Corte IV
D-6487/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______ e
E._______,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisioni dell'UFM dell'8 settembre 2010 / N [...] e N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6487/2010
D-6488/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo che gli interessati (N [...]) hanno presentato il
(...),
la decisione dell'UFM del 23 novembre 2009, mediante la quale detto
Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda d'asilo ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla
Svizzera, nonché l'esecuzione medesima,
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) dell'8 febbraio 2010 che ha respinto il ricorso degli
interessati contro la summenzionata decisione dell'UFM del
23 novembre 2009,
il rimpatrio degli interessati verso la Romania in data 22 marzo 2010,
la seconda domanda d'asilo che A._______ e B._______ (N [...]),
assieme ai loro figli minorenni, hanno presentato in data (...) in
Svizzera,
la seconda domanda d'asilo che E._______ (N [...]), figlio di
A._______ e B._______, divenuto nel frattempo maggiorenne, ha
presentato in data (...) in Svizzera,
i verbali d'audizione di A._______ del 2 agosto 2010 (di seguito:
verbale 1), del 12 agosto 2010 (di seguito: verbale 2), del
13 agosto 2010 (di seguito: verbale 3) e del 16 agosto 2010 (di
seguito: verbale 4),
i verbali d'audizione di B._______ del 2 agosto 2010 (di seguito:
verbale 5), del 12 agosto 2010 (di seguito: verbale 6) e del
16 agosto 2010 (di seguito: verbale 7),
i verbali d'audizione di C._______, figlio minorenne di E._______ e
B._______, del 3 agosto 2010 (di seguito: verbale 8) e del
13 agosto 2010 (di seguito: verbale 9),
i verbali d'audizione di E._______ del 3 agosto 2010 (di seguito:
verbale 10) e del 16 agosto 2010 (di seguito: verbale 11),
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le decisioni dell'UFM dell'8 settembre 2010 di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, l'una notificata a A._______ e B._______
e, l'altra al figlio E._______ il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e
di ricevuta sottoscritto dagli interessati, atto B22/1 dell'incarto UFM
N [...], rispettivamente B10/1 dell'incarto UFM N [...]),
i ricorsi inoltrati separatamente, da un lato da parte di A._______ e
B._______ e dall'altro lato, da parte di E._______, il
10 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato),
la copia degli incarti UFM pervenuta al Tribunale in data
13 settembre 2010 e gli originali pervenuti il 14 settembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito dei ricorsi che adempiono le
condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, le decisioni impugnate sono state rese in
italiano ed i ricorsi sono stati presentati in tale lingua, di modo che la
presente sentenza è redatta in italiano,
che, preliminarmente, i ricorsi inoltrati dai ricorrenti concernono fatti
d'uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si
giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola
sentenza (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero
[DTF] 128 V 126 consid. 1 e relativi riferimenti), come del resto i
medesimi hanno rettamente richiesto in sede di ricorso (cfr. ricorsi
pag. 2),
che gli interessati – cittadini rumeni, d'etnia rom, originari di
F._______, nella provincia di G._______ (Romania) – hanno dichiarato
di essere espatriati nuovamente dal loro Paese d'origine per i
medesimi motivi fatti valere nel primo procedimento, ovvero a causa
dei problemi di salute di B._______, ovvero l'epatite C, la quale non
potrebbe essere curata in Romania, in quanto essi non avrebbero
accesso al sistema sanitario; che, infatti, i dottori a cui si sarebbero
rivolti in patria, avrebbero rifiutato di prestare le cure necessarie
all'interessata, poiché non sarebbero stati loro ad operarla per l'ernia
ombelicale in passato e in quanto gli interessati non avrebbero un
reddito sufficiente per far fronte alle cure; che, inoltre, ella non avrebbe
potuto seguire la terapia medica tramite l'assunzione di medicinali che
le sarebbero stati forniti dalle autorità svizzere, in quanto dopo la
prima e unica somministrazione del medicamento – tramite puntura –
l'interessata sarebbe stata molto male; che, dopo essersi rivolti senza
successo ai medici, affinché curassero l'interessata, nonché alle
autorità e ad un'organizzazione per la protezione dei rom, gli
interessati avrebbero deciso di lasciare di nuovo il loro Paese d'origine
per giungere in Svizzera, allo scopo di ottenere le cure necessarie
all'interessata,
che, nelle decisioni dell'8 settembre 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Romania nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dai richiedenti non sono verosimili siccome contraddittorie, incredibili e
vaghe, nonché prive di alcuna base probatoria, di modo che non
emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione degli
interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito delle citate
domande ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nei rispettivi gravami, i ricorrenti contestano le decisioni dell'UFM,
adducendo che nel loro caso sarebbero emersi nuovi fatti di rilievo
dopo la prima domanda d'asilo per cui l'autorità di prime cure avrebbe
dovuto entrare nel merito della loro domanda d'asilo; che, in
particolare, gli insorgenti fanno valere che – a causa della loro
precaria situazione economica, delle caratteristiche del sistema
sanitario rumeno, nonché delle discriminazioni di cui sarebbero vittime
in ragione della loro appartenenza all'etnia rom – essi non avrebbero
accesso alle cure mediche di cui avrebbe bisogno la ricorrente, la
quale soffrirebbe di gravi problemi di salute; che, infatti, essi si
sarebbero rivolti a diversi medici, allo Stato e ad un'organizzazione di
tutela dei diritti umani a tale scopo, ma sarebbero stati lasciati a loro
stessi; che, a mente loro, essi avrebbero spiegato nei dettagli la loro
storia e avrebbero dimostrato all'UFM che alla ricorrente non
sarebbero state garantite le cure necessarie in Romania, Paese che,
pertanto, non potrebbe essere considerato sicuro; che, inoltre, in
considerazione della loro gravissima situazione economica, medica e
familiare, essi ritengono che il loro rinvio verso la Romania dovrebbe
essere considerato inesigibile e che, di conseguenza, dovrebbe essere
loro accordata l'ammissione provvisoria per ragioni umanitarie,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato
una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero
dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di
persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo
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d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione
personale,
che, peraltro, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui alle impugnate decisioni; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimenti litigiosi, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, la motivazione a sostegno della loro ulteriore
domanda d'asilo, oggetto della presente procedura, secondo cui non
avrebbero accesso al sistema sanitario rumeno, in particolare per
quanto attiene allo stato di salute della ricorrente, a causa della loro
appartenenza etnica e della loro difficile situazione finanziaria, è priva
di ogni fondamento; che, innanzitutto, le dichiarazioni dei ricorrenti a
sostegno della loro domanda d'asilo, risultano su punti essenziali in
particolare vaghe e contraddittorie, nonché costituiscono mere
affermazioni di parte non supportate da alcun elemento serio e
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concreto; che, a guisa d'esempio, i ricorrenti non sono stati in grado né
di collocare nel tempo una delle visite presso i medici che avrebbero
consultato, né di determinare in maniera lineare quante visite
avrebbero effettuato presso i medesimi; che, infatti, il ricorrente ha
affermato di non aver tenuto conto delle date in cui si sarebbe recato
dai tre medici consultati e di non ricordare quando ciò sarebbe
avvenuto (cfr. verbale 2 D28-29); che il ricorrente si è limitato a fornire,
quale indicazione temporale il fatto che le visite sarebbero avvenute
dopo la traduzione dei documenti, ovvero una settimana dopo il loro
rimpatrio in Romania nel (...) 2010 (cfr. ibidem D25, D28-30 e D37) e
che l'ultima visita sarebbe stata nel mese di (...) 2010, ignorando però
la data precisa (cfr, ibidem D61); che, secondo le sue dichiarazioni,
dopo aver ottenuto la suddetta traduzione, egli avrebbe girato per tre
mesi, continuando ad andare più o meno una volta alla settimana
presso i medesimi (cfr. ibidem D30-33); che, in cinque o sei occasioni
si sarebbe recato dai medici assieme a sua moglie, una volta prima di
(…) 2010 e le altre volte nel mese di (...) 2010 (cfr. ibidem D34-38);
che, dal canto suo, nemmeno la ricorrente ha saputo fornire le date
precise in cui si sarebbe recata dai medici in patria, limitandosi ad
affermare che la prima volta dovrebbe essere stata nel mese di
(…) 2010 e poi di continuo, mentre che l'ultima risalirebbe al mese di
(…) 2010 (cfr. verbale 6 D18-19); che, d'altronde, i ricorrenti non sono
stati in grado di indicare la data esatta relativa al giorno in cui la
ricorrente si sarebbe fatta eseguire la puntura, grazie alla cura
offertale dalle autorità elvetiche, che l'avrebbe portata a stare molto
male o addirittura che l'avrebbe ridotta in coma; che, infatti, il
ricorrente ha affermato di non saper ricordare la data, di cui neppure il
mese (cfr. verbale 2 D42) per poi dire che sarebbe stato il mese di
(...) 2010 (cfr. ibidem D79); che anche i figli dei ricorrenti, C._______
(cfr. verbale 9 D4) e E._______ (cfr. verbale 11 D22) non sarebbero
stati in grado di ricordarne la data; che, per contro, la ricorrente si è
limitata a dichiarare in maniera approssimativa che si sarebbe trattato
del mese di (...) 2010 (cfr. verbale 6 D44); che, l'assenza di indicazioni
temporali precise sulle visite che essi avrebbero effettuato presso i
medici in Romania, nonché sulla sola e unica puntura che la ricorrente
avrebbe subito – ciò che costituiscono due punti essenziali e
significativi della loro vicenda – dimostra da sé che i fatti asseriti non
sono stati realmente vissuti dagli insorgenti, senza che sia necessario
evocare le numerosi incongruenze su tali elementi che si possono
altresì rilevare nel confronto tra le rispettive dichiarazioni dei
richiedenti tra cui anche quelle del figlio E._______ (cfr. verbale 3, 4,
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7, 10 e 11); che, peraltro, i ricorrenti hanno reso versioni
contraddittorie in merito all'organizzazione, rispettivamente all'autorità
a cui si sarebbero rivolti per ottenere le cure necessarie alla ricorrente;
che, a tal proposito, l'insorgente ha affermato di essersi recato da solo
presso “l'Associazione dei rom”, ciò di cui sua moglie sarebbe a
conoscenza, avendoglielo riferito, ma non i loro figli (cfr. verbale 2
D57-65); che, per contro, la ricorrente ha dichiarato che si sarebbe
recata assieme al marito a chiedere aiuto, da un lato, presso il sindaco
del loro villaggio e, dall'altro lato, presso il “Partito dei rom”
(cfr. verbale 6 D34-38), ciò che in parte ha confermato il figlio
E._______, il quale ha riferito di un'”Associazione dei rom”, detta
“Diritto dei rom” (cfr. verbale 11 D58-60 e D82); che, messi a confronto
a tali contraddizioni, il ricorrente si è semplicemente limitato a
confermare la versione resa dalla moglie, senza alcuna giustificazione
(cfr. verbale 3 D4), mentre che la moglie è incappata in altre
allegazioni incongruenti rispetto a quanto dichiarato in precedenza,
riferendo che avrebbe detto organizzazione e che lei sarebbe andata a
fare le analisi, mentre il marito si sarebbe recato da solo presso il
“Partito dei rom” (cfr. verbale 7 D2); che, oltre all'inconsistenza e
all'incongruenza delle allegazioni dei ricorrenti circa i fatti addotti, essi
si sono limitati a semplici e generali affermazioni di parte non
supportate da alcun elemento serio e concreto circa l'asserita
impossibilità di ottenere l'accesso al sistema sanitario, a causa della
loro appartenenza etnica e della loro difficile situazione finanziaria,
come del resto hanno preteso anche in sede di ricorso (cfr. ricorsi pag.
2); che, a tal proposito, la sola appartenenza all'etnia rom non
costituisce di per sé un un elemento atto a giustificare né l'esistenza di
persecuzioni generali e sistematiche nei confronti delle persone di tale
etnia, né in particolare l'impossibilità per esse di avere accesso al
sistema sanitario rumeno; che, peraltro, i ricorrenti non hanno
apportato prova alcuna né riguardo al fatto di essersi rivolti alle
autorità per concretizzare il loro diritto alle cure, né tanto meno
riguardo ad un eventuale rifiuto in tal senso da parte delle autorità
rumene (cfr. verbali 1-11); che, inoltre, una precaria situazione
economica in relazione alle possibilità di accedere alle necessarie
cure di cui avrebbe bisogno la ricorrente non costituisce, di per sé, un
motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, bensì rientra tuttalpiù
nell'esame dell'esigibilità di un eventuale allontanamento dei ricorrenti,
come verrà analizzato nei considerandi che seguono,
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che, alla luce di quanto sopraesposto, v'è ragione di ritenere che la
vicenda resa dagli insorgenti a sostegno della loro domanda d'asilo è
manifestamente inverosimile,
che, peraltro, oltre ai problemi di salute di B._______, i ricorrenti non
hanno fatto valer alcun altro motivo d'asilo; che, infatti, essi hanno
dichiarato di non aver avuto alcun problema con le autorità o con
persone terze (cfr. verbale 1 pag. 5, verbale 2 D74-78, verbale 5
pag. 5, verbale 6 D54-57, verbale 8 pag. 4, verbale 9 D40, verbale 10
pag. 5 e verbale 11 D15-19),
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, d'altronde, in tal
senso gli insorgenti non hanno fatto valer alcunché in sede di ricorso
(cfr. ricorsi pag. 3),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Romania
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
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punto, i ricorsi, destituiti d'ogni e benché minimo fondamento, non
meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla loro situazione
personale; che, innanzitutto, i ricorrenti non hanno preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, in particolare, per quanto attiene alla ricorrente, da un lato, essa
non ha apportato alcun certificato medico attestante il suo stato di
salute attuale in relazione all'epatite C cronica di cui soffrirebbe da
anni e alla gastrite, accennata dall'UFM nella decisione impugnata, ma
nemmeno invocata dai ricorrenti in sede di ricorso;che, infatti, oltre alle
dichiarazioni sintomatiche della ricorrente e riportate dai suoi familiari
(cfr. verbali 1-11), non vi sono indizi che, allo stato attuale, la
ricorrente presenti problematiche mediche gravi o debba essere
sottoposta a qualsivoglia trattamento o cura; che, dal formulario
relativo alla segnalazioni di casi medici agli atti (cfr. B11/3 dell'incarto
UFM N [...]), emerge che le sarebbe stata consigliata semplicemente
una "consultazione epatologica dopo trasferimento", senza tuttavia
alcun cenno a qualsivoglia urgenza o particolarità; che, in siffatte
circostanze, lo stato di salute della ricorrente non è da considerarsi
grave o necessitante di cure di rilievo, in assenza delle quali la
ricorrente correrebbe un qualsivoglia rischio per la sua integrità fisica;
che, dall'altro lato, ad ogni modo la ricorrente non ha comprovato
l'allegata impossibilità di ottenere nel suo Paese d'origine le
necessarie cure di cui avrebbe bisogno a causa della sua etnia o della
precarietà finanziaria in cui si trova la sua famiglia; che, innanzitutto,
come del resto già analizzato dal Tribunale nella sentenza
dell'8 febbraio 2010 da cui non v'è ragione alcuna di discostarsi, in
Romania esistono le infrastrutture e le cure necessarie per la cura
dell'epatite cronica, di modo che la ricorrente potrà, se necessario,
sottoporsi ad esami diagnostici e trattamenti adeguati (cfr. Sentenza
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del Tribunale D-7466/2009 dell'8 febbraio 2010 consid. 13.5.2;
Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo del 7 ottobre 2004
nel caso S.D. e altri c/Germania [ricorso n. 33743/03] consid. 2b);
che, d'altronde, secondo informazioni a disposizione del Tribunale, in
detto Paese è in atto un programma nazionale per l'epatite, a cui la
ricorrente può essere ammessa; che, in tale contesto non soccorre la
dichiarazione di uno dei figli dei ricorrenti, riportata nell'email del
(…) 2010 di cui all'incarto N [...] e non corroborata da alcun elemento
oggettivo, secondo cui la ricorrente non sarebbe stata accettata nel
quadro del citato programma nazionale per l'epatite; che, inoltre,
contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, non vi è alcun motivo
di credere che essi non abbiano accesso alle suddette cure e
infrastrutture; che, infatti, in base alle informazioni raccolte dal
Tribunale e secondo la giurisprudenza, la Romania è dotata di un
sistema sociale, segnatamente di un sistema d'assicurazione malattia
applicabile a tutte le persone residenti sul territorio rumeno; che, se da
un lato, l'accesso a tale assicurazione è subordinato al pagamento dei
premi, dall'altro alcune categorie di persone ne sono esenti e hanno di
conseguenza l'accesso gratuito alle cure, come è il caso ad esempio
per quelli che dipendono dai servizi sociali o che beneficiano
dell'assicurazione disoccupazione, dei minorenni agli studi, dei membri
della famiglia di assicurati che non dispongono di un reddito, di
persone espletanti particolari professioni, ecc. (cfr. Sentenza del
Tribunale D-3642/2006 del 23 febbraio 2010 consid. 6.6 pag. 8, CENTRE
DES LIAISONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE [CLEISS],
Le régime roumain de sécurité sociale, 2009; EUROPEAN OBSERVATORY ON
HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, Health Systems in Transition, Romania,
Health system review vol.10 n. 3 2008, pagg. 27, 46 e segg. e pag. 53
e seg.; US SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION, Social Security Programs
Throughout the World [SSPTW], Europe, Romania, 2008, pag. 259 e
segg.); che, in generale, non dispongono di un'assicurazione malattia
le persone senza documenti d'identità; che esse, tuttavia, possono
beneficiare gratuitamente di prestazioni mediche elementari, come il
trattamento della tubercolosi e di malattie croniche, nonché di cure
d'urgenza fino a tre giorni di ospedalizzazione (cfr. EUROPEAN
OBSERVATORY ON HEALTH SYSTEMS AND POLICIES, op. cit., pagg. 162-163);
che, nella fattispecie, come già d'altronde rilevato dal Tribunale nella
precitata sentenza dell'8 febbraio 2010, i ricorrenti sono in possesso
dei loro documenti d'identità o figurano su quelli dei loro genitori
(cfr. verbale 1 pagg. 3-4, verbale 5 pagg. 3-4, verbale 8 pagg. 3-4 e
verbale 10 pagg. 3-4), ciò che significa che essi sono registrati e
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possono quindi accedere al sistema sanitario rumeno; che, in
aggiunta, in assenza di sufficienti risorse economiche, essi possono
fare l'oggetto altresì di un accesso gratuito alle cure, ritenuta la
malattia cronica di cui la ricorrente dichiara soffrire e avuto riguardo
della loro situazione; che, per di più, i ricorrenti, in particolare il marito
e il figlio maggiorenne, dispongono di una formazione di base e di una
svariata esperienza professionale che gli permette di provvedere al
sostentamento della famiglia, come del resto è stato il caso dopo che
sono stati rimpatriati in Romania per la prima volta; che essi hanno,
infatti, dimostrato di aver potuto trovare dei lavori e di non aver avuto
alcun problema a provvedere ad un alloggio consono alla famiglia
(cfr. verbale 1 pag. 2, verbale 2 D5-10, verbale 6 D6, verbale 9 D5 e
verbale 11 D6-7); che essi hanno percepito in Romania gli assegni per
i figli (cfr. verbale 6 D10); che, inoltre, gli insorgenti dispongono, di
un'importante rete sociale in patria, ritenuto che vivono ancora in loco
un figlio sposato dei ricorrenti, nonché il padre e un fratello
dell'insorgente (cfr. verbale 1 pag. 3, verbale 5 pag. 3, verbale 8 pag. 3
e verbale 10 pag. 3); che, infine, i ricorrenti hanno la facoltà di
richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d
LAsi,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), oltre
a quelli che già hanno prodotto in corso di procedura (cfr. risultanze
processuali); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, i gravami vanno disattesi e le querelate decisioni
confermate,
che, i ricorsi, manifestamente infondati, sono decisi in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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D-6487/2010
D-6488/2010
che, avendo il Tribunale statuito nel merito dei ricorsi, le domande
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali sono divenute senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, nonché ritenuta la congiunzione delle
due cause, le spese processuali, per un totale complessivo di
CHF 800.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei
ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Le cause D-6487/2010 e D-6488/2010 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono respinti.
3.
Le spese processuali, per un totale complessivo di CHF 800.–, sono
poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla
cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di
30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti tramite il H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, H._______ (per corriere interno con allegati gli incarti N [...] e
N [...], con preghiera di notificare la sentenza ai ricorrenti e di
ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo
federale)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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