Corte IV
D-6508/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jean-Pierre Monnet e Daniel Schmid;
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...),
C._______, nata il (...),
D._______, nata il (...),
E._______, nato il (...), alias
F._______, nato il (...)
Turchia,
tutti patrocinati dall'avvocato G._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFR del 10 luglio 2003 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6508/2006
Fatti:
A.
Gli interessati, di origine turca, etnia curda, con ultimo domicilio a
H._______, I._______, L._______, hanno presentato domanda d'asilo
in Svizzera il (...). Essi hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di essere espatriati poiché il marito sarebbe stato minac-
ciato di morte se avesse rifiutato di diventare una spia al servizio del
M._______. Il marito ha inoltre riferito di aver subito direttamente delle
pressioni e persino delle torture da parte degli agenti del predetto
gruppo militare, poiché sospettato, insieme al fratello, di collaborare
con il N._______ e il O._______. Egli ha riferito di essere stato prele-
vato cinque volte, l'ultima delle quali nel mese di giugno del (...), quan-
do gli sarebbe stato chiesto di diventare una spia del gruppo altrimenti
lo avrebbero ucciso. Di qui la decisione di lasciare il paese con tutta la
famiglia.
B.
Con decisione del 10 luglio 2003, l'allora Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, attualmente e di seguito UFM, autorità inferiore) ha respinto la
domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
il loro Paese d'origine, ossia la Turchia, siccome lecita, esigibile e pos-
sibile.
C.
L'8 agosto 2003, gli interessati, per il tramite del loro patrocinatore,
hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo (in seguito: CRA) contro la menzionata decisione del -
l'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata con
conseguente concessione dell'asilo in Svizzera rispettivamente ogni
altra misura pertinente atta ad impedire il rientro in patria, subordinata-
mente, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per la re-
visione della procedura sia per quanto attiene alla questione sull'asilo
che per quella relativa all'inesigibilità del ritorno. Essi hanno altresì
presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esen-
zione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo,
nonché di essere posti al beneficio del gratuito patrocinio a favore del-
l'avvocato G._______.
Nel gravame, oltre a contestare le contraddizioni ritenute dall'UFM,
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essi hanno sollevato la questione formale della violazione del diritto di
essere sentiti posto che l'UFM avrebbe utilizzato le dichiarazioni rila-
sciate dalla moglie in sede di audizione del 26 settembre 2001 per ne-
gare la concessione dell'asilo senza conferire al marito la possibilità di
esprimersi in merito. Inoltre, i ricorrenti hanno sollevato non poche per-
plessità riguardo alla figura dell'interprete, da un lato mettendo in dub-
bio la sua competenza ad effettuare traduzioni come quelle richieste
nel caso in rassegna e, dall'altro, avanzando dei sospetti circa la sua
soggettiva neutralità.
D.
La CRA, con decisione incidentale del 4 settembre 2003, ha informato
i ricorrenti del diritto a soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura. Inoltre, non ritenendo dimostrata l'indigenza dei ricorrenti,
la CRA ha respinto la loro domanda volta ad ottenere il beneficio del
gratuito patrocinio rinunciando, tuttavia, ritenuta la sussistenza di moti-
vi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura ammi -
nistrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]), a chiedere ai ricor-
renti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
E.
In data 19 gennaio 2004, pendente ricorso, è nato E._______, terzo fi-
glio dei ricorrenti, che segue pertanto il destino dei genitori e delle so-
relle nella presente procedura.
F.
Con osservazioni del 28 dicembre 2005, l'UFM ha confermato quanto
già espresso con decisione del 10 luglio 2003, posto che l'atto ricor -
suale non contiene fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustifi -
care una modificazione della sua posizione. Tuttavia, l'UFM ha voluto
precisare che, quo alla censura concernente il diritto di essere sentito
del marito, tutte le contraddizioni evidenziate nella decisione del 10 lu-
glio 2003 riguardano esclusivamente le dichiarazioni rese dal marito ri -
spettivamente dalla moglie, separatamente. L'autorità di prime cure ha
inoltre rilevato che, malgrado sia stata emessa un'unica decisione
comprendente entrambe le domande d'asilo dei coniugi, le loro dichia-
razioni sono state apprezzate separatamente. In merito alla contesta-
zione circa l'attendibilità dell'interprete, l'UFM ha ribadito che, avendo
sottoscritto i verbali, i ricorrenti li hanno ritenuti conformi a quanto da
loro espresso.
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G.
Con scritto del 13 gennaio 2006, la Sezione dei permessi e dell'immi-
grazione del Cantone Ticino ha confermato il proprio preavviso favore-
vole, già espresso in data 9 novembre 2005, alla concessione dell'am-
missione provvisoria in favore dei ricorrenti.
H.
In data 30 gennaio 2006, i ricorrenti hanno prodotto l'allegato di repli -
ca, nel quale hanno integralmente riconfermato le loro censure avver-
so la decisione dell'autorità inferiore.
I.
Dal momento dello scioglimento della CRA avvenuto il 31 dicembre
2006 e l'istituzione del Tribunale amministrativo federale il 1° gennaio
2007 con l'entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribuna-
le amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) non sono stati comunicati ul-
teriori mutamenti nella situazione dei ricorrenti ed ulteriori fatti ed argo-
menti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi
qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sul -
la procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il Tribunale amministrativo federale osserva, altresì, che dal 1°
gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al
31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitra-
to o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge se-
condo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
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2.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vanta-
no un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica-
zione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); sono pertanto legitti -
mati ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribu-
nale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni dei
richiedenti come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am-
missione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima
istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni emerse nelle
audizioni sostenute dai richiedenti. Inoltre l'autorità di prime cure ha
deciso l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera, ritenendone l'ese-
cuzione ammissibile, esigibile e possibile.
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4.2 Nel gravame, in limine, i ricorrenti sollevano la censura della viola-
zione del diritto di essere sentito da parte del marito in quanto l'UFM
avrebbe rilevato una contraddizione ascoltando posteriormente la mo-
glie e senza più dare la possibilità al marito di esprimersi in proposito.
Nel merito della decisione gli insorgenti contestano inizialmente la
competenza e l'imparzialità dell'interprete utilizzato per le audizioni. In
seguito, essi sostengono di aver addotto validi motivi a suffragio delle
proprie rispettive domande d'asilo e che le contraddizioni rilevate dal -
l'UFM sarebbero anzitutto il frutto di una infedele traduzione delle au-
dizioni dei ricorrenti e di conclusioni illogiche tratte dall'UFM nella valu -
tazione delle stesse. Essi ritengono inoltre che il loro rientro in Patria
non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applica-
zione l'art. 3 CEDU, e ciò per il motivo che rivolgendosi al Consolato
turco al fine di ottenere i documenti necessari al rimpatrio, la polizia
militare verrebbe senz'altro informata del loro arrivo in patria.
4.3 In conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'accoglimento del ri -
corso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato
e la concessione dell'asilo in Svizzera o di ogni altra misura pertinente
atta ad impedire il rientro in patria, subordinatamente il rinvio della de-
cisione avversata all'istanza inferiore per la revisione della procedura,
sia per quanto attiene alla questione sull'asilo che per quella relativa
all'inesigibilità dell'allontanamento. Essi hanno altresì presentato una
domanda di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo, nonché di essere
posti al beneficio del gratuito patrocinio a favore dell'G._______.
4.4 In sede di osservazioni al ricorso rispettivamente replica, le parti
si sono confermate sostanzialmente nelle loro rispettive, antitetiche
posizioni.
5.
I ricorrenti sollevano, in entrata, la violazione del diritto di essere senti-
to nei confronti del marito, il quale si sarebbe visto negare la conces-
sione dell'asilo anche sulla scorta di una contraddizione emersa dai
verbali di audizione della moglie senza che egli abbia avuto l'occasio -
ne di potersi esprimere in merito.
5.1 La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito in parti -
colare per l'interessato di prendere conoscenza del dossier, di espri -
mersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione con-
cernente la sua situazione giuridica, di produrre delle prove pertinenti,
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di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di
esprimersi sul suo risultato, quando ciò tende ad influire sulla decisio-
ne da prendere (DTF 132 II 485 consid. 3; DTF 132 V 368 consid. 3.1;
DTF 129 II 497 consid. 2.2; DTF 126 I 7 consid. 2b, e rif. cit.; DTAF
2007/21, consid. 10 e 11.1.3, pagg. 248 e segg.; Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2004 n. 38 consid. 6.1 pag. 263). Affinché il diritto di un richie -
dente sia rispettato, egli deve, in particolare, essere confrontato, prima
di una decisione a suo sfavore, con le dichiarazioni di terzi ( in casu il
coniuge) che sono in contraddizione con le sue, cosicché possa recare
tutte le spiegazioni utili a dissipare qualsiasi malinteso (sentenza del
Tribunale amministrativo federale E-4704/2007 del 5 luglio 2010; GI-
CRA 1994 n. 14, pagg. 118 e segg.).
5.2 Nella sua decisione, l'UFM ha sollevato diverse contraddizioni –
che verranno trattate in seguito nel dettaglio – emerse dalle audizioni
dei coniugi A._______ e B._______. Così come avvenuto per quelle
derivanti dalle dichiarazioni del marito, anche l'avversata incongruenza
in esame (cfr. decisione dell'UFM, pag. 4), è dedotta unicamente dalle
allegazioni della moglie senza che esse siano state messe a confronto
con le affermazioni dell'altro coniuge. In sostanza, le dichiarazioni dei
due coniugi sono state analizzate verticalmente, ovvero confrontando
la prima e la seconda audizione dello stesso singolo coniuge e mai in -
crociando le allegazioni dell'uno con quelle dell'altro. Ne discende che
le antinomie evidenziate dall'autorità inferiore scaturiscono dal raccon-
to dei coniugi presi singolarmente e quindi in pieno ossequio del diritto
degli stessi ad essere sentiti.
5.3 Pertanto, non avendo l'UFM contestato ai ricorrenti alcuna con-
traddizione risalente ad un confronto incrociato delle rispettive audizio-
ni, la censura si rivela infondata e va respinta.
6.
I ricorrenti sollevano inoltre la questione relativa alla persona dell'inter-
prete operante presso il Centro di registrazione, ritenuta inappropriata
in quanto, da un lato, sarebbe stata incapace di tradurre correttamente
le allegazioni da loro proposte e, dall'altro, poiché presumibilmente di
etnia e religione diverse da quelle degli interessati, non avrebbe dato
sufficiente garanzia di imparzialità.
6.1 Anzitutto occorre rilevare che l'interprete utilizzato per le audizioni
dei coniugi A._______ e B._______in data 17 luglio 2001 presso il
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centro di registrazione di P._______ non è lo stesso che ha prestato
servizio in occasione delle seconde rispettive audizioni sostenute dai
ricorrenti il 5 settembre 2001 rispettivamente 26 settembre 2001. Ciò
si evince, a non averne dubbio, dalla firma differente con la quale i tra -
duttori hanno sottoscritto i relativi documenti.
6.2 Da un lato, i ricorrenti si limitano a mere congetture sull’apparte-
nenza etnica e religiosa dell’interprete, dall’altro, quand’anche l’inter -
prete fosse d’etnia e fede religiosa diversa da quella dei ricorrenti, ciò
non sarebbe di per sé sufficiente per fondare un’apparenza di preven-
zione, non potendosi genericamente sospettare di parzialità un inter-
prete per questa sola circostanza, pure se, turco, è chiamato a tradur -
re dichiarazioni di cittadini d’etnia curda di confessione alevita. I ricor -
renti non hanno peraltro neppure dimostrato l’esistenza di una grave
inimicizia personale con l’interprete o un interesse dello stesso nel
procedimento in esame. Inoltre, gli insorgenti non ha preteso, ne tanto
meno dimostrato, che l’interprete ha manifestato il suo parere sull’og-
getto del procedimento fuori dell’esercizio delle sue funzioni. Infine,
neppure dal ricorso si evince con chiarezza se e in quali punti le di -
chiarazioni degli insorgenti siano state tradotte in modo scorretto. Essi
parlano infatti piuttosto di errori di trascrizione o di battitura, laddove
gli sono state contestate delle contraddizioni. Conseguentemente, non
è dato sapere concretamente dove sia ravvisabile un problema nell’at-
tività svolta dall’interprete.
6.3 Ciò posto ed avendo i ricorrenti sottoscritto i propri verbali di audi-
zione confermandone il contenuto ed avendo affermato in occasione
delle rispettive interrogazioni di aver capito bene quanto tradotto dal-
l'interprete, essi non possono ora sostenere l'incapacità dello stesso.
6.4 Il Tribunale amministrativo federale osserva pertanto che tali cen-
sure, non sostanziate, sono palesemente destituite d’ogni anche mini-
ma parvenza di fondamento.
7.
7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di -
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu -
giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali -
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
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Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al -
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter -
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GI-
CRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resi-
stenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di
diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi
certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di
una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al mini -
mo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudi -
zio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, sem-
plici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA
2005 n. 21, consid. 6.1).
7.2 I ricorrenti hanno allegato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo,
di essere espatriati poiché il marito sarebbe stato minacciato di morte
se avesse rifiutato di diventare una spia al servizio del M._______. Il
marito ha inoltre riferito di aver subito direttamente delle pressioni e
persino delle torture da parte degli agenti del predetto gruppo militare,
poiché sospettato, insieme al fratello, di collaborare con il N._______ e
il O._______. Egli ha riferito di essere stato prelevato cinque volte, l'ul -
tima delle quali nel mese di giugno del (...), quando gli sarebbe stato
chiesto per l'ultima volta di diventare una spia del gruppo altrimenti lo
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avrebbero ucciso. Di qui la decisione di lasciare il paese con tutta la
famiglia.
7.3 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazio-
ni determinanti in materia d'asilo rese dagli insorgenti s'esauriscono in
mere affermazioni di parte, contraddittorie e pertanto non verosimili, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
7.3.1 In casu, l'autorità inferiore ha rilevato che, nel corso della prima
audizione, il ricorrente ha affermato di aver già subìto, e come lui tutta
la famiglia, pressioni a causa dell'attività politica del fratello quando
ancora abitava ad Q._______ (che ha poi lasciato nel [...], cfr. verbale
di audizione del 17 luglio 2001, pag. 1) e di essere stato preso dai mili-
tari in borghese sin dal (...) (cfr. verbale di audizione del 17 luglio
2001, pag. 4). Tuttavia egli ha poi dichiarato, in sede di seconda audi-
zione, di non essere mai stato fermato e di non aver mai avuto proble-
mi in patria prima del mese di (...) (cfr. verbale di audizione del 5 set -
tembre 2001, pag. 9). Egli sostiene poi, riferendosi all'inizio delle per-
secuzioni, di non aver mai inteso il (...) e che si tratterebbe di un errore
di trascrizione o di battitura. Ciò sarebbe giustificato, a suo dire, anche
dal fatto che, nel (...), il M._______ non sarebbe ancora esistito.
A tal pro, codesto Tribunale osserva anzitutto che la nascita del
M._______ – (...) – è difficilmente collocabile a livello temporale poi-
ché la sua esistenza è sempre stata negata, visto che la gendarmeria
turca ha acquisito la capacità di condurre legalmente delle operazioni
di intelligence soltanto nel 2005. Non di meno, molti documenti, e testi -
monianze farebbero risalire la costituzione del gruppo militare in que-
stione alla fine degli anni '80. Di conseguenza, è lecito credere che il
M._______, fosse già operativo nel (...) e che dunque la tesi del ricor-
rente fondata sull'errore di trascrizione o di battitura nonché sulla pre-
sunta parzialità dell'interprete si rivela senza fondamento. Infatti, non
solo il ricorrente ha fatto riferimento esplicito al (...), ma egli ha pure
affermato di aver subìto, unitamente al resto della famiglia, delle pres-
sioni a causa dell'attività politica del fratello quando ancora abitava ad
Q._______ (ovvero prima del [...]). Ciò, oltre ad avvalorare l'ipotesi che
il primo sequestro sia avvenuto già nel (...), dimostra a non averne
dubbio, la contraddizione del ricorrente che ha poi allegato di non aver
mai avuto problemi in patria prima del mese di (...).
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7.3.2 L'UFM ha messo poi in evidenza come il ricorrente abbia inizial-
mente riferito di essere obbligato ad aiutare il N._______ ed il
O._______, mentre in un secondo momento egli ha allegato di aiutare
solamente il N._______ poiché, pur non essendo attivo nell'organizza-
zione, ne è simpatizzante, contrariamente al O._______ al quale
avrebbe rifiutato ogni aiuto.
I ricorrenti, nel gravame, fanno notare che è normale per il N._______
chiedere aiuti alle persone di etnia curda e che quindi non v'è nulla di
insolito se il signor A._______ ha aiutato il N._______. Inoltre, essi
non intravvedono alcuna contraddizione legata alla richiesta da parte
del O._______, che il ricorrente avrebbe aiutato la prima volta poiché
obbligato, ma non più in seguito, posto che con l'aiuto del N._______,
gli esponenti del O._______ lo avrebbero lasciato in pace.
A mente dello scrivente Tribunale, l'incongruenza sollevata dall'autorità
di prime cure è senz'altro pertinente sia per quanto riguarda i rapporti
tra il ricorrente ed il N._______ sia per quelli concernenti il ricorrente
con il O._______. Egli ha infatti dichiarato in un primo momento di es-
sere stato obbligato ad aiutare sia l'uno che l'altro movimento, non fa-
cendo egli parte di alcuna organizzazione politica (cfr. verbale di audi-
zione del 17 luglio 2001, pag. 5). Tuttavia, il ricorrente ha successiva-
mente riferito che membri del N._______ gli avrebbero chiesto la sua
disponibilità a prestare loro aiuto, in particolar modo procurando loro
dei medicinali. Egli ha quindi deciso di aiutarli poiché lo riteneva giusto
e poiché nutriva una certa simpatia nei loro confronti, tanto da prepa -
rare, oltre a quanto richiesto, anche dei dolci (cfr. verbale di audizione
del 5 settembre 2001, pag. 7). Ora, o si tratta di un obbligo, o si tratta
di una semplice richiesta di disponibilità alla quale, peraltro, il ricorren-
te ha aderito di buon grado preparando pure dei dolci da aggiungere
alla fornitura di medicinali. In secondo luogo, per quanto riguarda la re-
lazione con il O._______, non emerge dalla cronologia delle visite rac-
contata in sede di seconda audizione, che il ricorrente abbia mai effet -
tivamente prestato alcun servizio al O._______. Anzi, quando gli espo-
nenti di questo movimento si sono presentati da lui, li ha respinti di -
cendo semplicemente che non aveva intenzione di aiutarli, dopo di che
non li ha più rivisti. Il ricorrente non ha mai precisato che ciò è avvenu-
to grazie all'intervento del N._______ e, tuttavia, un tale comporta-
mento remissivo da parte del O._______ non può essere considerato
un'insistente tentativo di obbligare qualcuno a rendere dei favori. Per-
tanto, la censura mossa dai ricorrenti su questo punto, non trova ri -
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scontro nelle dichiarazioni fornite dagli stessi in occasione delle audi -
zioni sostenute.
7.3.3 Quanto alla fine della carcerazione del fratello, l'UFM osserva
che il ricorrente dapprima ha riferito di aver saputo che fosse stato li -
berato per poi affermare di aver appreso che in realtà era fuggito.
I ricorrenti, a questo proposito, contestano ogni contraddizione giustifi -
cando le due versioni come la corretta conseguenza della cronologia
del racconto.
Effettivamente il fatto che i ricorrenti fossero stati inizialmente informati
che il fratello di lui era stato liberato non preclude che in seguito il si -
gnor A._______ sia venuto a conoscenza del fatto che in realtà il fra -
tello era fuggito. Ciononostante, tale costruzione cronologica è il frutto
di una sovrapposizione delle due audizioni, le quali, prese singolar -
mente, contemplano soltanto l'una rispettivamente l'altra versione sen-
za alcun riferimento alla combinazione di notizie ottenute, l'incon-
gruenza rilevata dall'UFM ha pertanto ragione di essere ritenuta.
7.3.4 Di seguito, l'UFM solleva una discrepanza nelle allegazioni del
ricorrente circa le richieste di collaborazione che gli sarebbero state
sottoposte. In una prima versione il ricorrente ha riferito che durante
l'ultimo fermo, avvenuto nel mese di giugno (...), i militari in borghese
gli avrebbero chiesto di collaborare, mentre in un secondo tempo, egli
ha dichiarato che tale richiesta gli è stata avanzata in occasione di tutti
cinque i fermi subiti.
Nel gravame, i ricorrenti sostengono che occorre fare una distinzione
terminologica, la quale dimostrerebbe la veridicità di quanto riportato
dal signor A._______. Essi ritengono che fare la spia – ciò che sareb-
be stato imposto al ricorrente in occasione dell'ultimo fermo – non
equivale ad una semplice collaborazione, che sarebbe invece sempre
stata richiesta in occasione di tutti i fermi subiti dal signor A._______.
Effettivamente, nel corso della prima audizione, il ricorrente ha affer-
mato che in occasione dell'ultimo fermo gli avrebbero intimato di di-
ventare una loro spia (cfr. verbale di audizione del 17 luglio 2001, pag.
5), mentre nella successiva audizione egli usa il termine "collaborazio -
ne" per descrivere le richieste rivoltegli in occasione di tutti i fermi (cfr.
verbale di audizione del 5 settembre 2001, pagg. 7, 8 e 9). Tuttavia, a
una più attenta lettura, emerge che pur quando parla di collaborazione
il richiedente specifica dicendo "mi hanno chiesto di collaborare con
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loro, volendomi mandare nel mio villaggio Q._______ e dare a loro le
informazioni necessarie", e ancora "dicendomi di rintracciare Mustafa
e consegnarlo a loro" (cfr. verbale di audizione del 5 settembre 2001,
pagg. 7 e 8).
Alla luce di quanto precede, la distinzione linguistica proposta dai ri -
correnti a giustificazione delle dichiarazioni fornite non può essere rite -
nuta, posto che, malgrado la semantica generale ed estesa del termi-
ne "collaborazione", nel caso concreto il suo significato è da conside-
rare nel senso di portare informazioni sensibili e quindi di fare la spia.
Pertanto, la contraddizione rilevata dall'UFM a proposito delle richieste
di collaborazione rispettivamente spionaggio del M._______ è valida e
pertinente.
7.3.5 L'UFM ha inoltre ravvisato che il ricorrente ha più volte sostenu-
to di aver subito l'ultimo fermo dei militari in borghese in data (...), per
poi dichiarare che durante l'ultimo fermo essi gli hanno intimato di
chiudere il negozio, ciò che ha fatto il (...).
I ricorrenti hanno dapprima contestato che la chiusura del negozio sia
avvenuta nel (...) bensì nel (...). Essi contestano pure che l'ultimo fer -
mo sia avvenuto il (...), adducendo che quella era l'ultima volta in cui il
ricorrente aveva ancora il negozio.
Anzitutto va rilevato che effettivamente il negozio è stato chiuso il (...)
e non nel (...) come erroneamente riportato dall'UFM. Malgrado ciò, la
referenza alla fine della frase in questione lascia intendere che l'autori -
tà inferiore sia incappata in un errore di trascrizione.
Secondariamente si rileva che il ricorrente ha dapprima dichiarato di
essere stato fermato dal M._______ cinque volte in totale (cfr. verbale
di audizione del 17 luglio 2001, pag.4), salvo poi affermare che tali fatti
sono avvenuti in cinque occasioni e che l'ultima volta gli dissero che
doveva chiudere il negozio, ciò che è avvenuto il (...) (cfr. verbale di
audizione del 5 settembre 2001, pagg. 7 e 8). Resta quindi ancora da
computare l'ultimo fermo annunciato dal ricorrente, ovvero quello del
(...). Pertanto quand'anche il ricorrente avesse voluto effettivamente in-
tendere che si trattava dell'ultimo fermo finché il negozio era aperto,
non torna la somma dei fermi dichiarati dal ricorrente.
7.3.6 Infine, come rettamente rilevato dall'UFM e non contestato dai
ricorrenti, pure la moglie è caduta in contraddizione sul numero di fer-
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mi subiti dal marito, affermando inizialmente che egli è stato fermato
due volte (cfr. verbale di audizione del 17 luglio 2001, pag.5) e cam-
biando versione in seguito, dicendo che è stato fermato il (...) ed altre
cinque o sei volte (cfr. verbale di audizione del 5 settembre 2001, pag.
7).
7.3.7 Quo alla strategia che il M._______ avrebbe adottato, e meglio
alle continue minacce mai messe in pratica malgrado il rifiuto sistema-
tico del ricorrente a voler collaborare, pur difficilmente comprensibile
visto anche l'arco di tempo piuttosto lungo durante il quale è stata di -
sposta, non si possono nemmeno escludere, in mancanza di ulteriori
elementi, le ragioni dei ricorrenti secondo cui il M._______ avrebbe
avuto più interesse alla collaborazione del ricorrente che alla sua ucci-
sione.
8.
Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, considera-
te nel suo insieme, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili
di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla deci -
sione impugnata.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito
di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art.
44 cpv. 1 LAsi).
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del -
l'UFM relativa alle domande d'asilo dei ricorrenti, quest'ultimi non pos-
sono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
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pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
10.
Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è im-
possibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio fede-
rale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposi-
zioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 di -
cembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
10.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione
dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità –
sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è
adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontana-
mento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera del -
l'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.4, pag. 748; GICRA 2006 n. 6, consid. 4.2.,
pag. 54). È sul punto dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
che il Tribunale amministrativo federale intende concentrare la sua
analisi.
10.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevol-
mente esigibile costituisce, come detto, uno dei motivi che giustificano
la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria
(art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr).
10.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi -
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-
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economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24 consid. 10.1 pag. 215; DTAF 2007/10 e relativi riferimenti).
10.4 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti
se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesi -
gibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situa-
zione generale vigente attualmente in Turchia, da un lato, e la loro si -
tuazione personale, dall'altro.
10.5 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei
medesimi è un elemento che deve essere preso in considerazione. Il
benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigi -
bilità. In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appa-
iono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/28 con-
sid. 9.3.2, pag. 367; GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1, pag. 57 GI-
CRA 1998 n. 13, consid. 5e aa, pag. 98). Delle difficoltà di reinseri-
mento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del
fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid.
6.2, pag. 57 e seg. nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag.
260 e seg.).
10.6 Nella fattispecie, la situazione circa i tre figli attualmente in età di
formazione si presenta oggi nel modo che segue: la figlia maggiore ha
17 anni e soggiorna in Svizzera dal suo ottavo anno di vita, la seconda
figlia ne ha quasi 14 e vive in Svizzera dal suo quarto anno di vita, infi -
ne il terzo figlio dei ricorrenti ha 6 anni ed è nato in Svizzera. Le due
ragazze abitano da nove anni in Svizzera ove entrambe hanno comin-
ciato, e stanno tuttora seguendo, il loro percorso scolastico e formativo
in Svizzera. Tenuto conto della loro età e degli anni trascorsi in Svizze -
ra le due figlie e, anche se in misura minore, il figlio, si sono adeguati
al modo di vivere svizzero e sono stati notevolmente influenzati dal-
l'ambiente socio-culturale locale. A ciò aggiungasi che le conoscenze
della loro lingua materna – in particolare di quella scritta – non posso-
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no considerarsi tali da presupporre un inserimento adeguato nel siste-
ma scolastico e professionale del loro Paese d'origine. Inoltre, pure in
altri ambiti sociali è dubbia la loro possibilità d'integrazione in Patria.
Sussiste quindi, da un lato, il pericolo concreto di uno sradicamento
dall'ambiente sociale svizzero nel quale sono cresciuti e, dall'altro, la
problematica dell'integrazione che si presenterebbe in un ambiente a
loro divenuto estraneo, e ciò soprattutto per le figlie più grandi. Tali fat -
tori inciderebbero marcatamente sul loro sviluppo adolescenziale e
non sono compatibili con il principio di protezione del benessere del
fanciullo.
10.7 Da quanto suesposto, discende che l'esecuzione dell'allontana-
mento dei figli e quindi dell'intera famiglia non è ragionevolmente esigi-
bile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Inoltre, dagli atti di causa non risul -
tano alcuni indizi per eventuali motivi d'esclusione giusta l'art. 83 cpv.
7 LStr. Si rivela pertanto giudizioso pronunciare l'ammissione provviso-
ria.
11.
Per conseguenza, il gravame, limitatamente alla questione dell'esecu-
zione dell'allontanamento, va accolto. La decisione dell'UFM del 10 lu-
glio 2003 è annullata per quanto concerne i punti 4 e 5 del dispositivo.
L'UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in
conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranie-
ri.
12.
Visto l'esito parzialmente positivo del gravame, le spese processuali di
CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ri -
correnti in ragione di un mezzo (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett.
a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinan -
zi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
13.
La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le
spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in re-
lazione all'art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili,
in assenza di una nota particolareggiata e tenuto conto sia dell'acco -
glimento parziale del ricorso sia dell'influenza del tempo trascorso sul-
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l'esito espresso, è fissata d'ufficio dal Tribunale amministrativo federale
sulla base degli atti di causa in CHF 1000.- (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF
nonché art. 10 e 14 cpv. 2 TS-TAF).
14.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 10 luglio 2003 sono annullati.
L’UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno dei ricorrenti in
conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli
stranieri.
3.
Le spese processuali, di fr. 300.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il
succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti fr. 1000.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere
interno; in copia)
- R._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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