B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6481/2017, D-6484/2017
Sen t en z a d e l 1 3 d i c emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico),
con l’approvazione del giudice Markus König,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisioni della SEM del 20 ottobre 2017 / N (…).
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Visto:
le domande d’asilo che gli interessati hanno ha presentato in Svizzera in
data 11 settembre 2017,
i verbali relativi alle audizioni di B._______ del (…) settembre 2016 (di se-
guito: verbale 1HK) e del 6 ottobre 2017 (di seguito: verbale 2HK),
i verbali relativi alle audizioni di A._______ del (…) settembre 2016 (di se-
guito: verbale 1MZ) e del 6 ottobre 2017 (di seguito: verbale 2MZ),
i verbali dei complementi d’audizione riguardanti le rispettive dichiarazioni
concessi il 6 ottobre 2017 a B._______ (di seguito: verbale 3HK) ed a
A._______ (dio seguito: verbale 3MZ),
le separate decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) del 20 ottobre 2017, notificate agli interessati il giorno stesso (cfr.
risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto le succitate do-
mande d’asilo pronunciando nel contempo il loro allontanamento dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile
e possibile,
il ricorso di B._______ del 13 novembre 2017 (recte: 17 novembre 2017;
cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 20 novembre 2017), con
cui la ricorrente ha postulato in limine la congiunzione della sua procedura
con quella riguardante A._______ e la trattazione simultanea delle loro do-
mande d’asilo, in via principale l’accoglimento del gravame e la conces-
sione dell’asilo in Svizzera, in via subordinata la restituzione degli atti all’au-
torità di prime cure per la pronuncia di una nuova decisione ed in secondo
subordine di essere posta al beneficio dell’ammissione provvisoria per ine-
sigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente ha altresì
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
il ricorso di A._______ del 13 novembre 2017 (recte: 17 novembre 2017;
cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 20 novembre 2017), con
cui il ricorrente ha postulato in limine la congiunzione della sua procedura
con quella riguardante B._______ e la trattazione simultanea delle loro do-
mande d’asilo, in via principale l’accoglimento del gravame e la conces-
sione dell’asilo in Svizzera, in via subordinata la restituzione degli atti all’au-
torità di prime cure per la pronuncia di una nuova decisione ed in secondo
subordine di essere posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per ine-
sigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; contestualmente ha altresì
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presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quan-
danche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola
procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH
/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed.,
n° 3.17),
che in specie, stante la richiesta in tal senso dei ricorrenti e l’adempimento
del summenzionato presupposto, risulta giudizioso congiungere le proce-
dure,
che i ricorsi manifestamente infondati, sono decisi dal giudice in qualità di
giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
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che nel corso dell’audizione sulle generalità i richiedenti si sono dichiarati
cittadini tunisini di etnia araba con ultimo domicilio nella città di Kairouan
(cfr. verbale 1MZ, pag. 3 e segg; verbale 1HK, pag. 3 e segg.),
che hanno inoltre addotto essere espatriati assieme verso la fine dell’estate
del 2017, giungendo dapprima in Italia e successivamente in Svizzera (cfr.
verbale 1MZ, pag. 8; verbale 1HK, pag. 8),
che chiamati ad esprimersi al riguardo, entrambi hanno ricondotto la fuga
dal paese d’origine ad alcune vicissitudini che avrebbero avuto origine a
seguito della mancata accettazione della loro relazione sentimentale da
parte delle rispettive famiglie (cfr. verbale 1MZ, pag. 9; verbale 1HK, pag.
9),
che più nel dettaglio B._______ ha addotto aver iniziato la relazione con
A._______ già diversi anni prima di sposarsi con un altro uomo; che a tal
proposito ella ha allegato essere stata forzata a contrarre matrimonio dai
famigliari sul finire del 2011; che il marito sarebbe stato una cattiva persona
ed avrebbe inoltre fatto l’oggetto di una condanna penale a 7 anni di car-
cere; che la richiedente si sarebbe concessa a lui controvoglia; che durante
la sua detenzione ella avrebbe chiesto il divorzio nelle sedi preposte; che
ella avrebbe inoltre già partecipato a diverse udienze; che l’interessata si
troverebbe per sua stessa ammissione in una posizione di forza potendo
decidere sola delle sorti della sua unione; che tuttavia, ella sarebbe stata
minacciata di ripercussioni dal marito in occasione di una sua visita in car-
cere; che nonostante tutto ciò, nel corso degli anni ella avrebbe mantenuto
i legami con A._______; che però il fratello la avrebbe vista in diverse oc-
casioni in compagnia di quest’ultimo; che per questa ragione la avrebbe
percossa e seviziata ripetutamente, incitando anche un altro fratello a fare
altrettanto; che le percosse le avrebbe anche causato un aborto; che in
conseguenza di ciò ella si sarebbe dovuta sottoporre ad un raschiamento
in ospedale; che una volta appresso che l’interessata era rimasta incinta
proprio da A._______, il fratello se la sarebbe presa anche con quest’ul-
timo, investendolo con un veicolo; che alcuni mesi dopo tali avvenimenti
B._______ avrebbe incontrato nuovamente A._______ e la loro relazione
intima sarebbe proseguita; che i maltrattamenti da parte del fratello si sa-
rebbero protratti; che la richiedente avrebbe quindi deciso di lasciare la sua
abitazione famigliare per andare a vivere alcuni mesi con l’amante prima
di espatriare (cfr. verbale 1HK, pag. 9 e segg.; verbale 2HK, pag. 4 e segg.),
che dal canto suo, A._______ ha dichiarato che stante la mancata accet-
tazione della loro relazione, B._______ sarebbe stata data in moglie dalla
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di lei famiglia ad un altro uomo; che ciò nonostante egli avrebbe continuato
a frequentarla, anche intimamente; che nel 2016, il fratello della ragazza la
avrebbe malmenata dopo aver scoperto ch’ella non avrebbe desistito
dall’intrattenersi con lui; che ciò le avrebbe causato il ricovero in ospedale
e la perdita del figlio che portava in grembo; che il richiedente sarebbe poi
stato a sua volta investito con un veicolo a motore dal fratello di B._______;
che a causa di ciò egli sarebbe stato ospedalizzato per alcuni giorni, dap-
prima in una struttura pubblica e successivamente in una clinica privata;
che dopo essere stato dimesso avrebbe atteso un certo tempo prima di
riprendere i contatti con l’amante; che in seguito egli sarebbe andato di
nascosto a vivere con B._______; che nel frattempo le minacce da parte
dei famigliari della ragazza sarebbero proseguite; che i due avrebbero
quindi deciso di espatriare (cfr. verbale 1MZ, pag. 9 e segg.; verbale 2MZ,
pagg. 5 e segg.),
che nelle querelate decisioni, la SEM ha anzitutto ritenuto inverosimili i mo-
tivi d’asilo addotti dagli interessati,
che in particolare, le allegazioni di B._______ conterebbero delle palesi e
gravi contraddizioni a proposito delle circostanze delle aggressioni subite
da lei e da A._______ ad opera del fratello, del suo ricovero in ospedale
nonché dell’aborto di cui sarebbe stata vittima; che inoltre, le versioni da
lei fornite nelle due audizioni sarebbero discrepanti anche per quanto con-
cerne i successivi contatti con l’aggressore; che del resto, le sue stesse
allegazioni non sarebbero nemmeno sufficientemente sostanziate; che ciò
riguarderebbe in particolare la caratterizzazione del suo primo incontro con
A._______, la descrizione dell’ultimo maltrattamento subito dal fratello e le
stesse minacce telefoniche proferite da quest’ultimo; che per di più la ri-
chiedente avrebbe omesso di menzionare nell’ambito dell’audizione del 15
settembre 2017,
che a mente dell’autorità di prima istanza, nemmeno le dichiarazioni di
A._______ ossequierebbero i criteri di verosimiglianza; che in particolare
vi sarebbero notevoli differenze tra quanto da lui dichiarato nelle due di-
verse audizioni a proposito delle circostanze e della collocazione tempo-
rale del suo ferimento ad opera del fratello B._______, del successivo in-
contro con quest’ultima ed a riguardo delle minacce subite,
che oltracciò, in entrambe le decisioni la SEM ha constatato come quanto
rispettivamente addotto dai due interessati a proposito del loro primo in-
contro e del successivo contatto telefonico risulterebbe discordante; che
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entrambi avrebbero inoltre fornito risposte evasive dopo essere stati con-
frontati in merito,
che su tali presupposti, le stesse allegazioni di B._______ circa le minacce
da lei subite al momento della sua visita nel penitenziario ove era recluso
il marito andrebbero considerate inverosimili,
che infine, per quanto concerne la circostanza del matrimonio forzato a cui
B._______ sarebbe stata sottoposta, la SEM ha concluso all’irrilevanza in
materia d’asilo in ragione dell’inesistenza di probabilità di realizzazione di
una persecuzione in futuro e della sua facoltà di chiedere protezione alle
autorità tunisine,
che nel proprio ricorso, B._______ avversa tali considerazioni; che a suo
dire la lettura attenta dei verbali dimostrerebbe che vi sarebbero stati dei
momenti di confusione che avrebbero condotto ad un’interpretazione dei
fatti al di fuori del giusto contesto; che alla luce di ciò e considerati anche i
chiarimenti già offerti in sede di audizione federale, le incongruenze do-
vrebbero venir relativizzate; che inoltre, contrariamente a quanto ritenuto
dalla SEM, la ricorrente ritiene aver descritto in maniera sufficientemente
concreta il suo primo incontro con A._______ e l’ultimo episodio di violenza
sofferto, soprattutto ove si consideri il lungo tempo trascorso dal primo e la
traumaticità del secondo evento; che quanto alla mancata menzione delle
minacce telefoniche in occasione della prima audizione, andrebbe tenuto
conto del fatto che alla richiedente non sarebbero state poste domande
specifiche che la inducessero a parlarne; che in definitiva le sue allegazioni
meriterebbe d’essere considerate verosimili in quanto consistenti, plausibili
e coerenti,
ch’ella rammenta poi come nella sua regione d’origine i matrimoni sareb-
bero spesso frutto di accordi tra le famiglie; che a suo dire, nel caso in cui
non ci si uniformi a tali pattuizioni, la disapprovazione sociale sarebbe pe-
santissima e lo stato non assumerebbe alcuna misura di protezione; che
spesso sarebbe lo stesso diritto vigente a legittimare l’intervento della fa-
miglia ed a sanzionare i comportamenti devianti quali un adulterio; che in
tal senso, il solo fatto di aver potuto chiedere il divorzio non porrebbe l’in-
teressata al riparo da ritorsioni; che al momento del rilascio dell’attuale co-
niuge ella rischierebbe conseguentemente di trovarsi a doverlo affrontare
da sola, senza potersi rivolgere alle autorità,
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che nel proprio atto ricorsuale A._______, dopo aver ampiamente preci-
sato i fatti esposti in corso di procedura, sostiene a sua volta che le incon-
gruenze rilevate dall’autorità di prime cure sarebbero da relativizzare; che
da un lato andrebbe tenuto conto della diversa natura delle due audizioni
e del fatto che nel corso della prima vi sarebbero stati notevoli problemi
segnatamente in quanto egli sarebbe stato interrotto; che inoltre l’autorità
di prima istanza avrebbe avuto un certo tipo di aspettative che non coinci-
devano con la propensione del ricorrente; che egli si sarebbe sentito enor-
memente sotto pressione; che proprio per cercare di soddisfare le aspet-
tative della SEM ed adempiere al suo obbligo di collaborare, l’interessato
avrebbe fornito indicazioni temporali imprecise; che ciò avrebbe causato
una serie di malintesi ed equivoci; che ciononostante, nell’ambito della se-
conda audizione egli avrebbe illustrato un quadro logico e chiaro degli av-
venimenti, ch’egli riconferma in sede ricorsuale.
che infine, entrambi imputano le incongruenze circa il loro primo incontro,
ad una errata valutazione da parte dell’autorità di prime cure; che a loro
dire, le differenze tra le due versioni non sarebbero tali, stante il fatto che
entrambi avrebbero indicato il medesimo luogo, seppur con riferimenti di-
versi; che vi sarebbe inoltre da tenere presente un possibile equivoco di
natura linguistica e culturale, posto che l’accezione “parlare” farebbe riferi-
mento ad un incontro in prima persona, escludendo quindi le conversazioni
telefoniche,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
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allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti),
che nel caso che ci occupa, come l’ha rettamente rilevato l’autorità di prime
cure, i fatti allegati dagli insorgenti risultano a tratti incoerenti,
che a titolo esemplificativo, già solo le stesse circostanze del loro primo
incontro risultano contradditorie, che le incongruenze riscontrabili non pos-
sono inoltre essere spiegate, come lo vogliono i ricorrenti, sulla sola base
del fatto ch’essi avrebbero indicato il medesimo luogo, seppur con riferi-
menti diversi; che infatti, A._______ ha addotto aver incontrato B._______
al mercato, di essersi rivolto a lei comunicandole il proprio numero di tele-
fono e di aver ricevuto una sua chiamata la sera stessa (cfr. verbale 2ZM,
pag. 7); che al contrario, quest’ultima ha dichiarato averlo conosciuto in un
negozio di succhi di frutta e di averlo contattato a distanza di due o tre
giorni dal primo incontro (cfr. verbale 2HK, pag. 6-7), che entrambi non
sono inoltre stati in grado di fornire spiegazioni circostanziate a proposito
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di tali divergenze nonostante gliene sia stata data ampia facoltà (cfr. ver-
bale 3ZM, pag. 1 e verbale 3 HK, pag. 1),
che inoltre, come l’ha rettamente rilevato l’autorità di prime cure, le con-
traddizioni nell’esposto dei ricorrenti a proposito delle traversie ch’essi
avrebbero incontrato proprio a causa delle loro relazione, risultano estese
e inconciliabili,
che invero, A._______ ha in un primo momento asserito di essersi tratte-
nuto con B._______ per tutto il pomeriggio precedente al suo ricovero in
ospedale riconducendo i maltrattamenti proprio al fatto che i famigliari di
quest’ultima avrebbero scoperto della gravidanza (cfr. verbale 1MZ, pag.
9-10); che tuttavia, nel corso della successiva audizione, egli ha dichiarato
averla incontrata verso le 9 o le 10 di mattina e che i famigliari avrebbero
appreso della sua gravidanza solo successivamente al ricovero (cfr. ver-
bale 2MZ, pag. 11 e 17); che del resto anche quanto all’aggressione da lui
subita ed al successivo incontro con l’amante, A._______ non è stato in
grado di fornire allegazioni lineari, posto che egli ha dapprima asserito es-
sere scappato dopo aver visto dal vetro i famigliari di B._______ giungere
in ospedale ed aver rincontrato per la prima volta quest’ultima ben 4 mesi
dopo l’aggressione (cfr. verbale 1MZ, pag. 10) ed in seguito di aver scorso
il solo fratello dell’amante e di averla rincontrata già 3 mesi dopo (cfr. ver-
bale 2MZ, pag. 12-13); che si estese incongruenze non possono inoltre
essere relativizzate sulla base delle generiche giustificazioni esposte in
sede ricorsuale;
che del resto, anche nelle allegazioni di B._______ sono identificabili delle
contraddizioni di un certo rilievo; che a titolo esemplificativo, ella ha infatti
in un primo momento asserito di non aver più rivisto il fratello
dall’aprile/maggio del 2016 (cfr. verbale 1HK, pag. 10) salvo poi contrad-
dirsi riferendo di essere stata percossa da quest’ultimo 5 mesi prima
dell’audizione del 6 ottobre 2017 (cfr. verbale 2HK, pag. 13),
che su tali presupposti, il Tribunale si esime in questa sede dall’elencare
gli ulteriori elementi contradditori già constatati dall’autorità di prima istanza
ed alla cui decisione vi è luogo di rinviare, anche per quanto concerne l’in-
sufficiente motivazione riscontrata nelle allegazioni di B._______,
che negli stessi termini, v’è parimenti luogo di condividere la posizione
dell’autorità di prima istanza circa l’inverosimiglianza delle minacce di ri-
percussioni subite da B._______ al momento della visita al marito in car-
cere, posto che le stesse avrebbero fatto riferimento alla sua relazione con
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A._______ (cfr. verbale 2HK, pag. 14),
che ad ogni buon conto, quandanche si voglia ritenere veritiero il racconto
degli interessati, occorrerebbe ancora, perché il gravame meriti accogli-
mento, che i ricorrenti non siano in misura di ottenere un’appropriata pro-
tezione in patria,
che lo stesso valgasi per la circostanza del matrimonio organizzato a cui
sarebbe stata sottoposta B._______ e di cui l’autorità di prima istanza non
ha posto in discussione la verosimiglianza,
che invero, nei casi laddove le persecuzioni emanano da entità non statali,
soprattutto se circoscritte a livello locale, la protezione internazionale è sus-
sidiaria rispetto a quella ottenibile nel paese d’origine (cfr. DTAF 2008/4 e
2011/51),
che proprio tale presupposto non risulta in specie adempiuto,
che infatti, A._______ ha espressamente addotto non essersi rivolto alle
autorità ma ha omesso di fornire elementi concreti a riguardo di un’even-
tuale assenza di capacità e di volontà di proteggere da parte dello stato
tunisino (cfr. verbale 2ZM, pag. 16),
che B._______ ha a sua volta dichiarato di essersi recata in una sola oc-
casione a denunciare i fatti ma di aver desistito a fronte della sua impossi-
bilità a raccogliere le necessarie prove (cfr. verbale 2HK, pag. 15); che così
facendo ella non ha però dimostrato in che modo le autorità non sarebbero
in misura o non avrebbero intenzione di proteggerla;
che non si può inoltre partire dal presupposto che la Tunisia sia sull’inte-
gralità del suo territorio priva di un’adeguata infrastruttura di protezione
contro gli atti messi in opera da privati (cfr. a titolo esemplificativo sentenza
del Tribunale E-1633/2013 del 4 giugno 2013); che del resto lo stesso pun-
tuale arresto del coniuge pare confermare l’effettività dell’azione delle au-
torità di perseguimento penale tunisine,
che per quanto riguarda la concessione dell’asilo ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato v’è pertanto da confermare la decisione dell’autorità di
prime cure,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
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che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che in sede ricorsuale, entrambi gli insorgenti censurano una violazione
dell’art. 8 CEDU; che a loro dire la Tunisia non rispetterebbe il loro diritto
alla vita famigliare in conformità con i parametri utilizzati in Europa; che la
loro divisione costituirebbe violazione dell’art. 8 CEDU; che inoltre, il loro
rinvio non sarebbe ragionevolmente esigibile;
che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è am-
missibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’ori-
gine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di
diritto internazionale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato le decisioni della
SEM relative alle domande d’asilo degli insorgenti, quest’ultimi non pos-
sono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esi-
stenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere
esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d’origine ad un tratta-
mento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che quo alla censurata violazione dell’art. 8 CEDU, occorre anzitutto fare
presente che la risultanza della procedura d’asilo non è stata quella di di-
videre i richiedenti; che del resto, nessuno dei due può vantare la presenza
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di famigliari stretti in Svizzera; che quanto ad un’eventuale violazione indi-
retta dettata dal fatto che gli interessati non sarebbero liberi di vivere la loro
relazione in Tunisia, occorre rammentare che lo strumento interpretativo in
questione (la cosiddetta protezione “par ricochet”) è stata elaborata
nell’ambito dell’art. 3 CEDU e non dell’art. 8 CEDU;
che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all’art. 44 LAsi),
che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nel Paese d’origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che va al proposito in primo luogo rammentato che in Tunisia non vige at-
tualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata
che coinvolga l’insieme della popolazione sull’integralità del territorio na-
zionale,
che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero
all’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti in Tunisia; che entrambi
sono giovani ed in buona salute, dispongono indubbiamente di conoscenze
in patria e di possibilità di reinserimento,
che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti risulta pari-
menti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all’art. 44
LAsi),
che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all’art. 44 LAsi);
che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento il
gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confer-
mata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
D-6481/2017, D-6484/2017
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(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA);
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal ver-
samento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è dive-
nuta senza oggetto,
che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura e considerata la congiunzione delle proce-
dure le spese processuali, di CHF 1’000.–, che seguono la soccombenza
sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b
del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6481/2017, D-6484/2017
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Le procedure D-6481/2017 e D-6484/2017 sono congiunte.
2.
Il ricorso è respinto.
3.
Le domande d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, sono respinte.
4.
Le spese processuali di CHF 1000.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine
di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: