B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6498/2011
S e n t e n z a d e l 1 4 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
François Badoud, Robert Galliker,
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti
A._______, nata il (…),
Etiopia,
rappresentata dalla signora Annelise Gerber,
istante,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore,
Oggetto
Revisione: sentenza del Tribunale amministrativo federale
del 12 luglio 2011 / D-4933/2009.
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Fatti:
A.
L'interessata, in data (…), ha presentato una domanda di asilo in Svizze-
ra.
B.
Con decisione del 15 luglio 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda
di asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile
e possibile.
C.
In data 3 agosto 2009, l'interessata è insorta contro detta decisione con
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribuna-
le).
D.
Con sentenza D-4933/2009 del 12 luglio 2011, notificata all'istante in data
18 luglio 2011, il Tribunale ha respinto il sopracitato ricorso, considerando
i motivi di asilo invocati dall'insorgente inverosimili, irrilevanti e non
realizzanti le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai
sensi dell'art. 3 LAsi, nonché confermando la pronuncia e l'esecuzione
dell'allontanamento.
E.
Il 1° dicembre 2011 l'istante ha inoltrato una domanda di revisione,
concludendo all'accordo dell'effetto sospensivo, all'annullamento della
sentenza precitata, al riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché alla
concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, alla concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). A
sostegno della sua domanda l'istante ha prodotto due documenti dell' (…)
e delle fotografie.
F.
In data 7 dicembre 2011, il Tribunale ha ordinato la sospensione
dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare.
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G.
Con scritto dell'8 dicembre 2011, l'istante ha prodotto un rapporto medico
del (…) del 2 dicembre 2011.
H.
Con decisione incidentale del 19 gennaio 2012, il Tribunale ha revocato le
misure supercautelari di cui al consid. F, ha respinto la domanda di
restituzione dell'effetto sospensivo come pure la precitata richiesta di
assistenza giudiziaria e ha invitato l'istante a versare, entro il
6 febbraio 2012, un anticipo di CHF 1'200.– a copertura delle presumibili
spese processuali, con comminatoria di inammissibilità della domanda di
revisione, in caso di decorso infruttuoso del termine.
I.
Il 6 febbraio 2012 l'istante ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie
sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché
art. 37 e art. 45 LTAF, art. 121–128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF; DTAF
2007/21 consid. 2.1 pag. 242 e seg., nonché consid. 5.1 pag. 246 e
relativi riferimenti).
1.3.
1.3.1. Una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario
suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in
giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe. Essa deve essere
inoltrata nel rispetto dei termini previsti all'art. 124 LTF e deve fondarsi su
uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli art. 121, 122 e
123 LTF.
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1.3.2.
1.3.2.1 In particolare, giusta l'art. 121 lett. d LTF, una revisione può esse-
re domandata a seguito della scoperta di un vizio procedurale in quanto il
Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti importanti risultanti dagli
atti.
1.3.2.2 Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione può essere
domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a
conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto
addurre nel procedimento precedente. Si tratta quindi di pseudo-nova,
ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione
i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr.
Sentenza del Tribunale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; DTF 134 IV 48,
consid. 1.2; KARL SPÜLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, in
Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pag.
228 seg.).
1.3.3. La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale
entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della sentenza in caso di
violazione di norme procedurali ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF
(art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e, per altri motivi ai sensi dell'art. 123 LTF, en-
tro 90 giorni dalla loro scoperta, tuttavia non prima della notifica del testo
integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale
(art. 124 cpv. 1 lett. d LTF).
2.
2.1.1. Nella fattispecie, l'istante dichiara di essere conosciuta dalle autori-
tà etiopi, di avere subito uno stupro da parte dei militari, di andare incon-
tro ad un arresto certo in caso di ritorno in Etiopia e di essere di origine
materna eritrea. Essa invoca per tali circostanze l'art. 121 lett. d LTF.
2.1.2. Tuttavia, in virtù dell'art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, essendo trascorsi più
di 30 giorni dalla notifica del testo integrale della sentenza del
12 luglio 2011, tale censura è tardiva e, pertanto, inammissibile.
2.2. Inammissibile è altresì, ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, l'attività
di militante in Svizzera a partire dal (…) settembre 2011, a dimostrazione
della quale ha prodotto un attestato del (…) settembre 2011, un altro
certificato del (…) novembre 2011 e delle fotografie del
(…) novembre 2011 e per la quale l'istante fa valere dei motivi soggettivi
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insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. Tali fatti e mezzi di prova
sono infatti esclusi dalla possibilità di chiedere una revisione, giacché
sono tutti posteriori alla sentenza del 12 luglio 2011.
2.3.
2.3.1. Infine, l'insorgente ha fatto appello ai problemi medici relativi al suo
stato di salute mentale producendo, a sostegno di tali affermazioni, un
rapporto medico del 2 dicembre 2011.
2.3.2. A prescindere dall'inammissibilità del mezzo di prova prodotto,
giacché posteriore alla sentenza per cui viene chiesta la revisione
(art. 123 cpv. 2 lett. a LTF), gli allegati problemi medici esistevano già
antecedentemente alla sentenza di cui parola ed erano noti all'istante
almeno a partire dal 30 marzo 2010, data a partire dalla quale la
medesima ha iniziato ad essere seguita dal (…). Quest'ultima data può
quindi essere considerata come il momento della loro scoperta. Peraltro,
l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza ragionevolmente
esigibile, non ha potuto, senza sua colpa, fare valere tali problemi medici
entro 90 giorni dalla loro scoperta, rispettivamente dalla notifica della
sentenza del 12 luglio 2011. Pertanto, i fatti allegati ed inerenti alla salute
mentale dell'istante sono inammissibili ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 lett. d
LTF.
3.
In considerazione di quanto precede, la domanda di revisione deve esse-
re considerata inammissibile.
4.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e
5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate
con l'anticipo spese, di CHF 1200.–, versato il 6 febbraio 2012.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico dell'istante. Le
stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il
6 febbraio 2012.
3.
Questa sentenza è comunicata alla rappresentante dell'istante, all'UFM e
all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: