Corte IV
D-6490/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (...),
paese sconosciuto [2],
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 settembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6490/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
il verbale d'audizione del 22 luglio 2010 (audizione sommaria al Centro
di registrazione e di procedura di B._______ [di seguito: Centro]) in cui
il richiedente ha dichiarato di essere cittadino palestinese con ultimo
domicilio a C._______ (Libano), da dove, a metà del mese di (...), sa-
rebbe espatriato, poiché, a causa della sua conversione, sarebbe stato
minacciato dal gruppo D._______ e altri gruppi islamici che avrebbero
già cercato di ucciderlo;
l'analisi LINGUA effettuata il 2 agosto 2010 e il relativo rapporto del
18 agosto 2010 dell'esaminatore che l'ha effettuata;
il verbale d'audizione del 25 agosto 2010, in occasione del quale al ri-
chiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze
del rapporto LINGUA, nonché in merito all'applicazione del-
l'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31),
la decisione del 7 settembre 2010, notificata all'interessato il medesi-
mo giorno (cfr. risultanze di causa), con la quale l'UFM non è entrato
nel merito della domanda di asilo del richiedente;
il ricorso del 10 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata 13 settembre 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 13 settembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
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17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che, nella decisione del 31 marzo 2010, l'UFM ha considerato che, in
virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, il richiedente ha
ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, essendo emerso, con certezza, che
la sua socializzazione, avvenuta in un ambiente arabo, non si è
compiuta in Palestina, bensì, con ogni probabilità, in Libano o in Siria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non aver ingannato le autorità svizzere, ribadendo di
essere palestinese; che, inoltre, contesta l'esame LINGUA, in quanto,
anzitutto, perché egli ritiene di aver fornito risposte sufficienti a
dimostrare la sua provenienza palestinese, e inoltre perché, a suo
dire, la persona che ha condotto il test sarebbe giunta a delle
conclusioni sbagliate e gravemente carenti; che infine il ricorrente, a
parziale giustificazione, ha allegato che si dovrebbe tenere
maggiormente conto delle difficoltà di vita che ha dovuto affrontare;
che inoltre, in sede di seconda audizione egli aveva riferito che, per
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quanto riguarda le inflessioni tipicamente libanesi o siriane nella lingua
da lui parlata, queste sarebbero dovute al fatto che per diverso tempo
egli ha vissuto in campi palestinesi situati in Libano, dove è pertanto
normale che la lingua abbia subito delle influenze (cfr. verbale di
audizione del 25 agosto 2010, pag. 5);
che, inoltre, il ricorrente ritiene che non si può affermare che abbia
violato il suo dovere di collaborare solo in base ad un esame LINGUA,
viziato da conclusioni sbagliate e gravemente carenti da parte
dell'esperto; che infine, si sarebbe attivato per far pervenire al più
presto allo scrivente Tribunale una documentazione che confermi la
sua provenienza;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della deci -
sione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità infe-
riore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
nonché, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì,
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle spese processuali;
che, sul punto della contestazione dell'esame LINGUA, dal ricorso non
si evince con chiarezza se e in quali frangenti le dichiarazioni dell'in -
sorgente siano state interpretate in modo scorretto; che egli parla in-
fatti piuttosto, in maniera del tutto generica, di conclusioni errate e gra -
vemente carenti da parte dell'esperto, senza tuttavia indicare dove ed
in che modo questi avrebbe sbagliato la propria analisi; che pertanto,
non è dato sapere concretamente dove sia ravvisabile un problema
nell’attività svolta dall’esperto;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità
e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri
mezzi di prova;
che l’esame LINGUA va sussunto a mezzo di prova dell’informazione
giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Com-
missione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tut -
tora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle pro-
ve e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’i -
dentità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20
e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una deci-
sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è tuttavia
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consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esa-
me LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il richieden-
te l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinan-
za (GICRA 2004 n. 4);
che, ai sensi dell'articolo 36 cpv. 2 LAsi, in vista di una decisione ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, al ricorrente è concesso il diritto di
essere sentito;
che, in tale ambito, il ricorrente è stato sentito su tutti i punti dell'esa-
me LINGUA che l'UFM ha successivamente utilizzato nella sua deci -
sione di non entrata nel merito (cfr. audizione del 25 agosto 2010);
che, pertanto, l'insorgente ha potuto correttamente esercitare il proprio
diritto di essere sentito in relazione ai punti rilevanti della decisione
presa dall'UFM ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi;
che, dalle risultanze dell'esame LINGUA contenute nel rapporto del
18 agosto 2010, da un lato, è emerso con ogni probabilità che la
socializzazione del ricorrente è stata compiuta in un ambiente libanese
o siriano, e dall'altro, è stato escluso con certezza (eindeutig nicht)
che la stessa sia avvenuta in un ambiente palestinese (cfr. rapporto
LINGUA del 25 agosto 2010 pag. 1);
che, infatti, l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua e dei
dialetti arabi, con profonde conoscenze di Palestina, Libano e Siria
nonché degli ambienti palestinesi in medio oriente [cfr. agli atti]) ha
indicato che le caratteristiche linguistiche dell'insorgente rilevano dalla
lingua araba con inflessioni dialettali tipiche del Libano e della Siria
(cfr. rapporto LINGUA del 25 agosto 2010 pagg. 5 e 6);
che, inoltre, l'insorgente, non è stato in grado di dimostrare di avere
delle conoscenze particolari della cultura e dei costumi palestinesi in
generale, ma neppure dei paesi e campi palestinesi nei quali dice di
essere stato; che, come è emerso dal rapporto dell'esame LINGUA,
egli non ha saputo nominare alcune scuole presenti nella regione; che
il ricorrente non ha saputo nominare e collocare i campi palestinesi a
E._______ in Libano, e che pure a proposito di quello in cui dice di
aver vissuto non è stato in grado di fornire informazioni conformi alla
realtà; che, infine, malgrado al sua asserita permanenza in campi
palestinesi egli non ha saputo descrivere correttamente la carta
d'identità palestinese emessa in Libano ed ha dimostrato di non
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conoscere i punti essenziali della causa palestinese (cfr. rapporto
LINGUA del 25 agosto 2010 pagg. 2, 3 e 4);
che, d'altronde, il ricorrente - sia in occasione del diritto di essere
sentito, sia in sede di ricorso - non ha fatto valere alcun argomento o
mezzo di prova suscettibile di contestare la fondatezza dell'esame
LINGUA così come delle risultanze dello stesso;
che l'interessato ha allegato al ricorso la fotocopia del suo presunto
certificato di nascita;
che sono documenti d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnata-
mente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identifica-
zione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza)
e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità
amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi a confortare propria identità
rispettivamente provenienza quelli emessi per altri scopi, come la li-
cenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la
carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, con-
sid. 6); che quindi il documento presentato dal richiedente, oltretutto
non nel formato originale, non può essere ritenuto come mezzo di pro-
va ai fini della presente vertenza;
che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generi -
che censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione rispettiva-
mente al rapporto LINGUA;
che non v'è quindi motivo di censurare le conclusioni a cui è giunto
l'esaminatore nel rapporto LINGUA del 25 agosto 2010, e neppure di
scostarsi dalla decisione dell'UFM qui impugnata che rettamente si
fonda su tali conclusioni;
che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha
rettamente considerato siccome adempiuti i presupposti per la
pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta
l'art. 1a lett. a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311);
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che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ri -
corrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re-
spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito
del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art.
33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve es-
sere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del ca-
rattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'uffi -
cio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato
di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15
giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico
caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;
che nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla pro-
pria cittadinanza sono manifestamente confutate dall'esame LINGUA,
al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dalla Palesti -
na (cfr. rapporto LINGUA del 25 agosto 2010 pagg. 1, 6 e 7) e conte-
stualmente qualsivoglia impedimento al rientro del ricorrente nel sud-
detto Paese, come egli pretenderebbe far valere in sede di ricorso con
generiche e semplici affermazioni (cfr. ricorso pag. 2-3); che per di più,
questo Tribunale osserva, alla luce del rapporto sull'esame LINGUA,
che il ricorrente parla fluentemente la lingua araba con frequenti
espressioni conosciute soltanto in Libano e in Siria ed estranee al les-
sico palestinese;
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che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente
con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza
dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il
vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli all'esecuzio-
ne dell'allontanamento verso suddetto Paese;
che, essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia il Li -
bano o la Siria, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali
non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allonta-
namento del ricorrente verso uno di questi due Paesi possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art.
5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre
la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti con-
trari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammis-
sibile;
che premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno
che sia in Libano che in Siria non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale;
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato
la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarla nel suo effettivo Paese d'origine;
che del resto, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è
giovane, ha una minima formazione scolastica avendo frequentato due
anni di scuola elementare ed ha una discreta esperienza professionale
quale operaio edile e pescatore; che, inoltre, egli ha dichiarato di avere
ancora uno zio e sei cugini in Libano, dove peraltro ha già vissuto di -
versi anni; che, ciò stante, si può quindi partire dal presupposto che
egli possa disporre ancora di una discreta rete sociale in loco; che l'in-
sorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi pro-
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blemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza
che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insor-
gente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni docu-
mento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamen-
to è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sempli-
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali
è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini -
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale importo deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il F._______ (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento);
- all'UFM, F._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di
notificare la sentenza alla ricorrente e di ritornare l'avviso di
ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; con
allegata copia del ricorso del 10 settembre 2010);
- G._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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