aveva lasciato legalmente il Paese con il
documento in questione. Avrebbe poi precisato di averlo perso in Turchia
e di non sapere se fosse autentico, poiché aveva pagato per ottenerlo,
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Pagina 10
motivo per cui non avrebbe osato lasciare il Paese partendo da un
aeroporto. Quo al fatto che non sarebbe ricercato in Siria, il richiedente
avrebbe precisato di non essere ufficialmente ricercato, ma di ricordare di
essere stato ricercato dai servizi d'informazione in diverse occasioni.
Sarebbe quindi evidente che l'interessato non avrebbe potuto ottenere un
passaporto e lasciare il Paese legalmente se fosse stato ricercato dalle
autorità siriane. Inoltre, avrebbe dovuto risolvere la questione riguardo
all'autenticità del passaporto prima di lasciare il Paese. Per di più,
sarebbe contraddittorio affermare di essere ricercato e ciò nonostante di
lasciare legalmente il Paese con un passaporto autentico. Per queste
ragioni, le dichiarazioni rilasciate dal richiedente non avrebbero aggiunto
nuovi elementi probatori e non permetterebbero quindi di cambiare le
conclusioni dell'UFM, secondo cui non vi sarebbe il timore fondato di
persecuzione in caso di rientro in Siria. Di conseguenza, le dichiarazioni
dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il
riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.
4.2. Con ricorso, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate
dall'UFM. Ha affermato che gli avvenimenti del (…) andrebbero presi in
considerazione nella valutazione della sua domanda d'asilo poiché
sarebbero degli episodi importanti che avrebbero segnato la sua vita e gli
avrebbero dato ancora più forza per lottare a favore del suo popolo. Quo
agli eventi del (…), ha dichiarato di non essere l'unica persona al mondo
ad esprimersi e far valere i propri diritti fondamentali durante una
manifestazione sorvegliata da polizia e militari. In tale ambito espone
come esempio le manifestazioni in Iran, dove le persone coinvolte
avrebbero rischiato la propria vita con le autorità presenti per far valere i
loro diritti. Non capirebbe quindi perché il loro comportamento debba
essere considerato illogico. Per quanto riguarda il suo passaporto, egli ha
asserito di non sapere se si trattasse di un passaporto falsificato o
originale, in quanto avrebbe dovuto pagare per ottenerlo. Inoltre, sarebbe
possibile che egli non sia ufficialmente ricercato, ma saprebbe che i
servizi d'informazione l'avrebbero ricercato. Peraltro, ha fatto presente di
aver continuato in Svizzera ad esercitare la sua attività politica a favore
del popolo curdo e si sarebbe anche iscritto al PYD. Infine, ha affermato
che le foto presentate sarebbero apparse anche su internet per il che la
sua posizione in Siria sarebbe diventata ancora più pericolosa. Egli
avrebbe quindi reso delle dichiarazioni verosimili e pertinenti in materia
d'asilo e si considererebbe pertanto un rifugiato.
4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che, quo all'attività
politica del ricorrente dopo il suo arrivo in Svizzera e le relative
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Pagina 11
manifestazioni cui quest'ultimo ha partecipato, le autorità statali siriane
osservano l'attivismo delle organizzazioni in esilio le quali criticano il
regime in loco. Per contro, viste le numerose attività politiche intraprese
da insorgenti siriani in esilio, esse s'interesserebbero solo ad identificare
le persone che si espongono al di là di semplici manifestazioni di massa e
che fanno parte di attività che li farebbero apparire quali opponenti
pericolosi del regime. Di conseguenza, le attività politiche svolte all'estero
non sono determinanti, salvo nei casi in cui le persone opposte al regime
si espongono pubblicamente per un lungo periodo, oppure se la loro
attività politica all'estero costituisce una continuazione di un attivismo
politico già manifestato in patria. Nel caso concreto, l'insorgente avrebbe
solo svolto delle attività di carattere culturale in loco in seno al movimento
curdo prima dell'espatrio. Egli non avrebbe fatto valere, eccetto il suo
intervento pubblico in data (…), il quale sarebbe stato ritenuto
insufficientemente fondato, un impegno politico personale. Per di più,
secondo le informazioni ottenute tramite l'Ambasciata svizzera a
C._______ in aprile 2009, il ricorrente non risultava ricercato in Siria.
Inoltre, le attività politiche fatte valere dopo il suo arrivo in Svizzera, non
sarebbero tali da rendere attente le autorità in loco. Per queste ragioni, le
sue attività politiche non costituirebbero una minaccia concreta in caso di
rientro in patria. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua
decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
4.4. Nelle successive osservazioni, l'autorità inferiore ha rilevato, per
quanto è qui di rilievo, che il ricorrente non sarebbe riuscito neanche con i
nuovi mezzi di prova inoltrati a dimostrare di essersi esposto
politicamente in modo tale da interessare le autorità statali in loco. Ha poi
nuovamente proposto la reiezione del gravamen.
5.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone
in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il
diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le
persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
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Pagina 12
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
Non è concesso l'asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi
dell'articolo 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di
provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza
(motivi insorti dopo la fuga giusta l'art. 54 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d’asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il
frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al
minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il
giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica,
semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
6.
6.1. Questo Tribunale osserva che, quo al timore del ricorrente di subire
delle persecuzioni in loco da parte delle autorità statali a causa degli
eventi verificatesi nel (…) nonché nel (…), non è determinante
unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente
dalle persecuzioni allegate. È invece decisivo se al momento dell'espatrio
anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le
persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di
protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8bc
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Pagina 13
pagg. 20 segg., GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite
temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi
interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche
eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un
espatrio anticipato
(cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in
materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i sei ed i
dodici mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 4.2.5; MARIO GATTIKER, Das Asyl und
Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2ª ed.,
Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berna 1987, pag. 295).
Nella fattispecie, si osserva che non v'è più alcun nesso temporale tra i
fatti del (…) nonché del (…) ed il suo espatrio. Non v'è quindi ragione di
ritenere che tali persecuzioni siano rilevanti nella presente procedura
d'asilo. Tutt'al più, l'insorgente stesso ha affermato che, dopo gli
avvenimenti del (…), non avrebbe più subito nessuna aggressione da
parte delle autorità statali e che sarebbe solamente stato osservato da
quest'ultime
(cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pag. 8).
Inoltre, quo agli eventi del (…), si osserva che egli, nonostante avesse
saputo di essere ricercato dai servizi d'informazione siriani e di temere
per l'incolumità dei suoi familiari in caso di cattura, ha dichiarato di essere
espatriato solamente quasi sei mesi dopo gli eventi del (…), in data (…)
(cfr. verbale 1, pag. 1; verbale 2, pagg. 7 seg.). Si aggiunga a ciò che il
ricorrente non risulta nemmeno ricercato in loco e che ha lasciato la Siria
legalmente in data (…) (cfr. act. UFM A 13/1). Peraltro, invitato ad
esercitare il suo diritto di essere sentito in merito alle informazioni fornite
dall'Ambasciata svizzera a C._______, egli ha confermato di essere
espatriato legalmente ed ha solamente evidenziato la teorica possibilità di
essere ricercato dalle autorità siriane. Di conseguenza, si può partire dal
presupposto che se fosse realmente stato ricercato non sarebbe
espatriato nel modo suesposto e non avrebbe di certo atteso quasi sei
mesi.
Da quanto precede, il Tribunale osserva che, ritenuta l'inverosimiglianza
nonché l'irrilevanza dei predetti motivi d'asilo esposti dall'insorgente, il
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Pagina 14
timore di subire delle persecuzioni future al suo rientro correlate con tali
fatti, perdono ogni fondamento. Di conseguenza, codesto Tribunale può
esimersi da un esame delle ulteriori contraddizioni in merito e rimandare
alle considerazioni dell'UFM per evitare ulteriori ripetizioni.
6.2. Quo alla sua attività politica in Svizzera, in concreto, trattasi di
esaminare se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato in
ragione di una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese di origine in
seguito ad un comportamento da lui assunto dopo l'espatrio (motivi
soggettivi insorti dopo la fuga, cfr. art. 54 LAsi). Detti motivi, a prescindere
dal fatto di essere stati generati abusivamente o meno, conducono
all'esclusione dall'asilo, nella misura in cui siano determinanti per il
riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1).
Decisivo nell'esame per il riconoscimento di detta qualità è la questione a
sapere se le autorità del Paese interessato considerano il comportamento
del richiedente l'asilo come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro
in patria, abbia a temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Questo deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal
richiedente (art. 7 LAsi).
In particolare, l'insorgente ha dichiarato di aver partecipato in Svizzera a
varie manifestazioni contro il regime siriano in qualità di membro del PYD.
A riprova della sua attività politica ha versato a più riprese delle fotografie
che lo mostrano durante le manifestazioni del (…) a G._______, a (…) a
E._______ ed infine in data (…) a G._______. Inoltre, ha affermato,
secondo il senso, che le autorità siriane osserverebbero le attività in esilio
dei cittadini siriani per il che andrebbe incontro a persecuzioni rilevanti in
materia d'asilo al suo rientro in patria.
Ora il fatto che le attività politiche in esilio dei cittadini siriani vengono
monitorate dalle autorità in loco, non è di per sé sufficiente per rendere
verosimile un timore fondato di persecuzione. Infatti, sono necessari
ulteriori punti di riferimento e non basta la pura possibilità teorica che il
ricorrente abbia realmente attirato su di sé l'attenzione delle autorità
siriane rispettivamente che sia stato identificato e registrato quale
elemento antistatale dalle medesime (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale E5947/2008 del 6 settembre 2011 consid. 6.2).
Nel caso concreto, non si evincono degli indizi concreti e verosimili dagli
atti di causa per poter rendere fondato un timore di persecuzione al suo
rientro. Si osserva altresì che l'insorgente non ha mai rivestito un ruolo di
dirigente in seno al PYD, né si è esposto politicamente, né ha svolto delle
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attività politiche importanti. Anche le foto versate agli atti non sono atte a
comprovare alcunché in tal senso.
Considerato l'attuale stato degli atti, codesto Tribunale non può
riconoscere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga all'insorgente ai sensi
dell'art. 54 LAsi.
7.
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione
globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM
ha rettamente respinto la domanda d'asilo del ricorrente considerando i
motivi presentati dallo stesso come non realizzanti le condizioni della
qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento.
9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 PA).
La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese
necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione agli
art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
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[TSTAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di
una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli
atti di causa in CHF 200.– (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 14
TSTAF).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 200.– a titolo di spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
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