Corte IV
D-6477/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Martin Zoller e Robert Galliker,
cancelliera Chiara Piras.
A._______ ed i suoi figli B._______ e C._______, Iran,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 maggio 2003 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6477/2006
Fatti:
A.
Il 5 marzo 2001, il ricorrente, B._______, si è presentato,
accompagnato dalla nonna (D._______, N [...]), la quale fingeva di
essere la madre, al Centro di registrazione e di procedura (CRP) di
E._______ ed ha depositato una domanda d'asilo. In seguito, i due
richiedenti l'asilo sono stati trasferiti al CRP di F._______. Dagli atti di
causa risulta che durante il soggiorno a F._______ i funzionari federali
e gli operatori del sevizio di assistenza hanno notato numerosi
maltrattamenti di B._______ da parte della nonna. Con decisione del
(...), la Commissione tutoria regionale, sede di G._______, ha
collocato B._______ presso il Centro di Pronta Accoglienza e
Osservazione a G._______ e dato mandato all'organizzazione
sociopsichiatrica di H._______ di fornirgli consulenza ed aiuto (agli
atti). Con decisione del (...), la summenzionata Commissione tutoria
ha collocato B._______ provvisoriamente presso la famiglia I._______
di J._______ ed istituito una curatela ai sensi dell'art. 392 cpv. 3 del
codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). All'arrivo
dell'interessata, A._______, in Svizzera B._______ è stato affidato a
quest'ultima.
B.
Il 10 dicembre 2001, l'interessata – cittadina iraniana, originaria di
K._______ (Iran), di etnia curda, convertita alla fede cristiana ed
incinta al quinto mese – ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 13 dicembre 2001 e del 1° febbraio 2002) che suo
padre era stato ucciso durante la rivoluzione, quando lei era ancora
bambina (tre anni). All'età di 13 o 14 anni, sarebbe stata obbligata a
sposare L._______, padre dei figli B._______ e M._______ – o
N._______, a seconda delle versioni – il quale sarebbe ancora in
patria (a O._______) presso suo suocero o sua cognata. Nell'anno
1995, si sarebbe separata dal marito, tossicomane, ed avrebbe deciso
di lasciare il proprio Paese d'origine, recandosi ad P._______
(Turchia), dove avrebbe trascorso illegalmente tre anni e mezzo.
Dopodiché, avrebbe proseguito per Q._______ (Grecia), dove sarebbe
rimasta con la madre, la sorella, il fratello ed il figlio B._______ come
clandestina. Nel corso del suo soggiorno in Grecia, l'interessata
avrebbe convissuto con un connazionale, dal quale sarebbe rimasta
incinta. Appena riuscita a mettere insieme i soldi per il viaggio, il 7
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dicembre 2001, ella avrebbe lasciato la Grecia in Tir, arrivando a
R._______ (Italia) e proseguendo per la Svizzera in auto e senza
subire controlli.
C.
Il 22 febbraio 2002, è nata a G._______ (Svizzera) la figlia
dell'interessata, C._______.
D.
Il 20 maggio 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo degli
interessati. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento di
quest'ultimi dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iran.
E.
Il 24 giugno 2003, gli interessati hanno inoltrato ricorso (con sei
allegati; agli atti) dinanzi alla Commissione svizzera in materia d'asilo
(CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via
principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la
concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria.
Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso dell'esenzione dal pagamento a copertura delle spese
processuali e del relativo anticipo.
F.
Il 7 luglio 2003, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai
ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
G.
Il 7 agosto 2003, i ricorrenti hanno inoltrato un complemento al ricorso,
presentando uno scritto del 5 agosto 2003 della Organizzazione
svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR), nel quale si evince che in Iran
l'adulterio e la nascita di un figlio illegittimo può condurre ad una
discriminazione sociale e nei casi peggiori a sanzioni da parte delle
istituzioni statali fino alla pena di morte.
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H.
Il 2 settembre 2003, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
I.
Il 15 ottobre 2003, gli insorgenti hanno presentato l'atto di replica,
sottolineando, da un lato, la verosimiglianza del racconto della
ricorrente in merito alla separazione dal coniuge, siccome circoscritto
e dettagliato e le precarie condizioni mediche del ricorrente B._______
e, dall'altro lato, l'inidoneità al fine di provare la paternità di C._______
dell'atto di nascita rilasciato dall'Ufficio di stato civile di G._______,
vista la presunzione legale di paternità dell'ex marito della ricorrente.
J.
Il 30 agosto 2005, la CRA ha invitato l'UFM ad inoltrare una
determinazione nell'ambito della procedura relativa al caso di rigore
personale grave ai sensi dei capoversi 3 a 5 dell'art. 44 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), nel frattempo abrogati.
K.
Il 19 settembre 2005, l'UFM ha presentato il suo preavviso in merito,
concludendo – al contrario di quanto proposto dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del cantone S._______ – l'assenza delle
condizioni necessarie per un caso di rigore personale grave.
L.
Con scritto del 13 luglio 2009, i ricorrenti hanno sollecitato l'evasione
del ricorso inoltrato il 24 giugno 2003.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica,
in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006
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presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi
riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il
nuovo diritto.
1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda
altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e
all'art. 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso
(v. Sentenza del Tribunale Federale [DTF] 126 I 207).
5.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha sottolineato la
mancanza di un legame temporale causale, da un lato, tra l'uccisione
del padre della ricorrente nel 1980 e, dall'altro lato, tra i presunti fermi
avvenuti nel 1989 oppure 1990 ai danni della ricorrente e l'espatrio
della medesima nel 1996. Inoltre, l'UFM ha rilevato l'assenza di indizi
fondati per l'asserito timore dell'insorgente di incontrare in caso di
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rientro in patria dei problemi a causa del passato del padre, tanto più
che la ricorrente ha dichiarato di non avere mai avuto dei problemi con
le autorità in Iran. Tali motivi non sarebbero, dunque, rilevanti in
materia d'asilo. In merito alla apostasia, detto Ufficio ha constatato che
in Iran una conversione al cristianesimo non comporta
automaticamente una persecuzione, ritenuto che le persone convertite
non sarebbero, a priori, esposte ad un pericolo. Ciò, in particolare, se
la pratica della nuova religione avviene in una sfera privata e la
persona convertita non era già conosciuta presso le autorità statali a
causa di una marcata opposizione al regime presente nel Paese. Nella
fattispecie, non emergerebbe che la ricorrente sarebbe nota alle
autorità iraniane per una decisa opposizione al governo. Di
conseguenza, la sua conversione al cristianesimo non costituirebbe un
motivo oggettivo per ritenere che ella venga esposta a persecuzioni
rilevanti in materia d'asilo in caso di rientro in Patria. Per di più, i mezzi
di prova presentati nel corso della procedura non concernerebbero
elementi rilevanti in materia d'asilo, e sarebbero, dunque, da ritenere
non adeguati. Infine, nella fattispecie, né la situazione politica in Iran,
né altri motivi, si opporrebbero ragionevolmente al ritorno dei ricorrenti
in tale Paese, ritenuto, tra l'altro, che la ricorrente ha affermato di
possedere ancora una rete familiare nel suo Paese d'origine.
6.
6.1 Nel gravame, gli insorgenti hanno rilevato che la ricorrente,
sebbene separata legalmente dal marito, ha avuto una relazione con
un connazionale in Grecia, dalla quale avrebbe avuto la bambina
C._______. In caso di rientro in Patria, sarebbe, dunque,
manifestamente perseguitata per adulterio, ritenuto che la ricorrente
avrebbe lasciato l'Iran nel 1996 e la figlia sarebbe nata ben sei anni
dopo, nel 2002, nonché per la conversione al cristianesimo
(presentate a tale proposito due foto, le quali ritrarrebbero la
ricorrente, una con il sacerdote che l'avrebbe battezzata e l'altra
durante la ceremonia di battesimo). Di conseguenza, i ricorrenti
dovrebbero essere riconosciuti come rifugiati per motivi soggettivi
insorti dopo la fuga, segnatamente la conversione, l'adulterio e la
nascita della figlia illegittima. Inoltre, la situazione dell'insorgente
sarebbe aggravata dal fatto di avere lasciato il suo Paese illegalmente.
Per di più, in caso di rientro in Patria, i ricorrenti rischierebbero di
essere vittime di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
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novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), segnatamente persecuzioni,
maltrattamenti e uccisione sia da parte delle autorità iraniane, sia del
marito e della sua famiglia in seguito alla relazione adultera.
L'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe, dunque,
manifestamente esigibile, ritenuta, anche, la situazione politica vigente
in Iran, la quale non sarebbe né stabile, né adatta per permettere il
rientro di una madre con due bambini piccoli. I ricorrenti non
potrebbero, infatti, contare su una rete sociale, visto che la madre, la
sorella ed il fratello della ricorrente sarebbero espatriati con
quest'ultima. Ella rischierebbe, dunque, di essere emarginata, in
quanto separata, cristiana, adultera, analfabeta e senza possibilità di
trovare un occupazione. Infine, il figlio della ricorrente, B._______,
giunto in Svizzera con la nonna il 5 marzo 2001, ha frequentato la
scuola elementare in Svizzera con successo, inserendosi bene nella
sua classe. Dal rapporto medico del servizio medico psicologico
cantonale del 23 giugno 2003, si evincerebbe, inoltre, che il bambino
sarebbe ripetutamente stato maltrattato ed avrebbe subito deprivazioni
nel corso del viaggio. La terapia psicomotoria con frequenza
settimanale e le consultazioni pedopsichiatriche che starebbe
seguendo, sarebbero necessarie per alcuni anni. Un nuovo
spostamento comporterebbe un importante rischio di regressione
psichica a causa dei traumi subiti.
6.2 Nel complemento al ricorso, i ricorrenti hanno presentato uno
scritto del 5 agosto 2003 dell'OSAR, dal quale si dedurrebbe che in
Iran l'adulterio e la nascita di un figlio illegittimo può condurre ad una
discriminazione sociale e, nei casi peggiori, a sanzioni da parte delle
istituzioni statali fino alla pena di morte. Inoltre, sussisterebbe il
pericolo di punizione per al conversione con la pena di morte, in
particolare se la persona in questione riveste una posizione
importante nella società. Tuttavia, anche se ciò non è il caso della
ricorrente, bisognerebbe contare con pene gravi e sproporzionate da
parte delle autorità.
7.
Nell'ambito della risposta al ricorso, l'UFM ha ritenuto che la ricorrente
non ha depositato alcun documento rilevante, in particolare l'atto di
nascita, sul quale verrebbe registrato sia il matrimonio che un
eventuale divorzio. Inoltre, ella avrebbe affermato che un giudice
avrebbe pronunciato la separazione dal marito nel 1995, ma non
avrebbe presentato né un documento attestante la separazione, né un
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eventuale atto di divorzio. L'UFM non disporrebbe, dunque, di alcun
documento che attesti la separazione o il divorzio della ricorrente.
Sull'atto di nascita della figlia C._______ – unico documento
depositato e redatto dall'Ufficio civile di G._______ sulla base delle
dichiarazioni fornite dalla ricorrente stessa – figurerebbe come padre
della bambina il marito della ricorrente. Di conseguenza, non vi
sarebbe alcun elemento concreto che possa permettere all'UFM di
concludere che la ricorrente abbia commesso adulterio e che abbia
avuto una figlia al di fuori del matrimonio. La questione in merito ai
rischi incorsi in Iran da una donna che ha commesso adulterio con la
successiva nascita di un bambino illegittimo potrebbe, dunque,
rimanere irrisolta. Infine, in merito ai problemi del ricorrente
B._______, l'UFM ha rilevato che l'Iran dispone delle infrastrutture
mediche necessarie al proseguimento delle cure che egli starebbe
ricevendo in Svizzera. I medici che lo avrebbero in cura al momento,
potrebbero, altresì, prepararlo al meglio al suo rientro in patria, dove la
famiglia del padre – secondo quanto dichiarato dalla ricorrente –
finanziariamente benestante, potrebbe certamente finanziare le cure
mediche necessarie. In caso contrario, il figlio della ricorrente potrebbe
beneficiare di un aiuto al ritorno individuale per questioni mediche.
8.
Nella replica la ricorrente ha confermato di non avere consegnato
documenti atti a dimostrare la separazione dal marito. Tuttavia, ritenuta
la verosimiglianza del racconto circoscritto e dettagliato fornito da
quest'ultima, tale separazione deve essere ritenuta come
verosimilmente avvenuta. Per di più, non può essere considerata prova
della paternità della piccola C._______ l'atto di nascita rilasciato
dall'Ufficio di stato civile di G._______, in quanto fondato
sull'impossibilità di dimostrare tale separazione e rilasciato in
applicazione del principio della presunzione di paternità del marito
previsto dal diritto svizzero. Infine, gli insorgenti hanno nuovamente
sottolineato l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di
B._______, ritenuti i suoi problemi di salute, il trauma subito ed il
rischio di un nuovo sradicamento sociale al quale sarebbe esposto in
caso di rientro in Iran.
9.
9.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
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religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
9.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
10.
Questo Tribunale osserva che i ricorrenti hanno fatto valere dei motivi
d'asilo anteriori all'espatrio della ricorrente (uccisione del padre di
quest'ultima durante la rivoluzione) come anche motivi posteriori
(nascita della figlia C._______ ed apostasia).
11.
In merito ai motivi d'asilo anteriori all'espatrio, il TAF osserva che,
come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione
impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla
ricorrente in merito ai motivi d'asilo anteriori al suo espatrio – e quindi
l'uccisione del padre durante la rivoluzione e due o tre fermi subiti
durante gli anni 1989 o 1990 – s'esauriscono in mere, generiche ed
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imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
Occorre, in particolare, convenire con l'UFM sul fatto che l'insorgente
non è riuscita ad attestare in modo credibile un nesso causale tra la
morte del padre durante la rivoluzione, avvenuta quando ella era
ancora piccola (cfr. verbali d'audizione del 13 dicembre 2001 pag. 5 e
del 1° febbraio 2002 pag. 5), ed il proprio espatrio nel 1995.
Inoltre, in relazione al secondo motivo di espatrio, ovvero i timori legati
alle sue amicizie con delle persone di fede cristiana ed i conseguenti
fermi, la ricorrente si è espressa in modo vago, stereotipato e
manifestamente contraddittorio, affermando, a titolo d'esempio,
nell'ambito dell'audizione del 13 dicembre 2001, di avere frequentato
degli amici cristiani all'età di 12 anni (pag. 5). Quest'ultimi sarebbero
stati arrestati con l'accusa di tentare di convincerla a cambiare
religione. La stessa sarebbe stata fermata e detenuta due volte all'età
di 13 anni dalle “T._______” e minacciata di morte in caso di un terzo
fermo (ibidem). Nella prima occasione sarebbe stata trattenuta per due
notti, mentre il secondo fermo sarebbe durato alcune ore (pag. 6). Nel
corso dell'audizione del 1° febbraio 2002, l'insorgente ha però
affermato di avere iniziato a frequentare una famiglia cristiana all'età di
13 anni (pag. 5) e di essere stata arrestata ben tre volte dalle
“U._______”. La prima volta sarebbe stata trattenuta una notte, la
seconda volta due notti e la terza ed ultima volta l'avrebbero fermata
una settimana (pag. 8).
A prescindere da tali palesi contraddizioni, rimane incomprensibile
come la ricorrente – secondo le proprie affermazioni – abbia deciso di
vivere in Turchia per tre anni e mezzo e successivamente in Grecia per
altri tre anni come clandestina (verbale d'audizione del 13 dicembre
2001 pag. 1 e 2), senza depositare una domanda d'asilo e rischiando
così costatamente di essere allontanata dalle autorità verso l'Iran. Tale
comportamento dimostra l'assenza di seri timori d'esposizione a
persecuzioni nel suo Paese d'origine e non è tipico di chi cerca
veramente di fuggire da oppressioni e pregiudizi nella propria patria.
In considerazione di quanto precede, questo Tribunale ritiene
inverosimili i fatti narrati dalla ricorrente relativi ai motivi d'asilo
anteriori al suo espatrio.
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12.
Colui che fa valere una situazione di pericolo creatasi nel suo Paese
d'origine o di provvenienza in seguito ad un comportamento addotto
dopo l'espatrio, fa valere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga
(art. 54 LAsi). Quest'ultimi, a prescindere dal fatto di essere stati
generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo,
nella misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della
qualità di rifugiato. La conseguenza che il legislatore ha previsto per la
sopravvenienza di motivi posteriori alla fuga, ovvero l'esclusione
dell'asilo, vieta una combinazione di quest'ultimi con dei motivi
anteriori alla fuga, rispettivamente con dei motivi oggettivi posteriori
alla fuga medesima, che ad essi soli non siano sufficienti a legittimare
il riconoscimento della qualità di rifugiato (v. GICRA 2006 n. 1 consid.
6.1 e GICRA 1995 n. 7 consid. 7b e 8). Una persona, la quale fa valere
dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ha oggettivamente motivo di
temere delle future persecuzioni da parte delle autorità del proprio
Paese (GICRA 2000 n. 16 consid. 5a).
12.1 Per quanto attiene alla problematica dell'apostasia in Iran, qui
intesa come abbandono della religione islamica in favore di un altro
credo, tale pratica non è ammessa dal diritto islamico e - teoricamente
- potrebbe essere punita con la pena di morte (v. Sentenza del
Tribunale amministrativo federale del 9 luglio 2009 D-3357/2006
consid. 7.3.4 pag. 33ss, pubblicazione prevista in Decisioni del
Tribunale amministrativo federale [DTAF]). È tuttavia noto che in Iran
negli ultimi anni l'apostasia è stata raramente punita e che il governo
non svolge indagini in modo sistematico per scoprire tutti i possibili
convertiti (Iran Country Report, Home Office, aprile 2009, n. 19.26 e
segg. e relative fonti; OSAR, Iran, mise à jour, 2 agosto 2006, pag. 3;
OSAR, Les chrétiens d'Iran, 18 ottobre 2005 pag. 17 e seg.). Certo, la
libertà di religione è limitata, ma in Iran è possibile, di regola, vivere
praticando la propria fede, persino, ed entro certi limiti, ai convertiti.
Per conseguenza, non si può parlare di una sistematica persecuzione
degli apostati, anche nel caso in cui le autorità iraniane siano
informate dell'avvenuta conversione (Iran Country Report, op. cit. n.
19.27 e n. 19.28; Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 9
luglio 2009 D-3357/2006 consid. 7.3.2 e 7.3.3 pag. 29ss). Per quanto
attiene alla genuinità delle conversioni, molti iraniani si convertono,
coscienti che, invocando persecuzioni di natura religiosa, le
opportunità d'ottenere asilo in occidente sono maggiori (Iran Country
Report, op. cit. n. 19.26 e Sentenza del Tribunale amministrativo
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federale del 9 luglio 2009 D-3357/2006 consid. 7.3.5 pag. 35). Tuttavia,
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) rileva
che s'impone una distinzione tra chi si è convertito prima dell'espatrio
e chi si è convertito solo una volta giunto nel Paese ospite. A
dipendenza della credibilità del singolo caso, a coloro che si sono
sinceramente convertiti in Iran dovrebbe essere riconosciuto lo statuto
di rifugiato, in quanto il rischio da loro assunto sarebbe grande e
dimostrerebbe la genuinità dell'allegata conversione
(ACNUR/ACCORD: 7th European Country of Origin Information
Seminar Berlin, 11-12 giugno 2001 - Final Report, pag. 98 e seg.).
Peraltro, di regola hanno un fondato timore d'essere esposti a seri
pregiudizi rilevanti in materia d'asilo le personalità pubbliche che
diffondono opinioni ritenute contrapposte all'Islam ufficiale, le persone
che si dedicano al proselitismo e i convertiti denunciati da familiari o
minacciati da terzi (v., tra le tante, sentenze del Tribunale
amministrativo federale dell'8 gennaio 2009 D-6779/2008 consid. 5.3 e
del 9 luglio 2009 D-6477/2006 consid. 7.3.4 pag. 34 e, in questo
senso, OSAR, Iran, mise à jour, pag. 2 e seg.). Al contrario, semplici
cittadini che si sono convertiti all'estero e che praticano discretamente
la propria fede non sono esposti, di principio, a persecuzioni rilevanti
in materia d'asilo (cfr. Iran Country Report, op. cit. n. 19.26).
Nel caso di specie, questo Tribunale considera inverosimile, nel senso
della probabilità preponderante, la conversione dell'insorgente al
cristianesimo posteriore all'espatrio. La ricorrente non è stata, infatti, in
grado di rispondere a semplici domande sulla fede cristiana postele
dal collaboratore dell'UFM nell'ambito dell'audizione del
13 dicembre 2001, rispondendo in modo vago, evasivo e palesemente
errato (cfr. pag. 6) ed asserendo di “non ricordare” e di avere
“dimenticato tutto” (cfr. ibidem). Inoltre, non è riuscita a presentare
alcun documento originale – attestazione di battesimo e/o cresima –
atto a provare una tale conversione. La fotocopia di un certificato di
battesimo e le foto presentate in corso di procedura (agli atti; B11/1),
le quali attesterebbero il battesimo avvenuto in Grecia il
13 maggio 2001, non apportano degli elementi decisivi per essere
ritenuti rilevanti ai sensi di una protezione in materia d'asilo.
Di conseguenza, questo motivo soggettivo posteriore alla fuga è
inverosimile.
Pagina 12
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12.2 Per quanto attiene al timore della ricorrente di subire
persecuzioni in patria a causa della sua relazione adultera con un
connazionale in Grecia, dalla quale sarebbe nata la figlia C._______
(cfr. sulla situazione in generale dei diritti umani in Iran la Sentenza
del Tribunale amministrativo federale del 9 luglio 2009 D-3357/2006
consid. 7.3.1 pag. 27ss), questo Tribunale constata, che giusta
l'art. 255 cpv. 1 CC, il marito è presunto essere il padre del figlio nato
durante il matrimonio. Nella fattispecie, la ricorrente non è stata in
grado di presentare – a distanza di sette anni dalla nascita della figlia
– alcun mezzo di prova atto a confermare la paternità dell'amante ed
escludere la presunzione legale di paternità del marito. Ella ha
dichiarato di essersi presentata nel 1995 con il marito al Tribunale
della Rivoluzione di O._______, dove un giudice avrebbe pronunciato
la separazione (cfr. verbale d'audizione del 13 dicembre 2001 pag. 2) e
di essere espatriata lo stesso anno. A distanza di quattordici anni, la
ricorrente non è però stata in grado di presentare né il certificato di
separazione, né un attestato di un conseguente divorzio. Dagli atti di
causa nulla esclude, altresì, la possibilità di paternità del marito, il
quale avrebbe benissimo potuto seguire o accompagnare la ricorrente
all'estero. La censura di presunto adulterio della ricorrente è dunque
da ritenersi inverosimile e non può, così, costituire un motivo di
persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Di conseguenza, anche questo motivo soggettivo posteriore alla fuga
è da ritenere inverosimile, come, del resto, lo è tutto il resto del suo
racconto.
13.
Da quanto esposto, consegue che sui punti di questione della qualità
di rifugiato e dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
14.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
15.
Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è
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impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio
federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
15.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione
dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità –
sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è
adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione
dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in
Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria
(v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.).
15.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia
ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la
pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria
(art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr,
l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in
particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a
pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione
non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione
di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in
particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa
della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o
dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente
di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato
reinserimento (v. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità
giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e
privati in gioco.
Infine, va precisato che, l'allontanamento rimane, su riserva di
un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un
richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente
un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini – come
nella fattispecie –, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le
donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare
(v., fra le tante, Sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-6656/2006 del 25 aprile 2008 e GICRA 2003 n. 33 consid. 8.3 pag.
237).
15.3
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15.3.1 Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, il TAF constata
che la ricorrente (donna sola di trentadue anni con a seguito due
bambini) e suo figlio B._______ vivono in Svizzera dal 2001, mentre la
figlia C._______ è nata nel nostro Paese nel 2002. Dagli atti di causa
emerge che la ricorrente non ha una formazione (cfr. verbale
d'audizione del 1° febbraio 2002 pag. 3/4) e non ha mai svolto
un'attività in Patria (cfr. verbale d'audizione del 12 dicembre 2001 pag.
2). Durante il suo soggiorno in Grecia ha lavorato come venditrice di
biancheria intima al mercato (cfr. verbale d'audizione del 1° febbraio
2002 pag. 4). Dal suo arrivo in Svizzera ella non ha tuttavia mai
lavorato, bensì frequentato dei corsi di alfabetizzazione e di italiano
per persone di lingua straniera organizzati dalla Croce Rossa Svizzera
e dal Comune di F._______ (attesti agli atti). In Iran, la ricorrente
appare avere degli zii, parenti lontani ed un figlio a O._______ presso
suo suocero (cfr. verbali d'audizione del 1° febbraio 2002 pag. 3 e del
13 dicembre 2001 pag. 3). Il padre sarebbe deceduto quando la
ricorrente era ancora una bambina (cfr. verbale d'audizione del 13
dicembre 2001 pag. 3), la madre è scomparsa nell'aprile 2004 dopo
avere chiesto asilo in Svizzera (N [...]), mentre un suo fratello ed una
sua sorella si troverebbero in Olanda (cfr. verbale d'audizione del 1°
febbraio 2002 pag. 3). Non si può, dunque, presumere che ella
disponga di una rete di contatti sociali sufficiente per un adeguato
reinserimento in patria.
Per di più, in caso di rientro in Iran, la ricorrente – donna e madre sola
– correrebbe il rischio di essere stigmatizzata dalla società. Infatti, in
Iran per una donna sola, persino se in possesso di una qualifica
professionale, è molto difficile trovare un lavoro per guadagnare i
mezzi necessari al sostentamento e – anche se sostenuta dalla
propria famiglia – è quasi impossibile trovare un alloggio a causa dei
disprezzi morali da parte dei proprietari nei suoi riguardi (v. Sentenza
del Tribunale amministrativo federale del 13 maggio 2009 E-3488/2006
consid. 9.5).
15.3.2 Questo Tribunale rileva, che nell'esame dell'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del
fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce
ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr. conforme al diritto
internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del
20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107). Sotto l'aspetto
dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e
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considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile
allontanamento verso il Paese d'origine. Nell'ambito di un esame
approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la
maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità,
intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in
particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo),
grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di
integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare
quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve
essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli
di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un
bambino non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo
ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del
bambino non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera
sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento
sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (v. GICRA 2005 n. 6), delle
difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da
un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono
comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera
famiglia (v. sentenze del Tribunale amministrativo federale
E-4465/2006 del 16 dicembre 2008 e D-3357/2006 del 9 luglio 2009).
Nella fattispecie, la figlia C._______ è nata in Svizzera nel 2002 e non
ha mai lasciato il nostro Paese, mentre il ricorrente B._______, è
arrivato in Svizzera con la nonna il 5 marzo 2001, all'età di sei anni.
Egli soffriva di enuresi, di encopresi e di una sindrome posttraumatica
in seguito a maltrattamenti subiti nel corso del suo viaggio,
presentando altresì dei problemi psicomotori (cfr. rapporto medico del
23 giugno 2003; agli atti). Da allora, ha frequentato le scuole
elementari e le scuole medie in Svizzera (cfr. attestati agli atti). Sia per
B._______ che per C._______ (oramai in età della scuola dell'obbligo)
si può partire dal presupposto che abbiano raggiunto un avanzato
grado di integrazione sociale e scolastico nel nostro Paese che gli
causerebbe uno sradicamento sociale e delle eccessive difficoltà di
reinserimento in caso di un rinvio nel loro Paese d'origine (v. sentenze
del Tribunale amministrativo federale del 13 maggio 2009 E-3488/2006
consid. 9.5 pag. 14 e D-3357/2006 del 9 luglio 2009 consid. 9.3.4 pag.
44). Non vi è dunque possibilità di formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento
sociale in Iran, dal punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo.
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15.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento dei ricorrenti non è ragionevolmente esigibile.
16.
Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di
questione dell’esecuzione allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo
della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del
rimpatrio dei ricorrenti in Iran.
17.
17.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi
all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418).
In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65).
17.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 15 del presente
giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna
una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica
da parte dell'UFM la pronuncia a favore degli insorgenti
dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
18.
Per eccezione, nonostante l’esito solo parzialmente positivo del
gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda
d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto.
19.
Peraltro, ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un mandatario, si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.-, conto tenuto del
lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti
(art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
Pagina 17
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, in materia d’esecuzione dell’allontanamento; per il
resto, è respinto.
2.
I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
3.
L'UFM accorderà ai ricorrenti l'ammissione provvisoria in Svizzera.
4.
Non si riscuotono spese processuali.
5.
La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto.
6.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili di
questa sede.
7.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- V._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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