B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6501/2012
S e n t e n z a d e l 7 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Contessina Theis,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Repubblica democratica del Congo,
patrocinato dal Signor Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 28 novembre 2012 / N [...]
D-6501/2012
Pagina 2
Visto
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizze-
ra;
l'audizione sulle generalità del richiedente del 20 settembre 2012 ed il re-
lativo diritto di essere sentito, di medesima data, circa la competenza del
Belgio per lo svolgimento della procedura in materia di asilo e allontana-
mento (di seguito: verbale);
la procura, del 12 ottobre 2012, con la quale l'interessato conferisce
mandato all'Antenna profughi di Chiasso affinché lo rappresenti nella pre-
sente procedura;
la decisione dell'UFM del 28 novembre 2012 di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31), notificata brevi manu all'interessato il
10 dicembre 2012 (cfr. risultanze processuali), nella quale l'autorità
inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allon-
tanamento dell'interessato verso il Belgio, precisando che un
eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione
dell'art. 107a LAsi;
il ricorso inoltrato in data 14 dicembre 2012, pervenuto al Tribunale am-
ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 17 dicembre 2012, me-
diante il quale l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annul-
lamento della decisione impugnata, la concessione dell'effetto sospensivo
all'impugnazione, subordinatamente la trasmissione degli atti di causa
non ancora notificati al patrocinatore, nonché la concessione di un termi-
ne per il completamento del gravame, la pronuncia dell'inammissibilità e
dell'inesigibilità dell'allontanamento verso il Belgio ed infine l'esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese proces-
suali;
i seguenti mezzi di prova annessi al gravame:
- un articolo pubblicato sul sito internet di Radio France internazio-
nale (di seguito: RFI) il 6 dicembre 2011(doc. 1);
D-6501/2012
Pagina 3
- un articolo pubblicato sul sito internet di RFI il 13 dicembre 2011
(doc. 2);
- un articolo del 17 dicembre 2011 pubblicato sul sito internet del
Service public fédéral Affaires étrangères dello stato belga (doc. 3);
- un articolo pubblicato sul sito della Radio télévision belge franco-
phone il 19 gennaio 2012 (doc. 4);
- un articolo pubblicato sul sito internet di RFI il 2 febbraio 2012
(doc. 5);
- un articolo del 7 marzo 2012 pubblicato sul sito internet di Radio
Okapi (doc. 6);
- un articolo del 10 luglio 2012 pubblicato sul sito internet France 24
(doc. 7);
- un rapporto di Crisis Group del 4 ottobre 2012 (doc. 8);
- una relazione medica stesa il 5 dicembre 2012 dal Dr. med.
B._______ (doc. 9);
le misure supercautelari del 17 dicembre 2012 con cui il Tribunale ha or-
dinato la sospensione dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente,
giusta l'art. 56 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021);
la ricezione da parte del Tribunale, in data 19 dicembre 2012, dell'incarto
originale dell'UFM;
la trasmissione, in medesima data, degli atti non ancora notificati al pa-
trocinatore e la concessione di un termine di 3 giorni dalla ricezione per il
completamento del gravame;
la tempestiva memoria di completamento, inoltrata il 24 dicembre 2012
(cfr. risultanze processuali), nella quale vengono ribadite le conclusioni ri-
corsuali;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
D-6501/2012
Pagina 4
e considerato
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32–35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Sviz-
zera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet-
D-6501/2012
Pagina 5
tono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di
asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 –
l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo
giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50
del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) al capo III
(cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che per-
mettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda
di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese
terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelun-
gen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo,
Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro
può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un
Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri
stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento
Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamen-
to, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessato (cfr. verbale
pp. 5 e 6) è emerso che egli ha ottenuto un (...) belga, valido dal (...) al
(...);
che il (...) l'UFM ha presentato all'autorità belga competente la richiesta,
fondata sull'art. 9 cpv. 4 del Regolamento Dublino II, volta a riprendere a
carico il richiedente l'asilo (cfr. Atti A17/6, A18/2);
D-6501/2012
Pagina 6
che tale autorità, in data 23 novembre 2012, ha accolto la richiesta
dell'UFM (cfr. Atto A20/1);
che, di conseguenza, la competenza del Belgio è accertata;
che, nel gravame, l'insorgente sostiene che il Belgio non offrirebbe ade-
guate garanzie in merito ad un corretto trattamento delle domande di asi-
lo presentate dai cittadini della Repubblica democratica del Congo (di se-
guito: RDC); che ciò sarebbe da ricondurre al rapporto storico che lega
Belgio e RDC, alle reazioni del Belgio alle elezioni congolesi di fine 2011
ed alle tensioni sorte nel paese europeo a seguito di tali elezioni (il ricor-
rente rimanda ai docc. 1-5); che a fronte dell'aggravarsi della situazione
nella RDC il Belgio ha comunque proceduto all'espulsione di diversi citta-
dini congolesi, a questo proposito il ricorrente annette al gravame i docc.
6 e 8; che l'insorgente teme di essere allontanato dal Belgio verso la RDC
e di conseguenza di essere esposto a gravi persecuzioni in Patria sia per
la sua appartenenza etnica che per il suo impegno politico anti-
governativo (di cui al doc. 7); che, non da ultimo, il ricorrente ritiene che la
comunicazione tra l'autorità inferiore e l'autorità belga circa il proprio stato
di salute sia insufficiente, tanto da minare la garanzia di possibilità di con-
tinuare le cure attualmente in corso anche in quest'ultimo Stato;
che, tuttavia, il Belgio è segnatario della Convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105);
che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da
parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, ad-
ducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso
particolare, le autorità belga non rispetterebbero questa garanzia o non
accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni
di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte
EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio
2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del
21 dicembre 2011);
che, nello specifico, l'autore del gravame ha contestato le modalità di trat-
tamento delle domande di asilo dei cittadini congolesi in Belgio;
D-6501/2012
Pagina 7
che in particolare il doc. 6 citato nel gravame riguarda situazioni relative
ad altre fattispecie, non assimilabili a quella del ricorrente se non per il
Paese di origine; che il medesimo discorso va fatto per i docc. 1 e 4;
che, del resto, il rapporto di cui al doc. 8 e i docc. 5 e 7, relativi alla situa-
zione nel Paese di origine dell'autore del gravame, non sono pertinenti
nel caso di specie, essendo oggetto della presente procedura il trasferi-
mento in un altro Stato Dublino; che l'autore del gravame potrà semmai
utilizzare tali documenti ed i motivi ad essi correlati dinanzi alle compe-
tenti autorità in Belgio;
che incomberà quindi al ricorrente fare valere la propria situazione speci-
fica e le sue difficoltà, in rapporto al proprio statuto, nonché di prevalerse-
ne dinanzi all'autorità belga competente, utilizzando le adeguate vie di di-
ritto;
che, pertanto, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione ri-
spetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU
M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011,
par. 69, pp. 342-343 e riferimenti citati);
che, inoltre, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi
medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a
meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e
terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva pros-
sima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta
n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente, il quale, stando ai rap-
porti medici in atti, non risulta essere allo stadio succitato, sebbene l'evo-
luzione favorevole del proprio stato di salute necessiti del trattamento
prescritto (cfr. Atto A16/6 e doc. 9);
che, in aggiunta, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infra-
strutture mediche sufficienti; che, del resto, anche il medico curante nel
proprio rapporto del 29 ottobre 2012 (p. 3) ha rilevato la possibilità di pro-
seguire la terapia in Belgio;
che l'insorgente può essere trasferito in Belgio entro il 23 maggio 2013
secondo le modalità descritte nella decisione impugnata (cfr. decisione
p. 4 i.f. e art. 20 cpv. 1 lett. d Regolamento Dublino II); che, pertanto, non
vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato belga
D-6501/2012
Pagina 8
la situazione medica dell'autore del gravame; che, di conseguenza, non vi
è ragione di temere per le condizioni di salute del medesimo;
che, visto quanto sopra esposto, non sussiste un rischio personale serio
e concreto secondo cui il trasferimento dell'insorgente verso lo stato di
destinazione sarebbe contrario ad un obbligo derivante dal diritto interna-
zionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni
umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
e ne ha pronunciato il trasferimento verso il Belgio (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi
e art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10,
p. 645),
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta
all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso il Belgio, confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di
concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un
anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute pri-
ve di oggetto;
che la misura supercautelare concessa in data 17 dicembre 2012 cessa il
suo effetto con la pronuncia della presente;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regola-
D-6501/2012
Pagina 9
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6501/2012
Pagina 10
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La misura supercautelare pronunciata in data 17 dicembre 2012 è revo-
cata.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: